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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2025

ECLI:EU:C:2025:292
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62024CJ0063_RES

Causa C‑63/24 [Galte] ( i ) K.L. contro [OSCURATO:PERSONA] departamentas prie [OSCURATO:PERSONA] vidaus reikalų ministerijos (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal [OSCURATO:PERSONA] vyriausiasis administracinis teismas) Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 30 aprile 2025 «Rinvio pregiudiziale – Politica d’asilo – Status di rifugiato o di beneficiario della protezione sussidiaria – Direttiva 2011/95/UE – Articolo 12, paragrafo 2, lettera b) – Articolo 18 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Esclusione dallo status di rifugiato – Cause – Commissione di un reato grave di diritto comune al di fuori del paese di accoglienza prima di essere ammessi come rifugiato – Rilevanza del fatto che la pena è stata espiata» Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione – Politica d’asilo – Status di rifugiato o di beneficiario della protezione sussidiaria – Direttiva 2011/95 – Esclusione dallo status di rifugiato – Cause – Reato grave di diritto comune commesso al di fuori del paese di accoglienza prima di essere ammesso come rifugiato – Pena espiata – Rilevanza [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 18; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2011/95, considerando 4 e art. 12, § 2, b)] (v. punti 29‑45, 47 e dispositivo) Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione – Politica d’asilo – Status di rifugiato o di beneficiario della protezione sussidiaria – Direttiva 2011/95 – Esclusione dallo status di rifugiato – Assenza di presa di posizione relativamente al rimpatrio nel paese d’origine (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2011/95, art. 12, § 2) (v. punto 46) [OSCURATO:PERSONA] in via pregiudiziale dal [OSCURATO:PERSONA] vyriausiasis administracinis teismas (Corte amministrativa suprema di Lituania), la Corte fornisce precisazioni riguardo agli elementi che le autorità e i giudici competenti dello Stato membro interessato devono prendere in considerazione nel valutare se gli atti commessi da un richiedente protezione internazionale rientrino nel motivo di esclusione dallo status di rifugiato previsto all’articolo 12, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2011/95 ( 1 ) in ragione della commissione di un reato grave di diritto comune al di fuori del paese di accoglienza.

Nel febbraio 2022, K.L., cittadino di un paese terzo, ha presentato domanda di asilo e di permesso di soggiorno temporaneo in Lituania, dopo aver attraversato illegalmente il confine tra tale Stato membro e la Bielorussia.

Egli ha dichiarato di essere stato condannato tre volte, ingiustamente, dalle autorità del suo paese d’origine e che il vero motivo di tali condanne risiedeva nella sua attività di opposizione politica. [OSCURATO:PERSONA] departamentas prie [OSCURATO:PERSONA] vidaus reikalų ministerijos (dipartimento della migrazione presso il Ministero dell’Interno della Repubblica di Lituania) ha considerato che K.L., sebbene potesse essere oggetto di persecuzioni nel suo paese d’origine in ragione delle sue opinioni politiche e potesse quindi richiedere la concessione dello status di rifugiato in Lituania, aveva tuttavia commesso atti che dovevano essere qualificati come «reato grave di diritto comune», ai sensi del diritto lituano ( 2 ).

Di conseguenza, tale dipartimento ha respinto la domanda di protezione internazionale di K.L., rilasciandogli al contempo un permesso di soggiorno temporaneo, con la motivazione che era vietato rimpatriarlo nel suo paese d’origine, dove rischiava di essere perseguitato.

Poiché il ricorso avverso tale decisione è stato respinto, K.L. ha proposto appello dinanzi al giudice del rinvio.

Quest’ultimo si chiede se le autorità e i giudici competenti dello Stato membro interessato debbano tener conto del fatto che un richiedente protezione internazionale ha scontato la pena a cui è stato condannato per gli atti da lui commessi allorché valutano se tali atti rientrino nel motivo di esclusione dallo status di rifugiato previsto all’articolo 12, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2011/95.

Giudizio della Corte La Corte constata che, poiché non sono definiti dalla direttiva 2011/95, i termini «reato grave» devono essere interpretati conformemente al loro senso abituale nel linguaggio corrente, tenendo conto al contempo del contesto in cui sono utilizzati e degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui fanno parte.

In primo luogo, quindi, conformemente al senso abituale di tali termini, sebbene il termine «reato» rinvii a circostanze di fatto fisse nel passato, vale a dire al momento in cui tale reato è stato commesso, l’aggettivo «grave» aggiunge un elemento di valutazione che, per contro, può evolvere nel tempo.

Di conseguenza, non è escluso che la valutazione della gravità di un reato possa essere diversa nel momento in cui esso è stato commesso rispetto al momento dell’esame di una domanda di protezione internazionale.

