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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 36122/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/10/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] 1BRANCACCIO; OSSERVA

1. Visto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza con cui la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ne ha confermato la condanna per il delitto di furto aggravato;

2. Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale si lamenta violazione dell'art. 192, comma 1 e 2 cod. proc. pen. nonché manifesta illogicità della motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità, è inammissibile perché fondato su argomenti che, oltre ad essere costituiti da mere doglianze in punto di fatto, si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (si veda pag. 4 della sentenza impugnata).

Inoltre, le ragioni dedotte sono non specifiche ma si risolvono in una critica soltanto apparente della sentenza impugnata, formulata con ragioni astratte e generiche.

3. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 5 luglio 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/10/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] 1BRANCACCIO; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza con cui la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ne ha confermato la condanna per il delitto di furto aggravato; 2. Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale si lamenta violazione dell'art. 192, comma 1 e 2 cod. proc. pen. nonché manifesta illogicità della motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità, è inammissibile perché fondato su argomenti che, oltre ad essere costituiti da mere doglianze in punto di fatto, si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (si veda pag. 4 della sentenza impugnata). Inoltre, le ragioni dedotte sono non specifiche ma si risolvono in una critica soltanto apparente della sentenza impugnata, formulata con ragioni astratte e generiche. 3. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 luglio 2
Sentenza Cassazione n. 36122/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris