CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 1 luglio 2022
Cassazione n. 23478/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 28906-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 9, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all'avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliati presso la cancelleria della Corte di Cassazione -controricorrenti e ricorrenti incidentali - avverso la sentenza n. 4271/2020 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 01/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 10680/2014 il Tribunale di Napoli rigettava tanto la domanda principale di negatoria servitutis proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], quanto la domanda riconvenzionale di usucapione del diritto di servitù di passaggio, pedonale e carrabile, formulata dal convenuto. Con la sentenza impugnata, n. 4271/2020, la Corte di Appello di Napoli accoglieva il gravame principale proposto dalla Gizzi, unitamente ai comproprietari, chiamati in causa, [OSCURATO:PERSONA] e Luigi, rigettando invece quello incidentale proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA], avente causa di [OSCURATO:PERSONA], accertando quindi la libertà del terreno di proprietà dell’originaria parte attrice. Propongonoricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , affidandosi a due motivi. Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], spiegando ricorso incidentale affidato ad un unico motivo. La parte ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale. [OSCURATO:PERSONA] Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “[OSCURATO:PERSONA]. 380-[OSCURATO:PERSONA]. PROC. CIV. INAMMISSIBILITA’ del ricorso. Con sentenza n. 10680/2014 il Tribunale di Napoli rigettava tanto la domanda principale di negatoria servitutis proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], quanto la domanda riconvenzionale di usucapione del diritto di servitù di passaggio, pedonale e carrabile, formulata dal convenuto. Con la sentenza impugnata, n. 4271/2020, la Corte di Appello di Napoli accoglieva il gravame principale proposto dalla Gizzi, unitamente ai comproprietari, chiamati in causa, [OSCURATO:PERSONA] e Luigi, rigettando invece quello incidentale proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA], avente causa di [OSCURATO:PERSONA], accertando quindi la libertà del terreno di proprietà dell’originaria parte attrice. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a due motivi. Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Con il primo motivo, la società ricorrente lamenta la violazione dell’art. 112 c.p.c. perché la Corte di Appello avrebbe statuito la libertà dell’intero terreno degli odierni controricorrenti dal diritto di servitù passiva, senza tener conto che la domanda di negatoria servitutis dai predetti proposta aveva in effetti ad oggetto solo una porzione del terreno di loro proprietà, ed in particolare all’area che era stata asservita a parcheggio di autovetture, e non anche alla diversa porzione interessata dalla strada e dalla rampa di accesso, gravata da servitù di uso pubblico. La censura è inammissibile. La sentenza impugnata da atto che oggetto tanto della domanda principale che di quella riconvenzionale era il terreno, di proprietà degli odierni controricorrenti, identificato in catasto al foglio 27, particella 191, presunto fondo servente a favore del terreno di cui al foglio 27, particella 10, presunto fondo dominante (cfr. pag. 2 e 3 della sentenza) e si conclude, all’esito dell’apprezzamento in fatto operato dal giudice di merito, con l’accoglimento della domanda di negatoria servitutis e l’accertamento che il terreno identificato dai dati catastali sopra menzionati “… è libero da pesi, oneri o servitù posti in favore del terreno … distinto alla p.lla 10 del f. 27” (cfr. pag. 7). Nessun profilo di ultrapetizione, dunque, emerge dalla sentenza impugnata. Né la censura indica, in modo specifico, che il tema della concentrazione del diritto reale oggetto di causa solo su parte del fondo degli odierni controricorrenti, e non sulla sua totale estensione, sia stato proposto nel corso del giudizio di merito: la questione, di conseguenza, deve anche ritenersi nuova. Con il secondo motivo, la società ricorrente si duole della quantificazione delle spese operata dalla Corte di Appello. Ad avviso della parte ricorrente, il valore della controversia sarebbe inferiore a quello sulla cui base il giudice di merito ha parametrato la condanna alle spese del doppio grado. La censura è inammissibile. La Corte distrettuale ha liquidato le spese in base allo scaglione relativo alle cause di valore indeterminabile, di bassa complessità (cfr. pag. 7 della sentenza impugnata), ponendole a carico sia della parte