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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 16667/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/03/2022 del TRIBUNALE di LAGONEGROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di 300 euro di ammenda inflitta con sentenza del Tribunale di Lagonegro in data 14/03/2022 per il reato di cui all'art. 660 cod. pen.; rilevato che il difensore dell'imputato ha proposto appello avverso la predetta sentenza, la quale è però inappellabile, avendo condannato [OSCURATO:PERSONA] alla sola pena pecuniaria dell'ammenda e ritenuto, nondimeno, che dalla lettura dell'atto di appello possa ricavarsi una precisa volontà di impugnazione, di tal che lo stesso deve essere convertito in ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen.; ritenuta la manifesta infondatezza delle doglianze prospettate dalla difesa in punto di configurabilità della contravvenzione ascritta all'imputato, avendo la sentenza impugnata offerto congrua e logica motivazione in ordine alla responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato ascrittogli, conseguente alle ripetute chiamate telefoniche e visite domestiche nonché ai reiterati interventi dei Vigili del Fuoco dal medesimo sollecitati, finalizzati alla rimozione di una stufa in pellet che i precedenti accertamenti tecnici avevano dimostrato essere stata da tempo rimossa: circostanza che ha motivatamente indotto il primo Giudice a ritenere che le ragioni della condotta dell'imputato riposassero unicamente nella sua volontà di recare disturbo ai vicini di casa; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente irrilevanza del fatto che, tenuto conto delle sospensioni occorse, sia maturata la prescrizione del reato (cfr. Sez.

U, n. 32 del 22/11/2000, D., Rv. 217266 - 01), la quale, peraltro, non essendo stata dedotta dal ricorrente non sarebbe, comunque, rilevabile di ufficio (Sez.

U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818 - 01); rilevato, altresì, che la declaratoria di inammissibilità del ricorso è destinata a prevalere sulla improcedibilità del reato (così Sez.

U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551 - 01) derivante dalla mancata proposizione della querela, ora necessaria per i fatti contemplati dall'art. 660, primo comma, cod. pen., secondo quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, lett. b), n. 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150; ritenuto che debba, infine, pronunciarsi la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende (v.

Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186); [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle amm

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/03/2022 del TRIBUNALE di LAGONEGROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di 300 euro di ammenda inflitta con sentenza del Tribunale di Lagonegro in data 14/03/2022 per il reato di cui all'art. 660 cod. pen.; rilevato che il difensore dell'imputato ha proposto appello avverso la predetta sentenza, la quale è però inappellabile, avendo condannato [OSCURATO:PERSONA] alla sola pena pecuniaria dell'ammenda e ritenuto, nondimeno, che dalla lettura dell'atto di appello possa ricavarsi una precisa volontà di impugnazione, di tal che lo stesso deve essere convertito in ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen.; ritenuta la manifesta infondatezza delle doglianze prospettate dalla difesa in punto di configurabilità della contravvenzione ascritta all'imputato, avendo la sentenza impugnata offerto congrua e logica motivazione in ordine alla responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato ascrittogli, conseguente alle ripetute chiamate telefoniche e visite domestiche nonché ai reiterati interventi dei Vigili del Fuoco dal medesimo sollecitati, finalizzati alla rimozione di una stufa in pellet che i precedenti accertamenti tecnici avevano dimostrato essere stata da tempo rimossa: circostanza che ha motivatamente indotto il primo Giudice a ritenere che le ragioni della condotta dell'imputato riposassero unicamente nella sua volontà di recare disturbo ai vicini di casa; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente irrilevanza del fatto che, tenuto conto delle sospensioni occorse, sia maturata la prescrizione del reato (cfr. Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D., Rv. 217266 - 01), la quale, peraltro, non essendo stata dedotta dal ricorrente non sarebbe, comunque, rilevabile di ufficio (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818 - 01); rilevato, altresì, che la declaratoria di inammissibilità del ricorso è destinata a prevalere sulla improcedibilità del reato (così Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551 - 01) derivante dalla mancata proposizione della querela, ora necessaria per i fatti contemplati dall'art. 660, primo comma, cod. pen., secondo quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, lett. b), n. 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150; ritenuto che debba, infine, pronunciarsi la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende (v. Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186); [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle amm
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