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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 22794/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Milano, con sentenza del 16 settembre 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Milano, pronunciata in data 21 giugno 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]Amico, condannato alla pena ritenuta di giustizia per i reati di cui agli artt. 648 e 474 cod. pen. e all'art. 76, comma 3, d.lgs. 159/2011.

Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, inerente alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è privo di concreta specificità e comunque manifestamente infondato perché, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590), nel motivare il diniego della diminuente richiesta è sufficiente il riferimento, da parte del giudice di merito, all'assenza di elementi di segno positivo, come avvenuto nella specie (si vedano pagg. 4 e 5 sulla equità e proporzionalità della pena irrogata alla gravità dei fatti, essendo peraltro già stata riconosciuta la fattispecie attenuata della ricettazione in ragione dell'esiguo valore dei beni, nonché sulla mancanza di elementi positivi concreti e specifici da valorizzare ai fini della concessione); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 21 marzo 202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Milano, con sentenza del 16 settembre 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Milano, pronunciata in data 21 giugno 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]Amico, condannato alla pena ritenuta di giustizia per i reati di cui agli artt. 648 e 474 cod. pen. e all'art. 76, comma 3, d.lgs. 159/2011. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, inerente alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è privo di concreta specificità e comunque manifestamente infondato perché, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590), nel motivare il diniego della diminuente richiesta è sufficiente il riferimento, da parte del giudice di merito, all'assenza di elementi di segno positivo, come avvenuto nella specie (si vedano pagg. 4 e 5 sulla equità e proporzionalità della pena irrogata alla gravità dei fatti, essendo peraltro già stata riconosciuta la fattispecie attenuata della ricettazione in ragione dell'esiguo valore dei beni, nonché sulla mancanza di elementi positivi concreti e specifici da valorizzare ai fini della concessione); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 21 marzo 202