originaria, [OSCURATO:PERSONA], che della società odierna ricorrente, avente causa da quest’ultimo. Nel contestare la liquidazione operata dalla Corte di merito, la ricorrente assume che lo scaglione che avrebbe dovuto essere applicato fosse quello compreso tra zero ed € 1.100, in quanto il valore della domanda di negatoria servitutis si determina moltiplicando per 50 la rendita castale del fondo servente, nella specie ammontante a lire 3.375. La deduzione, in astratto corretta (Cass. Sez. 2 , Sentenza n. del 21/06/1993 , Rv. 482835) non tiene conto del fatto che, nella specie, il dante causa dell’odierna ricorrente aveva proposto domanda riconvenzionale di accertamento dell’intervenuta usucapione del predetto diritto reale, e che in relazione a detta domanda era stato spiegato, proprio dall’odierna ricorrente, appello incidentale. Inoltre, la società [OSCURATO:SOCIETA]. non indica quale s arebbe, in concreto, il pregiudizio derivante, a suo carico, dall’ipotizzata applicazione di uno scaglione superiore; sul punto, va ribadito il principio secondo cui, qualora il ricorrente lamenti la scorretta applicazione di una determinata tariffa, o di uno scaglione della stessa, in luogo di quelli cui il giudice di merito avrebbe dovuto fare riferimento, ha l’onere di specificare, nel motivo di censura dedotto in Cassazione, le voci e gli importi considerati in ordine ai quali il giudice di merito sarebbe incorso in errore (Cass. Sez. 6 - 2 , Ordinanza n. 30716 del 21/12/2017, Rv.647175; Cass. Sez. 1 , Sentenza n. 18086 del 07/08/2009, Rv.609456; Cass. Sez. 5 , Ordinanza n. 27020 del 15/11/2017, Rv.64617), di indicare il valore esatto della controversia (Cass. Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 2532 del 10/02/2015 , Rv. 634324) e di dimostrare che l'attività sia stata effettivamente resa e quali siano state, in concreto, le violazioni dei limiti tariffari (Cass. Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 7654 del 27/03/2013 , Rv. 625598), perché solo in questo modo il collegio viene posto in grado di apprezzare quale sarebbe stato, in concreto, il pregiudizio economico che la parte avrebbe subito per effetto del vizio denunciato”. [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta del Relatore, osservando altresì: 1)quanto al primo motivo del ricorso, che la circostanza che parte del fondo servente fosse gravata di servitù di uso pubblico non appare rilevante ai fini del decidere, posto che la domanda proposta dal [OSCURATO:PERSONA] in via riconvenzionale, e poi coltivata dalla sua avente causa [OSCURATO:SOCIETA]., aveva ad oggetto l’accertamento dell’acquisto per usucapione del diritto di servitù pedonale e carrabile sul fondo servente, ovverosia di un diritto reale del tutto diverso, quanto a contenuto e fruitori, rispetto alla servitù di uso pubblico; 2)quanto invece al governo delle spese, che il ricorrente non indica di aver prodotto in atti del giudizio di merito la documentazione attestante la rendita catastale del terreno oggetto di causa; legittimamente, dunque, il giudice di merito ha apprezzato il valore della causa sulla base degli elementi che aveva a disposizione al momento della decisione. La memoria depositata da parte ricorrente non offre elementi ulteriori rispetto ai motivi di ricorso, dei quali è meramente riproduttiva. Passando all’esame del ricorso incidentale, con l’unico motivo si censura la decisione impugnata nella parte in cui la Corte di Appello ha provveduto ad una liquidazione unitaria delle spese di lite, senza considerare che gli odierni ricorrenti incidentali erano assistiti da diversi procuratori. La censura è infondata, poiché la Corte distrettuale ha dato atto (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata) che gli appellanti, odierni ricorrenti incidentali, avevano proposto impugnazione congiuntamente avverso la decisione di prime cure, per loro sfavorevole. La liquidazione unitaria delle spese di lite, eseguita dalla Corte di Appello, è dunque coerente con la scelta processuale delle parti appellanti. In definitiva, il ricorso principale va dichiarato inammissibile, mentre va rigettato quello incidentale. Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la prevalente soccombenza. Esse vanno distratte in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosi distrattario. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. PQM la Corte dichiara inammissibile il ricorso principale e rigetta il ricorso incidentale. Condanna la parte ricorrente principale al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 4.200, di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge. Dispone la distrazione di dette spese in favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del D .P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a q