CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 20 marzo 2024
Cassazione n. 14683/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA (de plano) nel procedimento promosso di ufficio per la correzione del ruolo dell'udienza camerale del giorno 8/03/2024 della Corte di cassazione, sezione Prima penale, relativo al ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Taranto avverso l'ordinanza del Tribunale di Taranto del 20/07/2023 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]3ARA CALASELICE; visti gli atti. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che è stato segnalato di ufficio l'errore materiale incorso nella compilazione del dispositivo trascritto sul ruolo di udienza, della sentenza relativa al ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nel proc. n. 32920/2023, nel senso che sul ruolo di udienza, è scritto «annulla la sentenza impugnata [...]», invece che «annulla l'ordinanza impugnata [...] Considerato che trattasi di mero errore materiale, come si ricava dalla circostanza che lo stesso ruolo della detta udienza, indica come ordinanza emessa cbi dal Tribunale di Taranto il provvedimento impugnato e che tale natura del provvedimento emerge dal ricorso proposto dalla difesa, oltre che dalla lettura dell'ordinanza del 20 luglio 2023 resa dal Tribunale di Taranto in funzione di Giudice dell'esecuzione. Ritenuto che trattasi di mero errore emendabile con la procedura della correzione dell'errore materiale e che va disposta la correzione del ruolo di udienza nel senso precisato in dispositivo. Considerato che la correzione va disposta con procedura de plano, atteso il contenuto della rettifica, che non comporta modifica essenziale (artt. 625-bis, comma 3, e 130 cod. proc. pen.). P.Q.M. Dispone correggersi il dispositivo trascritto sul ruolo dell'udienza camerale del giorno 8 marzo 2024 della Corte di cassazione, sezione Prima penale, relativo al ricorso iscritto al n. 32920/2023, nel senso che laddove è scritto «annulla la sentenza impugnata [...]», deve leggersi «annulla l'ordinanza impugnata [...]». Manda alla cancelleria per le prescritte annotazioni. Così deciso il 20 marzo 2024 Il Consigliere estensore