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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 giugno 2024

Cassazione n. 23522/2024

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17581/2022R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , in persona del Direttore pro tempore, con sede in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 14 , elettivamente domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale presso l’indirizzo [OSCURATO:EMAIL]; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonten. 106/4/20 22, depositata in data 12 gennaio 2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consigliodel 20 giugno 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che:

1. [OSCURATO:PERSONA] r is proponeva innanzi alla CTP di Cuneo impugnazione avverso l’intimazione di pagamento notificatagli ad Sanzioni ed interessi - termini di prescrizione istanza dell’Agente della Riscossionee basata su 5 cartelle relative a diversi tributi (alcunerelative a pretese della Camera di Commercio, dell’Industria e dell’Artigianato di Cuneo).

La CTP accoglieva parzialmente l’opposizione, annullando l’intimazione di pagamento per vizi di notifica delle cartelle, ad eccezione di quella recante n. 03720100000777370000 per € 9.847,85, e dichiarando la cessazione della materia del contendere in relazione alle pretese dalla CCIAA.

2. L’Agenzia delle Entrate - Riscossione propo neva appello producendo documentazione comprovante la ritualità delle notifiche ditutte le cartelle di pagamento; dalla definitività di queste derivava l’applicazione della prescrizione decennale per i crediti erariali.

Anche l’Agenzia delle Entrate interponeva appello avverso la decisione dellaCTP eccependone, preliminarmente, la nullità per la sua mancata estromissione.

La CT R, riuniti i gravami, a ffermava, anzitutto, la regolarità delle notifiche delle quattro cartelle ancora oggetto del contendere (la notifica della cartella n. 03720100000777370000 era stata, infatti, acclarata dalla CTP con statuizione non appellata); evidenziava, poi, che la loro definitività non modificasse il termine prescrizionale dei crediti, indicato in 10 anni quello dei crediti erariali ed in 5 anni quello delle sanzioni e degli interessi; dichiarava, quindi, prescritti solo i crediti per sanzioni ed interessi portati dalle cartelle nn. 03720090008765380001, 03720100004799422000 e 03720100010616467000, per essere spirato il termine quinquennale.

3. L’ADER ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della CTR, affidandosi a due motivi di impugnazione.

Il contribuente ha resistito con controricorso.

Fissata l’udienza camerale per il [OSCURATO:DATA_NASCITA] il controricorrente ha depositato memoria ex art. 380bis cod. proc. civ..

Considerato che:1.

Con il suo primo strumento di impugnazione l’ADERdeduce la «violazione dell’art. 2946 c.c., falsa applicazione dell’art. 20 e violazione dell’art. 24 d.lgs. n. 472/1997, giacché la [OSCURATO:PERSONA] ha applicato alle sanzioni relative a crediti per tributi erariali il termine di prescrizione quinquennale in luogo del termine ordinario decennale previsto per i tributi erariali (art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.)».

Il motivo è infondato.

1.1. Come recentemente chiarito da questa Corte l’art. 20, d.lgs. n. 472/1997, a mente del quale «il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni» (comma 3), «costituisce norma generale in tema di decadenza [comma 1] e prescrizione delle sanzioni tributarie o, più precisamente, disciplina unitaria della decadenza, come della prescrizione dei crediti derivanti dall’irrogazione di sanzioni tributarie, affidata a una specifica norma di legge.

Il legislatore ha mantenuto l’impostazione tradizionale in tema di prescrizione di sanzioni (già disciplinata dall’art. 17, comma 1, della L. 7 gennaio 1929, n. 4, che prevedeva la prescrizione quinquennale della riscossione delle pene pecuniarie), assoggettando la prescrizione delle sanzioni tributarie a una disciplina autonoma rispetto ai crediti nascenti dal rapporto tributario» (Cass. 24/01/2023, n. 2044).

Diversamente, l’art. 24 d.lgs. n. 472/1997 non prevede una espressa norma che disciplini la prescrizione (o decadenza) dei crediti nascenti da sanzioni, ma si limita a disporre che per la riscossione delle sanzioni (in fase di esecuzione e non di accertamento) si applicano le disposizioni sulla riscossione dei tributi cui la violazione si riferisce.

Secondo la giurisprudenza costante di questa Corte, in caso di notifica di cartella esattoriale avente ad oggetto crediti per sanzioni non fondata su una sentenza passata in giudicato, il termine di prescrizione entro il quale va fatta valere l’obbligazione tributaria per sanzioni è quello quinquennale, così come previsto dall’art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 472/1997 (Cass. 08/03/2022, n. 7486, Cass.22/07/2021, n. 16099), decorrendo la prescrizione dall’iscrizione a ruolo del credito e cioè dall’emissione dell’atto di irrogazione della (allora) soprattassa (Cass. 07/11/2011, n. 20600).

Tale principio è stato ribadito dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez.

U. n. 23397/2016), secondo cui le sanzioni, soggette a prescrizione quinquennale, possono al più beneficiare dell’effetto dell’allungamento delle prescrizioni brevi in forza dell’actio iudicatia temini dell’art. 2953 cod. civ.; principio, questo, radicato nella giurisprudenza di questa Corte, che ha ritenuto esaustiva la disciplina prescrizionale di diritto speciale dell’art. 20 d.lgs. n. 472/1997, stante il carattere speciale dell’illecito tributario (Cass.02/10/2000, n. 12989).

1.2. Questa disciplina speciale della prescrizione in materia di sanzioni tributarie è stata ritenuta conforme al sistema ed alle norme di contabilità pubblica, ove si è osservato che la disciplina speciale rispetto a quella di diritto comune trova «fondamento nei vincoli di competenza del bilancio dello Stato, in forza dei quali l’amministrazione deve potere, almeno per grandi linee, programmare e prevedere per ciascuna anno il gettito fiscale ed i tempi della riscossione, tenendo conto anche delle proprierisorse di uomini e mezzi (bilancio di previsione)»(Cass. Sez.

U., 10/12/2009, n. 25790; conf.

Cass. 09/08/2016, n. 16730).

Di converso, come osservato in dottrina, la generalizzata durata quinquennale obbedisce anche ad esigenze di certezza e di tutela del contribuente, in ordine ai tempi di irrogazione della sanzione stessa.

1.3. Nella specie, la CTR, individuando in cinque anni il termine prescrizionale del credito per le sanzioni, ha fatto corretta applicazione dei principi ora richiamati.

2. Con il secondo motivo l’Agente della Riscossione lamenta la «violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2946 c.c. e dell’art. 2948, n. 4) c.c., giacché la [OSCURATO:PERSONA] ha applicato agli interessi da ritardato pagamento di tributi erariali il termine di prescrizione quinquennale in luogo del termine ordinario decennale previsto per i tributi erariali a cui accedono (art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.)»; deduce, in particolare, l’erroneità del riferimento all’art. 2948, n. 4, cod. civ..

Anche questo motivo è infondato.

2.1. Come costantemente affermato da questa Corte «a differenza delle sanzioni relative a violazioni tributarie, che si nutrono di una disciplina speciale in ambito tributario, la prescrizione degli interessi è regolata […] da una norma di diritto comune quale l’art. 2948, n. 4, cod. civ., secondo cui l’obbligazione relativa agli interessi riveste natura autonoma rispetto al debito principale e soggiace al generalizzato termine di prescrizione quinquennale fissato dalla suddetta disposizione» (Cass. 24/01/2 023, n. 2044; conf.,ex multis, Cass. 14/09/2022, n. 27055, Cass. 28/04/2022, n. 13258, Cass. 08/03/2022, n. 7486, Cass. 03/10/2021, n. 31283, Cass. 15/10/2020, n. 22351, Cass. 10/07/2020, n. 20955, Cass.27/11/2019, n. 30901).

2.2. Né sussistono elementi tali da condurre ad una rivisitazione di questo orientamento granitico in materia.

Come opportunamente e diffusa mente evidenziato nella sentenza n. 3044/2023 di questa Corte: -la norma di cui all’art. 2948, n. 4, cod. civ., prevede che si prescrivono in cinque anni «gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi».

La norma relativa alla prescrizione degli interessi è, pertanto, norma speciale rispetto alla prescrizione della sorte capitale e si applica a tutte le categorie di interessi; -rilevante appare, in proposito, la circostanza che la norma non distingue, in linea di principio, il regime della prescrizione in ragione della natura o della fonte degli interessi.

Il codice civile conosce diverse categorie di interessi (corrispettivi, moratori e compensativi), per cui appare ancor più significativa la disciplina unitaria della prescrizione dell’obbligazione di interessi;-la generalizzata applicazione della disciplina della prescrizione quinquennale agli interessi risponde, poi, ad una più risalente ragione storica (e di più antica codificazione), ovvero sganciare la riscossione dell’obbligazione «accessoria» degli interessi da quella del capitale; nonostante si tratti di due obbligazioni pecuniarie (quella di interessi scaturente da quella per capitale), il legislatore ha inteso liberare il debitore da quella avente ad oggetto gli interessi in termini più rapidi rispetto all’obbligazione principale, differenziando il periodo di esigibilità dell’obbligazione accessoria e dando maggiore tutela al debitore attraverso l’introduzione di una disciplina prescrizionale più breve di quella ordinaria; -il carattere dell’accessorietà dell’obbligazione degli interessi attiene solo all’aspetto genetico (sorgendo essa unitamente all’obbligazione principale); una volta sorta, l’obbligazione di interessi vive di vita propria in virtù della progressiva maturazione degli interessi; man mano che maturano, gli interessi vanno a costituire una obbligazione autonoma e rimangono indipendenti dall’obbligazione principale dalla quale sono sorti, per cui possono essere suscettibili di autonome vicende rispetto all’obbligazione tributaria configurata a carico del contribuente; -la conclusione che si trae è che la disciplina della prescrizione, che attiene alla fase in cui gli interessi, in quanto già sorti separati dal capitale, vengono a maturazione, deve necessariamente essere risolta in base al principio dell’autonomia, con la conseguenza che il termine prescrizionale è quello quinquennale stabilito dall’art. 2948, n. 4, cod. civ. il quale prescinde sia dalla tipologia degli interessi, sia dalla natura dell’obbligazione principale.

2.3. Anche in parte qua la sentenza della CTR è immune da censure, avendo correttamente applicato il termine quinquennale di prescrizione al credito per interessi.

3. In definitiva il ricorso va integralmente rigettato.Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, con attribuzione all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosi antistatario.Rilevato che risulta soccombente l’Agenzia delle Entrate Riscossione, ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’articolo 13 comma 1quaterdel d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. 228 del 2012 (Cass. 29/01/2016, n. 1778).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso, condanna l’Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona del Presidente pro tempore, al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], delle spese processuali che si liquidano in euro 7.000,00per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17581/2022R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , in persona del Direttore pro tempore, con sede in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 14 , elettivamente domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale presso l’indirizzo [OSCURATO:EMAIL]; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonten. 106/4/20 22, depositata in data 12 gennaio 2021. Udita la relazione svolta nella camera di consigliodel 20 giugno 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] r is proponeva innanzi alla CTP di Cuneo impugnazione avverso l’intimazione di pagamento notificatagli ad Sanzioni ed interessi - termini di prescrizione istanza dell’Agente della Riscossionee basata su 5 cartelle relative a diversi tributi (alcunerelative a pretese della Camera di Commercio, dell’Industria e dell’Artigianato di Cuneo). La CTP accoglieva parzialmente l’opposizione, annullando l’intimazione di pagamento per vizi di notifica delle cartelle, ad eccezione di quella recante n. 03720100000777370000 per € 9.847,85, e dichiarando la cessazione della materia del contendere in relazione alle pretese dalla CCIAA. 2. L’Agenzia delle Entrate - Riscossione propo neva appello producendo documentazione comprovante la ritualità delle notifiche ditutte le cartelle di pagamento; dalla definitività di queste derivava l’applicazione della prescrizione decennale per i crediti erariali. Anche l’Agenzia delle Entrate interponeva appello avverso la decisione dellaCTP eccependone, preliminarmente, la nullità per la sua mancata estromissione. La CT R, riuniti i gravami, a ffermava, anzitutto, la regolarità delle notifiche delle quattro cartelle ancora oggetto del contendere (la notifica della cartella n. 03720100000777370000 era stata, infatti, acclarata dalla CTP con statuizione non appellata); evidenziava, poi, che la loro definitività non modificasse il termine prescrizionale dei crediti, indicato in 10 anni quello dei crediti erariali ed in 5 anni quello delle sanzioni e degli interessi; dichiarava, quindi, prescritti solo i crediti per sanzioni ed interessi portati dalle cartelle nn. 03720090008765380001, 03720100004799422000 e 03720100010616467000, per essere spirato il termine quinquennale. 3. L’ADER ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della CTR, affidandosi a due motivi di impugnazione. Il contribuente ha resistito con controricorso. Fissata l’udienza camerale per il [OSCURATO:DATA_NASCITA] il controricorrente ha depositato memoria ex art. 380bis cod. proc. civ.. Considerato che:1. Con il suo primo strumento di impugnazione l’ADERdeduce la «violazione dell’art. 2946 c.c., falsa applicazione dell’art. 20 e violazione dell’art. 24 d.lgs. n. 472/1997, giacché la [OSCURATO:PERSONA] ha applicato alle sanzioni relative a crediti per tributi erariali il termine di prescrizione quinquennale in luogo del termine ordinario decennale previsto per i tributi erariali (art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.)». Il motivo è infondato. 1.1. Come recentemente chiarito da questa Corte l’art. 20, d.lgs. n. 472/1997, a mente del quale «il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni» (comma 3), «costituisce norma generale in tema di decadenza [comma 1] e prescrizione delle sanzioni tributarie o, più precisamente, disciplina unitaria della decadenza, come della prescrizione dei crediti derivanti dall’irrogazione di sanzioni tributarie, affidata a una specifica norma di legge. Il legislatore ha mantenuto l’impostazione tradizionale in tema di prescrizione di sanzioni (già disciplinata dall’art. 17, comma 1, della L. 7 gennaio 1929, n. 4, che prevedeva la prescrizione quinquennale della riscossione delle pene pecuniarie), assoggettando la prescrizione delle sanzioni tributarie a una disciplina autonoma rispetto ai crediti nascenti dal rapporto tributario» (Cass. 24/01/2023, n. 2044). Diversamente, l’art. 24 d.lgs. n. 472/1997 non prevede una espressa norma che disciplini la prescrizione (o decadenza) dei crediti nascenti da sanzioni, ma si limita a disporre che per la riscossione delle sanzioni (in fase di esecuzione e non di accertamento) si applicano le disposizioni sulla riscossione dei tributi cui la violazione si riferisce. Secondo la giurisprudenza costante di questa Corte, in caso di notifica di cartella esattoriale avente ad oggetto crediti per sanzioni non fondata su una sentenza passata in giudicato, il termine di prescrizione entro il quale va fatta valere l’obbligazione tributaria per sanzioni è quello quinquennale, così come previsto dall’art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 472/1997 (Cass. 08/03/2022, n. 7486, Cass.22/07/2021, n. 16099), decorrendo la prescrizione dall’iscrizione a ruolo del credito e cioè dall’emissione dell’atto di irrogazione della (allora) soprattassa (Cass. 07/11/2011, n. 20600). Tale principio è stato ribadito dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U. n. 23397/2016), secondo cui le sanzioni, soggette a prescrizione quinquennale, possono al più beneficiare dell’effetto dell’allungamento delle prescrizioni brevi in forza dell’actio iudicatia temini dell’art. 2953 cod. civ.; principio, questo, radicato nella giurisprudenza di questa Corte, che ha ritenuto esaustiva la disciplina prescrizionale di diritto speciale dell’art. 20 d.lgs. n. 472/1997, stante il carattere speciale dell’illecito tributario (Cass.02/10/2000, n. 12989). 1.2. Questa disciplina speciale della prescrizione in materia di sanzioni tributarie è stata ritenuta conforme al sistema ed alle norme di contabilità pubblica, ove si è osservato che la disciplina speciale rispetto a quella di diritto comune trova «fondamento nei vincoli di competenza del bilancio dello Stato, in forza dei quali l’amministrazione deve potere, almeno per grandi linee, programmare e prevedere per ciascuna anno il gettito fiscale ed i tempi della riscossione, tenendo conto anche delle proprierisorse di uomini e mezzi (bilancio di previsione)»(Cass. Sez. U., 10/12/2009, n. 25790; conf. Cass. 09/08/2016, n. 16730). Di converso, come osservato in dottrina, la generalizzata durata quinquennale obbedisce anche ad esigenze di certezza e di tutela del contribuente, in ordine ai tempi di irrogazione della sanzione stessa. 1.3. Nella specie, la CTR, individuando in cinque anni il termine prescrizionale del credito per le sanzioni, ha fatto corretta applicazione dei principi ora richiamati. 2. Con il secondo motivo l’Agente della Riscossione lamenta la «violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2946 c.c. e dell’art. 2948, n. 4) c.c., giacché la [OSCURATO:PERSONA] ha applicato agli interessi da ritardato pagamento di tributi erariali il termine di prescrizione quinquennale in luogo del termine ordinario decennale previsto per i tributi erariali a cui accedono (art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.)»; deduce, in particolare, l’erroneità del riferimento all’art. 2948, n. 4, cod. civ.. Anche questo motivo è infondato. 2.1. Come costantemente affermato da questa Corte «a differenza delle sanzioni relative a violazioni tributarie, che si nutrono di una disciplina speciale in ambito tributario, la prescrizione degli interessi è regolata […] da una norma di diritto comune quale l’art. 2948, n. 4, cod. civ., secondo cui l’obbligazione relativa agli interessi riveste natura autonoma rispetto al debito principale e soggiace al generalizzato termine di prescrizione quinquennale fissato dalla suddetta disposizione» (Cass. 24/01/2 023, n. 2044; conf.,ex multis, Cass. 14/09/2022, n. 27055, Cass. 28/04/2022, n. 13258, Cass. 08/03/2022, n. 7486, Cass. 03/10/2021, n. 31283, Cass. 15/10/2020, n. 22351, Cass. 10/07/2020, n. 20955, Cass.27/11/2019, n. 30901). 2.2. Né sussistono elementi tali da condurre ad una rivisitazione di questo orientamento granitico in materia. Come opportunamente e diffusa mente evidenziato nella sentenza n. 3044/2023 di questa Corte: -la norma di cui all’art. 2948, n. 4, cod. civ., prevede che si prescrivono in cinque anni «gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi». La norma relativa alla prescrizione degli interessi è, pertanto, norma speciale rispetto alla prescrizione della sorte capitale e si applica a tutte le categorie di interessi; -rilevante appare, in proposito, la circostanza che la norma non distingue, in linea di principio, il regime della prescrizione in ragione della natura o della fonte degli interessi. Il codice civile conosce diverse categorie di interessi (corrispettivi, moratori e compensativi), per cui appare ancor più significativa la disciplina unitaria della prescrizione dell’obbligazione di interessi;-la generalizzata applicazione della disciplina della prescrizione quinquennale agli interessi risponde, poi, ad una più risalente ragione storica (e di più antica codificazione), ovvero sganciare la riscossione dell’obbligazione «accessoria» degli interessi da quella del capitale; nonostante si tratti di due obbligazioni pecuniarie (quella di interessi scaturente da quella per capitale), il legislatore ha inteso liberare il debitore da quella avente ad oggetto gli interessi in termini più rapidi rispetto all’obbligazione principale, differenziando il periodo di esigibilità dell’obbligazione accessoria e dando maggiore tutela al debitore attraverso l’introduzione di una disciplina prescrizionale più breve di quella ordinaria; -il carattere dell’accessorietà dell’obbligazione degli interessi attiene solo all’aspetto genetico (sorgendo essa unitamente all’obbligazione principale); una volta sorta, l’obbligazione di interessi vive di vita propria in virtù della progressiva maturazione degli interessi; man mano che maturano, gli interessi vanno a costituire una obbligazione autonoma e rimangono indipendenti dall’obbligazione principale dalla quale sono sorti, per cui possono essere suscettibili di autonome vicende rispetto all’obbligazione tributaria configurata a carico del contribuente; -la conclusione che si trae è che la disciplina della prescrizione, che attiene alla fase in cui gli interessi, in quanto già sorti separati dal capitale, vengono a maturazione, deve necessariamente essere risolta in base al principio dell’autonomia, con la conseguenza che il termine prescrizionale è quello quinquennale stabilito dall’art. 2948, n. 4, cod. civ. il quale prescinde sia dalla tipologia degli interessi, sia dalla natura dell’obbligazione principale. 2.3. Anche in parte qua la sentenza della CTR è immune da censure, avendo correttamente applicato il termine quinquennale di prescrizione al credito per interessi. 3. In definitiva il ricorso va integralmente rigettato.Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, con attribuzione all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosi antistatario.Rilevato che risulta soccombente l’Agenzia delle Entrate Riscossione, ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’articolo 13 comma 1quaterdel d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. 228 del 2012 (Cass. 29/01/2016, n. 1778). P.Q.M. Rigetta il ricorso, condanna l’Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona del Presidente pro tempore, al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], delle spese processuali che si liquidano in euro 7.000,00per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltr
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