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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 31 maggio 2024

Cassazione n. 27620/2024

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guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/05/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA, letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto manifestamente infondati, in quanto il primo motivo, afferente ad asseriti vizi della motivazione con riguardo alla verifica da rendere in relazione alla attendibilità della persona offesa e del suo narrato è smentito superato dalla lettura del provvedimento impugnato che da conto di una disamina puntuale, lineare e dotata di coerente logicità del dato alla luce di una esauriente disamina dei rilievi critici difensivi; il terzo motivo, inerente al mancato riconoscimento delle generiche, va marcatamente disattesa perchè la sentenza impugnata , anche in parte qua, appare sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede; il secondo motivo, con il quale si adduce l'intervenuta estinzione per prescrizione del reato in data precedente alla sentenza di appello ( 24 maggio 2023) alla luce della riqualificazione operata dalla Corte territoriale (dall'estorsione contestata all'ipotesi dui all'ad 393 cp) risluta prospettato trascurando la sospensione maturata in primo grado ( per legittimo impedimento del difensore) che, considerata la data di consumazione del fatto ( 14 ottobre 2015), rende inconferente il rilievo (perché la prescrizione è maturata successivamente alla decisione appellata) alla luce della inammissibilità degli altri motivi di impugnazione; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in data 31 maggio 2024.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/05/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA, letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto manifestamente infondati, in quanto il primo motivo, afferente ad asseriti vizi della motivazione con riguardo alla verifica da rendere in relazione alla attendibilità della persona offesa e del suo narrato è smentito superato dalla lettura del provvedimento impugnato che da conto di una disamina puntuale, lineare e dotata di coerente logicità del dato alla luce di una esauriente disamina dei rilievi critici difensivi; il terzo motivo, inerente al mancato riconoscimento delle generiche, va marcatamente disattesa perchè la sentenza impugnata , anche in parte qua, appare sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede; il secondo motivo, con il quale si adduce l'intervenuta estinzione per prescrizione del reato in data precedente alla sentenza di appello ( 24 maggio 2023) alla luce della riqualificazione operata dalla Corte territoriale (dall'estorsione contestata all'ipotesi dui all'ad 393 cp) risluta prospettato trascurando la sospensione maturata in primo grado ( per legittimo impedimento del difensore) che, considerata la data di consumazione del fatto ( 14 ottobre 2015), rende inconferente il rilievo (perché la prescrizione è maturata successivamente alla decisione appellata) alla luce della inammissibilità degli altri motivi di impugnazione; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 31 maggio 2024.
Sentenza Cassazione n. 27620/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris