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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 33879/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, Dipartimento dell'[OSCURATO:PERSONA], nel procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20 luglio 1982; avverso l'ordinanza del 21 febbraio 2023 del Tribunale di sorveglianza di L'Aquila; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore gene- rale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 17 febbraio 2021, il Magistrato di sorveglianza di L'Aquila accoglieva il reclamo proposto, ai sensi dell'art. 35-bis Ord. pen., da [OSCURATO:PERSONA], detenuto nella Casa circondariale di L'Aquila in regime differenziato ex art. 41-bis Ord. pen., disponendo che fosse consentito all'interessato di acquistare al cd. sopravvitto gli stessi generi alimentari compresi nel «modello 72» previsto per i detenuti sottoposti al regime ordinario, nonché di cucinare senza limiti di orario, previa disapplicazione dell'ordine di servizio e delle altre eventuali disposizioni dif- formi.

Il Tribunale di sorveglianza rigettava il reclamo proposto dall'Amministra- zione, ritenendo come la previsione di fasce orarie per la cottura dei cibi configu- rasse una ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai detenuti in regime or- dinari.

Proposto ricorso per cassazione, questa Corte, con sentenza n. 38403 del 6 maggio 2022, annullava l'ordinanza resa dal Tribunale rilevando che "se è vero che l'Amministrazione penitenziaria può legittimamente disciplinare le modalità orarie di esercizio dell'attività di cottura dei cibi all'interno delle camere di deten- zione, deve altresì sottolinearsi come dalla lettura del provvedimento non sia dato comprendere se la previsione di fasce orarie sia circoscritta, all'interno dell'Istituto penitenziario, ai soli detenuti sottoposti al regime differenziato ovvero anche ai detenuti appartenenti agli altri circuiti, nello specifico ai detenuti comuni allocati nella sezione [OSCURATO:PERSONA].

Ritiene il Collegio che tale profilo debba essere chiarito, al fine di verificare se l'esercizio della potestà organizzatoria da parte dell'Ammi- nistrazione possa, in realtà, celare una differenziazione del regime penitenziario del tutto ingiustificata, tale da assumere, in concreto, un carattere sostanzial- mente vessatorio.

Ne consegue, pertanto, che l'annullamento dell'ordinanza, con 5 riferimento al profilo in esame, deve essere compiuto con rinvio, onde consentire al Tribunale aquilano di effettuare un'ulteriore verifica anche in relazione alla que- stione da ultimo indicata".

Celebrato il giudizio di rinvio, il Tribunale di sorveglianza d l'Aquila ha nuova- mente respinto il reclamo, ritenendo che la limitazione degli orari previsti per la cottura dei cibi determina un'ingiustificata disparità di trattamento tra detenuti comuni e detenuti sottoposti a regime differenziato.

2. Il Ministero della Giustizia propone nuovamente ricorso per cassazione, de- ducendo, con un unico motivo d'impugnazione, violazione degli artt. 69, comma 6, lett. b), 35-bis comma 4 e 41-bis comma 2-quater dell'ordinamento peniten- ziario.

L'amministrazione premette che il d.P.R. n. 230 del 2000, all'art. 13, legittima espressamente la regolamentazione dei generi alimentari ammessi all'interno della struttura carceraria e le relative modalità di cottura.

Sicché l'attribuzione all'am- ministrazione di tale potere, già in astratto, dovrebbe escludere l'attribuzione aprioristica di una accezione afflittiva della regolamentazione emanata.

In questo contesto, la previsione di fasce orarie limitate ai detenuti in regime di 41-bis non rappresenterebbe una violazione del principio di parità di trattamento in quanto da un lato le ragioni di sicurezza e controllo che governano il regime differenziato rappresenterebbero, in sé, una valida giustificazione del diverso trat- tamento; dall'altro, la presenza di più detenuti all'interno della stessa cella impe- direbbe di prevedere analoga limitazione nel circuito di "media sicurezza". [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato.

Il diritto individuale (tale è la posizione del detenuto in materia di cottura dei cibi ed acquisto di generi alimentari) può essere legittimamente compresso nei confronti dei detenuti sottoposti a trattamento differenziato ai sensi dell'art. 41- bis ord. pen., ove tale limitazione sia funzionale all'esigenza di perseguire e con- solidare il ripristino dell'ordine e della sicurezza.

Cosicché, laddove l'intervento non scaturisca dalla necessità di perseguire e consolidare suddette finalità preventive, iI trattamento ordinario deve riespandersi.

L'Amministrazione, anche in questa sede, ha giustificato l'esistenza di una previsione differenziata (nello specifico, alcuna limitazione era prevista per i dete- nuti comuni, a fronte di una specifica limitazione imposta ai detenuti sottoposti a trattamento differenziato) alla luce delle diverse esigenze delle singole tipologie di detenuti, in quanto la previsione una limitazione anche per tale tipologia dei dete- nuti avrebbe pregiudicato l'effettiva fruizione delle facoltà proprio dei detenuti co- muni, perché si sarebbe venuta a creare una sovrapposizione di orari (rispetto a quelli di lavoro) e una concentrazione di esalazioni dannose per la salubrità dell'ambiente (a causa della presenza di più persone nella stessa cella).

La diffe- rente regolamentazione, quindi, sarebbe ragionevole e giustificata dalla necessità di contemperare le esigenze organizzative dell'amministrazione con i diritti indivi- duali (ma differenziati) dei singoli detenuti.

Le deduzioni non sono corrette.

L'Amministrazione non ha giustificato il diffe- rente trattamento in funzione dell'esigenza di conservare l'efficacia preventiva del regime detentivo speciale: si è limitata ad esporre le specifiche esigenze organiz- zative sottese alla disciplina regolamentare dettata, che, tuttavia, per quanto os- servato, non rappresentano in sé elemento sufficiente a giustificare un tratta- mento differenziato fra i detenuti.

In altri termini, l'Amministrazione non spiega la ragione per cui analoga libera facoltà (prevista per i detenuti di altre sezioni) non sia prevista per i detenuti a trattamento differenziato: spiega il perché non sia possibile limitare gli orari dei detenuti comuni, ma non dà conto della necessità di imporre tale limitazione ai detenuti in regime differenziato.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

P.Q.M. rigetta il ricorso.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, Dipartimento dell'[OSCURATO:PERSONA], nel procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20 luglio 1982; avverso l'ordinanza del 21 febbraio 2023 del Tribunale di sorveglianza di L'Aquila; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore gene- rale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 17 febbraio 2021, il Magistrato di sorveglianza di L'Aquila accoglieva il reclamo proposto, ai sensi dell'art. 35-bis Ord. pen., da [OSCURATO:PERSONA], detenuto nella Casa circondariale di L'Aquila in regime differenziato ex art. 41-bis Ord. pen., disponendo che fosse consentito all'interessato di acquistare al cd. sopravvitto gli stessi generi alimentari compresi nel «modello 72» previsto per i detenuti sottoposti al regime ordinario, nonché di cucinare senza limiti di orario, previa disapplicazione dell'ordine di servizio e delle altre eventuali disposizioni dif- formi. Il Tribunale di sorveglianza rigettava il reclamo proposto dall'Amministra- zione, ritenendo come la previsione di fasce orarie per la cottura dei cibi configu- rasse una ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai detenuti in regime or- dinari. Proposto ricorso per cassazione, questa Corte, con sentenza n. 38403 del 6 maggio 2022, annullava l'ordinanza resa dal Tribunale rilevando che "se è vero che l'Amministrazione penitenziaria può legittimamente disciplinare le modalità orarie di esercizio dell'attività di cottura dei cibi all'interno delle camere di deten- zione, deve altresì sottolinearsi come dalla lettura del provvedimento non sia dato comprendere se la previsione di fasce orarie sia circoscritta, all'interno dell'Istituto penitenziario, ai soli detenuti sottoposti al regime differenziato ovvero anche ai detenuti appartenenti agli altri circuiti, nello specifico ai detenuti comuni allocati nella sezione [OSCURATO:PERSONA]. Ritiene il Collegio che tale profilo debba essere chiarito, al fine di verificare se l'esercizio della potestà organizzatoria da parte dell'Ammi- nistrazione possa, in realtà, celare una differenziazione del regime penitenziario del tutto ingiustificata, tale da assumere, in concreto, un carattere sostanzial- mente vessatorio. Ne consegue, pertanto, che l'annullamento dell'ordinanza, con 5 riferimento al profilo in esame, deve essere compiuto con rinvio, onde consentire al Tribunale aquilano di effettuare un'ulteriore verifica anche in relazione alla que- stione da ultimo indicata". Celebrato il giudizio di rinvio, il Tribunale di sorveglianza d l'Aquila ha nuova- mente respinto il reclamo, ritenendo che la limitazione degli orari previsti per la cottura dei cibi determina un'ingiustificata disparità di trattamento tra detenuti comuni e detenuti sottoposti a regime differenziato. 2. Il Ministero della Giustizia propone nuovamente ricorso per cassazione, de- ducendo, con un unico motivo d'impugnazione, violazione degli artt. 69, comma 6, lett. b), 35-bis comma 4 e 41-bis comma 2-quater dell'ordinamento peniten- ziario. L'amministrazione premette che il d.P.R. n. 230 del 2000, all'art. 13, legittima espressamente la regolamentazione dei generi alimentari ammessi all'interno della struttura carceraria e le relative modalità di cottura. Sicché l'attribuzione all'am- ministrazione di tale potere, già in astratto, dovrebbe escludere l'attribuzione aprioristica di una accezione afflittiva della regolamentazione emanata. In questo contesto, la previsione di fasce orarie limitate ai detenuti in regime di 41-bis non rappresenterebbe una violazione del principio di parità di trattamento in quanto da un lato le ragioni di sicurezza e controllo che governano il regime differenziato rappresenterebbero, in sé, una valida giustificazione del diverso trat- tamento; dall'altro, la presenza di più detenuti all'interno della stessa cella impe- direbbe di prevedere analoga limitazione nel circuito di "media sicurezza". [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato. Il diritto individuale (tale è la posizione del detenuto in materia di cottura dei cibi ed acquisto di generi alimentari) può essere legittimamente compresso nei confronti dei detenuti sottoposti a trattamento differenziato ai sensi dell'art. 41- bis ord. pen., ove tale limitazione sia funzionale all'esigenza di perseguire e con- solidare il ripristino dell'ordine e della sicurezza. Cosicché, laddove l'intervento non scaturisca dalla necessità di perseguire e consolidare suddette finalità preventive, iI trattamento ordinario deve riespandersi. L'Amministrazione, anche in questa sede, ha giustificato l'esistenza di una previsione differenziata (nello specifico, alcuna limitazione era prevista per i dete- nuti comuni, a fronte di una specifica limitazione imposta ai detenuti sottoposti a trattamento differenziato) alla luce delle diverse esigenze delle singole tipologie di detenuti, in quanto la previsione una limitazione anche per tale tipologia dei dete- nuti avrebbe pregiudicato l'effettiva fruizione delle facoltà proprio dei detenuti co- muni, perché si sarebbe venuta a creare una sovrapposizione di orari (rispetto a quelli di lavoro) e una concentrazione di esalazioni dannose per la salubrità dell'ambiente (a causa della presenza di più persone nella stessa cella). La diffe- rente regolamentazione, quindi, sarebbe ragionevole e giustificata dalla necessità di contemperare le esigenze organizzative dell'amministrazione con i diritti indivi- duali (ma differenziati) dei singoli detenuti. Le deduzioni non sono corrette. L'Amministrazione non ha giustificato il diffe- rente trattamento in funzione dell'esigenza di conservare l'efficacia preventiva del regime detentivo speciale: si è limitata ad esporre le specifiche esigenze organiz- zative sottese alla disciplina regolamentare dettata, che, tuttavia, per quanto os- servato, non rappresentano in sé elemento sufficiente a giustificare un tratta- mento differenziato fra i detenuti. In altri termini, l'Amministrazione non spiega la ragione per cui analoga libera facoltà (prevista per i detenuti di altre sezioni) non sia prevista per i detenuti a trattamento differenziato: spiega il perché non sia possibile limitare gli orari dei detenuti comuni, ma non dà conto della necessità di imporre tale limitazione ai detenuti in regime differenziato. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. P.Q.M. rigetta il ricorso.
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