CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 7 novembre 2023
Cassazione n. 34783/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16627/2020 R.G. proposto da: D’[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 44, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) - Ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA] E ASSOCIATI, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N. 22, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) - Controricorrente - avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di BRESCIA n. 390/2020 depositata il 24/04/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/11/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. S [OSCURATO:PERSONA] 1. L’associazione professionale [OSCURATO:PERSONA], Nosari e Associati convenne dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]Ignazio esponendo quanto segue: (i) con scrittura privata del 29/5/2009 [OSCURATO:PERSONA]Ignazio, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] costituirono l’associazione professionale [OSCURATO:PERSONA], Nosari e Associati; (ii) nell’anno 2014 [OSCURATO:PERSONA]Ignazio esercitòil diritto di recesso, con effetto dal 1°/01/2015; (iii) con scrittura privata del 23/12/2014 i predetti associati avevano unanimemente deliberato che la quota di liquidazione spettante al D’Ignazio in ragione del recesso esercitato sarebbe stata pari ad euro 65.000,00 e l’applicabilità al medesimo della regolamentazione del regime concorrenziale successivo al recesso; (iv) nello specifico, l’art. 2 della suddetta scrittura prevede: "l’associato D’[OSCURATO:PERSONA] potrà concordare -con i clienti indicati nell’Allegato A - un nuovo mandato professionale, direttamente a lui intestato, avendo inoltre diritto agli onorari maturati e non ancora incassati. Le parti stabiliscono espressamente che sia previsto il patto di non concorrenza sino al 31 (trentuno) dicembre 2018 (...). In caso di violazione del patto di non concorrenza, la parte che ha acquisito il cliente dovrà riconoscere a favore della parte che ha perso il cliente medesimo un corrispettivo pari a 3 annualità del contratto vigente”; ed in tali termini essa integra la pattuizione già stipulata nella scrittura privata del 25/5/2012; (v) nondimeno, lo Studio in data 27/11/2015 aveva ricevuto dai clienti [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., non compresi dall’indicazione di cui all’Allegato A, la comunicazione di recesso dal rapporto professionale, a far data dal 1°/01/2016, per avere entrambi affidato l’attività di gestione e assistenza contabile e fiscale allo [OSCURATO:PERSONA]Ignazio. 2. A fronte del riscontro negativo alla richiesta di adempimento alla clausola dianzi menzionata, lo Studio chiese al Tribunale di accertare la violazione del patto di non concorrenza, e per l’effetto di condannare il D’Ignazio al pagamento, in applicazione del criterio stabilito nella clausola in questione, della somma di euro 56.100,00, avente come base di riferimento il complessivo ammontare dei corrispettivi percepiti nel 2015 dalla parte attrice dai due menzionati clienti (pari rispettivamente ad euro 11.000,00 ed euro 7.700,00), o quella, maggiore o minore, che dovesse risultare in corso di causa o essere ritenuta di giustizia. 3. [OSCURATO:PERSONA]Ignazio si costituì chiedendo il rigetto della domanda attorea, sostenendo che l’art. 2 della scrittura del 23/12/2014 doveva essere interpretato in modo da ‘‘potergli attribuire un significato coerente con quanto le parti avevano inteso” e, premettendo che i clienti di uno studio professionale non possono essere considerati alla stregua di "beni acquisiti", atteso il rapporto fiduciario che caratterizza il contratto che li lega al professionista, il D’Ignazio offrì al Tribunale una differente chiave interpretativa, alla stregua della quale si doveva ritenere che l’art. 2 cit. mirasse ad impedire che il recedente tenesse “comportamenti intesi a sottrarre allo studio attore clienti non compresi nell’elenco allegato”. In sostanza, a detta del D’Ignazio, il patto de quoaveva preso in considerazione “una attività di acquisizione della clientela che è ovviamente libera di rivolgersi in qualunque momento a un professionista di propria scelta e senza doversi giustificare” e, in concreto, il D’Ignazio non aveva svolto alcuna attività intesa ad indurre le due società menzionate a richiedere la sua assistenza. 4. Il Tribunale di Bergamo respinse la domanda della parte attrice, dichiarando la nullità per indeterminatezza dell’oggetto della clausola relativa alla sanzione per la violazione del patto di non concorrenza stipulato tra le parti. 5. Avverso la predetta sentenza lo studio [OSCURATO:PERSONA] e associati propose gravame dinanzi alla Corte d’appello di Brescia. 6. Con sentenza n. 390/2020, depositata in data 24/04/2020, oggetto di ricorso, la Corte d’Appello di Brescia, in accoglimento dell’appello proposto dallo studio Scalvedi, Nosari e associati, e in riforma della sentenza di primo grado, accertato che [OSCURATO:PERSONA]Ignazio ha violato il patto di non concorrenza assunto nei confronti del predetto studio, lo ha condannato al pagamento dell’importo complessivo di euro 56.100,00, oltre interessi legali dalla scadenza del termine contrattualmente previsto di cui all’art. 2 della scrittura privata del 23/12/2014, con condanna altresì alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio. 7. Avverso la predetta sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui lo studio Scalvedi, Nosari e associati resiste con controricorso. 8. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 - bis 1 c.p.c. 9. Parte ricorrente ha depositato memoria. M [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, 1° co., nn. 3 e 5, c.p.c., “Violazione e/o falsa applicazione delle norme sull’interpretazione dei contratti e in particolare degli articoli 1362, 1363 e 1366 del Codice civile e omessa valutazione di elementi determinanti per la decisione della causa, nonché violazione degli articoli 360, I comma n. 5 e 132, II comma n. 4 del Codice di procedura civile”, censurando la sentenza in relazione all’interpretazione dell’articolo n. 2 della scrittura del 23/12/2014, relativo alla clausola di non concorrenza e alla relativa penale. Più specificamente, il ricorrente sostiene che la Corte territoriale, nel respingere la sua interpretazione del predetto articolo, ne ha riportato solo la parte così formulata “[OSCURATO:PERSONA]IGNAZIO Ermanno potrà concordare -con i clienti indicati nell’allegato A - un nuovo mandato professionale direttamente a lui intestato, avendo inoltre diritto agli onorari maturati e non ancora incassati”, senza considerare il periodo che seguiva, che prevedeva che “Le parti stabiliscono espressamente che sia previsto il patto di non concorrenza fino al 31 (trentuno) dicembre 2018 (duemiladiciotto). In caso di violazione del patto di non concorrenza, la parte che ha acquisito il cliente dovrà riconoscere a favore della parte che ha perso il cliente medesimo, un corrispettivo pari a 3 annualità del contratto vigente”. Il ricorrente espone che, secondo la Corte territoriale, il divieto di concordare un nuovo mandato con clienti diversi da quelli elencati nell’allegato A, “non può non includere tanto l’attività di vero e proprio sviamento di clientela appositamente descritta nell’articolo 15 delle scritture del 29 maggio 2009 e del 25 maggio 2012 quanto il mero svolgimento di attività professionale in favore di clienti già dello Studio, ma non compresi nell’elenco di cui all’allegato A, anche a seguito di autonoma iniziativa di costoro" e che "in assenza di specifiche contestazioni, deve ritenersi acquisito il dato relativo all’effettiva violazione del patto de quo” (p. 19 della sentenza e pp. 9/10 del ricorso). A detta del ricorrente, la Corte territoriale ha considerato solo la prima parte dell’art. 2 della convenzione, trascurandone l’ulteriore contenuto, e precisamente il periodo così formulato “Le parti stabiliscono espressamente che sia previsto il patto di non concorrenza fino al 31 (trentuno) dicembre 2018 (duemiladiciotto). In caso di violazione del patto di non concorrenza, la parte che ha acquisito il cliente, dovrà riconoscere a favore della parte che ha perso il cliente medesimo un corrispettivo pari a 3 annualità del contratto vigente”. Qui non è più stato scritto “ [OSCURATO:PERSONA]IGNAZIO Ermanno assume patto di non concorrenza, come