Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 febbraio 2024

Cassazione n. 07577/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/07/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; t RG 40117/23 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato con l'abbreviato alle pene di legge per la detenzione a fini di spaccio di 175,3 grammi di cannabis pari a 850,16 dosi medie singole, Rilevato che il ricorrente con il primo motivo deduce la violazione di legge e il vizio della motivazione in merito all'accertamento di responsabilità, atteso che lo stupefacente era destinato a uso personale, e con il secondo motivo la violazione di legge e il vizio di motivazione in merito alla pena irrogata; Considerato che i Giudici di merito hanno, con motivazione non manifestamente illogica o contraddittoria, desunto lo spaccio dal frazionamento della sostanza in diverse buste di cellophane, dalla presenza del fogliame sulla bilancia elettrica e dall'atteggiamento dell'imputato in occasione del controllo, nonché dalle precarie condizioni di vita, essendo il ricorrente un percettore di reddito di cittadinanza; Rilevato che la motivazione sulla pena, pari a otto mesi di reclusione ed euro 2.000 di multa, è ineccepibile (tenuto conto delle generiche in misura equivalente alla recidiva e della riduzione per il rito), con riferimento al fatto e alla negativa personalità dell'imputato che era già gravato da due precedenti penali; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in Favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/07/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; t RG 40117/23 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato con l'abbreviato alle pene di legge per la detenzione a fini di spaccio di 175,3 grammi di cannabis pari a 850,16 dosi medie singole, Rilevato che il ricorrente con il primo motivo deduce la violazione di legge e il vizio della motivazione in merito all'accertamento di responsabilità, atteso che lo stupefacente era destinato a uso personale, e con il secondo motivo la violazione di legge e il vizio di motivazione in merito alla pena irrogata; Considerato che i Giudici di merito hanno, con motivazione non manifestamente illogica o contraddittoria, desunto lo spaccio dal frazionamento della sostanza in diverse buste di cellophane, dalla presenza del fogliame sulla bilancia elettrica e dall'atteggiamento dell'imputato in occasione del controllo, nonché dalle precarie condizioni di vita, essendo il ricorrente un percettore di reddito di cittadinanza; Rilevato che la motivazione sulla pena, pari a otto mesi di reclusione ed euro 2.000 di multa, è ineccepibile (tenuto conto delle generiche in misura equivalente alla recidiva e della riduzione per il rito), con riferimento al fatto e alla negativa personalità dell'imputato che era già gravato da due precedenti penali; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in Favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 07577/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris