CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 25 maggio 2021
Cassazione n. 45994/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal pubblico ministero presso il tribunale di Terni, nei confronti di: TERRAZZANO Pierluigi, n. il 30/7/1986, in Cosenza, TERRAZZANO Stefano, n. il 28/10/1989, in Cosenza, avverso l'ordinanza emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del tribunale di Perugia, in funzione di giudice dell'appello cautelare proposto, ex art. 310 cod. proc. pen.. visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte trasmesse in data 7 ottobre 2021 dal pubblico ministero, nella persona del sostituto Procuratore Generale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni scritte trasmesse a mezzo p.e.c., in data 18 ottobre 2021, dai difensori dei resistenti, avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], che hanno chiesto dichiararsi la inammissibilità della impugnazione proposta dal pubblico ministero. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa a seguito della udienza camerale del 25 maggio 2021, depositata il 21 giugno successivo e comunicata al pubblico ministero in pari data, il tribunale di Perugia -adito dal difensore del solo [OSCURATO:PERSONA], ex art. 310 cod. proc. pen., a seguito del rigetto opposto dal GUP alla richiesta declaratoria di sopravvenuta inefficacia della misura detentiva applicata con ordinanza del 22 aprile 2020 (eseguita il successivo 23)- ha dichiarato la sopravvenuta inefficacia della misura cautelare, per decorso del termine massimo di custodia relativo alla fase del giudizio di primo grado, calcolato in mesi sei dalla data (28 ottobre 2020) di ammissione al rito abbreviato, ai sensi dell'art. 303, comma 1, lett. b bis, n. 2, cod. proc. pen.. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso il pubblico ministero, deducendo, con unico motivo, la violazione della legge processuale penale (art. 304, comma 1, lett. b bis, cod. proc. pen.) ed i tre vizi rilevanti di motivazione (ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c ed e, cod. proc. pen.), avendo il tribunale travisato la ragione in diritto determinante la corretta sospensione dei termini massimi di fase (art. 304, comma 1, lett. b, cod. proc. pen., mancata presentazione e partecipazione del difensore che renda privo di assistenza l'imputato), per effetto del rinvio all'udienza del 6 maggio 2021 operato dal GUP all'udienza del 28 aprile 2021. Laddove invece il tribunale adito dal difensore ex art. 310, cod. proc. pen., ha erroneamente ritenuto che tale rinvio fosse stato disposto in ragione del legittimo impedimento rappresentato dal difensore per concomitante impegno professionale, con la conseguente sospensione dei termini di fase della custodia cautelare, ai sensi della lettera a) del richiamato comma 1 dell'art. 304 del codice di rito. L'equivoco, che ad avviso del pubblico ministero aveva indotto il tribunale della cautela a erroneamente determinarsi per la declaratoria di inefficacia della misura, nasceva dalla fallace "lettura" dell'iter procedimentale seguito per la celebrazione del giudizio: 2.1. in data 28 ottobre 2020 il giudice per l'udienza preliminare del tribunale di Terni ammetteva il rito abbreviato richiesto dagli imputati; 2.2. le udienze camerali del 13 gennaio e del r aprile 2021 erano dedicate alla istruttoria cui era stata condizionata da richiesta del rito speciale; 2.3. l'udienza del 28 aprile 2021 (data prossima alla scadenza del termine di fase) era fissata per la discussione finale e la conseguente decisione; 2.4. il 2 aprile 2021 uno dei due difensori di [OSCURATO:PERSONA] rappresentava il proprio impedimento per l'udienza del 28 successivo, a cagione di precedente concomitante impegno professionale presso diverso tribunale, chiedeva pertanto differirsi l'udienza; su tale istanza in data 8 aprile il GUP riservava la decisione in udienza "V°, si provvederà in udienza";2.5. il 23 aprile la Cancelleria del GUP comunicava ad entrambi i difensori degli imputati e agli imputati detenuti la notizia dell'avvenuto differimento dell'udienza del 28 aprile al 6 maggio successivo; tale notizia non veniva partecipata al pubblico ministero; 2.6. all'udienza del 28 aprile, il GUP, preso atto dell'assenza dei difensori di fiducia e degli imputati, assenza determinata dalla comunicazione del differimento con biglietto di cancelleria, cui tuttavia non risultava corrispondere alcun provvedimento dell'autorità giudiziaria, nominava un difensore di ufficio per gli imputati assenti, e, ritenuto legittimo l'impedimento prospettato da uno dei difensori, confermava il rinvio all'udienza del 6 maggio successivo; 2.7. alla stessa udienza, su richiesta del p.m., opponendosi la difesa di ufficio, ravvisata anche la complessità del dibattimento, sospendeva (ai sensi dell'art. 304 corna 1 lett. c bis e 304 comma 2, cod. proc. pen.) la decorrenza del termine custodiale di fase. 2.8. Ritiene dunque il pubblico ministero ricorrente, allegando al ricorso anche la trascrizione della registrazione dell'udienza del 28 aprile, che il GUP avesse correttamente sospeso il decorso dei termini di custodia, ai sensi dell'art. 304, commal, lett. c bis, richiamando la lett. b, giammai la lett. a, dello stesso comma. Errata dunque, oltre che immotivata, la decisione impugnata che ha inteso individuare le ragioni della sospensione nella ravvisata complessità del dibattimento (art. 304, comma 2, cod proc. pen.) e nel differimento determinato dal legittimo impedimento rappresentato dal difensore di fiducia (art. 304, comma 1, lett. a, cod, proc. pen.); per questi motivi il ricorrente chiede l'annullamento della impugnata ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato. 1. Si legge nella trascrizione integrale del verbale di udienza del 28 aprile 2021, diligentemente allegato dal pubblico ministero ai motivi di ricorso, che, sulla richiesta sospensione dei termini di fase della custodia cautelare, motivata dai( p.m. di udienza ai sensi dell'art. 304 comma 2 (complessità della istruttoria) ed ai sensi della lett. c bis del comma 1, che richiama la causa di impedimento di cui alla lett. b (assenza della difesa), il GUP ha provveduto argomentando la sua decisione con le parole di seguito riportate: "innanzitutto ritiene legittimo l'impedimento del difensore, per cui sospende il procedimento, sospende i termini di prescrizione e sentite le istanze oggi formulate dal pubblico ministero; dispone la sospensione dei termini di fase della durata massima delle misure cautelari ex art 304, comma 1, lett. c bis del codice di procedura penale;Dalla lettura del testo sopra riportato non sembra però evincersi alcun richiamo del GUP alla lett. b (assenza del difensore, che rende l'imputato privo della difesa) del più volte citato comma 1 dell'art. 304 cod. proc. pen.; anzi, la premessa storica della dichiarata sospensione è la stimata legittimità dell'impedimento addotto dal difensore di fiducia, il che sta a significare che il motivo del rinvio determinante sospensione è stato individuato, ai sensi della lettera c bis (art. e co. cit.), nel legittimo impedimento prospettato per quella udienza dal difensore (lett. a, comma e art. cit.). Del resto, gli imputati non erano affatto rimasti privi di assistenza, nei sensi intesi alla lettera b del citato comma i (come accade ad es. nei casi di adesione del difensore alla astensione dalle udienze proclamata dagli organismi di categoria), restando comunque assistiti dal difensore di ufficio presente. Non poteva dunque in ogni caso trattarsi del caso di sospensione disciplinato dalla lettera b del citato comma 1, art. 304 cod. proc. pen.. Orbene, ciò posto, correttamente il tribunale dell'appello cautelare ha divisato duplice illegittimità nel provvedimento di sospensione adottato dal giudice che procede. La prima ragione di illegittimità del provvedimento di sospensione risiede nella stimata complessità della istruttoria riconosciuta ex post. Non sussistevano infatti i presupposti processuali per sospendere i termini custodiali ai sensi del comma 2 dell'art. 304 del codice di rito. Sul punto il ricorrente non ha peraltro espresso alcuna censura. La seconda ragione di illegittimità della sospensione dichiarata risiede, come correttamente argomenta il tribunale con il provvedimento impugnato, nell'avere il giudice che procede disposto la sospensione dei termini massimi di fase nel corso di una udienza tenutasi senza la partecipazione degli imputati (detenuti e non tradotti in ragione del biglietto di Cancelleria comunicato agli imputati ed ai loro difensori) e dei loro rispettivi difensori di fiducia, anch'essi legittimamente assenti in ragione del differimento loro comunicato. Il provvedimento emesso è pertanto affetto da nullità ai sensi degli artt. 178 e 179 cod. proc. pen., vizio tempestivamente dedotto con i motivi del proposto appello. 2. Alla luce delle ragioni che precedono alcun vizio è dato riscontrare nel provvedimento impugnato. Il ricorso proposto dal pubblico ministero va pertanto rigettato. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28 ottobr