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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 settembre 2024

Cassazione n. 38093/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' MAJCOL [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/11/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe e con la quale la Corte territoriale ha confermato la condanna irrogata in ordine ai reati previsti dall'art.73, commi 1, 4 e 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309.

E' inammissibile il motivo attinente alla mancata esclusione della contestata recidiva; atteso che lo stesso è riproduttivo di profili di censura già vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, in quanto la Corte territoriale ha congruamente valutato i presupposti di fatto desumibili dal rilevante quantitativo di stupefacente rinvenuto nella disponibilità dell'imputato e nella presenza di un precedente specifico, elementi tali da denotare una persistente ricaduta nel reato in continuità con le pregresse scelte delinquenziali.

Ulteriormente inammissibile è il motivo attinente alla concreta dosimetria della pena in quanto non corrispondente al minimo edittale.

In proposito, va ricordato che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., sicché è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena (Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, dep. 2008, Cilia, Rv. 23885101), ricordando altresì che non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice quando venga irrogata - come nel caso di specie - una pena al di sotto della media edittale che deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288).

Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 23 settembre 2024 Il Consigliere estensore La depte E, p O s TAT A EiU

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' MAJCOL [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/11/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe e con la quale la Corte territoriale ha confermato la condanna irrogata in ordine ai reati previsti dall'art.73, commi 1, 4 e 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309. E' inammissibile il motivo attinente alla mancata esclusione della contestata recidiva; atteso che lo stesso è riproduttivo di profili di censura già vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, in quanto la Corte territoriale ha congruamente valutato i presupposti di fatto desumibili dal rilevante quantitativo di stupefacente rinvenuto nella disponibilità dell'imputato e nella presenza di un precedente specifico, elementi tali da denotare una persistente ricaduta nel reato in continuità con le pregresse scelte delinquenziali. Ulteriormente inammissibile è il motivo attinente alla concreta dosimetria della pena in quanto non corrispondente al minimo edittale. In proposito, va ricordato che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., sicché è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena (Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, dep. 2008, Cilia, Rv. 23885101), ricordando altresì che non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice quando venga irrogata - come nel caso di specie - una pena al di sotto della media edittale che deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288). Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 settembre 2024 Il Consigliere estensore La depte E, p O s TAT A EiU
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