CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 36506/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MESSINAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, la Corte di appello di Messina ha rigettato l'istanza con cui [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto applicarsi la disciplina della continuazione tra reati giudicati con le sentenze emesse: - 1) in data 9 febbraio 2015, dal Tribunale di Taranto per il reato di truffa; - 2) in data 16 aprile 2018, dalla Corte di appello di Messina per due reati di truffa nonché per‘tentata estorsione e calunnia 2. Avverso l'ordinanza ricorre la Arcadi sviluppando un unico motivo per vizio della motivazione ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen. La Corte di appello, ai fini dell'esclusione dell'unitarietà del disegno criminoso sotteso ai reati, ha valorizzato la loro diversa matrice nonché la distanza temporale. In tal modo, ha, però, ignorato che la Arcadi, come si evince dal contenuto delle sentenze, invero neanche citato dal giudice dell'esecuzione se non con il riferimento ai titoli di reato e alle date di consumazione, ha commesso in via principale truffe (accertate da entrambe le pronunce), alle quali erano finalizzati o comunque collegati la falsa denuncia dello smarrimento degli assegni e la minaccia alla persona offesa, rispettivamente integranti il reato di calunnia e quello di tentata estorsione (accertati dalla sentenza sub 2). Non è decisivo il rilievo sulla distanza temporale atteso che il giudice della cognizione ha già unificato truffe commesse a distanza di un anno ritenendole espressione di abitualità in ragione della ricorrenza del medesimo schema. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Il provvedimento impugnato ha considerato decisivo ai fini dell'esclusione dell'unitarietà del disegno criminoso il notevole lasso di tempo intercorso tra i fatti (quasi due anni) e l'eterogeneità delle violazioni, parzialmente lesive di beni giuridici diversi. Il percorso motivazionale, per quanto espresso in termini sintetici, non è affetto dalle denunziate illogicità. Nonostante non contenga riferimenti specifici alle circostanze accertate in sede cognitiva, in modo chiaro evoca, laddove indica la "diversa matrice" dei reati, la diversità delle modalità con cui le violazioni sono state commesse e deliberate, ritenuta ostativa, in assenza di significativi collanti, alla sussistenza di un disegno criminoso unitario. E' pacifico, d'altra parte, che l'odierna ricorrente, in occasione dell'episodio oggetto della sentenza sub 2), ha fatto impiego di attività intimidatoria (tentata estorsione) e di strumenti ulteriori rispetto al attività truffaldina (calunnia per falsa denuncia di smarrimento di assegni bancari). 3. In ogni caso è sufficiente a giustificare il rigetto dell'istanza l'esplicito riferimento alla distanza temporale tra i fatti 3.1. Come è noto la nozione di continuazione delineata nell'art. 81, secondo comma, c.p., richiede che i fatti siano riferibili ad un "medesimo" (dunque originario) disegno criminoso. Siffatta unicità di disegno, egualmente necessario per il riconoscimento della continuazione in fase di cognizione e in fase esecutiva, non può identificarsi con la generale tendenza a porre in essere determinati reati o comunque con una scelta di vita che implica la reiterazione di determinate condotte criminose. Occorre invece che si abbia una iniziale programmazione e deliberazione di compiere una pluralità di reati, che possono essere anche non dettagliatamente ab origine progettati e organizzati, purché risultino almeno in linea generale previsti in funzione di "adattamento" alle eventualità del caso, come mezzo al conseguimento di un unico fine, parimenti prefissato e sufficientemente specifico. Deve dunque escludersi che una tale programmazione possa essere desunta sulla sola base dell'analogia dei singoli reati o del contesto in cui sono maturati, ovvero ancora della spinta a delinquere, tanto più se genericamente economica, non potendo confondersi il fine specifico, ovverosia il movente-scopo che individua una programmazione e deliberazione unitaria, con la tendenza stabilmente operante in un soggetto a risolvere i propri problemi esistenziali commettendo reati. E neppure è vero che l'inciso «anche in tempi diversi» consente di negare ogni rilevanza all'aspetto del tempo di commissione dei reati: come la vicinanza temporale non costituisce di per sé "indizio 'necessario" dell'esistenza del medesimo disegno criminoso, così la notevole distanza di tempo ben può essere, anche se non è inevitabile che lo sia, indizio negativo. Le difficoltà di programmazione e deliberazione a lunga scadenza e le crescenti probabilità di mutamenti che, con il passare del tempo, richiedono una nuova risoluzione antidoverosa, comportano che le possibilità di ravvisare la sussistenza della continuazione normalmente «si riducono fino ad annullarsi in proporzione inversa all'aumento del distacco temporale tra i singoli episodi criminosi». E da tanto deriva che il dato cronologico costituisce un indice probatorio che, pur non decisivo, rappresenta di regola un limite logico al reato continuato 3.2. Logicamente ispirandosi a tale canone di comune esperienza, l'ordinanza impugnata ha escluso in radice la possibilità che il condannato, sin dalla prima violazione, avesse programmato, sia pure nelle linee generali, anche la successiva, realizzata nove mesi dopo in un comune diverso e distante. Rispetto a questo argomento il ricorso non oppone alcun elemento concreto e specifico non considerato, limitandosi a contestarne, del tutto astrattamente ed implasubilmente, la conducenza. 4. Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, in Ro