CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 3 luglio 2025
Cassazione n. 31619/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 14296-2023proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato “ ex lege ” presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore come in atti, rappresentato e difesodall’[OSCURATO:PERSONA] AUGUST O ; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA] , in persona del legale rappresentante “pro tempore”,domiciliata “ ex lege” presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore come in atti, rappresentat a e difes a d all’ A vvocat o Simone CADEDDU; -controricorrente - nonché contro AGENZIA DELLE ENTRATE E RISCOSSIONE-ADER; Oggetto [OSCURATO:PERSONA] Procedimento di recupero esattoriale -Art. 8- bis, co. 3,del d.l. n. 3 del 2015, conv. dalla l. n. 33 del 2015 - Applicabilità, anche in via retroattiva, nei confronti dei terzi prestatori di garanzie - Sussistenza R.G.N.14296/2023 Cron. Rep. Ud.03/07/2025 Adunanza camerale -intimata - Avversola sentenza n. 1897 /20 2 2, della Corte d’appello di Bari , depositata in data 28/12/2022; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale in data 03/07/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. S tefano G iaime GUIZZI . [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, sulla base di sei motivi, per la cassazione della sentenza n. 1897/22, del 28 dicembre 2022, della Corte d’appello di Bari, che –accogliendo il gravame esperito dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. (d’ora in poi, “Banca MCC”) avverso la sentenza n. 3110/20, del 14 ottobre 2020, del Tribunale della stessa città – ha rigettato l’opposizione proposta dall’odierno ricorrente avverso cartella di pagamento notificatagli il 23 luglio 2014, per l’importo di € 40.465,98. 2. Riferisce, in punto di fatto, l’odierno ricorrente di essersi opposto alla suddetta cartella di pagamento, notificatagli da [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., per essersi eglireso fideiussore – in virtù di atto del 14 ottobre 2008 – del [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., per le obbligazioni da quest’ultimo assunte nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] (poi divenuta [OSCURATO:PERSONA]). La cartella in questione, in particolare, era stata emessa sulla base di ruolo facente capo a Banca MCC, surrogatasi a norma dell’art. 1203 cod. civ. – quale gestore del fondo di gar anzia per le piccole e medie imprese, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 662 – nel credito restitutorio vantato da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Consorzio, beneficiario del finanziamento. Costituitasi in giudizio la sola Banca MCC (essendo rimasta [OSCURATO:PERSONA] contumace), l’opposizione veniva accolta dal giudice di prime cure, il quale escludeva l’applicabilità della procedura di riscossione coattiva mediante ruolo nei confronti del fideiussore, poiché l’estensione della legittimazione passiva ai coobbligati risulta introdotta dall’art. 8-bis del decreto - legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, norma entrata in vigore il 24 marzo 2015, dunque successivamente alla formazione del ruolo e alla stessa emissione della cartella esattoriale. Esperito gravame dalla Banca MCC, [OSCURATO:PERSONA] si costituiva in giudizio, riproponendo ex art. 346 cod. proc. civ. – stante l’integrale accoglimento dell’opposizione e l’annullamento della cartella – “le ulteriori questioni attestanti i plurimi vizi della procedura di riscossione coattiva opposta ed il difetto di prova della pretesa”. Il giudice d’appello, senza pronunciarsi – a dire dell’odierno ricorrente – su tali questioni , né sull’eccezione di nullità, anche solo parziale, della fideiussione(eccezione sollevata dall’appellato nella comparsa conclusionale, assumendo la violazione della legge 10 ottobre 1990, n. 287, in particolare assumendoche il contratto fosse riproduttivo delle disposizioni di cui agli artt. 2, 6, 8 dello schema ABI, reputate oggetto di intesa restrittiva della concorrenza con provvedimento della Banca d’Italia, nonché derogatorio dell’art. 1957 cod. civ.), accoglieva il proposto gravame. Esito, questo, cui perveniva sul rilievo che la norma di cui all’art. 8-bisdel d.l. n. 3 del 2015, convertito con modificazioni nella l. n. 33 del 2015, “non va considerata né come una disposizione di interpretazione autentica e dunque retroattiva, né come disposizione innovativa”, trattandosi di disposizione solo “ripetitiva, econfermativa, del regime già vigente”. 3.Avverso la sentenza della Corte barese ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], sulla base – come detto – di sei motivi 3.1.Il primo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. – violazione dell’art. 8 - bis del d.l. n. 3 del 2015, convertito con modificazioni in l. n. 33 del 2015, nonché dell’art. 11 disp. prel. cod. civ. e dell’art. 9, comma 5, d.lgs. 31 marzo 1998, n. 123. Si assume l’illegittimità, nei confronti del fideiussore, della procedura di riscossione ex art. 17 d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46. La sentenza impugnata viene censurata là dove afferma che, ai sensi del comma 3 dell’art. 8-bisdel suddetto d.l. n. 3 del 2015, convertito in l. n. 33 del 2015, il diritto alla restituzione, nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie, delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di Garanzia di cui all’art. 2, comma 100, lett. a), della l. n. 662 del 1996, costituisce credito privilegiato, attribuendo, inoltre, alla prima delle norme citate, natura di disposizione “ripetitiva e confermativa” del regime già vigente. Assume, infatti, il ricorrente che il “tema devoluto” è solo “quello dell’estensione soggettiva della facoltà di attivazione della procedura ex art. 17 d.lgs. 46 del 1999 al fideiussore, e non già quello della natura privilegiata del credito posto in riscossione”, tema, quest’ultimo, al quale si riferirebbero i precedenti citati dalla sentenza impugnata, così come la qualifica di disposizione “ripetitiva e confermativa” attribuita al suddetto “ius sperveniens”. Il tema, dunque, dell’applicazione retroattiva del comma 3 dell’art. 8-bisdel suddetto d.l. n. 3 del 2015, convertito in l. n. 33 del 2015,risulterebbe ancora impregiudicato nella giurisprudenza di questa Corte. 3.2. Il secondo motivo denuncia violazione dell’art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ., in relazione al presupposto sostanziale della iscrizione a ruolo coattiva ex artt. 2, comma 4, d.m. 20 giugno 2005;67 d.lgs. (recte: d.P.R.) 28 gennaio 1988, n. 43;17 e 21 d.lgs. n. 46 del 1999. Secondo il ricorrente, i “medesimi passaggi suindicati e la ritenuta azionabilità della riscossione coattiva verso il fideiussore sono censurabili anche per omesso esame di un fatto decisivo, ampiamente oggetto di discussione, circa il presupposto sostanziale per la iscrizione a ruolo coattiva ai sensi delle disposizioni indicate in rubrica”. In ragione della “soggezione del fideiussore al rimedio in discorso, la Corte d’appello ha statuito confermando la validità della cartella, senza considerare che, né la l. 662 del 1996 (art. 2, comma 100, lett. a), né la l. 266 del 1997, né il decreto attuativo del 20 giugno 2005, né ancora l’art. 9 del d.lgs. 123 del 1998 prevedono deroghe alle regole di tale procedura ed all’imprescindibilità del titolo esecutivo per il recupero di una pretesa che trovi fonte in una imposizione non tipicamente esattorialeo contributiva”. 3.3. Il terzo motivo denuncia –ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. – violazione dell’art. 2, comma 4, d.m. 20 giugno 2005;67 d.lgs. (recte: d.P.R.) n. 43 del 1988, 17 e 21 d.lgs. n. 46 del 1999. Nei medesimi passaggi suindicati la pronuncia sarebbe illegittima, secondo il ricorrente, incorrendo in aperta violazione delle previsioni normative suddette. Infatti, l’omesso esame “del profilo indicato nel motivo che precede” si tradurrebbe “in violazione di legge posto che, con l’accoglimento dell’appello e la conseguente statuizione di validità della cartella esattoriale, si avvalora una procedura di riscossione coattiva inerente entrate pacificamente derivanti da rapporto di diritto privato”, e ciò “pur in difetto di titolo avente efficacia esecutiva a mente dell’art. 21, comma 4, d.lgs. 46 del 1999”. 3.4. Il quarto motivo denuncia –ex art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. – violazione dell’art. 132 cod. proc. civ., in relazione alla riproposizione delle questioni non delibate in prime cure. Si censura la sentenza impugnata là dove assume che le “censure sollevate dall’appellato” avrebbero dovuto esser devolute con proposizione di gravame incidentale, non essendo sufficiente la mera riproposizione delle questioni ex art. 346 cod. proc. civ., utilizzabile solo ove essa “non sia stata oggetto di alcun esame, diretto o indiretto, ad opera del giudice di prime cure”. Secondo il ricorrente tale assunto sarebbe “totalmente postulatorio e non circostanziato, neppur specificando i passaggi di asserito «espresso esame»” compiuto dal primo giudice, donde la “radicale assenza di qualsivoglia motivazione della statuizione con violazione dell’art. 132 cod. proc. civ.”. 3.5. Il quinto motivo denuncia –ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. –violazione degli artt. 346 e 112 cod. proc. civ., in relazione alla omessa delibazione delle questioni riproposte in appello. Si censura la medesima statuizione già oggetto del quarto motivo anche per falsa ed illegittima applicazione degli artt. 346 e 112 cod. proc. civ. Sul rilievo che il “petitum” dell’opposizione c.d. “esattoriale” è costituito dalla “invalidazione dell’atto esattoriale e del successivo sgravio del relativo carico”, il ricorrente evidenzia che, a fronte di tale risultato già attinto in primo grado, egli, in appello , non poteva che limitarsi alla riproposizione delle questioni sollevate e ritenute assorbite. Orbene, il giudice d’appello – quantunque si richiami all’interpretazione che le Sezioni Unite di questa Corte hanno dato dell’art. 346 cod. proc. civ. – non avrebbe chiarito quale sia la enunciazione, diretta o indiretta, del primo giudice che sottende “chiaramente ed inequivocamente”, la valutazione di infondatezza dell’opposizione in relazione ai motivi che, invece, sono stati reputati espressamente “assorbiti”. Si censura, dunque, l’operato della Corte barese, giacché essa avrebbe dovuto esaminare e valutare l’illegittimo ricorso all’anzidetta procedura di riscossione coattiva in relazione ai seguenti profili riproposti in appello: - l’inesistenza di un titolo accertativo della pretesa di Banca MCC, la quale non avrebbe “dimostrato di aver effettivamente versato somme all’Istituto di credito finanziatore del [OSCURATO:PERSONA] (di cui [OSCURATO:PERSONA] era fideiussore), così non fornendo prova dell’ane della stessa misura della propria pretesa”; - la “nullità, inefficacia ed illegittimità della cartella opposta (vieppiù nei confronti del fideiussore), priva di sufficiente motivazione circa la causa dell’asserito credito” e ciò stante la differenza tra “revoca agevolazioni l. n. 662 del 1996” e “contributi erogati a seguito di escussione a prima richiesta”; - la natura privata del “contributo” preteso in restituzione, concernente garanzia (in favore) di un Istituto bancario, per quanto accordato alla società contraente ([OSCURATO:PERSONA] S.r.l.), trattandosi di rivalsa rispetto a finanziamento (della Banca al contraente) non rientrante nelle entrate-tributarie-statali- previdenziali e dunque escutibile con procedura ex art. 17 d.lgs. n. 46 del 1999 esclusivamente in presenza di: --decreto ministeriale autorizzatorio ex art. 17, comma 3-bis, d.lgs. n. 46 del 1999 (non indicato nella cartella); -- titolo avente efficacia esecutiva quale presupposto oggettivo essenziale ex art. 21 e 25 d.lgs. n. 46 del 1999, da conseguirsi previamente all’iscrizione a ruolo ed alla emissione della cartella di pagamento, poiché la surroga legale del Fondo per le piccole e medie imprese sostituisce esso nel medesimo credito della Banca erogatrice, derivante da un negozio privato di mutuo chirografario; -- ordinanza - ingiunzione vidimata ex art. 17, comma 3 - ter , d.lgs. n. 46 del 1999; -la insussistenza di prova della pretesa dedotta nella cartella esattoriale, in ordine tanto ad an (escussione ed effettivo pagamento) che a quantum, vieppiù indispensabile nei confronti del soggetto terzo (fideiussore) ed avuto riguardo alla natura accessoria e sussidiaria della sua obbligazione; - la cessazione di efficacia della fideiussione del 14 ottobre 2008 per intercorsa decadenza ex art. 1957 cod. civ.; - (in subordine) il contenimento della entità della eventuale surrogazione del garante Banca MCC verso il fideiussore (garante personale), stante la pacifica totale autonomia delle obbligazioni di garanzia, ed atteso che l’eventuale pagamento del Fondo avrebbe realizzato la estinzione di un debito di sua esclusiva pertinenza verso l’Istituto bancario (versandosi dunque in ipotesi di fideiussioni plurime). 3.6. Il sesto motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. –violazione degli artt. 112 cod. proc. civ. e 1957 cod. civ., in relazione alla eccezione di decadenza ex art. 1957 cod. civ. e alla nullità della clausola di deroga. Si ritiene che la sentenza impugnata sia elusiva del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, avendo omesso la delibazione della eccezione di decadenza ex art. 1957 cod. civ. elevata in opposizione, anche in rapporto all’eccezione di nullità della clausola derogatoria contenuta nella fideiussione del 14 ottobre 2008, predisposta esattamente secondo lo schema ABI per le fideiussioni omnibus, giudicato in contrasto con l’art. 2, comma 2, lett. a), l. n. 287 del 1990 dalla Banca d’Italia, nella qualità di Autorità garante della concorrenza tra istituti creditizi nel provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005. Ne conseguirebbe, nella specie, la nullità della fideiussione o quantomeno la nullità della clausola sub 3), di deroga dell’art.1957 cod. civ. 4. Ha resistito all’avversaria impugnazione, con controricorso, Banca MCC, chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata. 5. Èrimasta solo intimat a l’ADER (già [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.) . 6. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. 7. Il ricorrente e la controricorrente ha nno presentato memoria. 8. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA] 9. In via preliminare, deve escludersi che le ragioni aggiuntive –e, con esse, i fatti ulteriori – oggetto di ded uzione, da parte del ricorrente, nella memoria depositata in vista dell’adunanza camerale possano essere esaminate da questa Corte. Deve, infatti, ribadirsi che nel giudizio di legittimità, al pari delle memorieex art. 378 cod. proc. civ., anche quelle di cui agli artt. 380-bis e 380 - bis .1 cod. proc. civ., sono “ destinate esclusivamente ad illustrare e chiarire le ragioni già compiutamente svolte con l’atto di costituzione eda confutare le tesi avversarie”,sicché, con le stesse, “ non è possibile specificare od integrare, ampliandolo, il contenuto delle originarie argomentazioni che nonfossero state adeguatamente prospettate o sviluppate con il detto atto introduttivo ” , né, tanto meno, “dedurre nuove eccezioni o sollevarenuove questioni di dibattito” (così, tra le molte, in motivazione, Cass. Sez. 6-Lav., ord. 22 febbraio 2016, n. 3471, Rv. 638962-01; in senso analogo, Cass. Sez. 6-3, ord. 27 agosto 2020,n. 17893 , Rv. 658757- 01 ) 10. Ciò premesso, il ricorso va rigettato. 10.1.I primi tre motivi – suscettibili di scrutinio unitario, data la loro connessione – non sono fondati , e ciò a tacere la constatazioneche il secondo non prospetta l’omesso esame di un fatto “da intendersi in senso storico-naturalistico” (cfr. Cass. Sez. 5, sent. 8 ottobre 2014, n. 21152, Rv. 632989-01; Cass. Sez. Un., sent. 23 marzo 2015, n. 5745, non massimata), condizione indefettibile per l’ammissibilità di censure che siano formulate ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. Invero, nel caso di specie, deve darsi ulteriore seguito all’affermazione secondo cui, in tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, “al diritto di credito restitutorio sorto in capo al gestore del Fondo che ha soddisfatto il finanziatore, ex l. n. 662 del 1996, è applicabile la procedura di riscossione coattiva dei crediti cc.dd. agevolati, ex art. 17 del d.lgs. 146 del 1999, anche nei confronti dei terzi prestatori di garanzie” (qual è, appunto, [OSCURATO:PERSONA], ancorché il credito sia sorto prima dell’entrata in vigore dell’art. 8-bis, comma 3, del d.l. n. 3 del 2015, conv. con modif. dalla l. n. 33 del 2015, atteso che il privilegio, volto a tutelare un interesse di carattere pubblicistico e sottratto ex lege alla disponibilità delle parti, sorge, secondo la regola generale ex art. 2745 cod. civ. in ragione della causa del credito, quale sua caratteristica genetica, non già al momento o in ragione dell’inadempimento” (in questo senso, da ultimo, Cass. Sez. 3, sent. 12 dicembre 2024, n. 32148, Rv. 672978-01; in senso analogo già Cass. Sez. 3, ord. 10 aprile 2024, n. 9657, Rv. 670771-01). La sentenza impugnata, dunque, si è conformata alle conclusioni raggiunte da questa Corte, la quale – diversamente da quanto sostiene il ricorrente, secondo cui essa avrebbe lasciato “ancora impregiudicato” il tema dell’applicazione retroattiva del comma 3 dell’art. 8-bisdel suddetto d.l. n. 3 del 2015, convertito in l. n. 33 del 2015 –ha specificamente preso posizione su di essa. Difatti, con pronuncia che ha riguardato, oltretutto, le medesime parti dell’odierno giudizio, questo Giudice di legittimità ha, ancora di recente, ribadito – come rammenta la controricorrente – che la norma suddetta “ha natura di interpretazione autentica e non ha carattere innovativo” (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. 3 giugno 2024, n. 15485, non massimata; nello stesso senso già Cass. Sez. 3, ord. 26 novembre 2019, n. 30739, anch’essa non massimata). Tanto basta per qualificare, complessivamente intesi, privi di fondamento i motivi in esame. 10.2. I motivi quarto e quinto sono, invece, inammissibili. 10.2.1. Invero, sia il ricorrente che la sentenza impugnata richiamano il principio secondo cui l’appello incidentale è necessario per ogni questione che risulti, comunque, “considerata dalla sentenza impugnata, la quale su di essa ha adottato una statuizione, cioè una motivazione che può essere articolata o con affermazioni espresse o con affermazioni enunciate in modo indiretto, le quali, però, rivelino in modo chiaro la sua valutazione di fondatezza o infondatezza” (così, in motivazione, Cass. Sez. Un., sent. 12 maggio 2017, n. 11799, Rv. 644305-01). In particolare, il ricorrente assume che la sentenza di primo grado avrebbe assorbito ogni altra questione, rispetto a quella della (pretesa) non applicabilità, in via retroattiva, dell’art. 8-bis, comma 3, del d.l. n. 3 del 2015, conv. con modif. dalla l. n. 33 del 2015, donde l’impossibilità di ravvisare una valutazione, anche solo indiretta, di infondatezza. Senonché, mentre ha provveduto a riprodurre, sia integralmente che in via di sintesi, tali ulteriori questioni, il ricorrente non offre, invece, una ricostruzione puntuale del contenuto della sentenza del Tribunale di Bari, che vada al di là delle scarne affermazioni riprodotte a pagina 24 del ricorso, non idonee a far comprendere cosa il giudice di prime cure abbia esattamente statuito in relazione a tali questioni. Imotivi quarto e quinto di ricorso risultano, pertanto, proposti in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6), cod. proc. civ., non avendo il ricorrente provveduto ad adempiere alla “puntuale indicazione” del contenuto del documento su cui il motivo si fonda, secondo quanto ribadito anche dalle Sezioni Unite di questa (cfr. Cass. Sez. Un, ord. 18 marzo 2022, n. 8950, Rv. 664409-01), e ciò, pur nell’interpretazione “non formalistica” dei requisiti di ammissibilità e procedibilità del ricorso per cassazione che – in base al testé citato arresto delle Sezioni Unite –s’impone alla luce della sentenza della Corte EDU Succi e altri c. Italia, del 28 ottobre 2021. Né in senso contrario può invocarsi la circostanza che i due motivi in esame si sostanzino nella deduzione di un vizio processuale (rispetto ai quali la Corte è anche giudice del “fatto processuale”, con possibilità di accesso diretto agli atti del giudizio), restando, nondimeno, inteso che l’ammissibilità del sindacato demandato a questa Corte è comunque subordinata alla condizione che “la censura sia stata proposta dal ricorrente in conformità alle regole fissate al riguardo dal codice di rito (ed oggi quindi, in particolare, in conformità alle prescrizioni dettate dagli artt. 366, comma 1, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ.” (Cass. Sez. Un., sent. 22 maggio 2012, n. 8077, Rv. 622361- 01). 10.3. Infine, il sesto motivo non è fondato. 10.3.1. Deve, infatti, darsi ulteriore corso al principio secondo cui la “nullità delle clausole del contratto di fideiussione contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a), della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, si estende all’intero contratto solo nel caso di interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalla parte nulla, con la conseguenza che è precluso al giudice rilevare d’ufficio l’effetto estensivo della nullità, essendo onere della parte che ha interesse alla totale caducazione provare tale interdipendenza”, sicché in applicazione del principio è stato “rigettato il ricorso con cui era dedotta la violazione dell’art. 1421 cod. civ. per l’omesso rilievo d’ufficio della nullità integrale del contratto derivante dalla pattuizione di clausole di deroga all’art.1957 cod. civ. e di «reviviscenza» e di «sopravvivenza», riproduttive di quelle di cui ai nn. 2, 6 e 8 dello schema ABI del 2003” (Cass. Sez. 3, ord. 13 marzo 2024, n. 6685, Rv. 670549- 01). Ad oggi, il principio può dirsi adeguatamente consolidato nella giurisprudenza di questa Corte. 11. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. 12. A carico del ricorrente, stante il rigetto del ricorso, sussiste l’obbligo di versare, al competente ufficio di merito, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto secondo un accertamento spettante all’amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso, condannando [OSCURATO:PERSONA] a rifondere, a lla società Banca del [OSCURATO:PERSONA] C redito [OSCURATO:SOCIETA]., le spese del presente giudizio di legittimità, liquidandole in € 5.500,00, più € 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte