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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 31914/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso 7523-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 81, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 4877/1/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della SICILIA, depositata il 21/09/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO La contribuente ricorre avverso la pronuncia della CTR per la Sicilia che ha riformato la sentenza della CTP di Trapani che aveva accolto le ragioni della contribuente in tema di maggior reddito da partecipazione a società di persone per disconoscimento di deduzione spese per sponsorizzazione corrisposte a società sportiva dilettantistica locale.

Più in particolare, il collegio d'appello ha ritenuto che non fosse stata data prova dell'effettiva attività di sponsorizzazione nel corso degli eventi sportivi dilettantistici.

Il ricorso è affidato ad unico articolato motivo, cui replica il patrono erariale svolgendo tempestivo controricorso.

CONSIDERATO In via preliminare occorre rilevare la violazione del litisconsorzio necessario fra soci e società di persone.

Al proposito, la Corte rammenta che, fin dalla sentenza delle Sezioni Unite n.14815 del 4 giugno 2008, è stato statuito come "In materia tributaria, l'unitarietà dell'accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui all'art. 5 d.P.R. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 917 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il Ric. 2021 n. 07523 sez.

MT - ud. 28-09-2022 -2- ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci - salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -, sicché tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell'obbligazione dedotta nell'atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario.

Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessali impone l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 14 d.lgs. 546/92 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio" (conforme, tra le molte, Cass. 20 aprile 2016 n.7789).

Tale principio è stato affinato ritenendo non necessario il rinvio al primo giudice, disponendo la riunione per economia processuale e rispetto della ragionevole durata del processo quando: a) vi sia identità di causa petendi dei ricorsi; b) simultanea proposizione degli stessi avverso sostanziale avviso unitario di accertamento da cui scaturiscono le rettifiche reddituali per società e soci; c) simultanea trattazione degli afferenti processi in entrambi i gradi di merito; d) identità sostanziale delle decisioni ivi adottate (cfr. Cass.

V, n. 3830/2010, Cass.

V, n. 3789/2018).

Pertanto, va cassata la sentenza, dichiarata la nullità dell'intero giudizio con rinvio al giudice di primo grado.

PQM Ric. 2021 n. 07523 sez.

MT - ud. 28-09-2022 -3- La Corte decidendo sul ricorso, cassa la sentenza impugnata, dichiara la nullità dell'intero giudizio e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Trapani, cui demanda altresì la regolazione delle spese del presente giudi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 7523-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 81, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 4877/1/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della SICILIA, depositata il 21/09/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO La contribuente ricorre avverso la pronuncia della CTR per la Sicilia che ha riformato la sentenza della CTP di Trapani che aveva accolto le ragioni della contribuente in tema di maggior reddito da partecipazione a società di persone per disconoscimento di deduzione spese per sponsorizzazione corrisposte a società sportiva dilettantistica locale. Più in particolare, il collegio d'appello ha ritenuto che non fosse stata data prova dell'effettiva attività di sponsorizzazione nel corso degli eventi sportivi dilettantistici. Il ricorso è affidato ad unico articolato motivo, cui replica il patrono erariale svolgendo tempestivo controricorso. CONSIDERATO In via preliminare occorre rilevare la violazione del litisconsorzio necessario fra soci e società di persone. Al proposito, la Corte rammenta che, fin dalla sentenza delle Sezioni Unite n.14815 del 4 giugno 2008, è stato statuito come "In materia tributaria, l'unitarietà dell'accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui all'art. 5 d.P.R. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 917 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il Ric. 2021 n. 07523 sez. MT - ud. 28-09-2022 -2- ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci - salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -, sicché tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell'obbligazione dedotta nell'atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario. Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessali impone l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 14 d.lgs. 546/92 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio" (conforme, tra le molte, Cass. 20 aprile 2016 n.7789). Tale principio è stato affinato ritenendo non necessario il rinvio al primo giudice, disponendo la riunione per economia processuale e rispetto della ragionevole durata del processo quando: a) vi sia identità di causa petendi dei ricorsi; b) simultanea proposizione degli stessi avverso sostanziale avviso unitario di accertamento da cui scaturiscono le rettifiche reddituali per società e soci; c) simultanea trattazione degli afferenti processi in entrambi i gradi di merito; d) identità sostanziale delle decisioni ivi adottate (cfr. Cass. V, n. 3830/2010, Cass. V, n. 3789/2018). Pertanto, va cassata la sentenza, dichiarata la nullità dell'intero giudizio con rinvio al giudice di primo grado. PQM Ric. 2021 n. 07523 sez. MT - ud. 28-09-2022 -3- La Corte decidendo sul ricorso, cassa la sentenza impugnata, dichiara la nullità dell'intero giudizio e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Trapani, cui demanda altresì la regolazione delle spese del presente giudi
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