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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 gennaio 2025

Cassazione n. 07501/2025

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.10597/2021 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 20/A, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

SICILIA n. 5609/2020 depositata il 20/10/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/01/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] In data 21 luglio 2007 vennero notificati alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione due avvisi di accertamento, tesi al recupero – rispettivamente per il 2003 e per il 2004 – di importi dovuti ai fini Ires, Irap e Iva.

La CTP di Catania, adita dal contribuente con separati ricorsi, li ha accolti, annullando gli atti impositivi.

La CTR della Sicilia ha successivamente rigettato entrambi i gravami erariali.

Le sentenze che hanno definito i due giudizi d’appello sono state impugnate con ricorsi per cassazione.

La società è stata dichiarata fallita con sentenza n. 42/2013, emessa in data 21 febbraio 2013.

In data 11 giugno 2013, sulla base degli avvisi di accertamento anzidetti, l’Agenzia delle Entrate ha emesso un ruolo straordinario ex artt. 11 e 15-bis d.P.R. n. 602 del 1973, a seguito del quale l’Agente per la riscossione ha notificato al curatore la cartella di pagamento n. 293 293 2013 0030486446.

La cartella è stata impugnata dinanzi alla CTP di Catania dalla curatela della società fallita, il cui ricorso è stato accolto, con annullamento del ruolo straordinario e della cartella.

L’appello dell’Agenzia delle Entrate è stato successivamente rigettato dalla CTR della Sicilia.

L’Agenzia si affida a tre motivi di ricorso per cassazione.

Il fallimento si è costituito con controricorso, illustrato da successiva memoria.

L’agente della riscossione è rimasto intimato. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo si deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 11, 15, 15-bis d.P.R. n. 602 del 1973 e dell’art. 68 D.Lgs.n. 546 del 1992, avuto riguardo all’art. 360, n. 3, c.p.c., per avere la CTR erroneamente escluso la rilevanza dello “stato fallimentare della società”, attribuendo inoltre valenza decisiva alla “conferma dell’annullamento degli avvisi.

Con il secondo motivo, avanzato in via subordinata, si denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. nonché degli artt. 112, 115, co. 1, 116, 295 e/o 337, co. 2, c.p.c., avuto riguardo all’art. 360, nn. 3 e 4, c.p.c., per avere la CTR erroneamente rilevato la mancata prova della pendenza in cassazione del giudizio relativo ai due avvisi.

Con il terzo motivo, avanzato in via di ulteriore subordine, si censura la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., dei “principi generali in materia di prova”, degli “artt. 115, 116 e 213 c.p.c. e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7” nonché degli artt. 24 e 111 Cost. con riguardo al diritto di difesa dell’Ufficio, ai sensi dell’art. 360, nn. 3 e 4, c.p.c., per avere la CTR rilevato la mancata prova della pendenza in cassazione del giudizio relativo ai due avvisi.

I tre motivi, intimamente correlati, si prestano a trattazione unitaria; essi sono infondati e vanno respinti.

Dalla motivazione della sentenza d’appello emerge con chiarezza che la cartella di pagamento impugnata derivava dall'iscrizione nel ruolo straordinario dei crediti per le imposte portati dagli avvisi di accertamento impugnati da società contribuente, essendone i relativi giudizi illo tempore pendenti, ma senz’altro decisi in secondo grado dalla CTR in senso favorevole alla contribuente.

Il giudice tributario di appello ne ha tratto, nel caso che ci occupa, la corretta conclusione che, sulla base di tali decisioni sul merito dei crediti fiscali, l’atto esattivo oggetto di questo processo, id est la cartella avrebbe dovuto essere annullata.

La statuizione del Collegio regionale si è posta sulla scia del consolidato indirizzo di questa Corte, al lume del quale “L’iscrizione nei ruoli straordinari dell’intero importo delle imposte, degli interessi e delle sanzioni, risultante dall’avvisodi accertamento non definitivo, prevista, in caso di fondato pericolo per la riscossione, dagli artt. 11 e 15 bis del d.P.R. n. 602 del 1973, costituisce misura cautelare posta a garanzia del credito erariale, la cui legittimità dipende pur sempre da quella dell’atto impositivopresupposto, che ne è il titolo fondante, sicché, qualora intervenga una sentenza del giudice tributario, anche non passata ingiudicato, che annulla in tutto o in parte tale atto, l’ente impositore, così come il giudice dinanzi al quale sia stata impugnata la relativacartella di pagamento, ha l’obbligo di agire in conformità della statuizione giudiziale, sia ove l’iscrizione non sia stata ancora effettuata, sia, se già effettuata, adottando i conseguenziali provvedimenti di sgravio, o eventualmente di rimborso dell’eccedenza versata” (Cass. Sez.

Un. n. 758 del 2017; in precedenza cfr. Cass. n. 13445 del 2012; di recente v. anche Cass. n. 22938 del 2020).

La circostanza che la contribuente sia stata dichiarata fallita e che – per evocare la terminologia adoperata dalla CTR e ripresa in ricorso –essa si trovi in “stato fallimentare”, come giustamente osservato dal giudice d’appello “non rileva” nella presente causa, non interferendo con il principio nomofilattico su riferito e con l’opportunità di portarlo a corollario ai fini della decisione della presente controversia.

Il ricorso dev’essere, in ultima analisi, rigettato.

Le spese sono regolate dalla soccombenza.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna l’Agenzia delle Entrate a pagare al Fallimento controricorrente le spese del giudizio, che liquida in euro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.10597/2021 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 20/A, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. SICILIA n. 5609/2020 depositata il 20/10/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/01/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] In data 21 luglio 2007 vennero notificati alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione due avvisi di accertamento, tesi al recupero – rispettivamente per il 2003 e per il 2004 – di importi dovuti ai fini Ires, Irap e Iva. La CTP di Catania, adita dal contribuente con separati ricorsi, li ha accolti, annullando gli atti impositivi. La CTR della Sicilia ha successivamente rigettato entrambi i gravami erariali. Le sentenze che hanno definito i due giudizi d’appello sono state impugnate con ricorsi per cassazione. La società è stata dichiarata fallita con sentenza n. 42/2013, emessa in data 21 febbraio 2013. In data 11 giugno 2013, sulla base degli avvisi di accertamento anzidetti, l’Agenzia delle Entrate ha emesso un ruolo straordinario ex artt. 11 e 15-bis d.P.R. n. 602 del 1973, a seguito del quale l’Agente per la riscossione ha notificato al curatore la cartella di pagamento n. 293 293 2013 0030486446. La cartella è stata impugnata dinanzi alla CTP di Catania dalla curatela della società fallita, il cui ricorso è stato accolto, con annullamento del ruolo straordinario e della cartella. L’appello dell’Agenzia delle Entrate è stato successivamente rigettato dalla CTR della Sicilia. L’Agenzia si affida a tre motivi di ricorso per cassazione. Il fallimento si è costituito con controricorso, illustrato da successiva memoria. L’agente della riscossione è rimasto intimato. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo si deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 11, 15, 15-bis d.P.R. n. 602 del 1973 e dell’art. 68 D.Lgs.n. 546 del 1992, avuto riguardo all’art. 360, n. 3, c.p.c., per avere la CTR erroneamente escluso la rilevanza dello “stato fallimentare della società”, attribuendo inoltre valenza decisiva alla “conferma dell’annullamento degli avvisi. Con il secondo motivo, avanzato in via subordinata, si denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. nonché degli artt. 112, 115, co. 1, 116, 295 e/o 337, co. 2, c.p.c., avuto riguardo all’art. 360, nn. 3 e 4, c.p.c., per avere la CTR erroneamente rilevato la mancata prova della pendenza in cassazione del giudizio relativo ai due avvisi. Con il terzo motivo, avanzato in via di ulteriore subordine, si censura la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., dei “principi generali in materia di prova”, degli “artt. 115, 116 e 213 c.p.c. e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7” nonché degli artt. 24 e 111 Cost. con riguardo al diritto di difesa dell’Ufficio, ai sensi dell’art. 360, nn. 3 e 4, c.p.c., per avere la CTR rilevato la mancata prova della pendenza in cassazione del giudizio relativo ai due avvisi. I tre motivi, intimamente correlati, si prestano a trattazione unitaria; essi sono infondati e vanno respinti. Dalla motivazione della sentenza d’appello emerge con chiarezza che la cartella di pagamento impugnata derivava dall'iscrizione nel ruolo straordinario dei crediti per le imposte portati dagli avvisi di accertamento impugnati da società contribuente, essendone i relativi giudizi illo tempore pendenti, ma senz’altro decisi in secondo grado dalla CTR in senso favorevole alla contribuente. Il giudice tributario di appello ne ha tratto, nel caso che ci occupa, la corretta conclusione che, sulla base di tali decisioni sul merito dei crediti fiscali, l’atto esattivo oggetto di questo processo, id est la cartella avrebbe dovuto essere annullata. La statuizione del Collegio regionale si è posta sulla scia del consolidato indirizzo di questa Corte, al lume del quale “L’iscrizione nei ruoli straordinari dell’intero importo delle imposte, degli interessi e delle sanzioni, risultante dall’avvisodi accertamento non definitivo, prevista, in caso di fondato pericolo per la riscossione, dagli artt. 11 e 15 bis del d.P.R. n. 602 del 1973, costituisce misura cautelare posta a garanzia del credito erariale, la cui legittimità dipende pur sempre da quella dell’atto impositivopresupposto, che ne è il titolo fondante, sicché, qualora intervenga una sentenza del giudice tributario, anche non passata ingiudicato, che annulla in tutto o in parte tale atto, l’ente impositore, così come il giudice dinanzi al quale sia stata impugnata la relativacartella di pagamento, ha l’obbligo di agire in conformità della statuizione giudiziale, sia ove l’iscrizione non sia stata ancora effettuata, sia, se già effettuata, adottando i conseguenziali provvedimenti di sgravio, o eventualmente di rimborso dell’eccedenza versata” (Cass. Sez. Un. n. 758 del 2017; in precedenza cfr. Cass. n. 13445 del 2012; di recente v. anche Cass. n. 22938 del 2020). La circostanza che la contribuente sia stata dichiarata fallita e che – per evocare la terminologia adoperata dalla CTR e ripresa in ricorso –essa si trovi in “stato fallimentare”, come giustamente osservato dal giudice d’appello “non rileva” nella presente causa, non interferendo con il principio nomofilattico su riferito e con l’opportunità di portarlo a corollario ai fini della decisione della presente controversia. Il ricorso dev’essere, in ultima analisi, rigettato. Le spese sono regolate dalla soccombenza. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Condanna l’Agenzia delle Entrate a pagare al Fallimento controricorrente le spese del giudizio, che liquida in euro
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