CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 08722/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 6365-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], titolare dell'omonima ditta individuale, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 157, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], c) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 1338/2020 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 21/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 3/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la pronuncia della Corte d'appello di Bari 21 luglio 2020, n. 1338, che ha dichiarato inammissibile l'impugnazione per l'intervenuta decadenza ex art. 327 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] non ha proposto difese. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso lamenta "nullità della sentenza e del procedimento, ai sensi dell'art. 360, n. 4 c.p.c., per violazione e falsa applicazione degli artt. 327 e 155 c.pc., della legge 742/1969, art. 1, dell'art. 16, comma 1, del d.l. 132/2014 e dell'art. 24 Cost.": la Corte d'appello avrebbe errato nel calcolare il termine in cui andava proposto l'appello, in quanto doveva applicarsi il termine annuale maggiorato di 46 giorni; poiché la sentenza di primo grado era stata pubblicata 1'11 marzo 2015 andava applicata la norma vigente al momento della pubblicazione della sentenza e non il nuovo termine applicabile soltanto alle sentenze pubblicate dopo il 1° agosto 2015. Il ricorso è inammissibile. Si chiede a questa Corte di rivedere il proprio orientamento (v. Cass. 11758/2017, richiamata dalla sentenza impugnata), affermando che il termine in questione sarebbe termine sostanziale attenendo alla proponibilità dell'appello e all'esercizio del diritto di difesa. [OSCURATO:PERSONA] conferma l'orientamento, secondo il quale "ai fini della determinazione della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale - nella specie, per il computo del termine di impugnazione cd. lungo, ex art. 327, comma 1, c.p.c. - la modifica di cui all'art. 16, comma 1, del d.l. n. 132 del 2014 (conv., con modif., dalla legge n. 162 del 2014), che, sostituendo l'art. 1 della legge n. 742 del 1969, ha ridotto il Ric. 2021 n. 06365 sez. M2 - ud. 03-12-2021 -2- periodo di sospensione da 46 giorni a 31 giorni (dal 10 al 31 agosto di ciascun anno), trova applicazione, in mancanza di una disciplina transitoria, a partire dalla sospensione dei termini relativa al periodo feriale dell'anno solare 2015, non rilevando, a tal fine, la data dell'impugnazione o quella di pubblicazione della sentenza" (così Cass. n. 11758/2017, da ultimo confermata da Cass. n. 353/2020; al riguardo Cass. n. 17949/2021 ha precisato che il termine di 46 giorni vale in relazione alle sole sentenze pubblicate in data successiva al 10 gennaio 2015, precedente che non rileva nel caso in esame, in cui la sentenza impugnata è stata pubblicata 1'11 marzo 2015). Non vi è provvedimento sulle spese non essendosi l'intimata difesa nel presente giudizio. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta/seconda sezione civile, il 3 dicembre 2021. Il Presidente (