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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 43635/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/04/2019 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi la inammissibilità del ricorso; udito l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso riportandosi ai motivi del ricorso e chiedendone l'accoglimento [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Roma confermava la sentenza del Tribunale di Roma in data 19/06/2017 in forza della quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di un anno di reclusione ed euro 350,00 di multa, pena sospesa /in quanto ritenuto colpevole del reato di truffa aggravata continuata per avere, con artifici e raggiri consistiti nel far risultare falsamente la sua presenza presso la Sovrintendenza per i [OSCURATO:PERSONA] e Paesaggistici presso il comune di Roma ove lavorava quale portiere, indotto in errore la p.a. circa il suo regolare svolgimento del servizio, procurandosi un ingiusto profitto pari allo stipendio percepito per le ore non lavorate con pari danno per l' ente pubblico. 3se—'

2. Avverso la suddetta sentenza l'imputato, a mezzo del proprio difensore di fiducia, propone ricorso per deducendo tre motivi: a. violazione di legge e vizio di motivazione per avere la corte di appello confermato il provvedimento con cui era stata revocata l'ordinanza di ammissione di un testimone a difesa.

Osserva che la corte di appello, violando il dettato di cui all' art. 190 c.p.p., aveva ritenuto legittima la revoca della prova ammessa non considerando che la prova in questione con la teste [OSCURATO:PERSONA] era indispensabile per smentire le asserzioni della P.G. circa l'assenza dal servizio dell'imputato; b. omessa ammissione ed adeguato esame del documento informativo da cui sarebbe stato estratto il tabulato cartaceo acquisito agli atti e assunto arbitrariamente quale prova presupposta per la dichiarazione di colpevolezza dell'imputato; omessa e contraddittoria motivazione della mancata assunzione della stessa.

Lamenta che la corte territoriale, nel confermare l'affermazione della responsabilità del ricorrente per il reato di truffa, si era basata sulle risultanze di tabulati forniti dalla [OSCURATO:PERSONA] che non potevano attestare la presenza o meno dell'imputato in ufficio in quanto si trattava della mera riproduzione grafica scaricata da un impiegato non identificato e non escusso in dibattimento di un documento informatico che non era stato acquisito al dibattimento.

La sentenza era da ritenere, pertanto, viziata non essendo stato acquisito agli atti il documento informatico attestante la presenza in ufficio dell'imputato; c. vizio di motivazione in relazione al mancato esame degli elementi a favore del Ruver quanto al trattamento sanzionatorio a carico dell'imputato ed alla omessa pronunzia di proscioglimento ex art. 131 bis c.p.

Rileva che in punto di trattamento sanzionatorio la pronunzia era del tutto carente in quanto la corte di appello non aveva valutato la brevità delle uscite dall' ufficio contestate all' imputato tali da giustificare una pronunzia ex art. 131 bis c.p. o comunque la concessione delle circostanze attenuanti generiche prevalenti. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo appare meramente reiterativo di una censura già disattesa dalla corte di appello con congrua motivazione e, comunque, è da ritenere manifestamente infondato, avendo la corte chiarito che detta prova appariva superflua in quanto non avrebbe potuto apportare alcun elemento utile anche in ragione del fatto che in atto di appello non era state individuate le specifiche circostante su cui detta teste doveva essere sentita.

Va, peraltro, rilevato che la parte che intende censurare con ricorso per cassazione l'ordinanza del giudice che, all'esito dell'istruttoria, abbia revocato una prova testimoniale già ammessa è tenuta, in ossequio al principio di specificità di all'art. 581, comma primo, lett. c). cod. proc. pen., a spiegare il livello di decisività delle prove testimoniali che il giudice ha ritenuto superflue. (Nella specie, la Corte ha ritenuto inammissibile il motivo con cui la parte si limitava ad affermare che la testimonianza revocata sarebbe stata "potenzialmente contrastante" con quelle assunte). (Sez. 6, Sentenza n. 15673 del 19/12/2011 Ud. (dep. 23/04/2012 ) Rv. 252581 - 01, apparendo la censura in tal senso priva del necessario requisito di specificità.

3. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato avendo la corte di appello chiarito, con una motivazione congrua ed adeguata e priva di aporie logico giuridiche, che non vi era motivo di dubitare della autenticità e della valenza documentazione in atti attestante l'allontanamento dal servizio dell'imputato in orari in cui lo stesso risultava presente, dal momento che le risultanze testimoniali deponevano nel senso della conformità di detto documento alle risultanze informatiche.

4. Il terzo motivo di censura è totalmente generico nonchè manifestamente infondato atteso che risulta che la corte territoriale nello stabilire la pena ha tenuto in considerazione i fatti contestati e la personalità dell' imputato e, per altro verso, in considerazione del fatto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142) Nel caso in esame i giudici di primo grado hanno evidenziato come, tenuto conto della pluralità di condotte contestate, il trattamento sanzionatorio della pena, prossima al minimo edittale, appariva mite, sicchè la motivazione non appare in alcun censurabile, con la ulteriore precisazione che il ricorrente non ha ritualmente formulato alcuna specifica istanza ex art. 131 bis c.p. (non apparendo in tal senso significativo il richiamo a pag. 7 dell' appello), questione che, pertanto, non poteva essere dedotta per la prima volta in questa sede.

4. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/04/2019 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi la inammissibilità del ricorso; udito l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso riportandosi ai motivi del ricorso e chiedendone l'accoglimento [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Roma confermava la sentenza del Tribunale di Roma in data 19/06/2017 in forza della quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di un anno di reclusione ed euro 350,00 di multa, pena sospesa /in quanto ritenuto colpevole del reato di truffa aggravata continuata per avere, con artifici e raggiri consistiti nel far risultare falsamente la sua presenza presso la Sovrintendenza per i [OSCURATO:PERSONA] e Paesaggistici presso il comune di Roma ove lavorava quale portiere, indotto in errore la p.a. circa il suo regolare svolgimento del servizio, procurandosi un ingiusto profitto pari allo stipendio percepito per le ore non lavorate con pari danno per l' ente pubblico. 3se—' 2. Avverso la suddetta sentenza l'imputato, a mezzo del proprio difensore di fiducia, propone ricorso per deducendo tre motivi: a. violazione di legge e vizio di motivazione per avere la corte di appello confermato il provvedimento con cui era stata revocata l'ordinanza di ammissione di un testimone a difesa. Osserva che la corte di appello, violando il dettato di cui all' art. 190 c.p.p., aveva ritenuto legittima la revoca della prova ammessa non considerando che la prova in questione con la teste [OSCURATO:PERSONA] era indispensabile per smentire le asserzioni della P.G. circa l'assenza dal servizio dell'imputato; b. omessa ammissione ed adeguato esame del documento informativo da cui sarebbe stato estratto il tabulato cartaceo acquisito agli atti e assunto arbitrariamente quale prova presupposta per la dichiarazione di colpevolezza dell'imputato; omessa e contraddittoria motivazione della mancata assunzione della stessa. Lamenta che la corte territoriale, nel confermare l'affermazione della responsabilità del ricorrente per il reato di truffa, si era basata sulle risultanze di tabulati forniti dalla [OSCURATO:PERSONA] che non potevano attestare la presenza o meno dell'imputato in ufficio in quanto si trattava della mera riproduzione grafica scaricata da un impiegato non identificato e non escusso in dibattimento di un documento informatico che non era stato acquisito al dibattimento. La sentenza era da ritenere, pertanto, viziata non essendo stato acquisito agli atti il documento informatico attestante la presenza in ufficio dell'imputato; c. vizio di motivazione in relazione al mancato esame degli elementi a favore del Ruver quanto al trattamento sanzionatorio a carico dell'imputato ed alla omessa pronunzia di proscioglimento ex art. 131 bis c.p. Rileva che in punto di trattamento sanzionatorio la pronunzia era del tutto carente in quanto la corte di appello non aveva valutato la brevità delle uscite dall' ufficio contestate all' imputato tali da giustificare una pronunzia ex art. 131 bis c.p. o comunque la concessione delle circostanze attenuanti generiche prevalenti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo appare meramente reiterativo di una censura già disattesa dalla corte di appello con congrua motivazione e, comunque, è da ritenere manifestamente infondato, avendo la corte chiarito che detta prova appariva superflua in quanto non avrebbe potuto apportare alcun elemento utile anche in ragione del fatto che in atto di appello non era state individuate le specifiche circostante su cui detta teste doveva essere sentita. Va, peraltro, rilevato che la parte che intende censurare con ricorso per cassazione l'ordinanza del giudice che, all'esito dell'istruttoria, abbia revocato una prova testimoniale già ammessa è tenuta, in ossequio al principio di specificità di all'art. 581, comma primo, lett. c). cod. proc. pen., a spiegare il livello di decisività delle prove testimoniali che il giudice ha ritenuto superflue. (Nella specie, la Corte ha ritenuto inammissibile il motivo con cui la parte si limitava ad affermare che la testimonianza revocata sarebbe stata "potenzialmente contrastante" con quelle assunte). (Sez. 6, Sentenza n. 15673 del 19/12/2011 Ud. (dep. 23/04/2012 ) Rv. 252581 - 01, apparendo la censura in tal senso priva del necessario requisito di specificità. 3. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato avendo la corte di appello chiarito, con una motivazione congrua ed adeguata e priva di aporie logico giuridiche, che non vi era motivo di dubitare della autenticità e della valenza documentazione in atti attestante l'allontanamento dal servizio dell'imputato in orari in cui lo stesso risultava presente, dal momento che le risultanze testimoniali deponevano nel senso della conformità di detto documento alle risultanze informatiche. 4. Il terzo motivo di censura è totalmente generico nonchè manifestamente infondato atteso che risulta che la corte territoriale nello stabilire la pena ha tenuto in considerazione i fatti contestati e la personalità dell' imputato e, per altro verso, in considerazione del fatto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142) Nel caso in esame i giudici di primo grado hanno evidenziato come, tenuto conto della pluralità di condotte contestate, il trattamento sanzionatorio della pena, prossima al minimo edittale, appariva mite, sicchè la motivazione non appare in alcun censurabile, con la ulteriore precisazione che il ricorrente non ha ritualmente formulato alcuna specifica istanza ex art. 131 bis c.p. (non apparendo in tal senso significativo il richiamo a pag. 7 dell' appello), questione che, pertanto, non poteva essere dedotta per la prima volta in questa sede. 4. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso i
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