CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 aprile 2022
Cassazione n. 16722/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/07/2021 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 4 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Potenza ha confermato la sentenza del Tribunale di Potenza del 28 ottobre 2019, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni uno di reclusione ed euro 309,87 di multa in rela- zione al reato di cui all'artt. 95 d.P.R. n. 115 del 2002. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello per violazione di legge con riferimento all'omesso riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato. In ordine all'unico motivo di ricorso, va osservato che, per la configurabilità della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131 bis, cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma primo, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'en- tità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590). A tal fine, non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, ma è sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647), dovendo comunque il giudice motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento incriminato, per valutarne la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, il bisogno di pena, non po- tendo far ricorso a mere clausole di stile (Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, Venezia, Rv. 275940). Trattandosi, quindi, di una valutazione da compiersi sulla base dei criteri di cui all'art. 133, cod. pen., essa rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e, di conseguenza, non può essere sindacata dalla Corte di legittimità, se non nei limiti della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione postavi a sostegno. La decisione impugnata ha fatto corretta applicazione di quei princìpi e la relativa motivazione non presenta evidenti discrasie di ordine logico. La Corte distrettuale, infatti, ha reputato decisive, ai fini della valutazione del grado di offensività della condotta, le modalità della condotta, l'intensità del dolo, la differenza non trascurabile tra i redditi percepiti dal nucleo familiare e quelli dichiarati e, in particolare, la personalità dell'imputato, gravato da precedenti penali gravi, ri- petuti ed allarmanti.Si tratta di circostanze indiscutibilmente significative che rientrano tra i parame- tri espressamente considerati dall'art. 133 cod. pen.. 2. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussi- stendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 6 aprile 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] sposo ...1 DEPOSITATO