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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 14890/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del Tribunale di Catania del 7.7.2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Catania ha respinto l'istanza di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], confermando così il provvedimento con cui il GIP presso il Tribunale del capoluogo etneo, in data 1.6.2022, gli aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere, avendo ravvisato, a carico dell'indagato, gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di partecipazione al sodalizio di stampo mafioso denominato "[OSCURATO:PERSONA]" e, in particolare, alla sua articolazione rappresentata dalle famiglie di Catania, Caltagirone e Ramacca, nel periodo compreso tra l'aprile del 2019 ed il luglio del 2021;

2. ricorre per cassazione il difensore del Vasta lamentando: 2.1 violazione dell'art. 416-bis cod. pen.: richiama la contestazione provvisoria elevata nei confronti del ricorrente sottolineando come nell'istanza di riesame si fosse tentato di chiarire che costui è un agricoltore operante in Ramacca, per questa ragione conoscente sia di [OSCURATO:PERSONA] che di altri allevatori della zona; segnala che gli indizi di colpevolezza ritenuti dai giudici della cautela, si fondano sulla vicenda del febbraio del 2019, relativi alla contesa su alcuni terreni situati in Comune di Vizzini, e nella quale il Vasta era stato coinvolto da [OSCURATO:PERSONA]; sottolinea che la motivazione del provvedimento non ha superato le considerazioni difensive avendo riferito al Vasta l'interessamento nella vicenda senza tuttavia far riferimento a circostanze concrete e, per altro verso, con affermazioni contraddette dallo stesso tenore del provvedimento impugnato in cui risulta che [OSCURATO:PERSONA] lo considerava nient'altro che un impiccione combinaguai per essersi attivato autonomamente invitando il Rizzo a produrre i documenti sui quali costui poggiava le sue pretese ma, proprio in tal modo, operando al di fuori di logiche e metodi di natura mafiosa; segnala che non è emerso nessun elemento, primo tra tutti l'affectio societatis, a sostegno della appartenenza del ricorrente al sodalizio; aggiunge che l'ordinanza ha passato in rassegna e valorizzato una serie di elementi senza, tuttavia, dar conto della loro concreta sussistenza, come per quanto concerne la presunta "trasferta" del Vasta e del Vecchio in quel di [OSCURATO:PERSONA] di Ganzaria; in definitiva, sottolinea che i dialoghi intercettati non dimostrano il coinvolgirnento del ricorrente nel sodalizio ma, semmai, il fatto che egli era stato escluso e minacciato da esponenti della criminalità; segnala che altrettanto poco significativa è la vicenda della "diga", risalente al novembre del 2018, e che riguarda la ripartizione dei terreni utilizzati per la transumanza da due famiglie di vaccari, secondo modalità cla tutti conosciute; segnala che anche in tal caso il Vasta si era autonomamente intromesso nella vicenda che aveva visto la famiglia dei Destro utilizzare i terreni in via esclusiva ed in forza di nuovi accordi; sottolinea che il ricorrente si era interessato ed era intervenuto su sollecitazione del [OSCURATO:PERSONA], cugino dei Destro e parente di [OSCURATO:PERSONA], venendo tuttavia denigrato da [OSCURATO:PERSONA] e, il giorno [OSCURATO:DATA_NASCITA], aggredito e picchiato da Aldo e [OSCURATO:PERSONA], come risulta dalla informativa e dalle intercettazioni; richiama una serie di telefonate che danno conto del rapporto di amicizia tra il Vasta ed il [OSCURATO:PERSONA], e del fatto che egli stesso temeva di essere spossessato dei suoi ten -eni; riporta alcune conversazioni intercorse tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], intercettate il [OSCURATO:DATA_NASCITA], che lo indicano come persona che si intromette senza averne titolo in questioni che non lo riguardano; evidenzia quindi le carenze motivazionali da cui è affetto il provvedimento impugnato nel considerarlo intraneo al sodalizio nonostante fosse palesemente ignaro dei nuovi accordi intercorsi sull'utilizzo dei terreni; contesta quanto sostenuto dal Tribunale in ordine alle considerazioni difensive, segnalando come in tal modo le emergenze favorevoli al ricorrente siano state svalutate e non lette nel loro preciso contenuto; sottolinea che il Vasta è stato intercettato dal 2016 al 2021, ma le conversazioni giudicate rilevanti sono quelle tra il novembre del 2018 al maggio del 2019 in cui, tuttavia, si discute di bestiame e di terreni; sottolinea che soltanto dopo sei mesi il Vasta aveva sentito di nuovo il Pinzone;

3. il Procuratore Generale ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per l'inammissibilità del ricorso: rileva che il Tribunale si è confrontato con le argomentazioni difensive non ritenendo fondata la alternativa e diversa lettura dei dialoghi intercettati che ha portato a concludere per il coinvolgimento del Vasta nella attività del sodalizio sia pure non sempre in termini condivisi da parte dei vertici;

4. la difesa del Vasta ha trasmesso una memoria di replica alle conclusioni della Procura Generale di cui rileva la sommarietà rispetto alle considerazioni che erano state sollevate in sede di riesame e, soprattutto, ai motivi di ricorso con cui si sottolinea la contraddittorietà degli elementi acquisiti alle indagini rispetto al ruolo che si vorrebbe ricoperto dal Vasta nel sodalizio. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile in quanto articolato con censure manifestamente infondate ovvero, in ogni caso, non consentite in questa sede.

1. Non è inutile, infatti, ribadire quali siano i limiti alla sindacabilità, in questa sede, dei provvedimenti adottati dal Tribunale del Riesame sulla libertà personale; è infatti consolidato il principio, condiviso dal Collegio, secondo cui, in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, alla Corte spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario e della permanenza delle esigenze cautelari a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie.

Il ricorso è perciò ammissibile soltanto se con esso venga denunciata la violazione di specifiche norme di legge, ovvero si deduca la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, e non si ci limiti a propone e sviluppare censure che attengono alla ricostruzione dei fatti, ovvero che si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr., Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. 6, n. 11194 dei 08/03/2012, Lupo, Rv. 252178; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884).

La censura con cui si denunci il vizio di motivazione in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, in altri termini, consente al giudice di legittimità di vagliare la adeguatezza delle ragioni addotte rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie non potendo prendere in esame quei rilievi che, pur investendo formalmente la motivazione del provvedimento impugnato, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (cfr., Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976; Sez. 3, Sentenza n. 40873 del 21/10/2010, Merja, Rv. 248698; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460; Sez.

F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400).

2. Tanto opportunamente premesso, si deve dare atto che la motivazione del Tribunale del Riesame, in punto di gravità indiziaria, risulta assolutamente congrua, esaustiva ed immune da profili di manifesta illogicità oltre che puntualmente ancorata alle emergenze acquisite di cui ha dato conto in termini del tutto adeguati.

L'ordinanza ha, infatti, richiamato testualmente il contenuto del provvedimento del GIP quanto all'attivismo del Vasta che, nel febbraio del 2019, aveva immediatamente coinvolto la famiglia di Caltagirone per dirimere un contrasto insorto in territorio di Vizzini tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

La vicenda è stata minuziosamente ricostruita dal Tribunale che, alle pagg. 1-6 dell'ordinanza, ha richiamato le varie interlocuzioni tra i diversi soggetti che ne erano stati coinvolti a vario titolo pervenendo dunque alla conclusione che "... l'analisi dei dialoghi captati vale a provare ... il coinvolgimento dell'indagato nella risoluzione di controversie di interesse associativo, tanto da imporre la composizione di interessi confliggenti, attraverso trattative defatiganti e complesse, necessarie ad evitare la guerra; in questa prospettiva, certamente emblematica di un'organizzazione verticistica, deve ritenersi la necessità da parte del Vasta così come del [OSCURATO:PERSONA], di adeguarsi alle direttive provenienti dall'alto, al di là delle considerazioni o critiche 'ai grandi' reciprocamente esternate dai due amici" (cfr., pag. 6 dell'ordinanza impugnata).

L'ordinanza, in definitiva, ha disegnato la figura del Vasta come quella di un soggetto stabilmente inserito nel contesto associativo tanto da essere colui al quale, per primo, il Lupica si era rivolto per lamentare le pretese del Rizzo ed aveva egli provveduto ad investire della questione [OSCURATO:PERSONA] il quale, lungi dal respingere la richiesta di intervento, se ne era invece fatto carico, insieme al figlio, salvo redarguire il Vasta per la disinvoltura con cui stava operando.

Ma, come hanno congruamente spiegato i giudici di merito, proprio le critiche mosse al ricorrente danno la misura di come costi.i, sia pure in una posizione non certo apicale, fosse "intraneo" al sodalizio i cui esponenti di vertice si sentivano in diritto di dargli indicazioni e di muovere ril evi critici nei suoi confronti, su come muoversi ed operare nella risoluzione delle questioni di interesse comune.

Altra vicenda in cui il Tribunale ha ricostruito il ruolo e l'attivismo del Vasta è stata quella della gestione dei terreni di Pietrarossa, esaminata nell'ordinanza impugnata alle pagg. 6-12, e che aveva visto contrapposti Destro e Lupica ai [OSCURATO:PERSONA].

Dopo aver anche in tal caso puntigliosamente ricostruito i fatti, con le diverse interlocuzioni intercorse tra i vari attori, il Tribunale, con argomentazioni altrettanto lineari sul piano logico e perciò incensurabili in questa sede, ha sostenuto che "... le giustificazioni offerte dalla difesa, volte a confutare la tesi accusatoria sul coinvolgimento del ricorrente nel fatto, in quanto questione di appannaggio della consorteria mafiosa e, dunque, nell'ambito di una gestione associativa della relativa problematica, non appaiono calzanti; le peculiari caratteriali del Vasta, poco riflessivo e accorto e pieno di iniziative non sempre valide al giudizio dei suoi maggiorenti, non possono valere a escludere la cointeressanza con il gruppo di riferimento, per conto del quale evidentemente agiva, non essendo animato tra l'altro da precisi interessi personali" (cfr., pag. 12 del provvedimento impugnato).

Ha "giustificato" l'omessa indicazione del Vasta da parte di [OSCURATO:PERSONA], con le mansioni meramente "esecutive" riservate al ricorrente non ammesso alle riunioni "decisive" e costretto ad adeguarsi alle decisioni dei "grandi", avendo tuttavia evidenziato che "sia il Vasta che il [OSCURATO:PERSONA] partecipavano o comunque organizzavano incontri riservati, interloquivano con altri associati, conoscevano le vicende interne al gruppo, assumevano un ruolo attivo nelle vicende sopra indicate, portavano e riferivano messaggi, riferendosi reiteratamente al vecchio (il responsabile [OSCURATO:PERSONA])" (cfr., ivi, pagg. 12-13).

Detto questo, il collegio deve dare atto che la motivazione del Tribunale del Riesame, in punto di rivalutazione della gravità indiziaria, risulta assolutamente congrua, esaustiva ed immune da profili di manifesta illogicità oltre che puntualmente ancorata alle emergenze acquisite di cui ha dato conto in termini assolutamente adeguati avendo delineato la condotta di partecipazione a sodalizio di stampo mafioso alla luce dello stabile inserimento del ricorrente nella struttura organizzativa dell'associazione con compiti che, quand'anche meramente esecutivi, sono stati giudicati idonei, per le specifiche caratteristiche del caso concreto, ad attestare la sua 'messa a disposizione' in favore del sodalizio per il perseguimento dei comuni fini criminosi (cfr., da ultimo, Sez.

U - , n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889 - 01).

L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Ca

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del Tribunale di Catania del 7.7.2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Catania ha respinto l'istanza di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], confermando così il provvedimento con cui il GIP presso il Tribunale del capoluogo etneo, in data 1.6.2022, gli aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere, avendo ravvisato, a carico dell'indagato, gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di partecipazione al sodalizio di stampo mafioso denominato "[OSCURATO:PERSONA]" e, in particolare, alla sua articolazione rappresentata dalle famiglie di Catania, Caltagirone e Ramacca, nel periodo compreso tra l'aprile del 2019 ed il luglio del 2021; 2. ricorre per cassazione il difensore del Vasta lamentando: 2.1 violazione dell'art. 416-bis cod. pen.: richiama la contestazione provvisoria elevata nei confronti del ricorrente sottolineando come nell'istanza di riesame si fosse tentato di chiarire che costui è un agricoltore operante in Ramacca, per questa ragione conoscente sia di [OSCURATO:PERSONA] che di altri allevatori della zona; segnala che gli indizi di colpevolezza ritenuti dai giudici della cautela, si fondano sulla vicenda del febbraio del 2019, relativi alla contesa su alcuni terreni situati in Comune di Vizzini, e nella quale il Vasta era stato coinvolto da [OSCURATO:PERSONA]; sottolinea che la motivazione del provvedimento non ha superato le considerazioni difensive avendo riferito al Vasta l'interessamento nella vicenda senza tuttavia far riferimento a circostanze concrete e, per altro verso, con affermazioni contraddette dallo stesso tenore del provvedimento impugnato in cui risulta che [OSCURATO:PERSONA] lo considerava nient'altro che un impiccione combinaguai per essersi attivato autonomamente invitando il Rizzo a produrre i documenti sui quali costui poggiava le sue pretese ma, proprio in tal modo, operando al di fuori di logiche e metodi di natura mafiosa; segnala che non è emerso nessun elemento, primo tra tutti l'affectio societatis, a sostegno della appartenenza del ricorrente al sodalizio; aggiunge che l'ordinanza ha passato in rassegna e valorizzato una serie di elementi senza, tuttavia, dar conto della loro concreta sussistenza, come per quanto concerne la presunta "trasferta" del Vasta e del Vecchio in quel di [OSCURATO:PERSONA] di Ganzaria; in definitiva, sottolinea che i dialoghi intercettati non dimostrano il coinvolgirnento del ricorrente nel sodalizio ma, semmai, il fatto che egli era stato escluso e minacciato da esponenti della criminalità; segnala che altrettanto poco significativa è la vicenda della "diga", risalente al novembre del 2018, e che riguarda la ripartizione dei terreni utilizzati per la transumanza da due famiglie di vaccari, secondo modalità cla tutti conosciute; segnala che anche in tal caso il Vasta si era autonomamente intromesso nella vicenda che aveva visto la famiglia dei Destro utilizzare i terreni in via esclusiva ed in forza di nuovi accordi; sottolinea che il ricorrente si era interessato ed era intervenuto su sollecitazione del [OSCURATO:PERSONA], cugino dei Destro e parente di [OSCURATO:PERSONA], venendo tuttavia denigrato da [OSCURATO:PERSONA] e, il giorno [OSCURATO:DATA_NASCITA], aggredito e picchiato da Aldo e [OSCURATO:PERSONA], come risulta dalla informativa e dalle intercettazioni; richiama una serie di telefonate che danno conto del rapporto di amicizia tra il Vasta ed il [OSCURATO:PERSONA], e del fatto che egli stesso temeva di essere spossessato dei suoi ten -eni; riporta alcune conversazioni intercorse tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], intercettate il [OSCURATO:DATA_NASCITA], che lo indicano come persona che si intromette senza averne titolo in questioni che non lo riguardano; evidenzia quindi le carenze motivazionali da cui è affetto il provvedimento impugnato nel considerarlo intraneo al sodalizio nonostante fosse palesemente ignaro dei nuovi accordi intercorsi sull'utilizzo dei terreni; contesta quanto sostenuto dal Tribunale in ordine alle considerazioni difensive, segnalando come in tal modo le emergenze favorevoli al ricorrente siano state svalutate e non lette nel loro preciso contenuto; sottolinea che il Vasta è stato intercettato dal 2016 al 2021, ma le conversazioni giudicate rilevanti sono quelle tra il novembre del 2018 al maggio del 2019 in cui, tuttavia, si discute di bestiame e di terreni; sottolinea che soltanto dopo sei mesi il Vasta aveva sentito di nuovo il Pinzone; 3. il Procuratore Generale ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per l'inammissibilità del ricorso: rileva che il Tribunale si è confrontato con le argomentazioni difensive non ritenendo fondata la alternativa e diversa lettura dei dialoghi intercettati che ha portato a concludere per il coinvolgimento del Vasta nella attività del sodalizio sia pure non sempre in termini condivisi da parte dei vertici; 4. la difesa del Vasta ha trasmesso una memoria di replica alle conclusioni della Procura Generale di cui rileva la sommarietà rispetto alle considerazioni che erano state sollevate in sede di riesame e, soprattutto, ai motivi di ricorso con cui si sottolinea la contraddittorietà degli elementi acquisiti alle indagini rispetto al ruolo che si vorrebbe ricoperto dal Vasta nel sodalizio. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile in quanto articolato con censure manifestamente infondate ovvero, in ogni caso, non consentite in questa sede. 1. Non è inutile, infatti, ribadire quali siano i limiti alla sindacabilità, in questa sede, dei provvedimenti adottati dal Tribunale del Riesame sulla libertà personale; è infatti consolidato il principio, condiviso dal Collegio, secondo cui, in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, alla Corte spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario e della permanenza delle esigenze cautelari a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. Il ricorso è perciò ammissibile soltanto se con esso venga denunciata la violazione di specifiche norme di legge, ovvero si deduca la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, e non si ci limiti a propone e sviluppare censure che attengono alla ricostruzione dei fatti, ovvero che si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr., Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. 6, n. 11194 dei 08/03/2012, Lupo, Rv. 252178; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884). La censura con cui si denunci il vizio di motivazione in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, in altri termini, consente al giudice di legittimità di vagliare la adeguatezza delle ragioni addotte rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie non potendo prendere in esame quei rilievi che, pur investendo formalmente la motivazione del provvedimento impugnato, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (cfr., Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976; Sez. 3, Sentenza n. 40873 del 21/10/2010, Merja, Rv. 248698; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460; Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400). 2. Tanto opportunamente premesso, si deve dare atto che la motivazione del Tribunale del Riesame, in punto di gravità indiziaria, risulta assolutamente congrua, esaustiva ed immune da profili di manifesta illogicità oltre che puntualmente ancorata alle emergenze acquisite di cui ha dato conto in termini del tutto adeguati. L'ordinanza ha, infatti, richiamato testualmente il contenuto del provvedimento del GIP quanto all'attivismo del Vasta che, nel febbraio del 2019, aveva immediatamente coinvolto la famiglia di Caltagirone per dirimere un contrasto insorto in territorio di Vizzini tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. La vicenda è stata minuziosamente ricostruita dal Tribunale che, alle pagg. 1-6 dell'ordinanza, ha richiamato le varie interlocuzioni tra i diversi soggetti che ne erano stati coinvolti a vario titolo pervenendo dunque alla conclusione che "... l'analisi dei dialoghi captati vale a provare ... il coinvolgimento dell'indagato nella risoluzione di controversie di interesse associativo, tanto da imporre la composizione di interessi confliggenti, attraverso trattative defatiganti e complesse, necessarie ad evitare la guerra; in questa prospettiva, certamente emblematica di un'organizzazione verticistica, deve ritenersi la necessità da parte del Vasta così come del [OSCURATO:PERSONA], di adeguarsi alle direttive provenienti dall'alto, al di là delle considerazioni o critiche 'ai grandi' reciprocamente esternate dai due amici" (cfr., pag. 6 dell'ordinanza impugnata). L'ordinanza, in definitiva, ha disegnato la figura del Vasta come quella di un soggetto stabilmente inserito nel contesto associativo tanto da essere colui al quale, per primo, il Lupica si era rivolto per lamentare le pretese del Rizzo ed aveva egli provveduto ad investire della questione [OSCURATO:PERSONA] il quale, lungi dal respingere la richiesta di intervento, se ne era invece fatto carico, insieme al figlio, salvo redarguire il Vasta per la disinvoltura con cui stava operando. Ma, come hanno congruamente spiegato i giudici di merito, proprio le critiche mosse al ricorrente danno la misura di come costi.i, sia pure in una posizione non certo apicale, fosse "intraneo" al sodalizio i cui esponenti di vertice si sentivano in diritto di dargli indicazioni e di muovere ril evi critici nei suoi confronti, su come muoversi ed operare nella risoluzione delle questioni di interesse comune. Altra vicenda in cui il Tribunale ha ricostruito il ruolo e l'attivismo del Vasta è stata quella della gestione dei terreni di Pietrarossa, esaminata nell'ordinanza impugnata alle pagg. 6-12, e che aveva visto contrapposti Destro e Lupica ai [OSCURATO:PERSONA]. Dopo aver anche in tal caso puntigliosamente ricostruito i fatti, con le diverse interlocuzioni intercorse tra i vari attori, il Tribunale, con argomentazioni altrettanto lineari sul piano logico e perciò incensurabili in questa sede, ha sostenuto che "... le giustificazioni offerte dalla difesa, volte a confutare la tesi accusatoria sul coinvolgimento del ricorrente nel fatto, in quanto questione di appannaggio della consorteria mafiosa e, dunque, nell'ambito di una gestione associativa della relativa problematica, non appaiono calzanti; le peculiari caratteriali del Vasta, poco riflessivo e accorto e pieno di iniziative non sempre valide al giudizio dei suoi maggiorenti, non possono valere a escludere la cointeressanza con il gruppo di riferimento, per conto del quale evidentemente agiva, non essendo animato tra l'altro da precisi interessi personali" (cfr., pag. 12 del provvedimento impugnato). Ha "giustificato" l'omessa indicazione del Vasta da parte di [OSCURATO:PERSONA], con le mansioni meramente "esecutive" riservate al ricorrente non ammesso alle riunioni "decisive" e costretto ad adeguarsi alle decisioni dei "grandi", avendo tuttavia evidenziato che "sia il Vasta che il [OSCURATO:PERSONA] partecipavano o comunque organizzavano incontri riservati, interloquivano con altri associati, conoscevano le vicende interne al gruppo, assumevano un ruolo attivo nelle vicende sopra indicate, portavano e riferivano messaggi, riferendosi reiteratamente al vecchio (il responsabile [OSCURATO:PERSONA])" (cfr., ivi, pagg. 12-13). Detto questo, il collegio deve dare atto che la motivazione del Tribunale del Riesame, in punto di rivalutazione della gravità indiziaria, risulta assolutamente congrua, esaustiva ed immune da profili di manifesta illogicità oltre che puntualmente ancorata alle emergenze acquisite di cui ha dato conto in termini assolutamente adeguati avendo delineato la condotta di partecipazione a sodalizio di stampo mafioso alla luce dello stabile inserimento del ricorrente nella struttura organizzativa dell'associazione con compiti che, quand'anche meramente esecutivi, sono stati giudicati idonei, per le specifiche caratteristiche del caso concreto, ad attestare la sua 'messa a disposizione' in favore del sodalizio per il perseguimento dei comuni fini criminosi (cfr., da ultimo, Sez. U - , n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889 - 01). L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Ca
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