CassazionesentenzaSezione LDecisione del 13 ottobre 2021
Cassazione n. 09637/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA sul ricorso 23422-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - 2021 contro 3078 COMUNE NAPOLI, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 46, presso lo [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 4046/2018 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 12/06/2018 R.G.N. 405/2018; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] visto l'art. 23, coma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte. R.G. 23422/2018 Fatti di causa 1. Con sentenza n. 4046/2018, depositata il 12 giugno 2018, la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza, con la quale il Tribunale della medesima sede aveva dichiarato legittimo il licenziamento senza preavviso intimato a [OSCURATO:PERSONA] dal Comune di Napoli in data 31 ottobre 2016 a seguito di riapertura del procedimento disciplinare già avviato nel 2002 e successivamente sospeso in attesa della conclusione del procedimento penale per fatti di peculato e altri illeciti commessi al fine di conseguire l'attribuzione di voci stipendiali non dovute. 1.1. La Corte ha osservato, a sostegno della propria decisione: - che il procedimento disciplinare era da ritenersi tempestivamente riavviato dal Comune, con la nota 8 luglio 2016, dovendosi a tal fine avere riguardo alla comunicazione della sentenza della Corte di cassazione (n. 16399/2016), che aveva definito il giudizio penale, e non alla notizia che della stessa sentenza aveva avuto in precedenza l'Avvocatura comunale, e comunque non trovando applicazione nel caso di specie l'art. 55-ter d.lgs. n. 165/2001, introdotto dall'art. 69, comma 1, del d.lgs. n. 150/2009, poiché il procedimento disciplinare era stato aperto e sospeso prima della sua entrata in vigore e la regolamentazione dei termini relativi alla ripresa del procedimento era rimessa, nella disciplina precedente, alla contrattazione collettiva; - che era da escludere che il Comune di Napoli avesse riattivato il procedimento disciplinare avviato nel 2004, a seguito della richiesta di rinvio a giudizio del Miniero e di altri dipendenti, e non quello avviato nel 2002 a seguito di accertamenti ispettivi interni, trattandosi del medesimo e unico procedimento disciplinare iniziato nel 2002 e successivamente integrato in relazione all'evolversi della vicenda penale, come risultava dall'esame della nota in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; - che era altresì e conseguentemente da escludere che la contestazione del 2004 fosse affetta da tardività, non costituendo un nuovo e diverso addebito disciplinare ma, per quanto rilevato, la prosecuzione di quello originario; - che era infondata l'eccezione di genericità della contestazione posta a base della ripresa nel 2016 del procedimento disciplinare, contestazione che, attraverso il richiamo ai capi di imputazione dai quali il reclamante era stato prosciolto per intervenuta prescrizione e alle sentenze penali intervenute, aveva chiaramente individuato i fatti idonei ad incidere sul permanere del vincolo fiduciario; quanto poi al merito, la Corte ha ritenuto che le motivazioni delle sentenze penali di primo e secondo grado, nonché di cassazione, fornissero, con i richiami in esse contenuti alle risultanze istruttorie, elementi liberamente apprezzabili dal giudice del lavoro, tali da indurre a ritenere dimostrata la sussistenza delle gravi condotte di illecito disciplinare contestate, senza necessità per l'Amministrazione di procedere ad una ulteriore ed autonoma istruttoria.2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Miniero con cinque motivi, assistiti da memoria, cui ha resistito il Comune di Napoli con controricorso. 3. Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del ricorso. Ragioni della decisione 4. Con il primo motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 55-ter d.lgs. n. 165/2001, 154-ter disp. att. cod. proc. penale e 149, comma 3°, cod. proc. civ., per avere il giudice di appello erroneamente ritenuto che il termine <sessanta giorni) per la riattivazione del procedimento disciplinare, a pena di decadenza, decorresse dalla comunicazione della sentenza penale, avvenuta il 23 maggio 2016, anziché dalla data (10 maggio 2016) in cui l'Avvocatura del Comune aveva trasmesso all'U.P.D. il testo integrale della stessa, poiché già a partire da questa data l'Amministrazione, che era stata anche parte del processo e aveva successivamente riassunto la causa per le statuizioni civili, si trovava a conoscenza effettiva della decisione della Corte di cassazione e, quindi, nella condizione di poter dare avvio immediato alla riapertura del procedimento, disponendo di tutti gli elementi a tal fine necessari; per avere inoltre erroneamente indicato la data di riapertura in quella dell'8 luglio 2016, allorché era stato adottato e sottoscritto il relativo atto, senza considerare che esso ha natura recettizia e che solo con la spedizione per la notifica - avvenuta peraltro, a termine scaduto, l'11 luglio 2016 - poteva legittimamente ritenersi impedita la decadenza. 5. Con il secondo, deducendo la violazione degli artt. 2, 55, comma 1, e 55-ter d.lgs. n. 165/2001 (introdotto dall'art. 69, comma 1, d.lgs. n. 150/2009), nonché degli artt. 1339 e 1419 cod. civ., il ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto assorbente, ai fini del rigetto dell'eccezione di decadenza, il rilievo per il quale, in tema di rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale, l'art. 55-ter del d.lgs. n. 165/2001 non trova applicazione nei procedimenti disciplinari aperti e sospesi - come nel caso oggetto di giudizio - prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2009, anche ove il procedimento disciplinare venga ripreso o riaperto successivamente a tale data, per essere la regolamentazione dei termini relativi alla ripresa del procedimento disciplinare sospeso in pendenza di procedimento penale rimessa alla contrattazione collettiva, con ciò disattendendo la diversa interpretazione fornita dalla Circolare n. 14/2010 in data 23 dicembre 2010 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della [OSCURATO:PERSONA] sulla base di principi generali del diritto del lavoro (subordinazione del contratto collettivo alla legge; possibilità di deroga solo per le clausole più favorevoli al lavoratore). 6. Con il terzo, deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 7 1. n. 300/1970 e 55-ter d.lgs. n. 165/2001, nonché di disposizioni del C.C.N.L. (artt. 24 e 25), il ricorrente censura la sentenza impugnata per avere erroneamente ritenuto legittima la riattivazione del procedimento disciplinare sospeso, sul rilievo del carattere unitario dello stesso e del rapporto di reciproca integrazione tra la contestazione originaria e quelle successive, quando invece con l'atto del 2016 vi era stata ripresa non del procedimento disciplinare avviato nel 2002 ma di quello iniziato nel 2004 a seguito del rinvio a giudizio del ricorrente: procedimento nel quale peraltro non era stata disposta l'audizione personale del dipendente e che, diversamente da quanto affermato in sentenza, era da ritenersi tardivo rispetto ai fatti conosciuti dal datore di lavoro già nell'ottobre 2002. 7. Con il quarto, deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 18, comma 4, I. n. 300/1970, 136 cod. proc. pen., 115 disp. att. cod. proc. pen. e 2700 cod. civ., il ricorrente censura la sentenza per avere escluso la genericità della contestazione, con la quale nel 2016 era stato riaperto il procedimento disciplinare, sebbene tale contestazione fosse meramente riproduttiva dei capi di imputazione formulati in sede di rinvio a giudizio e non contenesse alcuna indicazione né dei fatti specificamente attribuibili al dipendente, né delle relative fonti di prova, così da risultare nulla per violazione di norma imperativa e da determinare la nullità anche del provvedimento disciplinare adottato. 8. Con il quinto, deducendo la violazione dell'art. 2697 cod. civ., degli artt. 111, 112, 115 e 116 cod. proc. civ., dell'art. 654 cod. proc. civ. e degli artt. 24 e 11i Cost., il ricorrente censura la sentenza impugnata per avere la Corte di merito assunto a fondamento della propria decisione prove non acquisite nel contraddittorio delle parti ma esclusivamente le conclusioni delle sentenze penali, non considerando che il giudicato penale è vincolante nel giudizio civile o amministrativo solo ove si tratti di sentenza penale irrevocabile di condanna o di assoluzione pronunciata a seguito di dibattimento ma non in caso - come nella specie - di sentenza di proscioglimento per intervenuta prescrizione; censura inoltre la sentenza per non avere dato ingresso, senza motivazione, ai mezzi istruttori richiesti e per avere travisato le risultanze probatorie acquisite nel giudizio penale. 9. Deve essere preliminarmente esaminato, rispetto al primo, il secondo motivo, poiché concernente un rilievo considerato assorbente dalla sentenza impugnata ai fini del rigetto dell'eccezione di decadenza dall'esercizio dell'azione disciplinare. 10. Il motivo è infondato. 11. Il giudice di appello ha invero fatto applicazione del principio, già affermato da questa Corte, secondo il quale "Nel pubblico impiego contrattualizzato, in tema di rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale, l'articolo 55-ter del d.lgs. n. 165 del 2001, introdotto dall'art. 69, comma 1, del d.igs. n. 150 del 2009, non trova applicazione nei procedimenti disciplinari aperti e sospesi prima della sua entrata in vigore, anche ove il procedimento disciplinare venga ripreso o riaperto successivamente alla sua entrata in vigore. In materia di pubblico impiego contrattualizzato, nel regime precedente all'entrata in vigore dei d.lgs. n. 150 del 2009 e successivo all'entrata in vigore della I. n. 97 del 2001, la regolamentazione di fonte legale dei termini relativi alla ripresa del procedimento disciplinare, sospeso in pendenza di procedimento penale, è rimessa alla contrattazione collettiva, ai sensi degli artt. 2, comma 3, 40, comma 1, 55, 72, comma 1, lettera f), comma 3 e comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001" (Cass. n. 12358/2017). 12. A tale principio di diritto si ritiene ora di dover dare continuità, anche nell'assenza di censure dirette allo specifico percorso argomentativo che ne ha sorretto l'affermazione. 13. Ogni altra censura concernente la decadenza, formulata con il primo motivo, rimane assorbita. 14. Peraltro è stato affermato che "In materia di pubblico impiego contrattualizzato, ai fini del rispetto del termine previsto per la riattivazione del procedimento disciplinare, a seguito della comunicazione della sentenza che definisce il procedimento penale, occorre avere riguardo alla data di adozione dell'atto da parte della P.A., in applicazione della regola più generale secondo cui la decadenza è impedita dal compimento dell'atto tipico entro il termine indicato, mentre - se l'atto ha carattere recettizio - la sua conoscenza (o conoscibilità) da parte del destinatario rileva esclusivamente ai fini della produzione degli effetti dell'atto, a meno che essa non sia prevista come elemento costitutivo della fattispecie impeditiva nella fonte che contempla la decadenza, previsione che non si rinviene negli artt. 55-bis e 55- ter del d.lgs. n. 165 del 2001 né nella contrattazione collettiva" (Cass. n. 15464/2021). 15. Il terzo motivo è inammissibile. 16. La Corte di appello di Napoli osserva, a proposito della nota dell'8 luglio 2016, come la circostanza che in essa "non sia stata richiamata la contestazione pregressa del 2002 non ha alcuna rilevanza concreta, dal momento che il procedimento disciplinare riattivato risulta individuato sia dal punto di vista formale che sostanziale"; si tratta "all'evidenza" - prosegue la Corte di appello - "sempre dello stesso procedimento disciplinare iniziato nel 2002, come integrato con le due note di contestazione del 2004, man mano che si evolveva la vicenda penale che riguardava il Miniero; ne consegue che il mancato esplicito richiamo alle note di addebito precedenti non rileva perché, attraverso il richiamo all'ultima contestazione del 2004, il Comune ha inteso riattivare l'unitario processo disciplinare a carico del dipendente iniziato nel 2002 e conclusosi nel 2016" (cfr. sentenza, pp. 7-8). Infondata di conseguenza la censura di tardività della contestazione del 2004 "atteso che, per quanto in precedenza rilevato, quella del 2004 non è una nuova e diversa contestazione disciplinare, ma è il prosieguo di quella precedente" (cfr. p. 8, 3° capoverso). 17. L'accertamento così compiuto dalla Corte territoriale non risulta oggetto di pertinente censura, poiché - come più volte precisato (Cass. n. 27168/2006, fra le molte conformi) - l'interpretazione dell'atto unilaterale, la quale consiste, allo stesso modo dell'ermeneusi del contratto, nell'accertamento della volontà del dichiarante, si risolve in un'indagine di fatto riservata al giudice di merito, la cui valutazione è censurabile in cassazione soltanto per inadeguatezza della motivazione o per violazione delle regole ermeneutiche, nella specie non dedotta.18. Resta, pertanto, accertato che, con la nota dell'8 luglio 2016, il Comune di Napoli ha inteso riattivare l'unitario procedimento disciplinare a carico del ricorrente, avviato con contestazione (n. 2373) in data 16 ottobre 2002 a seguito di indagini ispettive interne conclusesi nel settembre precedente e nel quale, come è pacifico, vi è stata audizione del dipendente a propria difesa. 19. Il quarto motivo risulta inammissibile, per considerazioni analoghe a quelle già svolte riguardo al motivo precedente (n. 17). 20. E' stato, infatti, affermato che l'apprezzamento del requisito della specificità della contestazione disciplinare - da condurre secondo i canoni ermeneutici applicabili agli atti unilaterali - è riservato al giudice di merito, la cui valutazione è sindacabile in cassazione solo mediante precisa censura, senza limitarsi a prospettare una lettura alternativa a quella proposta nella decisione impugnata (Cass. n. 13667/2018). 21. Nella specie, la Corte territoriale ha congruamente motivato la ritenuta specificità della contestazione del 2016, rilevando come essa "attraverso il richiamo ai capi di imputazione dai quali il reclamante è stato prosciolto per l'intervenuta prescrizione ed alle sentenze penali intervenute, ha chiaramente individuato i fatti posti alla base del recesso incidenti sul vincolo fiduciario" (cfr. sentenza, p. 9); inoltre, tale accertamento non risulta investito da censure di ordine ermeneutico. 22. Il motivo è comunque infondato, alla luce del principio, già richiamato dalla Corte di appello, secondo il quale "In tema di licenziamento disciplinare del pubblico dipendente, venuta meno la c.d. pregiudiziale penale e regolato per legge il possibile conflitto tra gli esiti dei procedimenti giusta l'art. 55-ter del d.lgs. n. 165 del 2001, l'amministrazione è libera di valutare autonomamente gli atti del procedimento penale, ai fini della contestazione, senza necessità di una ulteriore ed autonoma istruttoria, e di avvalersi dei medesimi atti, in sede di impugnativa giudiziale, per dimostrare la fondatezza degli addebiti. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione impugnata, la quale aveva omesso ogni valutazione degli atti del processo penale, rifiutando l'esame delle prove offerte dal datore di lavoro pubblico, ritenute non autonome rispetto ad esso, e perché, nella contestazione, il datore stesso aveva richiamato i capi d'imputazione dei reati)": Cass. n. 5284/2017. 23. Il quinto motivo non può egualmente trovare accoglimento. 24. Si osserva preliminarmente che "La violazione del precetto di cui all'art. 2697 cod. civ., censurabile per cassazione ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc.. civ., è configurabile soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (sindacabile, quest'ultima, in sede di legittimità, entro i ristretti limiti del 'nuovo' art. 360 n. 5 cod. proc. civ.)": Cass. n. 13395/2018, fra le molte conformi.25. E' altresì consolidato il principio, per il quale "In tema di ricorso per cassazione, una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione" (Cass. n. 1229/2019). 26. E' inoltre infondata la censura relativa alla violazione dell'art. 654 cod. proc. penale. 27. Il giudice di appello, infatti, ha considerato nella sua ricostruzione della vicenda le "due sentenze di merito del Tribunale e della Corte di appello che hanno accertato la penale responsabilità per alcuni dei fatti ascritti al Miniero", osservando come l'appellante "proprio in conseguenza del suo coinvolgimento negli episodi criminosi accertati, è stato anche condannato al risarcimento dei danni al Comune di Napoli", questione ancora pendente solo in ordine alla quantificazione dei danni stessi; ha evidenziato che la Corte di cassazione, prima di dichiarare l'intervenuta prescrizione, "ha rigettato ritenendole infondate tutte le censure di merito e procedurali fatte valere in relazione alle statuizioni penali della decisione della Corte di appello" (cfr. pp. 10-11); ha ritenuto, in adesione a quanto già rilevato dal Tribunale, "che le motivazioni delle predette sentenze penali di primo e secondo grado, nonché di Cassazione, con il richiamo alle risultanze istruttorie ivi valutate, costituiscano elementi liberamente apprezzabili" in sede civile e tali da indurre a ritenere provata, contrariamente all'assunto del reclamante, la sussistenza delle condotte di illecito disciplinare addebitate allo stesso; ha, quindi, esaminato le sentenze penali di merito (in particolare, quella di secondo grado) e la decisione di legittimità, traendone chiari e plurimi elementi di riscontro del coinvolgimento del Miniero nelle condotte illecite e del ruolo dal medesimo rivestito (cfr. pp. 12-16). 28. Su tali premesse la sentenza impugnata si sottrae alla censura ora in esame, avendo fatto corretta applicazione del principio di diritto, di cui alla già cit. Cass. n. 5284/2017, principio ancora ribadito da Cass. n. 8410/2018 con l'affermazione che la P.A. è "libera di valutare autonomamente gli atti del processo penale e di ritenere che essi forniscano, senza necessità di ulteriori acquisizioni e indagini, elementi sufficienti per la contestazione di illecito disciplinare al proprio dipendente". 29. Ove poi - come è neNa sostanza del quinto motivo - il ricorrente si volga a criticare, sotto vari aspetti, il percorso ricostruttivo e motivazionale, che ha condotto la Corte di appello di Napoli a rigettare il gravame e a confermare la decisione di primo grado, allora è da ritenere che il motivo, in quanto ascrivibile al vizio ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ., sia inammissibile per la preclusione che deriva dall'art. 348-ter, ultimo comma, cod. proc. civ. (c.d. "doppia conforme"). 30. In conclusione, il ricorso deve essere respinto. 31. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. 32. Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, I. n. 228/2012 (che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 D.P.R. n. 115/2002) - della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione integralmente rigettata, se dovuto (Sez. U n. 4315/2020). P.Q.M. La Corte respinge il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in euro 200,00 per esborsi e in euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% e accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma nella camera di consigl