CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 novembre 2024
Cassazione n. 09648/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/02/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di XhecuKa Selman avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto i primi due, inerenti al mancato riconoscimento delle generiche, sono manifestamente infondati perché la sentenza impugnata appare sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle emergenze probatorie così da assorbire e rendere le deduzioni difensive all'evidenza e non censurabile il relativo giudizio di merito in questa sede mentre il terzo si lega alla pretermissione di un tema, la mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art 62 n. 4prospettata dall'appello in termini di marcata genericità sì che il relativo motivo - con valutazione che viene resa questa Corte ora per allora- doveva ritenersi inammissibile rendendo indifferente il vizio di motivazione prospettato dal ricorso'r rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 25 novembre 2024.