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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 20 marzo 2018

Cassazione n. 37295/2022

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.29979/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 96, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA], 187, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA], 187, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende -controricorrenti- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 96, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n. 1370/2018 depositata il20/03/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. ― [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., [OSCURATO:PERSONA] S.a.s., Latasped S.r.l., [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., hanno, in estrema sintesi, agito, unitamente ad altre società, la cui posizione è stata però in seguito definita altrimenti, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.E.A.

S.p.a., affermando di svolgere servizi di assistenza nel settore della spedizione di merci, con particolare riferimento alle operazioni doganali, al fine di sentir accertare che la convenuta, abusando della propria posizione dominante, aveva applicato, a corrispettivo della subconcessione di spazi ad uso ufficio, all’interno degli aeroporti di Malpensa e Linate, tariffe eccedenti la previsione dettata da un provvedimento dell’ENAC, il tutto con condanna alla restituzione di quanto corrisposto oltre il dovuto.

2. ― [OSCURATO:PERSONA] S.E.A.

S.p.a., viceversa, sempre in breve, la quantificazione prevista dal menzionato provvedimento concerneva la subconcessione di spazi per l’esercizio di attività di handling aeroportuale, attività che le attrici non risultavano svolgere, con conseguente applicazione dei corrispettivi stabiliti nei contratti intercorsi tra le parti.

Inoltre la quantificazione in questione non era applicabile anche per ulteriori ragioni ed il credito fatto valere era comunque in parte prescritto.

Dopo di che la convenuta ha anche spiegato domanda riconvenzionale per la corresponsione di ulteriori corrispettivi.

3. ― Il Tribunale ha accolto la domanda principale e accertato che [OSCURATO:PERSONA] S.E.A.

S.p.a. aveva applicato tariffe per la subconcessione di spazi ad uso ufficio in violazione degli obblighi di legge nonché dell’articolo 102 TFUE, dell’articolo 2597 c.c. e dell’articolo 9 della legge numero 192 del 1998; ha dichiarato nulle le tariffe applicate per la misura eccedente rispetto ai criteri stabiliti dall’articolo 16, terzo comma, della direttiva 96/67/CE e della relativa normativa di attuazione interna, condannando infine la convenuta al pagamento delle somme dovute a ciascuna delle attrici.

4. ― Interposto app ello da [OSCURATO:PERSONA] S.E.A.

S.p.a. la Corte d’appello di Milano, con sentenza del 20 marzo 2018, pronunciando in parziale accoglimento dell’impugnazione, ha ridotto l’entità della condanna di [OSCURATO:PERSONA] S.E.A.

S.p.a. alla restituzione, in favore delle società appellate, originarie attrici, delle somme da queste corrisposte in eccesso. 5.― Per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA] S.E.A.

S.p.a. ricorre affidandosi ad undici mezzi.

Deposita memoria.

6. ― [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., Im port [OSCURATO:PERSONA] S.a.s., Latasped S.r.l., [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. resistono con controricorso e propongono ricorso incidentale per dieci mezzi.

Depositano ― ad eccezione di Latasped S.r.l.― memoria.

7. ― Con decreto del 7 agosto 2019, numero 21041, il Presidente della prima sezione civile ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione per rinuncia, limitatamente al ricorso principale proposto da [OSCURATO:PERSONA] per azioni [OSCURATO:PERSONA] S.E.A. nei confronti di Latasped s.r.l. e al ricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nei confronti di Società per azioni [OSCURATO:PERSONA] S.E.A, con compensazione delle spese processali.

8. ― Il ricorso è stato trasmesso alle Sezioni Unite che, con ordinanza del 19 gennaio 2022, numero 1599, hanno dichiarato inammissibile il primo motivo del ricorso principale, di cui subito si dirà, e rimesso a questa sezione per l’esame degli altri motivi e del ricorso incidentale. [OSCURATO:PERSONA]

9. ― Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] S.E.A.

S.p.a. contiene i seguenti motivi: i) Difetto di giurisdizione del [OSCURATO:PERSONA] (art. 360 comma 1 n. 1 cpc).

Si è andato recentemente consolidando un orientamento giurisprudenziale che devolve alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie riguardanti le controversie, anche in materia antitrust, riguardanti i corrispettivi regolamentati applicati dal gestore aeroportuale. ii) Nullità della sentenza per violazione degli artt. 132 c.p.c., 118 disp. att. e 111 Cost. per motivazione apparente (art. 360 c.1 n. 4 cpc).

La Corte d'Appello ha motivato in modo solo apparente la decisione di rigettare la censura di SEA riguardante l'inutilizzabilità del provvedimento dell'AGCM A 377 quale prova privilegiata nel presente giudizio dell'abuso di posizione dominante da parte di SEA. iii) Nullità della sentenza per violazione degli artt. 132 e 116 c.p.c. in relazione all'utilizzabilità del provvedimento dell'[OSCURATO:PERSONA] della Concorrenza e del Mercato quale prova privilegiata nel giudizio (art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.).

Ancora in relazione alla decisione di attribuire il valore di prova privilegiata al provvedimento dell'AGCM, la Corte ha inoltre violato gli artt. 132 e 116 c.p.c. così come interpretati dalla giurisprudenza, avendo attribuito al provvedimento sopra richiamato il valore di prova privilegiata nonostante lo stesso riguardasse altra fattispecie, altri soggetti e quindi non fosse utilizzabile nel presente giudizio. iv) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.

Sull'errato presupposto dell'esistenza di una prova privilegiata costituita dal provvedimento dell'AGCM, la Corte d'Appello, confermando la decisione del Tribunale, ha ritenuto dimostrati gli elementi costitutivi della (denegata) condotta anticoncorrenziale di SEA che, diversamente, sarebbe stato onere delle controparti provare.

Ciò, per altro verso, ha comportato un'indebita inversione dell'onere della prova a carico di SEA. v) Nullità della sentenza per violazione degli artt. 132 c.p.c., 118 disp. att. e 111 Cost. per motivazione apparente (art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c.).

Nel giudizio di appello SEA ha dedotto plurime ragioni di diritto e di fatto a fondamento della richiesta di riforma della sentenza di primo grado in relazione al profilo della affermata non indispensabilità della certificazione ENAC per l'esercizio dell'attività di handling e della affermata sussumibilità dell'attività svolta dalle controparti in quelle contemplate d al D. Lgs 18/99.

La Corte d'appello ha assunto una motivazione solo apparente in quanto si è limitata a riprendere pressoché pedissequamente una parte della sentenza di primo grado senza fornire alcuna ulteriore ragione a spiegazione della decisione di rigettare le doglianze di SEA delle quali ha dato conto in modo molto parziale. vi) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2, 7, 10, 13, All.

A del D. Lgs 18/99 e degli artt. 2, 4, 16 della Direttiva CE 96/67, violazione e/o falsa applicazione degli artt. 70 e 117 comma 1 Cost, violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2907 c.c., violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2 D.Lgs. 250/1997, violazione e/o falsa applicazione del Reg.

CE 2913/92 e reg. attuativo 2454/93 in relazione all'art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c.

La Corte d'Appello ha violato la normativa nazionale e comunitaria sull' handling ritenendola applicabile, con un'inammissibile interpretazione analogica, alle controparti che sono prive dei requisiti necessari, e che non svolgono attività di assistenza a terra, attribuendo alle stesse il diritto di vedersi applicati i corrispettivi regolamentati per l'uso degli uffici previsti dalle medesime norme.

Inoltre, la Corte d'Appello, nel ricondurre le attività svolte dalle controparti all'interno della predetta normativa, ha esercitato un potere discrezionale amministrativo che compete esclusivamente ad ENAC. vii) Nullità della sentenza per violazione degli artt. 132 c.p.c., 118 disp. att. e 111 Cost. per motivazione apparente in relazione al motivo d'appello riguardante la sussistenza di condotte discriminatorie e abusive e l'inapplicabilità degli artt. 1419 e 1339 c.c. in relazione all'art 360 comma 1 n.4 c.p.c.

A fronte delle censure di SEA circa l'erroneità della sentenza di primo grado che aveva affermato l'esistenza di un abuso di posizione dominante e di condotte discriminatorie sulla base del provvedimento dell'AGCM e dell'applicabilità della normativa sull'handling, e relative anche all'inapplicabilità nel presente giudizio del meccanismo di sostituzione delle norme di cui agli artt. 1339 e 1419 c.c. e le ragioni per le quali non fosse corretta l'individuazione compiuta dal Tribunale del corrispettivo da sostituire all'interno del contratto tra le parti, la Corte d'Appello si è limitata a ricopiare pressoché pedissequamente una parte di sentenza di primo grado senza aggiungere alcuna altra osservazione o ragione, privando così SEA di un vero riesame della questione e, di fatto, del secondo grado di giudizio. viii) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1339, 1418, 1419 e 2597 c.c. in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.

Con questo motivo SEA, fermo restando il precedente motivo di ricorso, esamina le ragioni per le quali la Corte di Appello, nel confermare la decisione del Tribunale di ritenere che la condotta addebitata a SEA sia rilevante anche sul piano contrattuale e di provvedere alla sostituzione del prezzo stabilito nei contratti tra SEA e le controparti con quello indicato da ENAC nella nota del 2007, ha compiuto una violazione e falsa applicazione degli artt. 1339, 1418 e 1419 e 2597 c.c.. ix) Nullità della sentenza per violazione degli artt. 132 c.p.c., 118 disp. att. e 111 Cost. per motivazione apparente in relazione al motivo d'appello riguardante l'inesistenza di abuso di dipendenza economica in relazione all'art 360 comma 1 n. 4 c.p.c.

La Corte d'Appello ha rigettato il motivo d'appello riguardante l'inesistenza di abuso di dipendenza economica con un ragionamento totalmente involuto tale da qualificare la motivazione come solo apparente. x) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2043 c.c., degli artt. 14 e 16 della Direttiva 96/67/CE, degli artt 10 e 13 D. Lgs. 18/1999 in relazione all'art. 360 comma 1 n.3 c.p.c.

La Corte d'Appello ha addebitato a SEA una responsabilità extracontrattuale senza indagare l'esistenza dell'elemento soggetto del dolo o della colpa richiesto dall'art. 2043 c.c.

Nel caso che ci occupa il dolo non è mai stato affermato e la colpa è esclusa dal fatto che SEA si è limitata a dare applicazione a quanto previsto dalla Direttiva 96/67/Ce e dal D.Lgs. 18/99. xi) Nullità della sentenza per violazione degli artt. 132 cpc, 118 disp. att. e 111 Cost. per omessa motivazione in relazione al motivo d'appello riguardante l'illegittima estensione delle domande da parte di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in relazione all'art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.

La Corte d'Appello non ha in alcun modo esaminato e deciso la censura di SEA relativa all'implicito rigetto da parte del Tribunale dell'eccezione tempestivamente sollevata da SEA circa l'illegittima estensione da parte di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] dell'oggetto delle proprie domande rispetto a quelle proposte nell'atto di citazione, in aperto contrasto con il combinato disposto dell'art. 163 c.p.c. e 183 c.p.c. ribadendo le ragioni poste a sostegno della propria eccezione.

10. ― Il ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. contiene i seguenti motivi: -) il primo mezzo denuncia violazione degli articoli 359 e 159 c.p.c., dell’articolo 122 c.p.c. per vizio di ultrapetizione, dell’articolo 342 c.p.c., censurando la sentenza impugnata per aver fatto applicazione della prescrizione quinquennale nonostante l’applicazione di tale termine fosse stata tardivamente dedott a e non fosse stata avanzata una richiesta sul periodo temporale da conteggiare ai fini delle restituzioni; -) il secondo mezzo denuncia difetto di interesse ad agire, violazione dell’articolo 100 c.p.c., censurando la sentenza impugnata perché, se la prospettazione di parte appellante fosse stata accolta e la prescrizione fosse stata fatta decorreredalla data indicata dall’appellante, essa avrebbe dovuto essere respinta; -) il terzo mezzo denuncia violazione degli articoli 1339, 1374, 1418, 1419, secondo comma, 2597 c.c., 16 della direttiva 96/67/CE e 102 Tfue, censurando la sentenza impugnata per aver affermato la natura contrattuale della fattispecie per desumerne poi che, a dispetto della connotazione contrattuale del rapporto chiaramente individuato, la responsabilità derivasse da un comportamento posto a monte del contratto; -) il quarto mezzo denuncia violazione degli articoli 1339, 1374, 1418, 1419, secondo comma, 2033, 2597, 2946 CC, 16 della direttiva 96/67/CE, 9 della legge numero 192 del 1998 e 102 Tfue, censurando la sentenza impugnata per il fatto che l’azione ex articolo 2033 c.c. è sottoposta a prescrizione decennale e non quinquennale; -) il quinto mezzo denuncia violazione dell’articolo 2043 c.c., 102 Tfue, 8 del decreto legislativo numero 3 del 2017 e dell’articolo 16 della direttiva 96/67/CE, censurando la sentenza impugnata per non essersi avveduta che è sempre ammesso il concorso tra diversi tipi di responsabilità laddove il fatto illecito abbia carattere plurioffensivo, spettando al giudice di interpretare la normativa in conformità alla disciplina eurounitaria; -) il sesto mezzo denuncia violazione degli articoli 112 c.p.c., 1175, 1374, 1375, 2946 c.c., anche in relazione agli articoli 16 della direttiva 96/67/CE e 112 Tfue, omissione di pronuncia, censurando la sentenza impugnata per aver omesso di considerare la responsabilità contrattuale di [OSCURATO:PERSONA] S.E.A.

S.p.a. per violazione dei principi di correttezza e buona fede; -) il settimo mezzo denuncia violazione degli articoli 9 della legge numero 192 del 1988, 2033, 2946 c.c., 16 della direttiva 96/67/CE, censurando la sentenza impugnata ancora una volta per aver omesso di qualificare la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] S.E.A.

S.p.a. come responsabilità contrattuale con conseguente applicazione della prescrizione decennale; -) l’ottavo mezzo denuncia violazione degli articoli 1175, 1337, 1375 e 2946 c.c. in relazione agli articoli 16 della direttiva 96/67/CE e 103 Tfue, censurando la sentenza impugnata per aver omesso di considerare che anche la responsabilità precontrattuale costituirebbe in definitiva ipotesi di responsabilità contrattuale; -) il nono motivo denuncia violazione degli articoli 2935 e 2947 c.c., censurando la sentenza impugnata per non aver riconosciuto la decorrenza della prescrizione soltanto dal provvedimento ENAV del 2 ottobre 2007; -) il decimo motivo denuncia violazione degli articoli 2497 e 2395 c.c. sotto altro profilo, censurando la sentenza impugnata per aver omesso di considerare la natura permanente dell’illecito. [OSCURATO:PERSONA]

11. ― Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] S.E.A.

S.p.a. va accolto nei limiti che seguono.

11.1. ― Del primo mezzo si è già detto.

11.2. ― Il secondo mezzo sostiene che la Corte d’appello, a fronte del motivo con cui la società appellante aveva evidenziato come l’AGCM, con il provvedimento A377 del 2009, posto a fondamento della domanda dagli originari attori, non avesse assunto alcuna decisione in merito al corrispettivo applicato da SEA per l’uso degli uffici a soggetti diversi dai vettori cargo in autoproduzione, quali gli attori medesimi, che svolgevano l’attività di spedizionieri doganali/doganalisti, avesse offerto una motivazione meramente apparente.

12.2.1. ― La motivazione meramente apparente sarebbe ravvisabile nel seguente passaggio motivazionale: «Nel provvedimento A377 l'AGCM ha rilevato, al paragrafo 71, che ai fini dell'individuazione del mercato rilevante sono stati presi in considerazione solamente gli handler cargo, inclusivi degli handler documentali e dei cd. doganalisti e i vettori in autoproduzione che svolgono la propria attività in concorrenza con gli altri handler almeno su alcuni dei servizi di assistenza merci ai sensi del D.lgs 18/99 e per i quali la localizzazione all'interno del sedime aeroportuale è indispensabile per l'espletamento dei servizi offerti.

L'attività degli spedizionieri, invece, può essere effettivamente svolta al di fuori del sedime aeroportuale, in quanto complementare e non sostituibile con quella svolta dagli handler cargo e dai vettori in autoproduzione.

Sulla base di quanto specificamente indicato dall'AGCM nel suddetto paragrafo, è possibile comprendere come nel condannare SEA per l'abuso di posizione dominante, il garante annoveri tra le vittime dell'abuso anche le società, come le parti appellate, che forniscono servizi di assistenza doganale aeroportuale, assoggettate alla normativa di cui al D.lgs 18/99.

Di conseguenza, la doglianza sollevata da parte appellante non può trovare accoglimento».

12.2.2. ― Il motivo è inammissibile.

Per quanto scontato sia, occorre rammentare ― una volta per tutte, poiché il ricorso è infarcito di plurime denunce di apparenza della motivazione del tutto inappropriate a fronte del sostegno motivazionale che la sentenza impugnata espone, al fin troppo manifesto scopo di attaccare la medesima non perché mancante di motivazione, ma perché la motivazione non è quella che la ricorrente patrocina ― il principio secondo cui la riformulazione dell'articolo360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'articolo 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, è stata interpretata da questa Corte, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al «minimo costituzionale» del sindacato di legittimità sulla motivazione; pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Tale anomalia si esaurisce nella «mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico», nella «motivazione apparente», nel « contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e nella «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile», esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di «sufficienza» della motivazione (Cass., Sez.

Un., 7 aprile 2014, n. 8053).

Nel caso in esame, a parte il fatto che, nello svolgimento della motivazione precedentemente trascritta non v’è nulla di meramente apparente, dal momento che essa rappresenta piana applicazione del principio secondo cui le conclusioni assunte dall'AGCM, nonché le decisioni del giudice amministrativo che eventualmente abbiano confermato o riformato quelle decisioni, possiedono una elevata attitudine a provare la condotta anticoncorrenziale (Cass. 5 luglio 2019, n. 18176; Cass. 22 settembre 2011, n. 19262; Cass. 13 febbraio 2009, n. 3640; la stessa elevata attitudine a provare la condotta anticoncorrenziale è ribadita ad altro riguardo da Cass. 22 maggio 2019, n. 13846; v. pure Cass. 31 agosto 2021, n. 23655), la censura non si cimenta affatto con l’ampia motivazione svolta dal giudice di merito in ordine alla circostanza che ciascuna delle società appellate svolgesse effettivamente l’attività di handling doganale, riconducibile alla decisione dell’autorità (pagine 16-17 della sentenza impugnata).

Insomma, al di là delle dimensioni inutilmente prolisse del ricorso, la sostanza della tesi difesa dalla ricorrente è semplice: essa ha cioè inteso sostenere che le tariffe la cui applicazione è stata invocata dalle attrici fossero destinate a quegli operatori che non solo svolgessero la propria attività all’interno dell’aeroporto, ma che non potessero svolgerla altrove, giacché solo per essi ricorrerebbe l’esigenza di un trattamento uniforme invece non applicabile agli operatori, quali secondo [OSCURATO:PERSONA] S.E.A.

S.p.a. gli spedizionieri, che per propria scelta avessero deliberato di installarsi negli spazi dell’aerostazione.

Ma i giudici di merito hanno con statuizione conforme accertato il contrario, e cioè che i ricorrenti rientrano nel numero di quegli operatori ai quali sono rivolte le tariffe in questione.

E questo accertamento di merito non ha modo di essere attaccato in sede di legittimità, tanto più che, vertendosi in ipotesi di doppia conforme, qui non è neppure praticabile, per via di ipotetica riqualificazione del motivo, la strada dell’impugnazione ai sensi dell’articolo 360, numero 5, c.p.c.

11.3. ― Il terzo mezzo sostiene che la Corte d’appello avrebbe violato, oltre che l’articolo 132 c.p.c., l’articolo 116 c.p.c. avendo attribuito al provvedimento AGCM già menzionato valore di prova privilegiata in assenza del logico presupposto fondamentale per operare questa valutazione, ossia il fatto che la causa civile rivesta effettivamente caratteristica di giudizio di follow on.

Sull’apparenza della motivazione è sufficiente richiamare quanto già precedentemente osservato: è del tutto fuor di luogo richiamare nella specie le quattro ipotesi della «mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico», della «motivazione apparente», del «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e della «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile», a fronte della decisione impugnata la quale si è ampiamente soffermata sulla sussumibilità della fattispecie, in funzione dell’attività svolta dalle società originarie attrici, entro il dictumdell’AGCM.

A tal riguardo, il Collegio è consapevole di talune opinioni dottrinali le quali hanno sottolineato che l’attribuzione di una elevata attitudine del provvedimento accertativo dell'illecito adottato dall'AGCM a provare tanto la condotta anticoncorrenziale, quanto l'astratta idoneità dannosa della stessa, comporta una compressione del diritto di difesa della parte convenuta lesiva del principio del giusto processo: ma si è già detto che sulla questione la Corte si è oramai pronunciata, e il ricorso non offre argomenti per tornare sulla questione, che è dunque chiusa, nei termini sanciti dall’articolo 360 bis, numero 1, c.p.c..

Per il resto, l’articolo 116 c.p.c. stabilisce al primo comma che il giudice deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento, salvo che la legge disponga altrimenti, ed al secondo comma che può trarre argomenti di prova dalle risposte che le parti gli danno a norma dell'articolo 117, dal loro rifiuto ingiustificato a consentire le ispezioni che egli ha ordinato e, in generale, dal contegno delle parti stesse nel processo.

Ciò detto, la censura non precisa espressamente a quale dei due commi la società ricorrente abbia inteso riferirsi, ma non sembra potersi dubitare che abbia inteso richiamare il primo comma della disposizione: sicché è agevole rammentare che una censura relativa alla violazione e falsa applicazione dell’articolo 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest'ultimo abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (Cass. 1° marzo 2022, n. 6774 tra le tantissime): il che non ha nulla a che vedere con la censura in questo caso spiegata, la quale investe in pieno la valutazione di merito compiuta dalla Corte d’appello al fine di reputare la riconducibilità della fattispecie oggetto di causa a quella decisa dall’AGCM (si rinvia nuovamente alle pagine 16 e seguenti della sentenza impugnata).

11.4. ― Il quarto mezzo, con cui si lamenta la violazione dell’articolo 2697 c.c., è inammissibile.

Non dovrebbe aver bisogno di essere rammentato, in generale, che la violazione del precetto di cui all’articolo 2697 c.c. si configura soltanto nell'ipotesi che il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne è gravata secondo le regole dettate da quella norma, non anche quando, a seguito di una valutazione delle acquisizioni istruttorie, il giudice abbia errato nel ritenere che la parte onerata abbia assolto tale onere, poiché in questo caso vi è soltanto un erroneo apprezzamento sull'esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. (Cass. 17 giugno 2013, n. 15107; Cass. 5 settembre 2006, n. 19064; Cass. 14 febbraio 2000, n. 2155; Cass.2 dicembre 1993, n. 11949).

In altre parole, nel caso considerato non ha in realtà alcun senso discorrere di violazione dell’articolo 2697 c.c., dal momento che la norma è posta allo scopo di stabilire chi, tra le parti in lite, debba provare determinati fatti e, conseguentemente, sopportare gli effetti della mancata dimostrazione del fatto da provare, con la conseguenza che una sua violazione non è neppure astrattamente pensabile quando il giudice, lungi dal decidere la causa in applicazione del principio dell’onere della prova, fondi la propria statuizione sul materiale istruttorio acquisito al giudizio: il che è in questo caso accaduto, oltre che sulla base dell’istruttoria espletata in primo grado (si è già accennato che la Corte d’appello richiama a pagina 17 «un’indagine istruttoria sulla effettiva natura dell’attività svolta dalle società doganaliste, indagine da cui è emersa la conferma, per mezzo dei testi escussi … del fatto che ciascuna delle singole da appellate svolgessero effettivamente l’attività di handling doganale ») , sulla base del provvedimento AGCM dotato della privilegiata efficacia probatoria di cui si è detto.

11.5. ― Il quinto mezzo ripropone ulteriormente la denuncia di violazione dell’articolo 132 c.p.c. in relazione alla qualificazione dell’attività svolta dalle controparti, ossia alla sua riconducibilità a quella di handling disciplinata dal decreto legislativo numero 18 del 1999, cui si ricollegherebbe la necessità di una certificazione per lo svolgimento di attività di assistenza a terra.

È in proposito sufficiente rammentare che questa Corte, nel decidere altra parallela controversia, ha già stabilito che: «L'applicazione del corrispettivo regolamentato non è collegata alla certificazione del vettore ma solo alla circostanza obiettiva che l'ufficio sia utilizzato per attività operativa, come accertato in fatto dai giudici del merito» (Cass. 5 luglio 2019, n. 18176).

Il mezzo è perciò inammissibile exart. 360 bis c.p.c..

11.6. ― Il sesto mezzo è inammissibile.

Vale difatti osservare che il vizio di violazione di legge (quanto alla violazione di legge in senso proprio) ricorre in ipotesi di erronea negazione o affermazione dell’esistenza o inesistenza di una norma, nonché di attribuzione ad essa di un significato non appropriato, ovvero (quanto alla falsa applicazione), alternativamente, nella sussunzione della fattispecie concreta entro una norma non pertinente, perché, rettamente individuata ed interpretata, si riferisce ad altro, od altresì nella deduzione dalla norma, in relazione alla fattispecie concreta, di conseguenze giuridiche che contraddicano la sua pur corretta interpretazione (Cass. 26 settembre 2005, n. 18782).

Dalla violazione o falsa applicazione di norme di diritto va difatti tenuta nettamente distinta la denuncia dell’erronea ricognizione della fattispecie concreta in funzione delle risultanze di causa, ricognizione che si colloca al di fuori dell’ambito dell’interpretazione e applicazione della norma di legge.

Il discrimine tra l'una e l'altra ipotesi — violazione di legge in senso proprio a causa dell'erronea ricognizione dell'astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta — è segnato dal fatto che solo quest'ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (Cass. 11 gennaio 2016, n. 195; Cass. 30 dicembre 2015, n. 26110; Cass. 4 aprile 2013, n.8315; Cass. 16 luglio 2010, n. 16698; Cass. 26 marzo 2010, n. 7394; Cass., Sez.

Un., 5 maggio 2006, n. 10313).

Nel caso di specie, la censura non si cimenta affatto con il significato e la portata applicativa delle norme richiamate in rubrica, ma consiste nella critica della valutazione del materiale istruttorio svolta dalla Corte territoriale nel ritenere che l’attività delle originarie società attrici rientrasse in quelle prese in considerazione dal provvedimento più volte menzionato.

Quanto alla necessità di certificazione dell’ente di vigilanza per lo svolgimento di attività di handling, è sufficiente limitarsi a ribadire che la questione è stata già esaminata nella precedente decisione prima citata: «L'applicazione del corrispettivo regolamentato non è collegata alla certificazione del vettore ma solo alla circostanza obiettiva che l'ufficio sia utilizzato per attività operativa, come accertato in fatto dai Giudici del merito; quali che siano le ragioni per cui ENAC non ha ritenuto necessario certificare NCA [la società nell’occasione attrice: n.d.r.] per le attività da ess a svolte, esse non rilevano nel giudizio perché non vi è nessuna norma che subordini l'applicazione del canone corretto, equo e non discriminatorio alla certificazione ENAC per i servizi in questione».

11.7. ― Il settimo mezzo è ancora una volta puntato sull’asserita apparenza della motivazione in relazione al motivo d’appello riguardante la sussistenza di condotte discriminatorie e abusive e l’inapplicabilità degli articoli 1419 e 1339 c.c..

A quest’ultimo riguardo la censura è totalmente destituita di fondamento: un vizio motivazionale in iure della sentenza impugnata per cassazione non è neppure astrattamente configurabile, giacché non ci può mai essere un difetto di motivazione in diritto, perché ciò che conta è solo che il giudice abbia (o non) applicato il diritto.

Né rileva che il giudice d’appello abbia fatto propria la motivazione addotta dal Tribunale giacché, come è noto, la sentenza d'appello può essere motivata per relationem, purché il giudice del gravame dia conto, sia pur sinteticamente, delle ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione ovvero della identità delle questioni prospettate in appello rispetto a quelle già esaminate in primo grado, sicché dalla lettura della parte motiva di entrambe le sentenze possa ricavarsi, come nel caso di specie, un percorso argomentativo esaustivo e coerente (Cass. 5 agosto 2019, n. 20883, tra le tante).

11.8. ― L’ottavo mezzo è invece fondato.

11.8.1. ― Qui la società ricorrente attacca direttamente l’applicazione che i giudici di merito hanno fatto delle norme richiamate in rubrica (articoli 1339, 1418, 1419 e 2597 c.c.), sostenendo che il provvedimento ENAC del 2 ottobre 2007, recante l’indicazione dei corrispettivi da applicare per la subconcessione di spazi all’interno dell’aerostazione, non avrebbe efficacia cogente, sicché mancherebbe di attitudine a rendere parzialmente nulla la pattuizione intercorsa tra le parti ed a determinare la sostituzione della clausola difforme dalla legge con quella conforme ad essa.

11.8.2. ― A tal riguardo il Tribunale, pur richiamando l’autorità di Cass. 30 luglio 2009, n. 17746, di cui tra breve si dirà, ha infine ritenuto che le tariffe stabilite da una nota ENAC del 2 ottobre 2007 avrebbero valore cogente.

Si verterebbe cioè in ipotesi di tariffe previste da un atto richiamato tramite rinvio integrativo dalle norme di legge imperative contenute nel decreto legislativo n. 18 del 1999.

Il primo giudice, dopo aver sostenuto che, secondo la dottrina, il termine «legge» contenuto nell’articolo 1339 c.c. comprenderebbe anche i regolamenti e i provvedimenti degli organi amministrativi ai quali la legge attribuisce il potere di statuire in materia di tariffe, fissando i relativi criteri di determinazione, ha affermato che, nel caso di specie, una disposizione di legge di fonte primaria, il decreto legislativo n. 18 del 1999, affiderebbe all’ENAC il potere di determinazione delle tariffe oggetto di causa: in particolare l’articolo 19 secondo cui «nel caso in cui i servizi aeroportuali di assistenza a terra vengano forniti da un unico prestatore, le relative tariffe sono approvate dal Ministero dei trasporti e della navigazione, su proposta dell’ENAC, in conformità alle previsioni di cui all’art. 1, legge n. 316/1991».

La previsione legale sarebbe del resto consentanea ai principi della direttiva n. 96/67/CE contenente criteri per la determinazione del canone di locazione: in particolare l’articolo 16, comma 3, secondo cui «qualora l’accesso agli impianti aeroportuali comporti la riscossione di un corrispettivo economico, questo sarà determinato in base a criteri pertinenti obiettivi, trasparenti e non discriminatori».

Sicché, in definitiva, la nota ENAC del 2 ottobre 2007 (e l’accordo di programma Sea/Enac, recepito con d.p.c.m. 30 aprile 2012, che pure il motivo menziona), interverrebbero in funzione di integrazione del dato normativo di livello primario che li richiama e sarebbero a loro volta dotati della stessa efficacia della fonte primaria che contribuiscono a completare in termini di dettaglio.

Per parte sua la Corte d’appello ha così motivato: «La Corte concorda con la pronuncia di prime cure nel ritenere che tale condotta contraria agli comunitari addebitata al monopolista, che non ha rispettato le indicazioni di legge quanto alla congrua determinazione dei corrispettivi per le aree di uso esclusivo per attività corrispondenti a quelle di handling, risulti rilevante anche sul piano contrattuale, in considerazione del generale dovere di cui all'art. 2597 c.c., oltre che dei principi di non discriminazione ed obblighi nascenti dal sistema antitrust a carico di chi detiene infrastrutture essenziali.

Conseguentemente, la clausola contrattuale relativa alla determinazione del canone di subconcessione si ritiene sia stata posta tra le parti in violazione di norme imperative e deve ritenersi nulla ai sensi dell'art. 1418 c.c., e perciò di diritto sostituita ai sensi degli art. 1339 e 1419, Co 2 c.c. dal corrispettivo equo ed orientato ai costi, previsto nella disposizione imperativa, posto a tutela di interessi collettivi e di preminente interesse pubblico alla regolarità dei mercati interessati.

Infatti, nell'esercizio dei suoi poteri di vigilanza, assegnati a detto ente dall'art. 10, comma 1, n. 3 D.lgs 18/99, è intervenuta una delibera ENAC che ha determinato il corrispettivo per la subconcessione di uffici, nella misura di euro 250,00 mq/anno per Malpensa e di euro 256,00 mq/anno per Linate, nel limiti di quanto strettamente necessario e funzionale alle attività volative.

Va ribadito che questo parametro, come correttamente rilevato dal Tribunale, costituisce l'unico parametro attendibile per la commisurazione del canone congruo anche per le annualità anteriori al 2007, considerato che, rispetto a tale valore, ENAC aveva persino individuato la necessità di una riduzione media per tutti gli spazi di circa il 20% per garantire un orientamento ai costi.

La determinazione da parte di ENAC del canone per l'uso degli spazi in questione nella misura predetta costituisce l'esplicazione del suo potere di vigilanza, che concerne espressamente i corrispettivi per l'utilizzo delle strutture centralizzate, dei beni d'uso comune e di quelli in uso esclusivo, affinché essi siano pertinenti ai costi di gestione e sviluppo del singolo aeroporto.

Pertanto gli atti amministrativi relativi all'esercizio di tale funzione di vigilanza, in quanto emanati in forza del predetto d.lgs 18/99, da questo direttamente traggono un carattere di imperatività».

11.8.3. ― La tesi esposta, seguita dalla Corte d’appello, è insostenibile.

Il tema dell’interpretazione dell’articolo 1339 c.c., laddove stabilisce che: «Le clausole, i prezzi di beni o di servizi, imposti dalla legge o da norme corporative sono di diritto inseriti nel contratto, anche in sostituzione delle clausole difformi apposte dalle parti», è per il vero divenuto alquanto impegnativo, anche e soprattutto in ragione di poteri che la legge sovente affida ad autorità indipendenti, in contesti nei quali non sarebbe neppur pensabile che la legge stessa dettasse discipline di dettaglio, sia per l’esigenza di costante adeguamento a condizioni economiche mutevoli nel tempo, sia per l’esigenza di fondarle su valutazioni di carattere strettamente tecnico che, appunto, si addicono a dette autorità.

Risalta, in particolare, la questione relativa al fondamento giuridico sul quale costruire la cogenza dell'inserzione nel regolamento contrattuale di disposizioni dettate dai provvedimenti delle autorità indipendenti: il che val quanto dire che il punto critico del problema sta nell’individuazione del raccordo tra la legge e tali provvedimenti.

Tale raccordo è riguardato dalla dottrina secondo prospettive diverse e, come tali, foriere di conseguenze applicative affatto disomogenee.

Secondo un orientamento che potremmo dire restrittivo, e che appare per la verità fin troppo restrittivo, qualunque potere normativo in capo ad una pubblica amministrazione dovrebbe trovare specifico fondamento in una norma di legge espressa e puntuale: dotata cioè di un grado di specificità e concretezza non lontana da quella che è richiesta alla regolazione a valle.

Dal versante opposto, l’orientamento più largheggiante, e che appare davvero eccessivamente largheggiante, giacché in definitiva aggira il dato normativo, il quale discorre di clausole e prezzi «imposti dalla legge», assume debbano essere riconosciuti alle autorità indipendenti poteri pur non esplicitamente contemplati da norme di legge, ma certamente strumentali alla realizzazione dei fini di interesse generale che la legge stessa fissa.

Sembra infine che la dottrina prevalente, in una posizione per così dire intermedia, riconosca la sussistenza del requisito della cogenza della regolazione a valle ove la legge, a monte, contenga la predeterminazione di criteri direttivi, e rinvii per la disciplina di dettaglio, proprio in funzione dell’esigenza di elasticità di cui si è detto, ai provvedimenti di organi amministrativi o ad altri atti.

Nella giurisprudenza di questa Corte il punto non risulta specificamente approfondito, mentre è stato ribadito il principio di ordine generale, richiamato anche come si è visto dal Tribunale, che non ne ha però tratto le dovute conseguenze, secondo cui: «L’inserzione automatica di clausole, prevista dall’art. 1339 c.c., costituisce una restrizione significativa del diritto di libertà economica consacrato dall’art. 41 Cost. di cui è espressione l’autonomia privata, e deve quindi trovare il suo fondamento in una legge formale o in un altro atto avente valore di legge in senso sostanziale o da esso richiamato tramite rinvio integrativo» (Cass.30 luglio 2009, n. 17746, recentemente richiamata da Cass. 10 febbraio 2022, n. 4385; ma v. già Cass. 27 luglio 1984, n. 4354).

Orbene, e senza che occorra soffermarsi sulla precisa definizione del rapporto che deve intercorrere tra la legge ed il provvedimento a valle, il principio che precede è più che sufficiente all’accoglimento del motivo in esame ed alla cassazione in parte quadella sentenza impugnata, in ragione della chiara inapplicabilità alla fattispecie considerata dell’articolo 1339 c.c., in combinato disposto con l’articolo 1419, secondo comma, c.c.. [OSCURATO:PERSONA] 96/67/CE del Consiglio del 15 ottobre 1996 relativa all'accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità, articolo 16, richiamato dal Tribunale, rubricato «Accesso agli impianti», stabilisce che: «1. [OSCURATO:PERSONA] membri adottano le misure necessarie per garantire ai prestatori di servizi e agli utenti che intendono praticare l'autoassistenza l'accesso agli impianti aeroportuali, nella misura in cui detto accesso è una condizione necessaria per l'esercizio delle loro attività.

Qualora l'ente di gestione o, all'occorrenza, l'autorità pubblica o un altro ente che lo controlla imponga condizioni all'accesso, queste devono essere pertinenti, obiettive, trasparenti e non discriminatorie.

2. Gli spazi disponibili per l'assistenza a terra nell'aeroporto sono ripartiti tra i diversi prestatori di servizi e tra i diversi utenti che praticano l'autoassistenza, compresi i nuovi operatori, nella misura necessaria all'esercizio dei loro diritti e per consentire una concorrenza effettiva e leale in base a norme e criteri pertinenti, obiettivi, trasparenti e non discriminatori.

3. Qualora l'accesso agli impianti aeroportuali comporti la riscossione di un corrispettivo economico, questo sarà determinato in base a criteri pertinenti obiettivi, trasparenti e non discriminatori».

In breve, in forza di tale disposizione, gli Stati membri sono tenuti ad adottare le misure necessarie per garantire ai prestatori di servizi e agli utenti che intendono praticare l’autoassistenza l’accesso agli impianti aeroportuali, e, nella misura in cui detto accesso è soggetto a condizioni, queste devono essere stabilite in base a criteri pertinenti, obiettivi, trasparenti e non discriminatori.

Nel che non vi è nulla da cui desumere che la individuazione e fissazione di tali misure spetti all’ENAC e che tale ente possegga un qualche potere autoritativo in tal senso.

Il tribunale ha anche richiamato l’articolo 19 del decreto legislativo n. 18 del 1999, rubricato: «Tariffe», secondo cui: «1.

Nel caso in cui i servizi aeroportuali di assistenza a terra vengano forniti da un unico prestatore, le relative tariffe sono approvate dal Ministero dei trasporti e della navigazione, su proposta dell'E.N.A.C., in conformità alle previsioni di cui all'articolo 1 della legge 2 ottobre 1991, n. 316».

Orbene, neppure questa norma è pertinente al caso in esame, giacché trova applicazione in ipotesi di «servizi aeroportuali di assistenza a terra» che siano «forniti da un unico prestatore»: qui i servizi sono forniti da una pluralità di prestatori, mentre ciò che offre ai prestatori la società ricorrente non sono servizi di assistenza a terra, bensì la subconcessione di spazi all’interno dell’aerostazione.

È così totalmente privo di base normativa il tentativo del Tribunale di ricostruire la cogenza del provvedimento ENAC 2 ottobre 2007 sulla base del citato articolo

19. La Corte d’appello ha ritenuto di far leva, invece, sull’articolo 10 del decreto legislativo n. 18 del 1999, il quale, sotto la rubrica: «Vigilanza sull’accesso agli impianti», stabilisce che: «1.

L'E.N.A.C. vigila affinché: a) sia garantito l'accesso agli impianti aeroportuali da parte dei prestatori di servizi e degli utenti che effettuano l'autoassistenza; b) le condizioni poste all'accesso siano adeguate, trasparenti, obiettive e non discriminatorie; c) siano resi disponibili gli spazi necessari per l'effettuazione dell'assistenza a terra anche in regime di autoassistenza e che gli stessi spazi siano ripartiti in base a criteri adeguati, trasparenti, obiettivi e non discriminatori; d) i corrispettivi per l'utilizzo delle strutture centralizzate, dei beni d'uso comune e di quelli in uso esclusivo, siano pertinenti ai costi di gestione e sviluppo del singolo aeroporto in cui le attività si svolgono».

Questa disposizione è meno lontana dal problema di quanto non lo sia l’articolo 19 citato dal Tribunale: ma è comunque grandemente lontana.

La norma prevede che debbano essere resi disponibili gli spazi necessari per l’effettuazione dell’assistenza a terra e che gli stessi devono essere ripartiti in base a criteri, tra l’altro, non discriminatori, sulla base di corrispettivi rapportati a parametri dotati di una certa oggettività.

Ma tutto ciò è inserito nel contesto di un potere di vigilanza, e cioè di un potere che ENAC esercita su [OSCURATO:PERSONA] S.E.A.

S.p.a., il che è cosa ben diversa dal potere di intervenire con efficacia sostitutiva, attraverso l’articolo 1339 c.c., sul contenuto della pattuizione intercorrente tra detta società e i soggetti che esercitano l’attività di assistenza a terra.

Perché possa operare l’articolo 1339 c.c., insomma, non basta che sia genericamente prevista la fissazione di tariffe, ma occorre che le tariffe siano imposte apena di nullità e che possa così affermarsi la nullità delle pattuizioni difformi, la quale sola nullità, congegnata come parziale, legittima ai sensi del secondo comma dell’articolo 1419 la sostituzione della clausola nulla con quella imposta dalla legge.

Passare dal potere di vigilanza dell’ENAC su [OSCURATO:PERSONA] S.E.A.

S.p.a. al potere di ENAC di fissare con disposizione cogente le tariffe per la subconcessione di spazi aeroportuali al fine dello svolgimento dei menzionati servizi di assistenza aterra dà luogo ad un salto logico privo di qualunque base giuridica.

Con riguardo a quanto finora detto, occorre ulteriormente evidenziare che la Corte d’appello non si è neppure soffermata sulla nota ENAC del 2 ottobre 2007, rubricata per l’appunto «esito vigilanza su beni e servizi disciplinati dal d.lg. 18/89», con la quale l’ente, dato atto della «immodificabilità dei diritti aeroportuali, sottratti per legge ad unilaterali interventi di regolazione da parte dell’ENAC», si limita ad accertare «l’esigenza di interventi sui livelli tariffari di alcuni “prodotti”», reputando quindi necessario «che la SEA attui per il sistema milanese, in via transitoria e fino ad efficacia del contratto di programma, i seguenti correttivi sui corrispettivi aeroportuali applicati in base ai tariffari vigenti e alle contrattazioni in essere relativi all’utilizzo delle seguenti tipologie di beni e servizi», il tutto anche in vista della stesura del «contratto di programma ENAC-SEA».

Ora, il giudice di merito avrebbe dovuto non solo misurarsi con l’esistenza di un potere in capo ad ENAC di imporre tariffe inderogabili, potere che, sulla base delle disposizioni richiamate, non sussiste, ma avrebbe dovuto anche verificare se in concreto, a fronte del contenuto della nota ora menzionata, potesse ritenersi che ENAC avesse esercitato un potere autoritativo in punto di fissazione delle tariffe, e non avesse invece offerto una mera indicazione rivolta dall’Ente alla società ricorrente delle appropriate tariffe da praticare, peraltro in coerenza, come si dice nel documento, «con l’impianto tariffario già delineato nella stessa bozza di contratto di programma elaborata dall’Ente d’intesa con la società SEA».

11.8.4. ― Quanto detto finora priva di base giuridica la decisione impugnata, nella parte in cui ha ritenuto l’applicabilità alla controversia in discorso della disciplina dettata dal combinato disposto degli articoli 1419, secondo comma, e 1339 c.c..

Ma il discorso così fatto ha un senso per quanto attiene ai corrispettivi corrisposti dopo l’adozione da parte dell’ENAC della nota menzionata, mentre, nel caso in esame, i corrispettivi oggetto del contendere sono maturati in larga parte anche antecedentemente a tale data: ed in proposito la Corte d’appello ha ritenuto che le indicazioni provenienti dall’ENAC costituissero «l’unico parametro attendibile per la commisurazione del canone congruo anche per le annualità anteriori al 2007, considerato che, rispetto a tale valore, ENAC aveva persino individuato la necessità di una riduzione media per tutti gli spazi di circa il 20%» (pagina 19 della sentenza impugnata).

Ora, non è detto che alla signoria del legislatore sia radicalmente interdetto di imporre tariffe operanti anche per il passato, anche se non è facile pensare ad un intervento talmente invasivo e tale da travolgere una regola tanto basilare quanto quella fissata dall’articolo 1372 c.c.: ma, certo, un simile monstrum, nel suo significato etimologico, dovrebbe risultare da un dato normativo assolutamente palese, oltre che tale da resistere ad eventualmente ipotizzabili sospetti di incostituzionalità.

Viceversa, si colloca fuori del possibile giuridico l’attribuzione, per così dire di default, e senza che una chiara ed inequivoca previsione normativa sia riscontrabile, di un’efficacia addirittura retroattiva a norme impositive ― se pure tali fossero ― di clausole e prezzi di beni o di servizi.

Al che è sufficiente aggiungere che nel caso in esame una volontà di tal fatta non emerge in alcun modo, sicché l’applicazione retrospettiva dell’articolo 1339 c.c. risulta essere giuridicamente infondata.

11.8.5. ― Resta da dire dell’articolo 2597 c.c., con cui i giudici di merito hanno inteso rinforzare l’impianto del loro ragionamento.

Ebbene, la norma prevede un mero obbligo legale a contrarre a parità di trattamento per le imprese che operano in regime di monopolio: disposizione dalla quale non v’è modo alcuno di risalire all’inserzione automatica delle tariffe indicate nella nota ENAC prima ricordata.

11.9. ― Con il nono motivo si t orna ad una censura di motivazione apparente, in questo caso concernente la riscontrata esistenza di una situazione di abuso di dipendenza economica.

È la stessa società ricorrente a trascrivere la motivazione in proposito svolta dalla Corte d’appello, la quale ha ritenuto accertato cheEsercizi Aeroportuali S.E.A.

S.p.a. avesse praticato alle società originarie attrici prezzi di subconcessione eccessivi e gravosi, oltre che discriminatori tra operatori di handling all’interno delle medesime infrastrutture, tenuto conto dell’applicabilità della disciplina di contrasto all’abuso di posizione dominante anche al di fuori dei contratti di fornitura.

La Corte d’appello ha inoltre ritenuto infondata la doglianza dell’appellante la quale aveva lamentato che le società doganaliste non avessero dimostrato la necessità di operare in uffici collocati all’interno dell’aeroporto, oltre a svolgere attività di spedizioniere isolate da quelle doganali: difatti ― ha osservato la sentenza impugnata ― i testi escussi in primo grado avevano confermato lo svolgimento di tutte le attività inerenti quella doganali all’interno dell’ufficio, come tale strettamente necessario allo svolgimento delle attività medesime.

Anche in questo caso è dunque palese l’insussistenza di una delle quattro ipotesi di mancanza della motivazione di cui si è dato conto in precedenza.

11.10. ― Il decimo mezzo denuncia violazione e falsa applicazione dell’articolo 2043 c.c., degli articoli 14 e 16 della Direttiva 96/67/CE, degli articoli 10 e 13 del decreto legislativo numero 18 del 1999.

Si assume che la sentenza d’appello sarebbe censurabile per aver omesso ogni valutazione circa la sussistenza del profilo soggettivo dell’affermata responsabilità extracontrattuale.

Si tratta di un mezzo palesemente inammissibile, poiché predica l’insussistenza dell’elemento soggettivo necessario per la configurazione di responsabilità aquiliana a partire dalla premessa che gli operatori, per poter svolgere l’attività di handling , dovrebbero dotarsi di una certificazione di idoneità ENAC: la denuncia di violazione di legge, dunque, passa per la rimessa in discussione del fatto, ed è per questo inammissibile in ossequio ai principi richiamati nell’esame del sesto motivo.

11.11. ― L’u ndicesimo mezzo è ancora una volta diretto a lamentare l’assenza di motivazione in ordine all’eccezione concernente l’illegittima estensione da parte di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] dell’oggetto delle proprie domande rispetto a quelle proposte nell’atto di citazione, in contrasto con il combinato disposto degli articoli 163 e 183 c.p.c..

Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza dal momento che in esso (come pure nella nota 22 in cui è trascritta l’eccezione spiegata in appello) non localizza, con riferimento ai fascicoli delle fasi di merito, né gli atti contenenti le domande poi estese, né quelli contenenti l’estensione.

12. ― Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. va respinto.

12.1. ― Il primo e secondo mezzo sono infondati, alla luce del ribadito principio secondo cui grava sulla parte che eccepisce la prescrizione estintiva solamente l'onere di allegare l'inerzia del titolare del diritto dedotto in giudizio e di manifestare la volontà di avvalersene, non anche di tipizzare l'eccezione secondo una delle varie ipotesi previste dalla legge, ossia di specificare a quale tra le prescrizioni, diverse per durata, intenda riferirsi, spettando al giudice stabilire se, in relazione alla domanda che può conoscere nel merito e al diritto applicabile nel caso concreto, la prescrizione sia maturata (Cass. 22 giugno 2007, n. 14576; Cass. 29 luglio 2016, n. 15790).

È in particolare agevole mutuare l’insegnamento delle Sezioni Unite, formulato in materia di rimesse solutorie, della non necessarietà dell'indicazione del dies a quo del decorso della prescrizione, in ossequio al principio secondo cui l'onere di allegazione gravante su colui che voglia opporre l'eccezione di prescrizione è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, e la dichiarazione di volerne profittare ( Cass., Sez.

Un., 13 giugno 2019, n. 15895).

Sicché, una volta formulata l’eccezione di prescrizione spettava al giudice di merito individuare il termine applicabile e stabilire la sua decorrenza, sulla base degli elementi istruttori acquisiti al giudizio.

12.2. ― I motivi dal terzo all’ottavo sono inammissibili.

Sono le stesse originarie attrici a riferire di aver agito nei confronti diEsercizi Aeroportuali S.E.A.

S.p.a., sulla base del provvedimento dell’AGCM, lamentato che la società avesse «imposto tariffe ingiustificatamente gravosi e discriminatori, relative alla subconcessione di uffici operativi in aeroporto, per i periodi indicati nei conteggi in atti» (pagina 4 del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.): insomma, si è trattato di un’azione follow onfondata sull’accertamento dell’AGCM.

Ora, non è seriamente dubitabile che siffatto illecito antitrust sia collocato, secondo la ferma giurisprudenza di questa Corte, nel comparto aquiliano, in ragione della lesione dell’interesse «ultraindividuale alla libertà contrattuale, concretantesi nel diritto a godere dei benefici della competizione commerciale, costituenti la colonna portante del meccanismo negoziale e della legge della domanda e dell'offerta» (Cass. 2 febbraio 2007, n. 2305).

Tale impostazione è stata sempre successivamente seguita e si colloca appunto a fondamento dell’applicazione costante, nella materia, del termine diprescrizione quinquennale di cui all’articolo 2947, primo comma, c.c. (v. da ult.

Cass. 27 febbraio 2020, n. 5381, e la giurisprudenza ivi richiamata).

La decisione di merito ha dunque deciso (indipendentemente dalla erronea considerazione circa gli effetti sulla individuazione del termine prescrizionale di un preteso cumulo tra le responsabilità, che non ha inciso sulla corretta individuazione del termine stesso nella specie) in conformità alla giurisprudenza di questa Corte, ed il ricorso ora in esame, anch’esso inutilmente prolisso e ripetitivo, non offre argomenti per ritornare sulla materia, con conseguente inammissibilità exarticolo 360 bis, numero 1, c.p.c..

Resta soltanto da aggiungere che le originarie attrici, nel quadro di una domanda formulata sui confini dell’inammissibilità per totale indeterminatezza, sol che si consideri che esse hanno chiesto la restituzione delle somme a loro dire pagate in eccesso «a titolo di risarcimento per responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale e/o a titolo di indebito oggettivo, e di ingiustificato arricchimento » (v. pagina 5 del ricorso incidentale), così mettendo insieme figure del tutto eterogenee, hanno anche menzionato l’abuso di dipendenza economica di cui all’articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n.192, cui si riferisce sia pure di sfuggita anche la sentenza impugnata: ma l’abuso di posizione dominante e l’abuso di dipendenza economica sono fenomeni distinti e profondamente eterogenei, e, nel caso in esame, non è neppur chiarito, in ricorso, tantomeno con la dovuta precisione, dove e come, in fase di merito, i presupposti per l’applicazione del citato articolo 9 ― che non sono quelli dell’illecito antitrust da abuso di posizione dominante ― sarebbero stati allegati e quindi comprovati.

12.3. ― Il no no e decimo motivo sono infondati.

È bene premettere che la già citata Cass. 27 febbraio 2020, n. 5381, cui qui si dà continuità, ha evidenziato che il decreto legislativo numero 3 del 2017 non è retroattivo laddove stabilisce che il termine di prescrizione non inizia a decorrere prima che la violazione sia cessata e che la prescrizione rimane sospesa durante l'indagine o istruttoria antitrust avviata dall'[OSCURATO:PERSONA] in relazione alla violazione del diritto della concorrenza cui si riferisce l'azione risarcitoria e si protrae per un anno dal momento della decisione sulla violazione definitiva o dal momento di chiusura del procedimento in altro modo: sicché la norma sopravvenuta non incide su questa decisione.

Ciò detto, il problema dell'individuazione del momento di decorrenza della prescrizione nelle cause di risarcimento antitrust è stato già reiteratamente affrontato da questa S.C. già nella nota vicenda del cartello delle compagnie assicuratrici sanzionato nel 2000 dall'AGCM: è stato affermato già nell’occasione che l’exordium praescriptionis, secondo il criterio generale fissato dall'articolo 2935 c.c., si ha solo dal momento in cui il titolare del diritto ha la concreta possibilità di esercitarlo, momento da rapportarsi all'esteriorizzazione del danno.

Il principio da applicare è in breve il seguente: «In tema di risarcimento del danno da illecito anticoncorrenziale, il termine di prescrizione della relativa azione comincia a decorrere dal momento in cui il titolare sia stato adeguatamente informatoo si possa pretendere ragionevolmente e secondo l'ordinaria diligenza che lo sia stato, non solo dell'altrui violazione ma anche dell'esistenza di un possibile danno ingiusto» (Cass. 3 aprile 2020, n. 7677).

Nel caso di specie la Corte territoriale ha ritenuto che «il danno è divenuto percepibile … in data 9.4.2004 … segnalazione dell’ente IBAR … sulla incongruità dei corrispettivi…»: trattasi di accertamento di merito, in iure conforme all’insegnamento di questa Corte, come tale insindacabile giacché: «L'accertamento, devoluto al giudice del merito, relativo alla decorrenza del termine di prescrizione, è insindacabile in sede di legittimità» (Cass. 13 dicembre 1974, n. 4269).

12.4. ― Inammissibile ex articolo 360 bis , numero 1, c.p.c., è infine l’ultimo motivo con cui si assume che l’illecito concorrenziale in questione avrebbe natura di illecito permanente: si tratta ovviamente ― giacché ciò che perdura non è la condotta di illecito, cristallizzatasi ne

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.29979/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 96, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA], 187, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA], 187, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende -controricorrenti- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 96, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n. 1370/2018 depositata il20/03/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. ― [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., [OSCURATO:PERSONA] S.a.s., Latasped S.r.l., [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., hanno, in estrema sintesi, agito, unitamente ad altre società, la cui posizione è stata però in seguito definita altrimenti, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.E.A. S.p.a., affermando di svolgere servizi di assistenza nel settore della spedizione di merci, con particolare riferimento alle operazioni doganali, al fine di sentir accertare che la convenuta, abusando della propria posizione dominante, aveva applicato, a corrispettivo della subconcessione di spazi ad uso ufficio, all’interno degli aeroporti di Malpensa e Linate, tariffe eccedenti la previsione dettata da un provvedimento dell’ENAC, il tutto con condanna alla restituzione di quanto corrisposto oltre il dovuto. 2. ― [OSCURATO:PERSONA] S.E.A. S.p.a., viceversa, sempre in breve, la quantificazione prevista dal menzionato provvedimento concerneva la subconcessione di spazi per l’esercizio di attività di handling aeroportuale, attività che le attrici non risultavano svolgere, con conseguente applicazione dei corrispettivi stabiliti nei contratti intercorsi tra le parti. Inoltre la quantificazione in questione non era applicabile anche per ulteriori ragioni ed il credito fatto valere era comunque in parte prescritto. Dopo di che la convenuta ha anche spiegato domanda riconvenzionale per la corresponsione di ulteriori corrispettivi. 3. ― Il Tribunale ha accolto la domanda principale e accertato che [OSCURATO:PERSONA] S.E.A. S.p.a. aveva applicato tariffe per la subconcessione di spazi ad uso ufficio in violazione degli obblighi di legge nonché dell’articolo 102 TFUE, dell’articolo 2597 c.c. e dell’articolo 9 della legge numero 192 del 1998; ha dichiarato nulle le tariffe applicate per la misura eccedente rispetto ai criteri stabiliti dall’articolo 16, terzo comma, della direttiva 96/67/CE e della relativa normativa di attuazione interna, condannando infine la convenuta al pagamento delle somme dovute a ciascuna delle attrici. 4. ― Interposto app ello da [OSCURATO:PERSONA] S.E.A. S.p.a. la Corte d’appello di Milano, con sentenza del 20 marzo 2018, pronunciando in parziale accoglimento dell’impugnazione, ha ridotto l’entità della condanna di [OSCURATO:PERSONA] S.E.A. S.p.a. alla restituzione, in favore delle società appellate, originarie attrici, delle somme da queste corrisposte in eccesso. 5.― Per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA] S.E.A. S.p.a. ricorre affidandosi ad undici mezzi. Deposita memoria. 6. ― [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., Im port [OSCURATO:PERSONA] S.a.s., Latasped S.r.l., [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. resistono con controricorso e propongono ricorso incidentale per dieci mezzi. Depositano ― ad eccezione di Latasped S.r.l.― memoria. 7. ― Con decreto del 7 agosto 2019, numero 21041, il Presidente della prima sezione civile ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione per rinuncia, limitatamente al ricorso principale proposto da [OSCURATO:PERSONA] per azioni [OSCURATO:PERSONA] S.E.A. nei confronti di Latasped s.r.l. e al ricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nei confronti di Società per azioni [OSCURATO:PERSONA] S.E.A, con compensazione delle spese processali. 8. ― Il ricorso è stato trasmesso alle Sezioni Unite che, con ordinanza del 19 gennaio 2022, numero 1599, hanno dichiarato inammissibile il primo motivo del ricorso principale, di cui subito si dirà, e rimesso a questa sezione per l’esame degli altri motivi e del ricorso incidentale. [OSCURATO:PERSONA] 9. ― Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] S.E.A. S.p.a. contiene i seguenti motivi: i) Difetto di giurisdizione del [OSCURATO:PERSONA] (art. 360 comma 1 n. 1 cpc). Si è andato recentemente consolidando un orientamento giurisprudenziale che devolve alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie riguardanti le controversie, anche in materia antitrust, riguardanti i corrispettivi regolamentati applicati dal gestore aeroportuale. ii) Nullità della sentenza per violazione degli artt. 132 c.p.c., 118 disp. att. e 111 Cost. per motivazione apparente (art. 360 c.1 n. 4 cpc). La Corte d'Appello ha motivato in modo solo apparente la decisione di rigettare la censura di SEA riguardante l'inutilizzabilità del provvedimento dell'AGCM A 377 quale prova privilegiata nel presente giudizio dell'abuso di posizione dominante da parte di SEA. iii) Nullità della sentenza per violazione degli artt. 132 e 116 c.p.c. in relazione all'utilizzabilità del provvedimento dell'[OSCURATO:PERSONA] della Concorrenza e del Mercato quale prova privilegiata nel giudizio (art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.). Ancora in relazione alla decisione di attribuire il valore di prova privilegiata al provvedimento dell'AGCM, la Corte ha inoltre violato gli artt. 132 e 116 c.p.c. così come interpretati dalla giurisprudenza, avendo attribuito al provvedimento sopra richiamato il valore di prova privilegiata nonostante lo stesso riguardasse altra fattispecie, altri soggetti e quindi non fosse utilizzabile nel presente giudizio. iv) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. Sull'errato presupposto dell'esistenza di una prova privilegiata costituita dal provvedimento dell'AGCM, la Corte d'Appello, confermando la decisione del Tribunale, ha ritenuto dimostrati gli elementi costitutivi della (denegata) condotta anticoncorrenziale di SEA che, diversamente, sarebbe stato onere delle controparti provare. Ciò, per altro verso, ha comportato un'indebita inversione dell'onere della prova a carico di SEA. v) Nullità della sentenza per violazione degli artt. 132 c.p.c., 118 disp. att. e 111 Cost. per motivazione apparente (art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c.). Nel giudizio di appello SEA ha dedotto plurime ragioni di diritto e di fatto a fondamento della richiesta di riforma della sentenza di primo grado in relazione al profilo della affermata non indispensabilità della certificazione ENAC per l'esercizio dell'attività di handling e della affermata sussumibilità dell'attività svolta dalle controparti in quelle contemplate d al D. Lgs 18/99. La Corte d'appello ha assunto una motivazione solo apparente in quanto si è limitata a riprendere pressoché pedissequamente una parte della sentenza di primo grado senza fornire alcuna ulteriore ragione a spiegazione della decisione di rigettare le doglianze di SEA delle quali ha dato conto in modo molto parziale. vi) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2, 7, 10, 13, All. A del D. Lgs 18/99 e degli artt. 2, 4, 16 della Direttiva CE 96/67, violazione e/o falsa applicazione degli artt. 70 e 117 comma 1 Cost, violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2907 c.c., violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2 D.Lgs. 250/1997, violazione e/o falsa applicazione del Reg. CE 2913/92 e reg. attuativo 2454/93 in relazione all'art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. La Corte d'Appello ha violato la normativa nazionale e comunitaria sull' handling ritenendola applicabile, con un'inammissibile interpretazione analogica, alle controparti che sono prive dei requisiti necessari, e che non svolgono attività di assistenza a terra, attribuendo alle stesse il diritto di vedersi applicati i corrispettivi regolamentati per l'uso degli uffici previsti dalle medesime norme. Inoltre, la Corte d'Appello, nel ricondurre le attività svolte dalle controparti all'interno della predetta normativa, ha esercitato un potere discrezionale amministrativo che compete esclusivamente ad ENAC. vii) Nullità della sentenza per violazione degli artt. 132 c.p.c., 118 disp. att. e 111 Cost. per motivazione apparente in relazione al motivo d'appello riguardante la sussistenza di condotte discriminatorie e abusive e l'inapplicabilità degli artt. 1419 e 1339 c.c. in relazione all'art 360 comma 1 n.4 c.p.c. A fronte delle censure di SEA circa l'erroneità della sentenza di primo grado che aveva affermato l'esistenza di un abuso di posizione dominante e di condotte discriminatorie sulla base del provvedimento dell'AGCM e dell'applicabilità della normativa sull'handling, e relative anche all'inapplicabilità nel presente giudizio del meccanismo di sostituzione delle norme di cui agli artt. 1339 e 1419 c.c. e le ragioni per le quali non fosse corretta l'individuazione compiuta dal Tribunale del corrispettivo da sostituire all'interno del contratto tra le parti, la Corte d'Appello si è limitata a ricopiare pressoché pedissequamente una parte di sentenza di primo grado senza aggiungere alcuna altra osservazione o ragione, privando così SEA di un vero riesame della questione e, di fatto, del secondo grado di giudizio. viii) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1339, 1418, 1419 e 2597 c.c. in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. Con questo motivo SEA, fermo restando il precedente motivo di ricorso, esamina le ragioni per le quali la Corte di Appello, nel confermare la decisione del Tribunale di ritenere che la condotta addebitata a SEA sia rilevante anche sul piano contrattuale e di provvedere alla sostituzione del prezzo stabilito nei contratti tra SEA e le controparti con quello indicato da ENAC nella nota del 2007, ha compiuto una violazione e falsa applicazione degli artt. 1339, 1418 e 1419 e 2597 c.c.. ix) Nullità della sentenza per violazione degli artt. 132 c.p.c., 118 disp. att. e 111 Cost. per motivazione apparente in relazione al motivo d'appello riguardante l'inesistenza di abuso di dipendenza economica in relazione all'art 360 comma 1 n. 4 c.p.c. La Corte d'Appello ha rigettato il motivo d'appello riguardante l'inesistenza di abuso di dipendenza economica con un ragionamento totalmente involuto tale da qualificare la motivazione come solo apparente. x) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2043 c.c., degli artt. 14 e 16 della Direttiva 96/67/CE, degli artt 10 e 13 D. Lgs. 18/1999 in relazione all'art. 360 comma 1 n.3 c.p.c. La Corte d'Appello ha addebitato a SEA una responsabilità extracontrattuale senza indagare l'esistenza dell'elemento soggetto del dolo o della colpa richiesto dall'art. 2043 c.c. Nel caso che ci occupa il dolo non è mai stato affermato e la colpa è esclusa dal fatto che SEA si è limitata a dare applicazione a quanto previsto dalla Direttiva 96/67/Ce e dal D.Lgs. 18/99. xi) Nullità della sentenza per violazione degli artt. 132 cpc, 118 disp. att. e 111 Cost. per omessa motivazione in relazione al motivo d'appello riguardante l'illegittima estensione delle domande da parte di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in relazione all'art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c. La Corte d'Appello non ha in alcun modo esaminato e deciso la censura di SEA relativa all'implicito rigetto da parte del Tribunale dell'eccezione tempestivamente sollevata da SEA circa l'illegittima estensione da parte di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] dell'oggetto delle proprie domande rispetto a quelle proposte nell'atto di citazione, in aperto contrasto con il combinato disposto dell'art. 163 c.p.c. e 183 c.p.c. ribadendo le ragioni poste a sostegno della propria eccezione. 10. ― Il ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. contiene i seguenti motivi: -) il primo mezzo denuncia violazione degli articoli 359 e 159 c.p.c., dell’articolo 122 c.p.c. per vizio di ultrapetizione, dell’articolo 342 c.p.c., censurando la sentenza impugnata per aver fatto applicazione della prescrizione quinquennale nonostante l’applicazione di tale termine fosse stata tardivamente dedott a e non fosse stata avanzata una richiesta sul periodo temporale da conteggiare ai fini delle restituzioni; -) il secondo mezzo denuncia difetto di interesse ad agire, violazione dell’articolo 100 c.p.c., censurando la sentenza impugnata perché, se la prospettazione di parte appellante fosse stata accolta e la prescrizione fosse stata fatta decorreredalla data indicata dall’appellante, essa avrebbe dovuto essere respinta; -) il terzo mezzo denuncia violazione degli articoli 1339, 1374, 1418, 1419, secondo comma, 2597 c.c., 16 della direttiva 96/67/CE e 102 Tfue, censurando la sentenza impugnata per aver affermato la natura contrattuale della fattispecie per desumerne poi che, a dispetto della connotazione contrattuale del rapporto chiaramente individuato, la responsabilità derivasse da un comportamento posto a monte del contratto; -) il quarto mezzo denuncia violazione degli articoli 1339, 1374, 1418, 1419, secondo comma, 2033, 2597, 2946 CC, 16 della direttiva 96/67/CE, 9 della legge numero 192 del 1998 e 102 Tfue, censurando la sentenza impugnata per il fatto che l’azione ex articolo 2033 c.c. è sottoposta a prescrizione decennale e non quinquennale; -) il quinto mezzo denuncia violazione dell’articolo 2043 c.c., 102 Tfue, 8 del decreto legislativo numero 3 del 2017 e dell’articolo 16 della direttiva 96/67/CE, censurando la sentenza impugnata per non essersi avveduta che è sempre ammesso il concorso tra diversi tipi di responsabilità laddove il fatto illecito abbia carattere plurioffensivo, spettando al giudice di interpretare la normativa in conformità alla disciplina eurounitaria; -) il sesto mezzo denuncia violazione degli articoli 112 c.p.c., 1175, 1374, 1375, 2946 c.c., anche in relazione agli articoli 16 della direttiva 96/67/CE e 112 Tfue, omissione di pronuncia, censurando la sentenza impugnata per aver omesso di considerare la responsabilità contrattuale di [OSCURATO:PERSONA] S.E.A. S.p.a. per violazione dei principi di correttezza e buona fede; -) il settimo mezzo denuncia violazione degli articoli 9 della legge numero 192 del 1988, 2033, 2946 c.c., 16 della direttiva 96/67/CE, censurando la sentenza impugnata ancora una volta per aver omesso di qualificare la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] S.E.A. S.p.a. come responsabilità contrattuale con conseguente applicazione della prescrizione decennale; -) l’ottavo mezzo denuncia violazione degli articoli 1175, 1337, 1375 e 2946 c.c. in relazione agli articoli 16 della direttiva 96/67/CE e 103 Tfue, censurando la sentenza impugnata per aver omesso di considerare che anche la responsabilità precontrattuale costituirebbe in definitiva ipotesi di responsabilità contrattuale; -) il nono motivo denuncia violazione degli articoli 2935 e 2947 c.c., censurando la sentenza impugnata per non aver riconosciuto la decorrenza della prescrizione soltanto dal provvedimento ENAV del 2 ottobre 2007; -) il decimo motivo denuncia violazione degli articoli 2497 e 2395 c.c. sotto altro profilo, censurando la sentenza impugnata per aver omesso di considerare la natura permanente dell’illecito. [OSCURATO:PERSONA] 11. ― Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] S.E.A. S.p.a. va accolto nei limiti che seguono. 11.1. ― Del primo mezzo si è già detto. 11.2. ― Il secondo mezzo sostiene che la Corte d’appello, a fronte del motivo con cui la società appellante aveva evidenziato come l’AGCM, con il provvedimento A377 del 2009, posto a fondamento della domanda dagli originari attori, non avesse assunto alcuna decisione in merito al corrispettivo applicato da SEA per l’uso degli uffici a soggetti diversi dai vettori cargo in autoproduzione, quali gli attori medesimi, che svolgevano l’attività di spedizionieri doganali/doganalisti, avesse offerto una motivazione meramente apparente. 12.2.1. ― La motivazione meramente apparente sarebbe ravvisabile nel seguente passaggio motivazionale: «Nel provvedimento A377 l'AGCM ha rilevato, al paragrafo 71, che ai fini dell'individuazione del mercato rilevante sono stati presi in considerazione solamente gli handler cargo, inclusivi degli handler documentali e dei cd. doganalisti e i vettori in autoproduzione che svolgono la propria attività in concorrenza con gli altri handler almeno su alcuni dei servizi di assistenza merci ai sensi del D.lgs 18/99 e per i quali la localizzazione all'interno del sedime aeroportuale è indispensabile per l'espletamento dei servizi offerti. L'attività degli spedizionieri, invece, può essere effettivamente svolta al di fuori del sedime aeroportuale, in quanto complementare e non sostituibile con quella svolta dagli handler cargo e dai vettori in autoproduzione. Sulla base di quanto specificamente indicato dall'AGCM nel suddetto paragrafo, è possibile comprendere come nel condannare SEA per l'abuso di posizione dominante, il garante annoveri tra le vittime dell'abuso anche le società, come le parti appellate, che forniscono servizi di assistenza doganale aeroportuale, assoggettate alla normativa di cui al D.lgs 18/99. Di conseguenza, la doglianza sollevata da parte appellante non può trovare accoglimento». 12.2.2. ― Il motivo è inammissibile. Per quanto scontato sia, occorre rammentare ― una volta per tutte, poiché il ricorso è infarcito di plurime denunce di apparenza della motivazione del tutto inappropriate a fronte del sostegno motivazionale che la sentenza impugnata espone, al fin troppo manifesto scopo di attaccare la medesima non perché mancante di motivazione, ma perché la motivazione non è quella che la ricorrente patrocina ― il principio secondo cui la riformulazione dell'articolo360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'articolo 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, è stata interpretata da questa Corte, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al «minimo costituzionale» del sindacato di legittimità sulla motivazione; pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella «mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico», nella «motivazione apparente», nel « contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e nella «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile», esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di «sufficienza» della motivazione (Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053). Nel caso in esame, a parte il fatto che, nello svolgimento della motivazione precedentemente trascritta non v’è nulla di meramente apparente, dal momento che essa rappresenta piana applicazione del principio secondo cui le conclusioni assunte dall'AGCM, nonché le decisioni del giudice amministrativo che eventualmente abbiano confermato o riformato quelle decisioni, possiedono una elevata attitudine a provare la condotta anticoncorrenziale (Cass. 5 luglio 2019, n. 18176; Cass. 22 settembre 2011, n. 19262; Cass. 13 febbraio 2009, n. 3640; la stessa elevata attitudine a provare la condotta anticoncorrenziale è ribadita ad altro riguardo da Cass. 22 maggio 2019, n. 13846; v. pure Cass. 31 agosto 2021, n. 23655), la censura non si cimenta affatto con l’ampia motivazione svolta dal giudice di merito in ordine alla circostanza che ciascuna delle società appellate svolgesse effettivamente l’attività di handling doganale, riconducibile alla decisione dell’autorità (pagine 16-17 della sentenza impugnata). Insomma, al di là delle dimensioni inutilmente prolisse del ricorso, la sostanza della tesi difesa dalla ricorrente è semplice: essa ha cioè inteso sostenere che le tariffe la cui applicazione è stata invocata dalle attrici fossero destinate a quegli operatori che non solo svolgessero la propria attività all’interno dell’aeroporto, ma che non potessero svolgerla altrove, giacché solo per essi ricorrerebbe l’esigenza di un trattamento uniforme invece non applicabile agli operatori, quali secondo [OSCURATO:PERSONA] S.E.A. S.p.a. gli spedizionieri, che per propria scelta avessero deliberato di installarsi negli spazi dell’aerostazione. Ma i giudici di merito hanno con statuizione conforme accertato il contrario, e cioè che i ricorrenti rientrano nel numero di quegli operatori ai quali sono rivolte le tariffe in questione. E questo accertamento di merito non ha modo di essere attaccato in sede di legittimità, tanto più che, vertendosi in ipotesi di doppia conforme, qui non è neppure praticabile, per via di ipotetica riqualificazione del motivo, la strada dell’impugnazione ai sensi dell’articolo 360, numero 5, c.p.c. 11.3. ― Il terzo mezzo sostiene che la Corte d’appello avrebbe violato, oltre che l’articolo 132 c.p.c., l’articolo 116 c.p.c. avendo attribuito al provvedimento AGCM già menzionato valore di prova privilegiata in assenza del logico presupposto fondamentale per operare questa valutazione, ossia il fatto che la causa civile rivesta effettivamente caratteristica di giudizio di follow on. Sull’apparenza della motivazione è sufficiente richiamare quanto già precedentemente osservato: è del tutto fuor di luogo richiamare nella specie le quattro ipotesi della «mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico», della «motivazione apparente», del «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e della «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile», a fronte della decisione impugnata la quale si è ampiamente soffermata sulla sussumibilità della fattispecie, in funzione dell’attività svolta dalle società originarie attrici, entro il dictumdell’AGCM. A tal riguardo, il Collegio è consapevole di talune opinioni dottrinali le quali hanno sottolineato che l’attribuzione di una elevata attitudine del provvedimento accertativo dell'illecito adottato dall'AGCM a provare tanto la condotta anticoncorrenziale, quanto l'astratta idoneità dannosa della stessa, comporta una compressione del diritto di difesa della parte convenuta lesiva del principio del giusto processo: ma si è già detto che sulla questione la Corte si è oramai pronunciata, e il ricorso non offre argomenti per tornare sulla questione, che è dunque chiusa, nei termini sanciti dall’articolo 360 bis, numero 1, c.p.c.. Per il resto, l’articolo 116 c.p.c. stabilisce al primo comma che il giudice deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento, salvo che la legge disponga altrimenti, ed al secondo comma che può trarre argomenti di prova dalle risposte che le parti gli danno a norma dell'articolo 117, dal loro rifiuto ingiustificato a consentire le ispezioni che egli ha ordinato e, in generale, dal contegno delle parti stesse nel processo. Ciò detto, la censura non precisa espressamente a quale dei due commi la società ricorrente abbia inteso riferirsi, ma non sembra potersi dubitare che abbia inteso richiamare il primo comma della disposizione: sicché è agevole rammentare che una censura relativa alla violazione e falsa applicazione dell’articolo 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest'ultimo abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (Cass. 1° marzo 2022, n. 6774 tra le tantissime): il che non ha nulla a che vedere con la censura in questo caso spiegata, la quale investe in pieno la valutazione di merito compiuta dalla Corte d’appello al fine di reputare la riconducibilità della fattispecie oggetto di causa a quella decisa dall’AGCM (si rinvia nuovamente alle pagine 16 e seguenti della sentenza impugnata). 11.4. ― Il quarto mezzo, con cui si lamenta la violazione dell’articolo 2697 c.c., è inammissibile. Non dovrebbe aver bisogno di essere rammentato, in generale, che la violazione del precetto di cui all’articolo 2697 c.c. si configura soltanto nell'ipotesi che il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne è gravata secondo le regole dettate da quella norma, non anche quando, a seguito di una valutazione delle acquisizioni istruttorie, il giudice abbia errato nel ritenere che la parte onerata abbia assolto tale onere, poiché in questo caso vi è soltanto un erroneo apprezzamento sull'esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. (Cass. 17 giugno 2013, n. 15107; Cass. 5 settembre 2006, n. 19064; Cass. 14 febbraio 2000, n. 2155; Cass.2 dicembre 1993, n. 11949). In altre parole, nel caso considerato non ha in realtà alcun senso discorrere di violazione dell’articolo 2697 c.c., dal momento che la norma è posta allo scopo di stabilire chi, tra le parti in lite, debba provare determinati fatti e, conseguentemente, sopportare gli effetti della mancata dimostrazione del fatto da provare, con la conseguenza che una sua violazione non è neppure astrattamente pensabile quando il giudice, lungi dal decidere la causa in applicazione del principio dell’onere della prova, fondi la propria statuizione sul materiale istruttorio acquisito al giudizio: il che è in questo caso accaduto, oltre che sulla base dell’istruttoria espletata in primo grado (si è già accennato che la Corte d’appello richiama a pagina 17 «un’indagine istruttoria sulla effettiva natura dell’attività svolta dalle società doganaliste, indagine da cui è emersa la conferma, per mezzo dei testi escussi … del fatto che ciascuna delle singole da appellate svolgessero effettivamente l’attività di handling doganale ») , sulla base del provvedimento AGCM dotato della privilegiata efficacia probatoria di cui si è detto. 11.5. ― Il quinto mezzo ripropone ulteriormente la denuncia di violazione dell’articolo 132 c.p.c. in relazione alla qualificazione dell’attività svolta dalle controparti, ossia alla sua riconducibilità a quella di handling disciplinata dal decreto legislativo numero 18 del 1999, cui si ricollegherebbe la necessità di una certificazione per lo svolgimento di attività di assistenza a terra. È in proposito sufficiente rammentare che questa Corte, nel decidere altra parallela controversia, ha già stabilito che: «L'applicazione del corrispettivo regolamentato non è collegata alla certificazione del vettore ma solo alla circostanza obiettiva che l'ufficio sia utilizzato per attività operativa, come accertato in fatto dai giudici del merito» (Cass. 5 luglio 2019, n. 18176). Il mezzo è perciò inammissibile exart. 360 bis c.p.c.. 11.6. ― Il sesto mezzo è inammissibile. Vale difatti osservare che il vizio di violazione di legge (quanto alla violazione di legge in senso proprio) ricorre in ipotesi di erronea negazione o affermazione dell’esistenza o inesistenza di una norma, nonché di attribuzione ad essa di un significato non appropriato, ovvero (quanto alla falsa applicazione), alternativamente, nella sussunzione della fattispecie concreta entro una norma non pertinente, perché, rettamente individuata ed interpretata, si riferisce ad altro, od altresì nella deduzione dalla norma, in relazione alla fattispecie concreta, di conseguenze giuridiche che contraddicano la sua pur corretta interpretazione (Cass. 26 settembre 2005, n. 18782). Dalla violazione o falsa applicazione di norme di diritto va difatti tenuta nettamente distinta la denuncia dell’erronea ricognizione della fattispecie concreta in funzione delle risultanze di causa, ricognizione che si colloca al di fuori dell’ambito dell’interpretazione e applicazione della norma di legge. Il discrimine tra l'una e l'altra ipotesi — violazione di legge in senso proprio a causa dell'erronea ricognizione dell'astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta — è segnato dal fatto che solo quest'ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (Cass. 11 gennaio 2016, n. 195; Cass. 30 dicembre 2015, n. 26110; Cass. 4 aprile 2013, n.8315; Cass. 16 luglio 2010, n. 16698; Cass. 26 marzo 2010, n. 7394; Cass., Sez. Un., 5 maggio 2006, n. 10313). Nel caso di specie, la censura non si cimenta affatto con il significato e la portata applicativa delle norme richiamate in rubrica, ma consiste nella critica della valutazione del materiale istruttorio svolta dalla Corte territoriale nel ritenere che l’attività delle originarie società attrici rientrasse in quelle prese in considerazione dal provvedimento più volte menzionato. Quanto alla necessità di certificazione dell’ente di vigilanza per lo svolgimento di attività di handling, è sufficiente limitarsi a ribadire che la questione è stata già esaminata nella precedente decisione prima citata: «L'applicazione del corrispettivo regolamentato non è collegata alla certificazione del vettore ma solo alla circostanza obiettiva che l'ufficio sia utilizzato per attività operativa, come accertato in fatto dai Giudici del merito; quali che siano le ragioni per cui ENAC non ha ritenuto necessario certificare NCA [la società nell’occasione attrice: n.d.r.] per le attività da ess a svolte, esse non rilevano nel giudizio perché non vi è nessuna norma che subordini l'applicazione del canone corretto, equo e non discriminatorio alla certificazione ENAC per i servizi in questione». 11.7. ― Il settimo mezzo è ancora una volta puntato sull’asserita apparenza della motivazione in relazione al motivo d’appello riguardante la sussistenza di condotte discriminatorie e abusive e l’inapplicabilità degli articoli 1419 e 1339 c.c.. A quest’ultimo riguardo la censura è totalmente destituita di fondamento: un vizio motivazionale in iure della sentenza impugnata per cassazione non è neppure astrattamente configurabile, giacché non ci può mai essere un difetto di motivazione in diritto, perché ciò che conta è solo che il giudice abbia (o non) applicato il diritto. Né rileva che il giudice d’appello abbia fatto propria la motivazione addotta dal Tribunale giacché, come è noto, la sentenza d'appello può essere motivata per relationem, purché il giudice del gravame dia conto, sia pur sinteticamente, delle ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione ovvero della identità delle questioni prospettate in appello rispetto a quelle già esaminate in primo grado, sicché dalla lettura della parte motiva di entrambe le sentenze possa ricavarsi, come nel caso di specie, un percorso argomentativo esaustivo e coerente (Cass. 5 agosto 2019, n. 20883, tra le tante). 11.8. ― L’ottavo mezzo è invece fondato. 11.8.1. ― Qui la società ricorrente attacca direttamente l’applicazione che i giudici di merito hanno fatto delle norme richiamate in rubrica (articoli 1339, 1418, 1419 e 2597 c.c.), sostenendo che il provvedimento ENAC del 2 ottobre 2007, recante l’indicazione dei corrispettivi da applicare per la subconcessione di spazi all’interno dell’aerostazione, non avrebbe efficacia cogente, sicché mancherebbe di attitudine a rendere parzialmente nulla la pattuizione intercorsa tra le parti ed a determinare la sostituzione della clausola difforme dalla legge con quella conforme ad essa. 11.8.2. ― A tal riguardo il Tribunale, pur richiamando l’autorità di Cass. 30 luglio 2009, n. 17746, di cui tra breve si dirà, ha infine ritenuto che le tariffe stabilite da una nota ENAC del 2 ottobre 2007 avrebbero valore cogente. Si verterebbe cioè in ipotesi di tariffe previste da un atto richiamato tramite rinvio integrativo dalle norme di legge imperative contenute nel decreto legislativo n. 18 del 1999. Il primo giudice, dopo aver sostenuto che, secondo la dottrina, il termine «legge» contenuto nell’articolo 1339 c.c. comprenderebbe anche i regolamenti e i provvedimenti degli organi amministrativi ai quali la legge attribuisce il potere di statuire in materia di tariffe, fissando i relativi criteri di determinazione, ha affermato che, nel caso di specie, una disposizione di legge di fonte primaria, il decreto legislativo n. 18 del 1999, affiderebbe all’ENAC il potere di determinazione delle tariffe oggetto di causa: in particolare l’articolo 19 secondo cui «nel caso in cui i servizi aeroportuali di assistenza a terra vengano forniti da un unico prestatore, le relative tariffe sono approvate dal Ministero dei trasporti e della navigazione, su proposta dell’ENAC, in conformità alle previsioni di cui all’art. 1, legge n. 316/1991». La previsione legale sarebbe del resto consentanea ai principi della direttiva n. 96/67/CE contenente criteri per la determinazione del canone di locazione: in particolare l’articolo 16, comma 3, secondo cui «qualora l’accesso agli impianti aeroportuali comporti la riscossione di un corrispettivo economico, questo sarà determinato in base a criteri pertinenti obiettivi, trasparenti e non discriminatori». Sicché, in definitiva, la nota ENAC del 2 ottobre 2007 (e l’accordo di programma Sea/Enac, recepito con d.p.c.m. 30 aprile 2012, che pure il motivo menziona), interverrebbero in funzione di integrazione del dato normativo di livello primario che li richiama e sarebbero a loro volta dotati della stessa efficacia della fonte primaria che contribuiscono a completare in termini di dettaglio. Per parte sua la Corte d’appello ha così motivato: «La Corte concorda con la pronuncia di prime cure nel ritenere che tale condotta contraria agli comunitari addebitata al monopolista, che non ha rispettato le indicazioni di legge quanto alla congrua determinazione dei corrispettivi per le aree di uso esclusivo per attività corrispondenti a quelle di handling, risulti rilevante anche sul piano contrattuale, in considerazione del generale dovere di cui all'art. 2597 c.c., oltre che dei principi di non discriminazione ed obblighi nascenti dal sistema antitrust a carico di chi detiene infrastrutture essenziali. Conseguentemente, la clausola contrattuale relativa alla determinazione del canone di subconcessione si ritiene sia stata posta tra le parti in violazione di norme imperative e deve ritenersi nulla ai sensi dell'art. 1418 c.c., e perciò di diritto sostituita ai sensi degli art. 1339 e 1419, Co 2 c.c. dal corrispettivo equo ed orientato ai costi, previsto nella disposizione imperativa, posto a tutela di interessi collettivi e di preminente interesse pubblico alla regolarità dei mercati interessati. Infatti, nell'esercizio dei suoi poteri di vigilanza, assegnati a detto ente dall'art. 10, comma 1, n. 3 D.lgs 18/99, è intervenuta una delibera ENAC che ha determinato il corrispettivo per la subconcessione di uffici, nella misura di euro 250,00 mq/anno per Malpensa e di euro 256,00 mq/anno per Linate, nel limiti di quanto strettamente necessario e funzionale alle attività volative. Va ribadito che questo parametro, come correttamente rilevato dal Tribunale, costituisce l'unico parametro attendibile per la commisurazione del canone congruo anche per le annualità anteriori al 2007, considerato che, rispetto a tale valore, ENAC aveva persino individuato la necessità di una riduzione media per tutti gli spazi di circa il 20% per garantire un orientamento ai costi. La determinazione da parte di ENAC del canone per l'uso degli spazi in questione nella misura predetta costituisce l'esplicazione del suo potere di vigilanza, che concerne espressamente i corrispettivi per l'utilizzo delle strutture centralizzate, dei beni d'uso comune e di quelli in uso esclusivo, affinché essi siano pertinenti ai costi di gestione e sviluppo del singolo aeroporto. Pertanto gli atti amministrativi relativi all'esercizio di tale funzione di vigilanza, in quanto emanati in forza del predetto d.lgs 18/99, da questo direttamente traggono un carattere di imperatività». 11.8.3. ― La tesi esposta, seguita dalla Corte d’appello, è insostenibile. Il tema dell’interpretazione dell’articolo 1339 c.c., laddove stabilisce che: «Le clausole, i prezzi di beni o di servizi, imposti dalla legge o da norme corporative sono di diritto inseriti nel contratto, anche in sostituzione delle clausole difformi apposte dalle parti», è per il vero divenuto alquanto impegnativo, anche e soprattutto in ragione di poteri che la legge sovente affida ad autorità indipendenti, in contesti nei quali non sarebbe neppur pensabile che la legge stessa dettasse discipline di dettaglio, sia per l’esigenza di costante adeguamento a condizioni economiche mutevoli nel tempo, sia per l’esigenza di fondarle su valutazioni di carattere strettamente tecnico che, appunto, si addicono a dette autorità. Risalta, in particolare, la questione relativa al fondamento giuridico sul quale costruire la cogenza dell'inserzione nel regolamento contrattuale di disposizioni dettate dai provvedimenti delle autorità indipendenti: il che val quanto dire che il punto critico del problema sta nell’individuazione del raccordo tra la legge e tali provvedimenti. Tale raccordo è riguardato dalla dottrina secondo prospettive diverse e, come tali, foriere di conseguenze applicative affatto disomogenee. Secondo un orientamento che potremmo dire restrittivo, e che appare per la verità fin troppo restrittivo, qualunque potere normativo in capo ad una pubblica amministrazione dovrebbe trovare specifico fondamento in una norma di legge espressa e puntuale: dotata cioè di un grado di specificità e concretezza non lontana da quella che è richiesta alla regolazione a valle. Dal versante opposto, l’orientamento più largheggiante, e che appare davvero eccessivamente largheggiante, giacché in definitiva aggira il dato normativo, il quale discorre di clausole e prezzi «imposti dalla legge», assume debbano essere riconosciuti alle autorità indipendenti poteri pur non esplicitamente contemplati da norme di legge, ma certamente strumentali alla realizzazione dei fini di interesse generale che la legge stessa fissa. Sembra infine che la dottrina prevalente, in una posizione per così dire intermedia, riconosca la sussistenza del requisito della cogenza della regolazione a valle ove la legge, a monte, contenga la predeterminazione di criteri direttivi, e rinvii per la disciplina di dettaglio, proprio in funzione dell’esigenza di elasticità di cui si è detto, ai provvedimenti di organi amministrativi o ad altri atti. Nella giurisprudenza di questa Corte il punto non risulta specificamente approfondito, mentre è stato ribadito il principio di ordine generale, richiamato anche come si è visto dal Tribunale, che non ne ha però tratto le dovute conseguenze, secondo cui: «L’inserzione automatica di clausole, prevista dall’art. 1339 c.c., costituisce una restrizione significativa del diritto di libertà economica consacrato dall’art. 41 Cost. di cui è espressione l’autonomia privata, e deve quindi trovare il suo fondamento in una legge formale o in un altro atto avente valore di legge in senso sostanziale o da esso richiamato tramite rinvio integrativo» (Cass.30 luglio 2009, n. 17746, recentemente richiamata da Cass. 10 febbraio 2022, n. 4385; ma v. già Cass. 27 luglio 1984, n. 4354). Orbene, e senza che occorra soffermarsi sulla precisa definizione del rapporto che deve intercorrere tra la legge ed il provvedimento a valle, il principio che precede è più che sufficiente all’accoglimento del motivo in esame ed alla cassazione in parte quadella sentenza impugnata, in ragione della chiara inapplicabilità alla fattispecie considerata dell’articolo 1339 c.c., in combinato disposto con l’articolo 1419, secondo comma, c.c.. [OSCURATO:PERSONA] 96/67/CE del Consiglio del 15 ottobre 1996 relativa all'accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità, articolo 16, richiamato dal Tribunale, rubricato «Accesso agli impianti», stabilisce che: «1. [OSCURATO:PERSONA] membri adottano le misure necessarie per garantire ai prestatori di servizi e agli utenti che intendono praticare l'autoassistenza l'accesso agli impianti aeroportuali, nella misura in cui detto accesso è una condizione necessaria per l'esercizio delle loro attività. Qualora l'ente di gestione o, all'occorrenza, l'autorità pubblica o un altro ente che lo controlla imponga condizioni all'accesso, queste devono essere pertinenti, obiettive, trasparenti e non discriminatorie. 2. Gli spazi disponibili per l'assistenza a terra nell'aeroporto sono ripartiti tra i diversi prestatori di servizi e tra i diversi utenti che praticano l'autoassistenza, compresi i nuovi operatori, nella misura necessaria all'esercizio dei loro diritti e per consentire una concorrenza effettiva e leale in base a norme e criteri pertinenti, obiettivi, trasparenti e non discriminatori. 3. Qualora l'accesso agli impianti aeroportuali comporti la riscossione di un corrispettivo economico, questo sarà determinato in base a criteri pertinenti obiettivi, trasparenti e non discriminatori». In breve, in forza di tale disposizione, gli Stati membri sono tenuti ad adottare le misure necessarie per garantire ai prestatori di servizi e agli utenti che intendono praticare l’autoassistenza l’accesso agli impianti aeroportuali, e, nella misura in cui detto accesso è soggetto a condizioni, queste devono essere stabilite in base a criteri pertinenti, obiettivi, trasparenti e non discriminatori. Nel che non vi è nulla da cui desumere che la individuazione e fissazione di tali misure spetti all’ENAC e che tale ente possegga un qualche potere autoritativo in tal senso. Il tribunale ha anche richiamato l’articolo 19 del decreto legislativo n. 18 del 1999, rubricato: «Tariffe», secondo cui: «1. Nel caso in cui i servizi aeroportuali di assistenza a terra vengano forniti da un unico prestatore, le relative tariffe sono approvate dal Ministero dei trasporti e della navigazione, su proposta dell'E.N.A.C., in conformità alle previsioni di cui all'articolo 1 della legge 2 ottobre 1991, n. 316». Orbene, neppure questa norma è pertinente al caso in esame, giacché trova applicazione in ipotesi di «servizi aeroportuali di assistenza a terra» che siano «forniti da un unico prestatore»: qui i servizi sono forniti da una pluralità di prestatori, mentre ciò che offre ai prestatori la società ricorrente non sono servizi di assistenza a terra, bensì la subconcessione di spazi all’interno dell’aerostazione. È così totalmente privo di base normativa il tentativo del Tribunale di ricostruire la cogenza del provvedimento ENAC 2 ottobre 2007 sulla base del citato articolo 19. La Corte d’appello ha ritenuto di far leva, invece, sull’articolo 10 del decreto legislativo n. 18 del 1999, il quale, sotto la rubrica: «Vigilanza sull’accesso agli impianti», stabilisce che: «1. L'E.N.A.C. vigila affinché: a) sia garantito l'accesso agli impianti aeroportuali da parte dei prestatori di servizi e degli utenti che effettuano l'autoassistenza; b) le condizioni poste all'accesso siano adeguate, trasparenti, obiettive e non discriminatorie; c) siano resi disponibili gli spazi necessari per l'effettuazione dell'assistenza a terra anche in regime di autoassistenza e che gli stessi spazi siano ripartiti in base a criteri adeguati, trasparenti, obiettivi e non discriminatori; d) i corrispettivi per l'utilizzo delle strutture centralizzate, dei beni d'uso comune e di quelli in uso esclusivo, siano pertinenti ai costi di gestione e sviluppo del singolo aeroporto in cui le attività si svolgono». Questa disposizione è meno lontana dal problema di quanto non lo sia l’articolo 19 citato dal Tribunale: ma è comunque grandemente lontana. La norma prevede che debbano essere resi disponibili gli spazi necessari per l’effettuazione dell’assistenza a terra e che gli stessi devono essere ripartiti in base a criteri, tra l’altro, non discriminatori, sulla base di corrispettivi rapportati a parametri dotati di una certa oggettività. Ma tutto ciò è inserito nel contesto di un potere di vigilanza, e cioè di un potere che ENAC esercita su [OSCURATO:PERSONA] S.E.A. S.p.a., il che è cosa ben diversa dal potere di intervenire con efficacia sostitutiva, attraverso l’articolo 1339 c.c., sul contenuto della pattuizione intercorrente tra detta società e i soggetti che esercitano l’attività di assistenza a terra. Perché possa operare l’articolo 1339 c.c., insomma, non basta che sia genericamente prevista la fissazione di tariffe, ma occorre che le tariffe siano imposte apena di nullità e che possa così affermarsi la nullità delle pattuizioni difformi, la quale sola nullità, congegnata come parziale, legittima ai sensi del secondo comma dell’articolo 1419 la sostituzione della clausola nulla con quella imposta dalla legge. Passare dal potere di vigilanza dell’ENAC su [OSCURATO:PERSONA] S.E.A. S.p.a. al potere di ENAC di fissare con disposizione cogente le tariffe per la subconcessione di spazi aeroportuali al fine dello svolgimento dei menzionati servizi di assistenza aterra dà luogo ad un salto logico privo di qualunque base giuridica. Con riguardo a quanto finora detto, occorre ulteriormente evidenziare che la Corte d’appello non si è neppure soffermata sulla nota ENAC del 2 ottobre 2007, rubricata per l’appunto «esito vigilanza su beni e servizi disciplinati dal d.lg. 18/89», con la quale l’ente, dato atto della «immodificabilità dei diritti aeroportuali, sottratti per legge ad unilaterali interventi di regolazione da parte dell’ENAC», si limita ad accertare «l’esigenza di interventi sui livelli tariffari di alcuni “prodotti”», reputando quindi necessario «che la SEA attui per il sistema milanese, in via transitoria e fino ad efficacia del contratto di programma, i seguenti correttivi sui corrispettivi aeroportuali applicati in base ai tariffari vigenti e alle contrattazioni in essere relativi all’utilizzo delle seguenti tipologie di beni e servizi», il tutto anche in vista della stesura del «contratto di programma ENAC-SEA». Ora, il giudice di merito avrebbe dovuto non solo misurarsi con l’esistenza di un potere in capo ad ENAC di imporre tariffe inderogabili, potere che, sulla base delle disposizioni richiamate, non sussiste, ma avrebbe dovuto anche verificare se in concreto, a fronte del contenuto della nota ora menzionata, potesse ritenersi che ENAC avesse esercitato un potere autoritativo in punto di fissazione delle tariffe, e non avesse invece offerto una mera indicazione rivolta dall’Ente alla società ricorrente delle appropriate tariffe da praticare, peraltro in coerenza, come si dice nel documento, «con l’impianto tariffario già delineato nella stessa bozza di contratto di programma elaborata dall’Ente d’intesa con la società SEA». 11.8.4. ― Quanto detto finora priva di base giuridica la decisione impugnata, nella parte in cui ha ritenuto l’applicabilità alla controversia in discorso della disciplina dettata dal combinato disposto degli articoli 1419, secondo comma, e 1339 c.c.. Ma il discorso così fatto ha un senso per quanto attiene ai corrispettivi corrisposti dopo l’adozione da parte dell’ENAC della nota menzionata, mentre, nel caso in esame, i corrispettivi oggetto del contendere sono maturati in larga parte anche antecedentemente a tale data: ed in proposito la Corte d’appello ha ritenuto che le indicazioni provenienti dall’ENAC costituissero «l’unico parametro attendibile per la commisurazione del canone congruo anche per le annualità anteriori al 2007, considerato che, rispetto a tale valore, ENAC aveva persino individuato la necessità di una riduzione media per tutti gli spazi di circa il 20%» (pagina 19 della sentenza impugnata). Ora, non è detto che alla signoria del legislatore sia radicalmente interdetto di imporre tariffe operanti anche per il passato, anche se non è facile pensare ad un intervento talmente invasivo e tale da travolgere una regola tanto basilare quanto quella fissata dall’articolo 1372 c.c.: ma, certo, un simile monstrum, nel suo significato etimologico, dovrebbe risultare da un dato normativo assolutamente palese, oltre che tale da resistere ad eventualmente ipotizzabili sospetti di incostituzionalità. Viceversa, si colloca fuori del possibile giuridico l’attribuzione, per così dire di default, e senza che una chiara ed inequivoca previsione normativa sia riscontrabile, di un’efficacia addirittura retroattiva a norme impositive ― se pure tali fossero ― di clausole e prezzi di beni o di servizi. Al che è sufficiente aggiungere che nel caso in esame una volontà di tal fatta non emerge in alcun modo, sicché l’applicazione retrospettiva dell’articolo 1339 c.c. risulta essere giuridicamente infondata. 11.8.5. ― Resta da dire dell’articolo 2597 c.c., con cui i giudici di merito hanno inteso rinforzare l’impianto del loro ragionamento. Ebbene, la norma prevede un mero obbligo legale a contrarre a parità di trattamento per le imprese che operano in regime di monopolio: disposizione dalla quale non v’è modo alcuno di risalire all’inserzione automatica delle tariffe indicate nella nota ENAC prima ricordata. 11.9. ― Con il nono motivo si t orna ad una censura di motivazione apparente, in questo caso concernente la riscontrata esistenza di una situazione di abuso di dipendenza economica. È la stessa società ricorrente a trascrivere la motivazione in proposito svolta dalla Corte d’appello, la quale ha ritenuto accertato cheEsercizi Aeroportuali S.E.A. S.p.a. avesse praticato alle società originarie attrici prezzi di subconcessione eccessivi e gravosi, oltre che discriminatori tra operatori di handling all’interno delle medesime infrastrutture, tenuto conto dell’applicabilità della disciplina di contrasto all’abuso di posizione dominante anche al di fuori dei contratti di fornitura. La Corte d’appello ha inoltre ritenuto infondata la doglianza dell’appellante la quale aveva lamentato che le società doganaliste non avessero dimostrato la necessità di operare in uffici collocati all’interno dell’aeroporto, oltre a svolgere attività di spedizioniere isolate da quelle doganali: difatti ― ha osservato la sentenza impugnata ― i testi escussi in primo grado avevano confermato lo svolgimento di tutte le attività inerenti quella doganali all’interno dell’ufficio, come tale strettamente necessario allo svolgimento delle attività medesime. Anche in questo caso è dunque palese l’insussistenza di una delle quattro ipotesi di mancanza della motivazione di cui si è dato conto in precedenza. 11.10. ― Il decimo mezzo denuncia violazione e falsa applicazione dell’articolo 2043 c.c., degli articoli 14 e 16 della Direttiva 96/67/CE, degli articoli 10 e 13 del decreto legislativo numero 18 del 1999. Si assume che la sentenza d’appello sarebbe censurabile per aver omesso ogni valutazione circa la sussistenza del profilo soggettivo dell’affermata responsabilità extracontrattuale. Si tratta di un mezzo palesemente inammissibile, poiché predica l’insussistenza dell’elemento soggettivo necessario per la configurazione di responsabilità aquiliana a partire dalla premessa che gli operatori, per poter svolgere l’attività di handling , dovrebbero dotarsi di una certificazione di idoneità ENAC: la denuncia di violazione di legge, dunque, passa per la rimessa in discussione del fatto, ed è per questo inammissibile in ossequio ai principi richiamati nell’esame del sesto motivo. 11.11. ― L’u ndicesimo mezzo è ancora una volta diretto a lamentare l’assenza di motivazione in ordine all’eccezione concernente l’illegittima estensione da parte di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] dell’oggetto delle proprie domande rispetto a quelle proposte nell’atto di citazione, in contrasto con il combinato disposto degli articoli 163 e 183 c.p.c.. Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza dal momento che in esso (come pure nella nota 22 in cui è trascritta l’eccezione spiegata in appello) non localizza, con riferimento ai fascicoli delle fasi di merito, né gli atti contenenti le domande poi estese, né quelli contenenti l’estensione. 12. ― Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. va respinto. 12.1. ― Il primo e secondo mezzo sono infondati, alla luce del ribadito principio secondo cui grava sulla parte che eccepisce la prescrizione estintiva solamente l'onere di allegare l'inerzia del titolare del diritto dedotto in giudizio e di manifestare la volontà di avvalersene, non anche di tipizzare l'eccezione secondo una delle varie ipotesi previste dalla legge, ossia di specificare a quale tra le prescrizioni, diverse per durata, intenda riferirsi, spettando al giudice stabilire se, in relazione alla domanda che può conoscere nel merito e al diritto applicabile nel caso concreto, la prescrizione sia maturata (Cass. 22 giugno 2007, n. 14576; Cass. 29 luglio 2016, n. 15790). È in particolare agevole mutuare l’insegnamento delle Sezioni Unite, formulato in materia di rimesse solutorie, della non necessarietà dell'indicazione del dies a quo del decorso della prescrizione, in ossequio al principio secondo cui l'onere di allegazione gravante su colui che voglia opporre l'eccezione di prescrizione è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, e la dichiarazione di volerne profittare ( Cass., Sez. Un., 13 giugno 2019, n. 15895). Sicché, una volta formulata l’eccezione di prescrizione spettava al giudice di merito individuare il termine applicabile e stabilire la sua decorrenza, sulla base degli elementi istruttori acquisiti al giudizio. 12.2. ― I motivi dal terzo all’ottavo sono inammissibili. Sono le stesse originarie attrici a riferire di aver agito nei confronti diEsercizi Aeroportuali S.E.A. S.p.a., sulla base del provvedimento dell’AGCM, lamentato che la società avesse «imposto tariffe ingiustificatamente gravosi e discriminatori, relative alla subconcessione di uffici operativi in aeroporto, per i periodi indicati nei conteggi in atti» (pagina 4 del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.): insomma, si è trattato di un’azione follow onfondata sull’accertamento dell’AGCM. Ora, non è seriamente dubitabile che siffatto illecito antitrust sia collocato, secondo la ferma giurisprudenza di questa Corte, nel comparto aquiliano, in ragione della lesione dell’interesse «ultraindividuale alla libertà contrattuale, concretantesi nel diritto a godere dei benefici della competizione commerciale, costituenti la colonna portante del meccanismo negoziale e della legge della domanda e dell'offerta» (Cass. 2 febbraio 2007, n. 2305). Tale impostazione è stata sempre successivamente seguita e si colloca appunto a fondamento dell’applicazione costante, nella materia, del termine diprescrizione quinquennale di cui all’articolo 2947, primo comma, c.c. (v. da ult. Cass. 27 febbraio 2020, n. 5381, e la giurisprudenza ivi richiamata). La decisione di merito ha dunque deciso (indipendentemente dalla erronea considerazione circa gli effetti sulla individuazione del termine prescrizionale di un preteso cumulo tra le responsabilità, che non ha inciso sulla corretta individuazione del termine stesso nella specie) in conformità alla giurisprudenza di questa Corte, ed il ricorso ora in esame, anch’esso inutilmente prolisso e ripetitivo, non offre argomenti per ritornare sulla materia, con conseguente inammissibilità exarticolo 360 bis, numero 1, c.p.c.. Resta soltanto da aggiungere che le originarie attrici, nel quadro di una domanda formulata sui confini dell’inammissibilità per totale indeterminatezza, sol che si consideri che esse hanno chiesto la restituzione delle somme a loro dire pagate in eccesso «a titolo di risarcimento per responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale e/o a titolo di indebito oggettivo, e di ingiustificato arricchimento » (v. pagina 5 del ricorso incidentale), così mettendo insieme figure del tutto eterogenee, hanno anche menzionato l’abuso di dipendenza economica di cui all’articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n.192, cui si riferisce sia pure di sfuggita anche la sentenza impugnata: ma l’abuso di posizione dominante e l’abuso di dipendenza economica sono fenomeni distinti e profondamente eterogenei, e, nel caso in esame, non è neppur chiarito, in ricorso, tantomeno con la dovuta precisione, dove e come, in fase di merito, i presupposti per l’applicazione del citato articolo 9 ― che non sono quelli dell’illecito antitrust da abuso di posizione dominante ― sarebbero stati allegati e quindi comprovati. 12.3. ― Il no no e decimo motivo sono infondati. È bene premettere che la già citata Cass. 27 febbraio 2020, n. 5381, cui qui si dà continuità, ha evidenziato che il decreto legislativo numero 3 del 2017 non è retroattivo laddove stabilisce che il termine di prescrizione non inizia a decorrere prima che la violazione sia cessata e che la prescrizione rimane sospesa durante l'indagine o istruttoria antitrust avviata dall'[OSCURATO:PERSONA] in relazione alla violazione del diritto della concorrenza cui si riferisce l'azione risarcitoria e si protrae per un anno dal momento della decisione sulla violazione definitiva o dal momento di chiusura del procedimento in altro modo: sicché la norma sopravvenuta non incide su questa decisione. Ciò detto, il problema dell'individuazione del momento di decorrenza della prescrizione nelle cause di risarcimento antitrust è stato già reiteratamente affrontato da questa S.C. già nella nota vicenda del cartello delle compagnie assicuratrici sanzionato nel 2000 dall'AGCM: è stato affermato già nell’occasione che l’exordium praescriptionis, secondo il criterio generale fissato dall'articolo 2935 c.c., si ha solo dal momento in cui il titolare del diritto ha la concreta possibilità di esercitarlo, momento da rapportarsi all'esteriorizzazione del danno. Il principio da applicare è in breve il seguente: «In tema di risarcimento del danno da illecito anticoncorrenziale, il termine di prescrizione della relativa azione comincia a decorrere dal momento in cui il titolare sia stato adeguatamente informatoo si possa pretendere ragionevolmente e secondo l'ordinaria diligenza che lo sia stato, non solo dell'altrui violazione ma anche dell'esistenza di un possibile danno ingiusto» (Cass. 3 aprile 2020, n. 7677). Nel caso di specie la Corte territoriale ha ritenuto che «il danno è divenuto percepibile … in data 9.4.2004 … segnalazione dell’ente IBAR … sulla incongruità dei corrispettivi…»: trattasi di accertamento di merito, in iure conforme all’insegnamento di questa Corte, come tale insindacabile giacché: «L'accertamento, devoluto al giudice del merito, relativo alla decorrenza del termine di prescrizione, è insindacabile in sede di legittimità» (Cass. 13 dicembre 1974, n. 4269). 12.4. ― Inammissibile ex articolo 360 bis , numero 1, c.p.c., è infine l’ultimo motivo con cui si assume che l’illecito concorrenziale in questione avrebbe natura di illecito permanente: si tratta ovviamente ― giacché ciò che perdura non è la condotta di illecito, cristallizzatasi ne
Sentenza Cassazione n. 37295/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris