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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 40811/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 22/03/2022 del TRIBUNALE di FROSINONEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale, Kate TASSONE, che ha concluso per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Frosinone - in funzione di giudice dell'esecuzione -, decidendo in sede di rinvio conseguente all'annullamento di cui alla sentenza della Corte di cassazione - Sez. 1, n. 41811 del 5 ottobre 2021 - accoglieva l'istanza nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], volta al riconoscimento del vincolo della continuazione limitatamente a quello ravvisati tra i reati giudicati con le sentenze pronunciate dal Tribunale di Frosinone rispettivamente in data 6 luglio 2004 e 17 maggio 2004; rigettava, invece, l'istanza di parte con riferimento ai delitti giudicati dalle sentenze 24 giugno 2C13 e 7 maggio 2015, entrambe aventi riferimento a fatti di bancarotta. 2.Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, con il ministero del difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che si affida a un unico motivo, denunciando violazione ed erronea applicazione degli artt. 81 cpv. cod. pen. e 671 cod. proc. peri, e correlati vizi della motivazione, per l'erroneo, incompleto, parziale apprezzamento dell'istanza difensiva e delle produzioni, con riguardo alla parte dell'ordinanza impugnata contenente il diniego del riconoscimento del vincolo della continuazione tra le sentenze del 24 giugno 2013 del Tribunale di Roma, e del 07 maggio 2015 del Tribunale di Frosinone.

Si sostiene la valutazione parcellizzata degli elementi idonei a suffragare la tesi della sussistenza del medesimo disegno criminoso, pur a fronte dell'annullamento del Giudice di legittimità che aveva cassato proprio la valutazione relativa a tale gruppo di sentenze.

Si lamenta, quindi, la erronea valorizzazione di due soli elementi (la condanna, in un caso, per bancarotta documentale e nell'altro per bancarotta patrimoniale; la diversa [OSCURATO:PERSONA] che aveva pronunciato le condanne), a fronte di altri indicatori, di segno positivo, segnalati dalla Difesa.

Segnatamente, si pongono in evidenza le seguenti circostanze: la sovrapponibilità dei periodi in cui erano state realizzate le condotte; la contiguità temporale delle sentenze di fallimento, intervenute, rispettivamente, il 09/02/2006 ( Tribunale Roma), e il 27/03/2006 ( Tribunale di Frosinone); la circostanza che le due società fallite avessero avuto la medesima sede in Roma, via dell'Aeronautica, 12, e in Ferentino, scambiandole reciprocamente; identico modus operandi, dal momento che, in un caso, il ricorrente era stato condannato per bancarotta documentale, quale amministratore formale della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.; nell'altro, quale amministratore di fatto della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per bancarotta patrimoniale e documentale. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso non è fondato. 1.11 Tribunale ha escluso la riconducibilità delle condotte illecite di bancarotta, di cui alle due sentenze emesse il 24 giugno 2013 e il 7 maggio 2015, ad un preordinato disegno criminoso unitario e le ha ritenute frutto di due diverse ed estemporanee determinazioni delittuose da parte del condannato, e, quindi, sintomatiche di una mera inclinazione a delinquere.A tale giudizio il Giudice a quo è pervenuto esaminando specificamente i dati fattuali, che ha ritenuto non idonei a lumeggiare l'unicità della programmazione iniziale, piuttosto sembrando rivelatori di una scelta di vita ispirata alla sistematica consumazione di illeciti omogene.

In particolare, sono due gli elementi valorizzati dal Tribunale: il ruolo ricoperto dal ricorrente nelle due società, aventi, peraltro, diverso oggetto sociale - rispettivamente, mero prestanome ed amministratore di diritto della [OSCURATO:PERSONA] impianti s.r.I., dichiarata fallita il 27 marzo 2006, e amministratore di fatto della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. dichiarata fallita il 9 febbraio 2006; e l'eterogeneità delle condotte per cui egli è stato dichiarato colpevole (nel primo caso, per il solo reato di bancarotta documentale e nel secondo caso anche per la distrazione di beni aziendali). 2.A fronte di ciò, come si è premesso, la Difesa lamenta la parzialità della valutazione compiuta dal giudice dell'esecuzione, che avrebbe obliterato dati segnalati dalla Difesa, quali indici da cui trarre l'unicità del programma criminoso, costituiti dalla conti guità spazio-temporale dei fatti di bancarotta e dall'omogeneità delle condotte per cui Tori è stato condannato. 3.La deduzione difensiva non è tuttavia fondata, giacchè l'ordinanza impugnata è corredata da una motivazione coerente con la natura dell'istituto della continuazione, e conforme a consolidati canoni ermeneutici, secondo i quali, in tema di applicazione della continuazione, l'identità del disegno criminoso, che caratterizza l'istituto disciplinato dall'art. 81, comma secondo, cod. pen., richiamato per la fase esecutiva dall'art. 671 cod. proc. pen., postula che l'agente si sia previamente rappresentato e abbia unitariamente deliberato una serie di condotte criminose; essa non coincide con il programma di vita delinquenziale del reo, che esprime, invece, la sua opzione a favore della commissione di un numero non predeterminato di reati, i quali, seppure dello stesso tipo, non sono identificabili a priori nelle loro principali coordinate, ma rivelino una generale propensione alla devianza che si concretizza, di volta in volta, in relazione alle varie occasioni e opportunità esistenziali (Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016 -dep. 18/04/2016, Rv. 266615).

Si vuole dire che non può la mera inclinazione a reiterare violazioni della stessa specie, quand'anche dovuta ad una determinata scelta di vita, o ad un programma generico di attività delittuosa da sviluppare nel tempo secondo contingenti opportunità, integrare di per sè l'unitaria e anticipata ideazione di più condotte costituenti illecito penale, che, per caratterizzare l'istituto disciplinato dall'art. 81, secondo comma, cod. pen., debbono risultare già insieme presenti alla mente del reo ( Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, Rv. 260896).

Insomma, non vanno confuse la ricaduta nel reato o l'abitualità a delinquere con gli elementi distintivi dell'istituto della continuazione, ovvero con il caratteristico elemento intellettivo (unità di ideazione abbracciante i diversi reati commessi) necessario alla riduzione ad unità quoad poenam, dei vari episodi delittuosi compiuti (Sez. 2, n. 2932 del 24/09/1982 (dep. 1983 ) Rv. 158309).

Ed è per questo, per l'autonomia di tali piani valutativi, giacchè l'art. 81 cod. pen. non pone limiti temporali all'applicazione dell'istituto della continuazione, che si afferma come, in astratto, la continuazione nel reato non sia esclusa dal fatto che un notevole lasso di tempo separi la commissione di un episodio delittuoso dagli altri, purchè emerga da dati positivi, sia pure in via indiretta e logica, l'appartenenza dei fatti delittuosi ad un'unica matrice ideativa (Sez. 4, n. 6386 del 05/11/1981 (dep. 1982 ) Rv. 154388).

Mentre, al contrario, non è riconoscibile l'unicità del disegno criminoso, ai fini della affermazione della sussistenza del vincolo della continuazione, sulla sola base del non eccessivo intervallo di tempo intercorso tra i vari episodi criminosi e della identità delle norme violate, non essendo tali elementi di per sè idonei a dimostrare che tutti gli episodi anzidetti siano stati frutto di una originaria determinazione volitiva, e non invece di un generico programma di attività delinquenziale il quale ben può realizzarsi nella commissione, anche a distanza ravvicinata, di identiche violazioni di legge ciascuna delle quali, però, occasionata da impulsi contingenti. (Sez. 1, n. 2059 del 11/05/1992 Cc. (dep. 05/06/1992 ) Rv. 190530 - 01 Nella fattispecie la continuazione era stata chiesta in sede esecutiva, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen.).

Né rileva che tra altri analoghi fatti di reato precedenti la continuazione sia stata invece riconosciuta, essendo ovvio che l'ennesima reiterazione delle stesse condotte criminali possa determinare, alla luce di nuovi elementi di valutazione fondati su fatti diversi, una diversa considerazione del profilo criminale dell'imputato (Sez. 2, n. 40123 del 22/10/2010, Rv. 24886201). 4.Posto, quindi, che in tema di applicazione della disciplina del reato continuato in fase esecutiva, l'unicità del disegno criminoso costituente l'indispensabile condizione per la configurabilità della continuazione non può identificarsi con la generale inclinazione a commettere reati sotto la spinta di fatti e circostanze occasionali più o meno collegati tra loro, ovvero di bisogni e necessità di ordine contingente, e neanche con la tendenza a porre in essere reati della stessa indole o specie, determinata o accentuata da talune condizioni psico- fisiche (come la tossicodipendenza), ciò che rileva, invece, è che le singole violazioni costituiscano parte integrante di un unico programma criminoso deliberato fin dall'inizio nelle linee essenziali per conseguire un determinato fine, a cui di volta in volta si aggiungerà l'elemento volitivo necessario per l'attuazione del programma medesimo.

Ed è tale programma criminoso a dovere essere positivamente e rigorosamente provato, gravando il relativo onere sulla parte che invochi la continuazione, non giovando a tale fine la mera indicazione dell'identità delle norme di legge violate, la loro prossimità temporale, la medesimezza del movente delle varie azioni criminose, tutte circostanze costituenti indici sintomatici non di attuazione di un progetto criminoso unitario quanto di un'abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione degli illeciti concernenti i singoli reati (Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016 -dep. 30/08/2016, Rv. 267580), e non probanti della preventiva deliberazione a delinquere che ne avrebbe unificato l'ideazione anteriormente alla loro singola commissione.»(Sez. 1, n. 5618 del 21/12/1993, dep. 1994, Rv. 196545 -01).

5. Di tali coordinate ermeneutiche l'ordinanza impugnata ha fatto corretta applicazione, avendo operato una valutazione congrua e logica, anche coerente con il giudizio con il quale ha, invece, riconosciuto il vincolo della continuazione all'interno di un altro gruppo di reati, sottolineando, come, in quel caso, si trattasse della violazione della medesima misura di prevenzione, a distanza di un breve lasso temporale, laddove, con riguardo alle vicende qui in esame, il Giudice dell'esecuzione, come si è già ricordato, ha dato atto della eterogeneità delle condotte, e della disomogeneità spazio - temporale. 6.In quanto logicamente supportata e giuridicamente corretta, la motivazione del provvedimento impugnato resiste al sindacato di legittimità, giacchè la valutazione circa la sussistenza dell'unicità del disegno criminoso costituisce questione di fatto rimessa all'apprezzamento del giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità solo ove non sia sorretta da adeguata motivazione (Sez. 1, n. 12936 del 03/12/2018 (dep. 2019 ) Rv. 275222). 7.AI rigetto del ricorso segue, ex lege, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 22/03/2022 del TRIBUNALE di FROSINONEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale, Kate TASSONE, che ha concluso per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Frosinone - in funzione di giudice dell'esecuzione -, decidendo in sede di rinvio conseguente all'annullamento di cui alla sentenza della Corte di cassazione - Sez. 1, n. 41811 del 5 ottobre 2021 - accoglieva l'istanza nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], volta al riconoscimento del vincolo della continuazione limitatamente a quello ravvisati tra i reati giudicati con le sentenze pronunciate dal Tribunale di Frosinone rispettivamente in data 6 luglio 2004 e 17 maggio 2004; rigettava, invece, l'istanza di parte con riferimento ai delitti giudicati dalle sentenze 24 giugno 2C13 e 7 maggio 2015, entrambe aventi riferimento a fatti di bancarotta. 2.Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, con il ministero del difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che si affida a un unico motivo, denunciando violazione ed erronea applicazione degli artt. 81 cpv. cod. pen. e 671 cod. proc. peri, e correlati vizi della motivazione, per l'erroneo, incompleto, parziale apprezzamento dell'istanza difensiva e delle produzioni, con riguardo alla parte dell'ordinanza impugnata contenente il diniego del riconoscimento del vincolo della continuazione tra le sentenze del 24 giugno 2013 del Tribunale di Roma, e del 07 maggio 2015 del Tribunale di Frosinone. Si sostiene la valutazione parcellizzata degli elementi idonei a suffragare la tesi della sussistenza del medesimo disegno criminoso, pur a fronte dell'annullamento del Giudice di legittimità che aveva cassato proprio la valutazione relativa a tale gruppo di sentenze. Si lamenta, quindi, la erronea valorizzazione di due soli elementi (la condanna, in un caso, per bancarotta documentale e nell'altro per bancarotta patrimoniale; la diversa [OSCURATO:PERSONA] che aveva pronunciato le condanne), a fronte di altri indicatori, di segno positivo, segnalati dalla Difesa. Segnatamente, si pongono in evidenza le seguenti circostanze: la sovrapponibilità dei periodi in cui erano state realizzate le condotte; la contiguità temporale delle sentenze di fallimento, intervenute, rispettivamente, il 09/02/2006 ( Tribunale Roma), e il 27/03/2006 ( Tribunale di Frosinone); la circostanza che le due società fallite avessero avuto la medesima sede in Roma, via dell'Aeronautica, 12, e in Ferentino, scambiandole reciprocamente; identico modus operandi, dal momento che, in un caso, il ricorrente era stato condannato per bancarotta documentale, quale amministratore formale della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.; nell'altro, quale amministratore di fatto della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per bancarotta patrimoniale e documentale. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso non è fondato. 1.11 Tribunale ha escluso la riconducibilità delle condotte illecite di bancarotta, di cui alle due sentenze emesse il 24 giugno 2013 e il 7 maggio 2015, ad un preordinato disegno criminoso unitario e le ha ritenute frutto di due diverse ed estemporanee determinazioni delittuose da parte del condannato, e, quindi, sintomatiche di una mera inclinazione a delinquere.A tale giudizio il Giudice a quo è pervenuto esaminando specificamente i dati fattuali, che ha ritenuto non idonei a lumeggiare l'unicità della programmazione iniziale, piuttosto sembrando rivelatori di una scelta di vita ispirata alla sistematica consumazione di illeciti omogene. In particolare, sono due gli elementi valorizzati dal Tribunale: il ruolo ricoperto dal ricorrente nelle due società, aventi, peraltro, diverso oggetto sociale - rispettivamente, mero prestanome ed amministratore di diritto della [OSCURATO:PERSONA] impianti s.r.I., dichiarata fallita il 27 marzo 2006, e amministratore di fatto della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. dichiarata fallita il 9 febbraio 2006; e l'eterogeneità delle condotte per cui egli è stato dichiarato colpevole (nel primo caso, per il solo reato di bancarotta documentale e nel secondo caso anche per la distrazione di beni aziendali). 2.A fronte di ciò, come si è premesso, la Difesa lamenta la parzialità della valutazione compiuta dal giudice dell'esecuzione, che avrebbe obliterato dati segnalati dalla Difesa, quali indici da cui trarre l'unicità del programma criminoso, costituiti dalla conti guità spazio-temporale dei fatti di bancarotta e dall'omogeneità delle condotte per cui Tori è stato condannato. 3.La deduzione difensiva non è tuttavia fondata, giacchè l'ordinanza impugnata è corredata da una motivazione coerente con la natura dell'istituto della continuazione, e conforme a consolidati canoni ermeneutici, secondo i quali, in tema di applicazione della continuazione, l'identità del disegno criminoso, che caratterizza l'istituto disciplinato dall'art. 81, comma secondo, cod. pen., richiamato per la fase esecutiva dall'art. 671 cod. proc. pen., postula che l'agente si sia previamente rappresentato e abbia unitariamente deliberato una serie di condotte criminose; essa non coincide con il programma di vita delinquenziale del reo, che esprime, invece, la sua opzione a favore della commissione di un numero non predeterminato di reati, i quali, seppure dello stesso tipo, non sono identificabili a priori nelle loro principali coordinate, ma rivelino una generale propensione alla devianza che si concretizza, di volta in volta, in relazione alle varie occasioni e opportunità esistenziali (Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016 -dep. 18/04/2016, Rv. 266615). Si vuole dire che non può la mera inclinazione a reiterare violazioni della stessa specie, quand'anche dovuta ad una determinata scelta di vita, o ad un programma generico di attività delittuosa da sviluppare nel tempo secondo contingenti opportunità, integrare di per sè l'unitaria e anticipata ideazione di più condotte costituenti illecito penale, che, per caratterizzare l'istituto disciplinato dall'art. 81, secondo comma, cod. pen., debbono risultare già insieme presenti alla mente del reo ( Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, Rv. 260896). Insomma, non vanno confuse la ricaduta nel reato o l'abitualità a delinquere con gli elementi distintivi dell'istituto della continuazione, ovvero con il caratteristico elemento intellettivo (unità di ideazione abbracciante i diversi reati commessi) necessario alla riduzione ad unità quoad poenam, dei vari episodi delittuosi compiuti (Sez. 2, n. 2932 del 24/09/1982 (dep. 1983 ) Rv. 158309). Ed è per questo, per l'autonomia di tali piani valutativi, giacchè l'art. 81 cod. pen. non pone limiti temporali all'applicazione dell'istituto della continuazione, che si afferma come, in astratto, la continuazione nel reato non sia esclusa dal fatto che un notevole lasso di tempo separi la commissione di un episodio delittuoso dagli altri, purchè emerga da dati positivi, sia pure in via indiretta e logica, l'appartenenza dei fatti delittuosi ad un'unica matrice ideativa (Sez. 4, n. 6386 del 05/11/1981 (dep. 1982 ) Rv. 154388). Mentre, al contrario, non è riconoscibile l'unicità del disegno criminoso, ai fini della affermazione della sussistenza del vincolo della continuazione, sulla sola base del non eccessivo intervallo di tempo intercorso tra i vari episodi criminosi e della identità delle norme violate, non essendo tali elementi di per sè idonei a dimostrare che tutti gli episodi anzidetti siano stati frutto di una originaria determinazione volitiva, e non invece di un generico programma di attività delinquenziale il quale ben può realizzarsi nella commissione, anche a distanza ravvicinata, di identiche violazioni di legge ciascuna delle quali, però, occasionata da impulsi contingenti. (Sez. 1, n. 2059 del 11/05/1992 Cc. (dep. 05/06/1992 ) Rv. 190530 - 01 Nella fattispecie la continuazione era stata chiesta in sede esecutiva, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen.). Né rileva che tra altri analoghi fatti di reato precedenti la continuazione sia stata invece riconosciuta, essendo ovvio che l'ennesima reiterazione delle stesse condotte criminali possa determinare, alla luce di nuovi elementi di valutazione fondati su fatti diversi, una diversa considerazione del profilo criminale dell'imputato (Sez. 2, n. 40123 del 22/10/2010, Rv. 24886201). 4.Posto, quindi, che in tema di applicazione della disciplina del reato continuato in fase esecutiva, l'unicità del disegno criminoso costituente l'indispensabile condizione per la configurabilità della continuazione non può identificarsi con la generale inclinazione a commettere reati sotto la spinta di fatti e circostanze occasionali più o meno collegati tra loro, ovvero di bisogni e necessità di ordine contingente, e neanche con la tendenza a porre in essere reati della stessa indole o specie, determinata o accentuata da talune condizioni psico- fisiche (come la tossicodipendenza), ciò che rileva, invece, è che le singole violazioni costituiscano parte integrante di un unico programma criminoso deliberato fin dall'inizio nelle linee essenziali per conseguire un determinato fine, a cui di volta in volta si aggiungerà l'elemento volitivo necessario per l'attuazione del programma medesimo. Ed è tale programma criminoso a dovere essere positivamente e rigorosamente provato, gravando il relativo onere sulla parte che invochi la continuazione, non giovando a tale fine la mera indicazione dell'identità delle norme di legge violate, la loro prossimità temporale, la medesimezza del movente delle varie azioni criminose, tutte circostanze costituenti indici sintomatici non di attuazione di un progetto criminoso unitario quanto di un'abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione degli illeciti concernenti i singoli reati (Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016 -dep. 30/08/2016, Rv. 267580), e non probanti della preventiva deliberazione a delinquere che ne avrebbe unificato l'ideazione anteriormente alla loro singola commissione.»(Sez. 1, n. 5618 del 21/12/1993, dep. 1994, Rv. 196545 -01). 5. Di tali coordinate ermeneutiche l'ordinanza impugnata ha fatto corretta applicazione, avendo operato una valutazione congrua e logica, anche coerente con il giudizio con il quale ha, invece, riconosciuto il vincolo della continuazione all'interno di un altro gruppo di reati, sottolineando, come, in quel caso, si trattasse della violazione della medesima misura di prevenzione, a distanza di un breve lasso temporale, laddove, con riguardo alle vicende qui in esame, il Giudice dell'esecuzione, come si è già ricordato, ha dato atto della eterogeneità delle condotte, e della disomogeneità spazio - temporale. 6.In quanto logicamente supportata e giuridicamente corretta, la motivazione del provvedimento impugnato resiste al sindacato di legittimità, giacchè la valutazione circa la sussistenza dell'unicità del disegno criminoso costituisce questione di fatto rimessa all'apprezzamento del giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità solo ove non sia sorretta da adeguata motivazione (Sez. 1, n. 12936 del 03/12/2018 (dep. 2019 ) Rv. 275222). 7.AI rigetto del ricorso segue, ex lege, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorre
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