CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 maggio 2022
Cassazione n. 24856/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/05/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che la censura dedotta nel ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza pronunciata ex artt. 599-bis cod. pen., relativa alla carenza di motivazione sull'estensione dei poteri di cui alla procura speciale conferita per il concordato in appello, è manifestamente infondata in quanto detta sentenza dà atto del deposito all'udienza del 27 maggio 2021 di detta procura, la cui estensione, verificata senza dubbio dalla Corte di appello di Trieste prima di accogliere il concordato, è evincibile dagli atti. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 maggio 2022.