In secondo luogo, per quanto riguarda l’interpretazione contestuale, ai sensi dell’articolo 18 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, il diritto di asilo è garantito nel rispetto, in particolare, delle norme della convenzione di Ginevra ( 3 ), che costituisce la pietra angolare della disciplina giuridica internazionale relativa alla protezione dei rifugiati, come enuncia il considerando 4 della direttiva 2011/95.

Pertanto, le disposizioni di tale direttiva devono essere interpretate non solo alla luce dell’impianto sistematico di quest’ultima, ma anche nel rispetto di tale convenzione.

Dato il ruolo attribuito all’[OSCURATO:PERSONA] delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) da detta convenzione, beneficiano di una particolare rilevanza i documenti emessi da quest’ultimo secondo i quali deve essere preso in considerazione il fatto che l’individuo condannato per un reato grave di diritto comune abbia già scontato la sua pena ( 4 ).

In terzo luogo, tener conto della circostanza che il richiedente protezione internazionale abbia scontato la pena a cui è stato condannato per gli atti da lui commessi non contrasta con il duplice obiettivo perseguito dall’articolo 12, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2011/95.

Infatti, da un lato, l’esclusione dallo status di rifugiato di una persona che ha già scontato la sua pena non può trovare la sua giustificazione nell’obiettivo consistente nell’evitare che essa possa sottrarsi alla sua responsabilità penale per il reato considerato.

Dall’altro lato, per quanto riguarda l’obiettivo di escludere dallo status di rifugiato persone ritenute indegne della protezione ad esso connessa, la commissione di atti gravi in un determinato momento della vita di una persona non può rendere quest’ultima necessariamente indegna di protezione internazionale in perpetuo, senza che sia presa in considerazione, in particolare, la sua possibile riabilitazione.

Ne risulta che il fatto che il richiedente protezione internazionale abbia scontato la sua pena deve essere necessariamente tenuto in conto da parte dell’autorità competente dello Stato membro interessato nell’esame di tutte le circostanze proprie del singolo caso.

Ciò posto, tale circostanza non osta affatto, di per sé, all’applicazione dell’articolo 12, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2011/95.

Infatti, la circostanza che il richiedente protezione internazionale abbia scontato la propria pena è solo una tra quelle da prendere in considerazione al fine di determinare se tale richiedente rientri in detto motivo di esclusione.

Per valutare la gravità del reato di cui trattasi, l’autorità competente dovrà in particolare esaminare il tipo di atto commesso, la pena comminata e inflitta, il periodo di tempo trascorso dalla condotta criminale, il comportamento dell’interessato durante tale periodo e il rimorso che egli ha eventualmente espresso.

La Corte conclude che, nel valutare se gli atti commessi da un richiedente protezione internazionale, che per il resto soddisfa i criteri per il riconoscimento dello status di rifugiato, rientrino nel motivo di esclusione da tale status previsto dall’articolo 12, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2011/95, le autorità e i giudici competenti dello Stato membro interessato devono tener conto del fatto che tale richiedente abbia scontato la pena a cui è stato condannato per gli atti che ha commesso, senza tuttavia che tale circostanza impedisca, di per sé, che detto richiedente sia escluso dallo status di rifugiato ai sensi di tale disposizione. ( i ) Il nome della presente causa è un nome fittizio.

Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento. ( 1 ) Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta ( GU 2011, L 337, pag. 9 ).

In forza dell’articolo 12, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2011/95, un cittadino di un paese terzo o un apolide è escluso dallo status di rifugiato ove sussistano fondati motivi per ritenere che abbia commesso al di fuori del paese di accoglienza un reato grave di diritto comune prima di essere ammesso come rifugiato. ( 2 ) Articolo 88, paragrafo 2, punto 3, della [OSCURATO:PERSONA] įstatymas dėl užsieniečių teisinės padėties Nr.

IX 2206 (legge della Repubblica di Lituania n.

IX 2206 relativa allo status giuridico degli stranieri), del 29 aprile 2004 (Žin., 2004, n. 73‑2539), nella versione applicabile alla controversia principale. ( 3 ) Convenzione relativa allo status dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951 [ Recueil des traités des [OSCURATO:PERSONA] , vol. 189, pag. 150, n. 2545 (1954)]. ( 4 ) Punto 157 del documento HCR/1P/4/FRE/REV.4 dell’UNHCR, del febbraio 2019, intitolato «Manuale sulle procedure e sui criteri da applicare per la determinazione dello status di rifugiato e principi guida sulla protezione internazionale ai sensi della convenzione del 1951 e del protocollo del 1967 relativi allo status dei rifugiati», a proposito dell’articolo 1, sezione F, lettera b), della convenzione di Ginevra, i cui termini sono analoghi a quelli dell’articolo 12, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2011/95.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62024CJ0063_RES Causa C‑63/24 [Galte] ( i ) K.L. contro [OSCURATO:PERSONA] departamentas prie [OSCURATO:PERSONA] vidaus reikalų ministerijos (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal [OSCURATO:PERSONA] vyriausiasis administracinis teismas) Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 30 aprile 2025 «Rinvio pregiudiziale – Politica d’asilo – Status di rifugiato o di beneficiario della protezione sussidiaria – Direttiva 2011/95/UE – Articolo 12, paragrafo 2, lettera b) – Articolo 18 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Esclusione dallo status di rifugiato – Cause – Commissione di un reato grave di diritto comune al di fuori del paese di accoglienza prima di essere ammessi come rifugiato – Rilevanza del fatto che la pena è stata espiata» Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione – Politica d’asilo – Status di rifugiato o di beneficiario della protezione sussidiaria – Direttiva 2011/95 – Esclusione dallo status di rifugiato – Cause – Reato grave di diritto comune commesso al di fuori del paese di accoglienza prima di essere ammesso come rifugiato – Pena espiata – Rilevanza [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 18; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2011/95, considerando 4 e art. 12, § 2, b)] (v. punti 29‑45, 47 e dispositivo) Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione – Politica d’asilo – Status di rifugiato o di beneficiario della protezione sussidiaria – Direttiva 2011/95 – Esclusione dallo status di rifugiato – Assenza di presa di posizione relativamente al rimpatrio nel paese d’origine (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2011/95, art. 12, § 2) (v. punto 46) [OSCURATO:PERSONA] in via pregiudiziale dal [OSCURATO:PERSONA] vyriausiasis administracinis teismas (Corte amministrativa suprema di Lituania), la Corte fornisce precisazioni riguardo agli elementi che le autorità e i giudici competenti dello Stato membro interessato devono prendere in considerazione nel valutare se gli atti commessi da un richiedente protezione internazionale rientrino nel motivo di esclusione dallo status di rifugiato previsto all’articolo 12, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2011/95 ( 1 ) in ragione della commissione di un reato grave di diritto comune al di fuori del paese di accoglienza. Nel febbraio 2022, K.L., cittadino di un paese terzo, ha presentato domanda di asilo e di permesso di soggiorno temporaneo in Lituania, dopo aver attraversato illegalmente il confine tra tale Stato membro e la Bielorussia. Egli ha dichiarato di essere stato condannato tre volte, ingiustamente, dalle autorità del suo paese d’origine e che il vero motivo di tali condanne risiedeva nella sua attività di opposizione politica. [OSCURATO:PERSONA] departamentas prie [OSCURATO:PERSONA] vidaus reikalų ministerijos (dipartimento della migrazione presso il Ministero dell’Interno della Repubblica di Lituania) ha considerato che K.L., sebbene potesse essere oggetto di persecuzioni nel suo paese d’origine in ragione delle sue opinioni politiche e potesse quindi richiedere la concessione dello status di rifugiato in Lituania, aveva tuttavia commesso atti che dovevano essere qualificati come «reato grave di diritto comune», ai sensi del diritto lituano ( 2 ). Di conseguenza, tale dipartimento ha respinto la domanda di protezione internazionale di K.L., rilasciandogli al contempo un permesso di soggiorno temporaneo, con la motivazione che era vietato rimpatriarlo nel suo paese d’origine, dove rischiava di essere perseguitato. Poiché il ricorso avverso tale decisione è stato respinto, K.L. ha proposto appello dinanzi al giudice del rinvio. Quest’ultimo si chiede se le autorità e i giudici competenti dello Stato membro interessato debbano tener conto del fatto che un richiedente protezione internazionale ha scontato la pena a cui è stato condannato per gli atti da lui commessi allorché valutano se tali atti rientrino nel motivo di esclusione dallo status di rifugiato previsto all’articolo 12, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2011/95. Giudizio della Corte La Corte constata che, poiché non sono definiti dalla direttiva 2011/95, i termini «reato grave» devono essere interpretati conformemente al loro senso abituale nel linguaggio corrente, tenendo conto al contempo del contesto in cui sono utilizzati e degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui fanno parte. In primo luogo, quindi, conformemente al senso abituale di tali termini, sebbene il termine «reato» rinvii a circostanze di fatto fisse nel passato, vale a dire al momento in cui tale reato è stato commesso, l’aggettivo «grave» aggiunge un elemento di valutazione che, per contro, può evolvere nel tempo. Di conseguenza, non è escluso che la valutazione della gravità di un reato possa essere diversa nel momento in cui esso è stato commesso rispetto al momento dell’esame di una domanda di protezione internazionale. In secondo luogo, per quanto riguarda l’interpretazione contestuale, ai sensi dell’articolo 18 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, il diritto di asilo è garantito nel rispetto, in particolare, delle norme della convenzione di Ginevra ( 3 ), che costituisce la pietra angolare della disciplina giuridica internazionale relativa alla protezione dei rifugiati, come enuncia il considerando 4 della direttiva 2011/95. Pertanto, le disposizioni di tale direttiva devono essere interpretate non solo alla luce dell’impianto sistematico di quest’ultima, ma anche nel rispetto di tale convenzione. Dato il ruolo attribuito all’[OSCURATO:PERSONA] delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) da detta convenzione, beneficiano di una particolare rilevanza i documenti emessi da quest’ultimo secondo i quali deve essere preso in considerazione il fatto che l’individuo condannato per un reato grave di diritto comune abbia già scontato la sua pena ( 4 ). In terzo luogo, tener conto della circostanza che il richiedente protezione internazionale abbia scontato la pena a cui è stato condannato per gli atti da lui commessi non contrasta con il duplice obiettivo perseguito dall’articolo 12, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2011/95. Infatti, da un lato, l’esclusione dallo status di rifugiato di una persona che ha già scontato la sua pena non può trovare la sua giustificazione nell’obiettivo consistente nell’evitare che essa possa sottrarsi alla sua responsabilità penale per il reato considerato. Dall’altro lato, per quanto riguarda l’obiettivo di escludere dallo status di rifugiato persone ritenute indegne della protezione ad esso connessa, la commissione di atti gravi in un determinato momento della vita di una persona non può rendere quest’ultima necessariamente indegna di protezione internazionale in perpetuo, senza che sia presa in considerazione, in particolare, la sua possibile riabilitazione. Ne risulta che il fatto che il richiedente protezione internazionale abbia scontato la sua pena deve essere necessariamente tenuto in conto da parte dell’autorità competente dello Stato membro interessato nell’esame di tutte le circostanze proprie del singolo caso. Ciò posto, tale circostanza non osta affatto, di per sé, all’applicazione dell’articolo 12, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2011/95. Infatti, la circostanza che il richiedente protezione internazionale abbia scontato la propria pena è solo una tra quelle da prendere in considerazione al fine di determinare se tale richiedente rientri in detto motivo di esclusione. Per valutare la gravità del reato di cui trattasi, l’autorità competente dovrà in particolare esaminare il tipo di atto commesso, la pena comminata e inflitta, il periodo di tempo trascorso dalla condotta criminale, il comportamento dell’interessato durante tale periodo e il rimorso che egli ha eventualmente espresso. La Corte conclude che, nel valutare se gli atti commessi da un richiedente protezione internazionale, che per il resto soddisfa i criteri per il riconoscimento dello status di rifugiato, rientrino nel motivo di esclusione da tale status previsto dall’articolo 12, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2011/95, le autorità e i giudici competenti dello Stato membro interessato devono tener conto del fatto che tale richiedente abbia scontato la pena a cui è stato condannato per gli atti che ha commesso, senza tuttavia che tale circostanza impedisca, di per sé, che detto richiedente sia escluso dallo status di rifugiato ai sensi di tale disposizione. ( i ) Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento. ( 1 ) Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta ( GU 2011, L 337, pag. 9 ). In forza dell’articolo 12, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2011/95, un cittadino di un paese terzo o un apolide è escluso dallo status di rifugiato ove sussistano fondati motivi per ritenere che abbia commesso al di fuori del paese di accoglienza un reato grave di diritto comune prima di essere ammesso come rifugiato. ( 2 ) Articolo 88, paragrafo 2, punto 3, della [OSCURATO:PERSONA] įstatymas dėl užsieniečių teisinės padėties Nr. IX 2206 (legge della Repubblica di Lituania n. IX 2206 relativa allo status giuridico degli stranieri), del 29 aprile 2004 (Žin., 2004, n. 73‑2539), nella versione applicabile alla controversia principale. ( 3 ) Convenzione relativa allo status dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951 [ Recueil des traités des [OSCURATO:PERSONA] , vol. 189, pag. 150, n. 2545 (1954)]. ( 4 ) Punto 157 del documento HCR/1P/4/FRE/REV.4 dell’UNHCR, del febbraio 2019, intitolato «Manuale sulle procedure e sui criteri da applicare per la determinazione dello status di rifugiato e principi guida sulla protezione internazionale ai sensi della convenzione del 1951 e del protocollo del 1967 relativi allo status dei rifugiati», a proposito dell’articolo 1, sezione F, lettera b), della convenzione di Ginevra, i cui termini sono analoghi a quelli dell’articolo 12, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2011/95.
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