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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 13479/2023

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o la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 22/2/2022 della Corte d'appello di L'Aquila; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore della parte civile avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di L'Aquila, in parziale riforma della pronunzia di primo grado ed in accoglimento dell'appello della parte civile, ha ritenuto, ai soli effetti civili, [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di diffamazione aggravata commesso in danno di [OSCURATO:PERSONA] pubblicando sulla propria bacheca "Facebook" uno scritto offensivo dell'onore e della reputazione del medesimo e conseguentemente ha condannato l'imputata al risarcimento dei danni subiti dal Mastromauro, liquidati equitativamente in euro 5.000, nonché alla refusione al medesimo delle spese sostenute nei due gradi del giudizio di merito.

La Corte territoriale ha invece dichiarato inammissibile l'appello proposto agli effetti penali dal Procuratore Generale perché presentato con modalità non consentite.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputata che, con unico motivo, deduce erronea applicazione della legge penale.

In tal senso la ricorrente lamenta il malgoverno dei consolidati principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità in merito al riconoscimento della scriminante dell'esercizio del diritto di critica politica, posto che la Corte avrebbe ingiustificatamente ritenuto le espressioni utilizzate nello scritto per definire il Mastromauro come una gratuita aggressione alla sua persona, senza considerare il contesto nel cui ambito lo scritto è stato pubblicato, ossia una discussione di natura politica relativa all'operato dell'amministrazione comunale di Giulianova, di cui la persona offesa era il sindaco.

Lo scritto era dunque diretto a censurare i comportamenti pubblici della presunta vittima, seppure con toni aspri, ma comunque compatibili con l'esercizio del diritto di critica politica.

Erroneamente e comunque apoditticamente la sentenza impugnata avrebbe poi considerato, al fine di affermarne la natura diffamatoria, anche le ulteriori espressioni contenute nello scritto e dirette ad accusare di non meglio definite ruberie ai danni della cittadinanza gli amministratori comunali.

Infatti già il giudice di primo grado aveva escluso la rilevanza di tale parte dello scritto in ragione della genericità dell'indicazione dei destinatari delle suddette accuse.

3. Il difensore della parte civile ha depositato memoria con la quale ha eccepito l'intempestività del ricorso e comunque la sua inammissibilità, rilevando come le espressioni contestate travalichino i limiti della continenza necessaria per la configurabilità dell'esimente del diritto di critica politica. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.2.

Anzitutto deve essere respinta l'eccezione di tardività del ricorso sollevata dal difensore della parte civile nella sua memoria.

Dagli atti risulta infatti che il ricorso è stato tempestivamente presentato il 29 giugno 2022 nella cancelleria del Tribunale di Teramo ai sensi dell'art. 582 comma 2 c.p.p., rimanendo dunque irrilevante la data in cui lo stesso è stato trasmesso a quella della Corte d'appello di L'Aquila.

3. Ciò premesso il ricorso è comunque inammissibile. 3.1 Oltre al pacifico fondamento costituzionale del diritto di critica, quale espressione della libertà di manifestazione del pensiero (art. 21 Cost.), è opportuno rilevare, al riguardo, che il contenuto ed i limiti del diritto di critica si sono nutriti, soprattutto negli ultimi decenni, anche dell'elaborazione della giurisprudenza europea della Corte EDU, la quale ha costantemente riconosciuto la libertà di espressione come presupposto e chiave di volta di una società democratica, nonché garanzia contro le ingerenze dell'autorità pubblica, evidenziando la necessità di evitare il rischio di effetto dissuasivo (c.d chilling effect) nell'esercizio, soprattutto (ma non solo), dell'attività giornalistica (Corte EDU, caso [OSCURATO:PERSONA] e Stensaas c.

Norvegia, [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Corte EDU, Cumpànà e Mazàre c.

Romania, 17/12/2004; Corte EDU, Riolo c.

Italia, 17/7/2008; Corte EDU, [OSCURATO:PERSONA] c.

Spagna, [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Corte EDU, Belpietro c.

Italia, 24/9/2013).

Al riguardo, nella valutazione del tipo di espressione oggetto di controversia, assume altresì rilievo la distinzione, elaborata dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo - per esaminare la buona fede ed il rispetto delle regole di prudenza e serietà di colui che invoca la garanzia (con particolare riferimento ai giornalisti) -, tra fatti e i giudizi di valore: i fatti, a differenza delle opinioni, si possono provare, mentre per i giudizi di valore non è possibile pretendere una verifica di conformità, che sarebbe in contrasto con la stessa libertà di opinione (Corte EDU, Lingens c.

Austria, 8/7/1986; Corte EDU, Grimberg c.

Russia, 21/7/2005, § 29; Corte EDU„ Peruzzi c.

Italia, 30/06/2015, § 48).

Tuttavia, anche i giudizi di valore devono fondarsi su una sufficiente base fattuale (Corte EDU, Jerusalem c.

Austria, 27/2/2001, Ei 43; Corte EDU, GRA Stiftung gegen Rassismus und Antisennitismus c.

Svizzera, 9/1/2018, §§ 51-80; Corte EDU, Perna c.

Italia, 6/5/2003; Corte EDU, Riolo c.

Italia, 17/7/2008; di recente, altresì, Corte EDU, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] da Cruz c.

Portogallo, [OSCURATO:DATA_NASCITA], la quale ha ribadito che la libertà di espressione gode di un elevato livello di protezione quando la manifestazione di opinione riguarda questioni di interesse pubblico, e ha inoltre sottolineato che al fine di identificare il livello di protezione della libertà di espressione occorre considerare la differenza tra descrizione di fatti storici e espressione di giudizi di valore, dal momento c:he quest'ultimi non sono suscettibili di prova).3.2 Coerenti a tale elaborazione sono i consolidati principi affermati da questa Corte ai fini della configurabilità dell'esimente dell'esercizio del diritto di critica politica invocata dalla ricorrente.

In tal senso si è sottolineato come la stessa trovi fondamento nell'interesse all'informazione dell'opinione pubblica e nel controllo democratico nei confronti degli esponenti politici o pubblici amministratori, rimanendo però necessario che l'elaborazione critica non sia avulsa da un nucleo di verità ove la stessa si fondi su fatti storici e non trascenda in attacchi personali finalizzati ad aggredire la sfera morale altrui (ex multis Sez. 5, n. 31263 del 14/09/2(:P20, Capozza, Rv, 279909; Sez. 5, n. 8721 del 17/11/2017, dep. 2018, Coppola, Rv. 272432; Sez. 5, n. 7715 del 04/11/2014, dep. 2015, Caldarola, Rv. 264064; Sez. 1, n. 40930 del 27/09/2013 Travaglio, Rv. 257794Sez. 5, n. 11662 del 06/02/2007, Iannuzzi, Rv. 236362; Sez. 5, n. 19334 del 05/03/2004, Giacalone, Rv. 227754).

Tuttavia il rispetto della verità del fatto che ha costituito l'occasione per lo sviluppo della critica assume, in riferimento all'esercizio del relativo diritto, un rilievo più limitato e necessariamente affievolito rispetto al diritto di cronaca, in quanto la critica, ed ancor più quella politica, quale espressione di opinione meramente soggettiva, ha per sua natura carattere congetturale, che non può, per definizione, pretendersi rigorosamente obiettiva ed asettica (ex multis Sez. 5, n. 25518 del 26/09/2016, dep. 2017, Volpe, Rv. 270284; Sez. 5, n. 4938 del 28/10/2010, dep. 2011, Simeone, Rv. 249239; Sez. 5, n. 49570 del 23/09/2014 Natuzzi, Rv. 261340).

In tal caso, il limite immanente all'esercizio del diritto di critica è, come detto, essenzialmente quello del rispetto della dignità altrui, non potendo lo stesso costituire mera occasione per gratuiti attacchi alla persona ed arbitrarie aggressioni al suo patrimonio morale, anche mediante l'utilizzo di argumenta ad hominem (ex multis Sez. 5, n. 4938 del 28/10/2010, dep. 2011, Simeone, Rv. 249239).

4. La Corte territoriale, nel ribaltare il verdetto pienamente liberatorio del giudice di primo grado, si è attenuta a questi consolidati principi.

Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente i giudici del merito hanno tenuto conto del contesto nel cui ambito lo scritto è stato pubblicato, evidenziando però come alcune delle esternazioni della Cirilli trascendano i limiti di continenza in grado di legittimare una seppur aspra critica politica.

Valutazione che appare giustificata alla luce dell'utilizzo di epiteti come "scimmia" o "macaco ballerino" per definire la persona offesa, i quali si traducono in un tanto rabbioso quanto gratuito attacco alla persona del Mastromauro, a maggior ragione perché veicolati attraverso uno scritto "postato" da remoto e non già, ad esempio, nel corso di una discussione tra persone presenti, e che in maniera apodittica il giudice di primo grado aveva ritenuto invec:e iscrivibili nell'ambito di operatività dell'esimente.

Se i contenuti descritti sono sufficienti a giustificare la decisione della Corte territoriale, non appaiono fondate nemmeno le critiche avanzate dalla ricorrente in riferimento alla ritenuta diffamatorietà degli ulteriori passaggi dello scritto oggetto di contestazione.

Ancora una volta coerentemente al contenuto dell'elaborato il giudice dell'appello ha ritenuto superficiale e frutto di una esasperata segmentazione dello stesso l'affermazione della pronunzia di primo grado per cui le indefinite accuse di "ruberie" mosse dall'imputata sarebbero state rivolte a non meglio precisati amministratori pubblici.

Con motivazione logica la sentenza impugnata ha invece evidenziato che il complessivo contenuto dello scritto e la stretta correlazione tra le sue parti consenta di individuare la persona offesa tra i destinatari delle suddette accuse, posto che egli era all'epoca dei fatti al vertice dell'amministrazione comunale ed è il terminale della contestazione sviluppata nella prima parte dello scritto.

E non è dubbio che anche tali accuse si pongano al di fuori del perimetro del legittimo esercizio del diritto di critica, attesa la generica evocazione di fatti illeciti in cui si sostanziano.

5. Alla declaratoria di inammissibilità del_ ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla cassa delle ammende, nonché alla refusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile, che si liquidano in euro 3.500, oltre accessori di legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Condanna, inoltre, l'imputata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel pre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 22/2/2022 della Corte d'appello di L'Aquila; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore della parte civile avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di L'Aquila, in parziale riforma della pronunzia di primo grado ed in accoglimento dell'appello della parte civile, ha ritenuto, ai soli effetti civili, [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di diffamazione aggravata commesso in danno di [OSCURATO:PERSONA] pubblicando sulla propria bacheca "Facebook" uno scritto offensivo dell'onore e della reputazione del medesimo e conseguentemente ha condannato l'imputata al risarcimento dei danni subiti dal Mastromauro, liquidati equitativamente in euro 5.000, nonché alla refusione al medesimo delle spese sostenute nei due gradi del giudizio di merito. La Corte territoriale ha invece dichiarato inammissibile l'appello proposto agli effetti penali dal Procuratore Generale perché presentato con modalità non consentite. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputata che, con unico motivo, deduce erronea applicazione della legge penale. In tal senso la ricorrente lamenta il malgoverno dei consolidati principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità in merito al riconoscimento della scriminante dell'esercizio del diritto di critica politica, posto che la Corte avrebbe ingiustificatamente ritenuto le espressioni utilizzate nello scritto per definire il Mastromauro come una gratuita aggressione alla sua persona, senza considerare il contesto nel cui ambito lo scritto è stato pubblicato, ossia una discussione di natura politica relativa all'operato dell'amministrazione comunale di Giulianova, di cui la persona offesa era il sindaco. Lo scritto era dunque diretto a censurare i comportamenti pubblici della presunta vittima, seppure con toni aspri, ma comunque compatibili con l'esercizio del diritto di critica politica. Erroneamente e comunque apoditticamente la sentenza impugnata avrebbe poi considerato, al fine di affermarne la natura diffamatoria, anche le ulteriori espressioni contenute nello scritto e dirette ad accusare di non meglio definite ruberie ai danni della cittadinanza gli amministratori comunali. Infatti già il giudice di primo grado aveva escluso la rilevanza di tale parte dello scritto in ragione della genericità dell'indicazione dei destinatari delle suddette accuse. 3. Il difensore della parte civile ha depositato memoria con la quale ha eccepito l'intempestività del ricorso e comunque la sua inammissibilità, rilevando come le espressioni contestate travalichino i limiti della continenza necessaria per la configurabilità dell'esimente del diritto di critica politica. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile.2. Anzitutto deve essere respinta l'eccezione di tardività del ricorso sollevata dal difensore della parte civile nella sua memoria. Dagli atti risulta infatti che il ricorso è stato tempestivamente presentato il 29 giugno 2022 nella cancelleria del Tribunale di Teramo ai sensi dell'art. 582 comma 2 c.p.p., rimanendo dunque irrilevante la data in cui lo stesso è stato trasmesso a quella della Corte d'appello di L'Aquila. 3. Ciò premesso il ricorso è comunque inammissibile. 3.1 Oltre al pacifico fondamento costituzionale del diritto di critica, quale espressione della libertà di manifestazione del pensiero (art. 21 Cost.), è opportuno rilevare, al riguardo, che il contenuto ed i limiti del diritto di critica si sono nutriti, soprattutto negli ultimi decenni, anche dell'elaborazione della giurisprudenza europea della Corte EDU, la quale ha costantemente riconosciuto la libertà di espressione come presupposto e chiave di volta di una società democratica, nonché garanzia contro le ingerenze dell'autorità pubblica, evidenziando la necessità di evitare il rischio di effetto dissuasivo (c.d chilling effect) nell'esercizio, soprattutto (ma non solo), dell'attività giornalistica (Corte EDU, caso [OSCURATO:PERSONA] e Stensaas c. Norvegia, [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Corte EDU, Cumpànà e Mazàre c. Romania, 17/12/2004; Corte EDU, Riolo c. Italia, 17/7/2008; Corte EDU, [OSCURATO:PERSONA] c. Spagna, [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Corte EDU, Belpietro c. Italia, 24/9/2013). Al riguardo, nella valutazione del tipo di espressione oggetto di controversia, assume altresì rilievo la distinzione, elaborata dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo - per esaminare la buona fede ed il rispetto delle regole di prudenza e serietà di colui che invoca la garanzia (con particolare riferimento ai giornalisti) -, tra fatti e i giudizi di valore: i fatti, a differenza delle opinioni, si possono provare, mentre per i giudizi di valore non è possibile pretendere una verifica di conformità, che sarebbe in contrasto con la stessa libertà di opinione (Corte EDU, Lingens c. Austria, 8/7/1986; Corte EDU, Grimberg c. Russia, 21/7/2005, § 29; Corte EDU„ Peruzzi c. Italia, 30/06/2015, § 48). Tuttavia, anche i giudizi di valore devono fondarsi su una sufficiente base fattuale (Corte EDU, Jerusalem c. Austria, 27/2/2001, Ei 43; Corte EDU, GRA Stiftung gegen Rassismus und Antisennitismus c. Svizzera, 9/1/2018, §§ 51-80; Corte EDU, Perna c. Italia, 6/5/2003; Corte EDU, Riolo c. Italia, 17/7/2008; di recente, altresì, Corte EDU, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] da Cruz c. Portogallo, [OSCURATO:DATA_NASCITA], la quale ha ribadito che la libertà di espressione gode di un elevato livello di protezione quando la manifestazione di opinione riguarda questioni di interesse pubblico, e ha inoltre sottolineato che al fine di identificare il livello di protezione della libertà di espressione occorre considerare la differenza tra descrizione di fatti storici e espressione di giudizi di valore, dal momento c:he quest'ultimi non sono suscettibili di prova).3.2 Coerenti a tale elaborazione sono i consolidati principi affermati da questa Corte ai fini della configurabilità dell'esimente dell'esercizio del diritto di critica politica invocata dalla ricorrente. In tal senso si è sottolineato come la stessa trovi fondamento nell'interesse all'informazione dell'opinione pubblica e nel controllo democratico nei confronti degli esponenti politici o pubblici amministratori, rimanendo però necessario che l'elaborazione critica non sia avulsa da un nucleo di verità ove la stessa si fondi su fatti storici e non trascenda in attacchi personali finalizzati ad aggredire la sfera morale altrui (ex multis Sez. 5, n. 31263 del 14/09/2(:P20, Capozza, Rv, 279909; Sez. 5, n. 8721 del 17/11/2017, dep. 2018, Coppola, Rv. 272432; Sez. 5, n. 7715 del 04/11/2014, dep. 2015, Caldarola, Rv. 264064; Sez. 1, n. 40930 del 27/09/2013 Travaglio, Rv. 257794Sez. 5, n. 11662 del 06/02/2007, Iannuzzi, Rv. 236362; Sez. 5, n. 19334 del 05/03/2004, Giacalone, Rv. 227754). Tuttavia il rispetto della verità del fatto che ha costituito l'occasione per lo sviluppo della critica assume, in riferimento all'esercizio del relativo diritto, un rilievo più limitato e necessariamente affievolito rispetto al diritto di cronaca, in quanto la critica, ed ancor più quella politica, quale espressione di opinione meramente soggettiva, ha per sua natura carattere congetturale, che non può, per definizione, pretendersi rigorosamente obiettiva ed asettica (ex multis Sez. 5, n. 25518 del 26/09/2016, dep. 2017, Volpe, Rv. 270284; Sez. 5, n. 4938 del 28/10/2010, dep. 2011, Simeone, Rv. 249239; Sez. 5, n. 49570 del 23/09/2014 Natuzzi, Rv. 261340). In tal caso, il limite immanente all'esercizio del diritto di critica è, come detto, essenzialmente quello del rispetto della dignità altrui, non potendo lo stesso costituire mera occasione per gratuiti attacchi alla persona ed arbitrarie aggressioni al suo patrimonio morale, anche mediante l'utilizzo di argumenta ad hominem (ex multis Sez. 5, n. 4938 del 28/10/2010, dep. 2011, Simeone, Rv. 249239). 4. La Corte territoriale, nel ribaltare il verdetto pienamente liberatorio del giudice di primo grado, si è attenuta a questi consolidati principi. Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente i giudici del merito hanno tenuto conto del contesto nel cui ambito lo scritto è stato pubblicato, evidenziando però come alcune delle esternazioni della Cirilli trascendano i limiti di continenza in grado di legittimare una seppur aspra critica politica. Valutazione che appare giustificata alla luce dell'utilizzo di epiteti come "scimmia" o "macaco ballerino" per definire la persona offesa, i quali si traducono in un tanto rabbioso quanto gratuito attacco alla persona del Mastromauro, a maggior ragione perché veicolati attraverso uno scritto "postato" da remoto e non già, ad esempio, nel corso di una discussione tra persone presenti, e che in maniera apodittica il giudice di primo grado aveva ritenuto invec:e iscrivibili nell'ambito di operatività dell'esimente. Se i contenuti descritti sono sufficienti a giustificare la decisione della Corte territoriale, non appaiono fondate nemmeno le critiche avanzate dalla ricorrente in riferimento alla ritenuta diffamatorietà degli ulteriori passaggi dello scritto oggetto di contestazione. Ancora una volta coerentemente al contenuto dell'elaborato il giudice dell'appello ha ritenuto superficiale e frutto di una esasperata segmentazione dello stesso l'affermazione della pronunzia di primo grado per cui le indefinite accuse di "ruberie" mosse dall'imputata sarebbero state rivolte a non meglio precisati amministratori pubblici. Con motivazione logica la sentenza impugnata ha invece evidenziato che il complessivo contenuto dello scritto e la stretta correlazione tra le sue parti consenta di individuare la persona offesa tra i destinatari delle suddette accuse, posto che egli era all'epoca dei fatti al vertice dell'amministrazione comunale ed è il terminale della contestazione sviluppata nella prima parte dello scritto. E non è dubbio che anche tali accuse si pongano al di fuori del perimetro del legittimo esercizio del diritto di critica, attesa la generica evocazione di fatti illeciti in cui si sostanziano. 5. Alla declaratoria di inammissibilità del_ ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla cassa delle ammende, nonché alla refusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile, che si liquidano in euro 3.500, oltre accessori di legge. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel pre
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