CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 08937/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2022 della [OSCURATO:PERSONA] MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Emanuela GUERRA, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udite le conclusioni del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata con ogni conseguenza di legge. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano del 17/05/2021, con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di giustizia per il reato allo stesso ascritto (art. 707 cod. pen.). 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo di ricorso, che qui si riporta nei limiti strettamente necessari per la motivazione, con il quale ha dedotto vizio della motivazione perché mancante, contraddittoria o manifestamente illogica, oltre che per mancato rispetto del canone oltre ogni ragionevole dubbio; la motivazione è apodittica e sostanzialmente assente quanto alla riferibilità disponibilità anche in capo al Dinca del jammer trovato in possesso di altra persona che si trovava ad essere trasportata nella vettura condotta dal Dinca. 3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile. 4. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivo generico, non consentito e manifestamente infondato. In tal senso, occorre innanzi tutto evidenziare come il motivo relativo al vizio di motivazione sia stato posto in forma alternativa; è stata difatti denunciata la mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione, con una generica deduzione, contrastante con il principio secondo il quale i vizi della motivazione si pongono «in rapporto di alternatività, ovvero di reciproca esclusione, posto che - all'evidenza - la motivazione, se manca, non può essere, al tempo stesso, né contraddittoria, né manifestamente illogica e, per converso, la motivazione viziata non è motivazione mancante» (Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, Onofri, Rv. 277518-01; Sez. 1, n. 39122 del 22/09/2015, Rugiano, Rv. 264535-01; Sez. 2, n. 19712 del 06/02/2015, Alota, Rv. 263541-01; Sez. 2, n. 31811 del 08/05/2012, Sardo, Rv. 254329-01; Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027-01, in motivazione). Invero, pur essendosi formalmente espresse censure riconducibili alle categorie del vizio di motivazione, non si è effettivamente denunciata una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica, bensì una decisione erronea, in quanto fondata su una valutazione asseritamente sbagliata del materiale probatorio. Si tratta, dunque, di una doglianza inerente alla ricostruzione dei fatti, tesa a sollecitare una rivalutazione del compendio probatorio in un senso stimato più plausibile. Tuttavia, la valutazione dei dati processuali e la scelta, tra i vari risultati di prova, di quelli ritenuti più idonei a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di va con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623-01; Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965-01; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575-01; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362-01; Sez. 2, n. 10255 del 29/11/2019, dep. 2020, Fasciani, Rv. 278745 -01, in motivazione). Va ribadito, dunque, che è preclusa alla Corte di cassazione la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque attendibilità delle fonti di prova. Il giudice di appello, in modo del tutto conforme al giudice di primo grado, ha ricostruito contesto ed ambito del controllo a carico del ricorrente, che portava all'imputazione e successiva condanna ai sensi dell'art. 707 cod. pen., con motivazione esplicita, logica e coerente, con la quale ha evidenziato l'infondatezza della diversa lettura proposta negli stessi termini già con il motivo di appello, attesa la presenza del jammer all'interno della vettura condotta dallo stesso, la piena visibilità dello stesso, il comportamento tenuto al momento del controllo, senza alcuna giustificazione quanto al possesso dello stesso, in considerazione della piena disponibilità della vettura in capo allo stesso al momento del controllo. Con tale motivazione, del tutto logica e persuasiva, il ricorrente non si confronta. In tal senso la Corte di appello ha fatto buon governo del principio di diritto, che qui si intende ribadire, secondo il quale in tema di possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli, è sufficiente, ai fini della configurabilità del concorso nel reato, la consapevole disponibilità concreta ed immediata, da parte di più persone, degli arnesi predetti, essendo irrilevante l'originaria appartenenza di essi ad uno solo dei correi e dovendosi, viceversa, dare rilievo alla possibilità di questi ultimi di servirsene o di aiutare il proprietario a servirsene (Sez. 2, n. 47686 del 03/10/2018, Labiati, Rv. 274715-01). Dall'inammissibilità del motivo proposto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore