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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 aprile 2024

Cassazione n. 14524/2024

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.17502/2015 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex legein ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso ORDINANZA diCORTE [OSCURATO:PERSONA] n. 5838/2015depositata il 24/03/2015 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/04/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la revocazione dell'ordinanza5838/2012, deducendo un primo errore di fatto in cui sarebbe incorsa la Corte di cassazione nel fondare la decisione su dati la cui verità era indiscutibilmente esclusa ed, in particolare, sull'errata supposizione che l'atto di appello fosse stato notificato e che il contribuente avesse contestato la regolarità/ritualità, legittimità della notifica nonché un ulteriore errore percettivo nella parte in cui era stata affermata l'inammissibilità del terzo e del quarto motivo del ricorso per cassazione laddove, con quest i, era stata impugnata non solo la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva rigettato la richiesta di revocazione della sentenza n.41/3/12 della stessa Commissione territoriale ma anche quest'ultima decisione;

2. gli intimati [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ed il Comune di [OSCURATO:PERSONA] no n svolgevanoattività difensiva; 3.a seguito di deposito di relazione ex art.380- bis cod. proc. civ. e di fissazione dell'adunanza della Corte in camera di consiglio, depositata memoria ad opera di parte ricorrente, questa Corte – Sesta Sezione Civile –con l’ ordinanza n.6800/2017 assumeva che la prima doglianza era da ritenere inammissibile rileva ndo, per contro, che era non infondata la seconda doglianza avanzata dal Donnarumma con il ricorso per revocazione in quanto dagli atti ed, in particolare, dal ricorso per cassazioneemergeva l a sussistenza del secondo errore percettivo dedotto ovvero che il ricorso era stato cumulativamente proposto avverso entrambe le sentenze (ovvero quella resa nel giudizio di revocazione della sentenza di appello e quest’ultima) laddove, invece, nell’ordinanza si faceva riferimento, quale oggetto di impugnazione, esclusivamente alla sentenza n. 245/15/2012 resa il giorno 8 ottobre 2012 dalla Commissione tributaria regionale della Campania, e per tale ragione rime tteva la causa per la trattazione alla “Quinta Sezione Civile” di questa Corte;

3. con ordinanza interlocutoria n.22933/2023 questa Corte disponeva l’ acquisizione del fascicolo di merito, fascicolo ad oggi non acquisito [OSCURATO:PERSONA] la causa deve essere rinviata a nuovo ruolo non essendo stato nelle more acquisito il fascicolo di merito, indispensabile ai fini del decidere P.Q.M.

Rinvia la causa a nuovo ruolo, mandando alla Cancelleria per la tempestiva acquisizione del fascicolo di merito.

Così deciso in Roma, nella camera di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.17502/2015 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex legein ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso ORDINANZA diCORTE [OSCURATO:PERSONA] n. 5838/2015depositata il 24/03/2015 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/04/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la revocazione dell'ordinanza5838/2012, deducendo un primo errore di fatto in cui sarebbe incorsa la Corte di cassazione nel fondare la decisione su dati la cui verità era indiscutibilmente esclusa ed, in particolare, sull'errata supposizione che l'atto di appello fosse stato notificato e che il contribuente avesse contestato la regolarità/ritualità, legittimità della notifica nonché un ulteriore errore percettivo nella parte in cui era stata affermata l'inammissibilità del terzo e del quarto motivo del ricorso per cassazione laddove, con quest i, era stata impugnata non solo la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva rigettato la richiesta di revocazione della sentenza n.41/3/12 della stessa Commissione territoriale ma anche quest'ultima decisione; 2. gli intimati [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ed il Comune di [OSCURATO:PERSONA] no n svolgevanoattività difensiva; 3.a seguito di deposito di relazione ex art.380- bis cod. proc. civ. e di fissazione dell'adunanza della Corte in camera di consiglio, depositata memoria ad opera di parte ricorrente, questa Corte – Sesta Sezione Civile –con l’ ordinanza n.6800/2017 assumeva che la prima doglianza era da ritenere inammissibile rileva ndo, per contro, che era non infondata la seconda doglianza avanzata dal Donnarumma con il ricorso per revocazione in quanto dagli atti ed, in particolare, dal ricorso per cassazioneemergeva l a sussistenza del secondo errore percettivo dedotto ovvero che il ricorso era stato cumulativamente proposto avverso entrambe le sentenze (ovvero quella resa nel giudizio di revocazione della sentenza di appello e quest’ultima) laddove, invece, nell’ordinanza si faceva riferimento, quale oggetto di impugnazione, esclusivamente alla sentenza n. 245/15/2012 resa il giorno 8 ottobre 2012 dalla Commissione tributaria regionale della Campania, e per tale ragione rime tteva la causa per la trattazione alla “Quinta Sezione Civile” di questa Corte; 3. con ordinanza interlocutoria n.22933/2023 questa Corte disponeva l’ acquisizione del fascicolo di merito, fascicolo ad oggi non acquisito [OSCURATO:PERSONA] la causa deve essere rinviata a nuovo ruolo non essendo stato nelle more acquisito il fascicolo di merito, indispensabile ai fini del decidere P.Q.M. Rinvia la causa a nuovo ruolo, mandando alla Cancelleria per la tempestiva acquisizione del fascicolo di merito. Così deciso in Roma, nella camera di
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