nella porzione della clausola considerata dalla Corte, ma è stato scritto “Le parti stabiliscono espressamente che sia previsto il patto di non concorrenza e "la parte che ha acquisito il cliente dovrà riconoscere a favore della parte che ha perso il cliente”. Risulterebbe quindi che il patto di non concorrenza valeva sia per il D’Ignazio che per lo [OSCURATO:PERSONA], al quale erano ovviamente stati attribuiti i clienti non compresi nell’elenco A allegato alla convenzione. Trascurando questi elementi decisivi per l’interpretazione della clausola, oggetto di discussione e risultanti dal processo, la Corte avrebbe attribuito un senso incongruo al termine “concordare”, riferendolo anche alla semplice assunzione di incarichi ad iniziativa di clienti. A detta del ricorrente, il richiamo alle precedenti convenzioni fatto dalla Corte è pertinente, ma in senso contrario a quello ritenuto nella sentenza. In particolare, l’articolo 15 della convenzione del 25/05/2012 è così formulato: “In tutti i casi di esclusione e recesso, il socio escluso o recedente non potrà: esercitare l’attività propria della professione di dottore commercialista esperto contabile e revisore contabile, nonché tutte le attività professionali consentite dalla legge ai professionisti iscritti ai relativi albi professionali ai sensi e per gli effetti della Legge 23/11/1938 n.1815, del D.Lgs. N.139I2015 istitutivo dell’Albo unico e dell’articolo 5, lettera c del D.P.R. 2211211986 n.917, in Lombardia per il periodo di anni 5; svolgere attività di distrazione della clientela dallo studio associato quale, a solo titolo di esempio, ed anche per interposta persona, proporsi a tariffe ridotte, accettare eventuali inviti da parte dei clienti a prestare attività di consulenza etc.”. A p. 8 del ricorso il ricorrente riporta letteralmente quanto già esposto nella comparsa di costituzione nel giudizio di appello (“È evidente che l’accordo relativo all’attribuzione dei clienti vale per entrambe le parti in causa e quindi il convenuto potrebbe imputare all’attore la stessa violazione del patto che gli viene attribuita; in realtà il comportamento dell’attore è dimostrativo della corretta interpretazione del patto, anche in applicazione dell’art. 1362 2° comma del codice civile”). In conclusione, il ricorrente assume che, trascurando questi elementi decisivi per l’interpretazione della clausola, oggetto di discussione e risultanti dal processo, la Corte ha violato le norme sulla interpretazione del contratto. 2. In primo luogo, va rilevato che il motivo in esame (e il ricorso nel suo complesso) non si confronta con la ratio decidendidella sentenza gravata, riproponendo le stesse tesi e difese sottoposte alla Corte territoriale, e da queste respinte con motivazione articolata e congrua sotto il profilo logico giuridico. 2.1 In tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottrattaal sindacato di legittimità (cosìCass., sez. I., ord. 05/02/2019, n. 3340). 2.2 Inoltre, com’è noto, nel giudizio di cassazione, le censure relative all’interpretazione del contratto offerta dal giudice di merito possono essere prospettate solo in relazione al profilo della mancata osservanza dei criteri legali di ermeneutica contrattuale o della radicale inadeguatezza della motivazione, ai fini della ricerca della comune intenzione dei contraenti, mentre la mera contrapposizione fra l’interpretazione proposta dal ricorrente e quella accolta dai giudici di merito non riveste alcuna utilità ai fini dell’annullamento della sentenza impugnata (Cass., Sez. I, ord. 20/01/2021, n. 995). 2.3 La Suprema Corte ha pure ripetutamente chiarito che, “ per sottrarsi al sindacato di legittimità, l’interpretazione data dal giudice di merito ad un contratto non deve essere l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili, e plausibili, interpretazioni; sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l’altra, Cass. sez. I, sent. 17.3.2014, n. 6125, Cass. sez. III, sent. 20.11.2009, n. 24539” (così Cass., sez. II, 14/05/2017, n. 27136). 2.4 Va in ogni caso osservato che la motivazione della Corte territoriale sull’interpretazione del contratto risulta articolata e congrua, tenendo in considerazione tutti i criteri ermeneutici previsti dal codice civile. In particolare, la Corte territoriale ha motivato che: «L’interpretazione che l’appellato prospetta del contenuto precettivo del patto di (non) concorrenza, quale è configurato dall’art. 2 della scrittura privata del 23 dicembre 2014, non merita di essere accreditata. Già il dato testuale non ammette dubbi: "[OSCURATO:PERSONA]IGNAZIO Ermanno potrà concordare - con i clienti indicati nell’allegato A - un nuovo mandato professionale direttamente a lui intestato, avendo inoltre diritto agli onorari maturati e non ancora incassati". La condotta delineata, dunque, consiste, in negativo, nel divieto di concordare un nuovo mandato, entro i termini soggettivi (riferiti all’elenco di cui all’allegato A) e temporali (31 dicembre 2018) ivi indicati; ed essa, pertanto, non può non includere tanto l’attività di vero e proprio sviamento di clientela, appositamente descritta nell’art. 15 delle scritture del 29 maggio 2009 e del 25 maggio 2012, quanto il mero svolgimento di attività professionale in favore di clienti già dello Studio, ma non compresi nell’elenco di cui all’allegato A, anche a seguito dell’autonoma iniziativa di costoro. In assenza di specifiche contestazioni, deve ritenersi acquisito il dato relativo alla effettiva violazione del patto de quo con riferimento alle due società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (condotta peraltro risultante dalla comunicazione in data 27 novembre 2015 della risoluzione dei mandati professionali - doc. 4 di parte attrice). (…) Per un verso, l’esistenza dei due rapporti professionali non è mai stata negata dal convenuto, odierno appellato, il quale si è limitato a sollecitare la controparte a produrre documenti contrattuali al fine evidente di ricavarne le condizioni vigenti fra lo Studio e i due menzionati clienti. Per l’altro, ha rammentato alla parte attrice l’esistenza a suo carico dell’onere di provare che gli importi costituenti la base per la determinazione della penale reclamata corrispondevano al corrispettivo che lo Studio aveva concordato con i clienti stessi. Ora, una volta acclarata la pacificità della preesistenza del rapporto contrattuale fra lo Studio e le due società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., l’ammontare del compenso percepito dal primo nell’anno 2015 (da ritenersi anno di riferimento, atteso che la “risoluzione” operava dal 1 gennaio 2016) è stato adeguatamente documentato con le scritture contabili e con le fatture dimesse in allegato all’atto introduttivo del primo grado del giudizio ed alla memoria ex art. 183 comma 6, n. 2 c.p.c., rispetto alle quali non è stata sollevata alcuna contestazione» (così da p. 19, 2° §, a p. 20, penultimo § della sentenza). 2.5 Il motivo in esame è pertanto inammissibile. 3. Con il secondo motivo , il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c., “Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1421 del Codice civile, 345, II comma, del Codice di procedura civile e 1423 del Codice civile e correlata erronea rilevazione di elementi processuali, violazione e/o falsa applicazione degli articoli 167, I comma e 183, II comma del Codice di procedura civile e violazione e/o falsa applicazione degli articoli 360, I comma n. 5 e 132, II comma n. 4 del Codice di procedura civile”. A quanto è dato di comprendere, il ricorrente lamenta la violazione dell’art.1423 c.c. in ragione di una pretesa convalida della nullità della clausola penale operata dalla Corte territoriale, la quale, riferendosi a pretesi comportamenti del convenuto, ha rappresentato una forma di sanatoria della nullità, non considerando che quest’ultima è un dato obiettivo, indipendente dalla volontà delle parti, rilevabile d’ufficio e dalla stessa parte interessata anche in grado di appello (così a p. 15 del ricorso). 4. La Corte territoriale ha, in realtà, escluso in radice la nullità della clausola penale per indeterminatezza (art. 1346 c.c.) nei termini prospettati dal giudice di primo grado, sulla base di una interpretazione della clausola esente da vizi logici e difforme da quella fatta propria d’ufficio dal Tribunale di Bergamo. La Corte si è basata sul dato testuale dell’art. 2 della scrittura privata del 23/12/2014, ed ha ritenuto « acclarata la pacificità della preesistenza del rapporto contrattuale fra lo Studio e le due società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., l’ammontare del compenso percepito dal primo nell’anno 2015 (da ritenersi anno di riferimento, atteso che la “risoluzione” operava dal 1 gennaio 2016) è stato adeguatamente documentatocon le scritture contabili e con le fatture dimesse in allegato all’atto introduttivo del primo grado del giudizio ed alla memoria ex art. 183 comma 6, n. 2 c.p.c., rispetto alle quali non è stata sollevata alcuna contestazione » (così a p. 20, penultimo §, della sentenza). 4.1 Benché abbia speso la maggior parte della motivazione per argomentare una non sostenibile preclusione al rilievo officioso della nullità come conseguenza della mancanza di contestazione da parte del D’Ignazio, la Corte territoriale ha tuttavia chiaramente manifestato (ancorché sinteticamente e anche per implicito) una propria valutazione di validità della clausola concernente la sanzione (con i passaggi sopra trascritti), e tale statuizione non è stata adeguatamente censurata dal ricorrente. Il che comp orta l’inammissibilità del motivo. 5. Con il terzo motivo , il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, 1° co., nn. 3, 4 e 5, c.p.c., “Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 360, I comma n. 5 e 132, II comma n. 4 del Codice di procedura civile, erronea rilevazione di elementi processuali”, per erronea rilevazione di elementi processuali emersi in corso di causa, con particolare riguardo alla mancanza dei contratti cui fare riferimento per la quantificazione del risarcimento dovuto allo studio professionale secondo la clausola penale 5.1 Il motivo in esame in realtà sollecita, cercando di superare i limiti istituzionali del giudizio di legittimità, un nuovo giudizio di merito, in contrasto con il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi all’attenzione dei giudici della S.C. elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi. 5.2 In particolare: « La valutazione delle prove raccolte, anche se si tratta di presunzioni, costituisce un’attività riservata in via esclusiva all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione, sicché rimane estranea al vizio previsto dall’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. qualsiasi censura volta a criticare il “convincimento” che il giudice si è formato, a norma dell’art. 116, commi 1 e 2, c.p.c., in esito all’esame del materiale istruttorio mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova, atteso che la deduzione del vizio di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c. non consente di censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali, contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendo alla stessa una diversa interpretazione al fine di ottenere la revisione da parte del giudice di legittimità degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito» ( ex plurimis Cass., sez. II, ord. n. 20553/2021; Cass., sez. III, sent. n. 15276/2021). 5.3 Come ribadito di recente da Cass, Sez. II, 8/3/2022, n. 7523: “Compito della Corte di Cassazione non è quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, né quello di procedere a una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici del merito, dovendo invece la Corte di legittimità limitarsi a controllare se costoro abbiano dato conto delle ragioni della loro decisione e se il ragionamento probatorio, da essi reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto entro i limiti del ragionevole e del plausibile ”. 6 Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso è inammissibile, stante l’inammissibilità di tutti i motivi su cui si fonda. 7 Le spese del giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo in favore della parte controricorrente, seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente a pagare le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in euro 5.250,00, oltre agli esborsi, liquidati in euro 200,00, oltre al rimborso spese generali 15% e accessori di legge, in favore della parte controricorrente, associazione professionale [OSCURATO:PERSONA], Nosari e Associati. Ai sensi de