Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 24 marzo 2023

Cassazione n. 34630/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di BIELLA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Sostituto P.G. [OSCURATO:PERSONA] Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020 e del successivo art. 8 D.L. 198/2022 [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del Tribunale di Biella dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], che ha rigettato l'appello proposto avverso il provvedimento con cui il G.I.P. del Tribunale di Biella ha rigettato l'istanza di dissequestro dell'alloggio di proprietà dell'imputato.

Al riguardo, i difensori deducono:

1.1. violazione di legge, inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 240- bis cod. pen., in relazione all'art. 321, comma 3, cod. proc. pen.

In particolare, premesso che il dissequestro era stato rigettato sul rilievo che, ai sensi dell'art. 85 T.U. stupefacenti, potrebbe trovare applicazione la confisca allargata, si lamenta come si fosse documentalmente provata la provenienza lecita delle somme utilizzate per il pagamento del prezzo di acquisto del bene (scrittura privata autenticata di compravendita del bene, mutuo bancario erogato, donazione di prossimi congiunti, conti correnti e disposizioni di bonifico con cui è stato saldato il prezzo).

Il Tribunale, seppur aveva ritenuto che la somma impiegata per l'acquisto provenisse dai movimenti bancari di cui alla documentazione allegata all'istanza, aveva affermato l'impossibilità di ricondurre le relative provviste ad una provenienza lecita, senza motivare tale assunto.

Del tutto inconferente, infatti, era il riferimento al reddito dell'imputato ed alla sua sproporzione, ovvero all'attività economica esercitata, atteso che la provvista è derivata da apporti di denaro di terzi, ossia dai nonni, dai familiari e dalla banca che ha erogato il mutuo e, dunque, in nessun modo ricollegabile al reddito e/o proventi dell'imputato.

Privo di rilievo, poi, era che le somme versate dai nonni fossero da qualificarsi come mutui anziché donazioni, in quanto non ne deriverebbe in alcun modo l'illiceità della provenienza della provvista, in quanto somme provenienti dal patrimonio dei nonni paterni estranee all'attività illecita.

Peraltro, sul punto credibile era la versione resa dall'imputato, il quale aveva ammesso come l'acquisto dell'auto e di alcuni orologi fosse conseguenza dell'attività di spaccio, a differenza, invece, dell'immobile il cui acquisto era stato sostenuto con proventi leciti.

2. Con requisitoria del 24/03/2023 il Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso non è fondato.1.

Dalla lettura dell'ordinanza impugnata risulta che il ricorrente abbia fatto fronte all'acquisto dell'immobile - oggetto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca allargata (reato spia il traffico di sostanze stupefacenti) - mediante il ricorso ad una provvista costituita da un mutuo bancario e da prestiti di scopo ottenuti nell'ambito familiare.

Con riguardo alle erogazioni riconducibili ai nonni paterni, il Tribunale, mediante il riferimento alle intercettazioni telefoniche, ha motivatamente precisato che non si tratta, per come prospettato dalla difesa, di donazioni, bensì di prestiti a cui il ricorrente faceva poi fronte mediante un rimborso mensile.

Si tratta di una ricostruzione esente da censure di legittimità, tenuto conto che nei confronti dei provvedimenti cautelari reali è ammesso ricorso per cassazione per violazione di legge.

Ciò posto, ad avviso della difesa, la circostanza che la provvista impiegata sia di provenienza "lecita" e, in particolare, riferibile a negozi giuridici a schema tipico riferibili a soggetti terzi rispetto alle attività criminose poste in essere dall'imputato, farebbe venir meno uno dei presupposti che legittima il ricorso a tale speciale forma di confisca, ossia l'assenza da parte dell'imputato della giustificazione della provenienza del bene, potendo essere assoggettato a confisca «...denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza .. ».

Una volta, quindi, che l'imputato ha fornito una giustificazione plausibile delle modalità con cui il bene è entrato nel suo patrimonio, a nulla varrebbe che il valore di tale cespite risulti poi del tutto sproporzionato al proprio reddito dichiarato ai fini delle imposte sul reddito ovvero alla sua attività economica.

I requisiti legittimanti debbono essere cumulativi e l'errore in cui sarebbe caduto il Tribunale sarebbe stato quello di scinderne la portata applicativa.

Si tratta di un'opzione ermeneutica non condivisibile, in quanto opera una lettura parcellizzata della disposizione di cui il giudice del merito deve fare applicazione, finendo per eluderne la ratio legis, finalizzata a contrastare le ricchezze illecitamente accumulate.

Il Tribunale ha, infatti, precisato come l'imputato sia illo tempore nullatenente, disponendo di un reddito minimale del tutto insufficiente non solo a far fronte all'acquisto del bene, ma anche a onorare il pagamento delle rate di mutuo, sia in favore della banca che degli stessi familiari.

Di conseguenza, per come risulta dal compendio delle conversazioni intercettate, i proventi di cui l'imputato dispone e che sono destinati ab origine al pagamento dei prestiti erogati sono quelli derivanti dallo svolgimento della sua redditizia attività criminosa.

I contratti di mutuo sono, pertanto, segmenti che vanno esaminati non nella loro configurazione "isolata" di meri atti negoziali destinati a realizzare il trasferimento del bene, bensì quali momenti complessivi di un'operazione illecita più ampia che si presta ad eludere la finalità vietata dall'ordinamento, ossia quella di consentire che il reo possa conservare cespiti riconducibili all'illecita accumulazione patrimoniale.

Pur essendosi fatto ricorso a schemi negoziali usualmente praticati, riconducibili a canali formalmente leciti, la finalità perseguita - e nelle sue modalità attuative realizzata - si pone in aperto contrasto con il risultato che la norma imperativa di cui all'art. 240-bis cod. pen. mira ad evitare.

Né può ritenersi che le modalità di adempimento dell'obbligazione non rilevino ai fini della valutazione complessiva dell'operazione di acquisto, adducendo che si collocano all'esterno del contratto quale post factum privo di rilievo causale: si tratta, invece, di un aspetto di rilievo, in quanto il bene finisce per entrare nel patrimonio del soggetto non in virtù della provvista lecita fornita da terzi, ma in conseguenza dell'erogazione delle somme di provenienza illecite destinate sin dalla stipula all'adempimento dell'obbligazione.

Non si è, dunque, al cospetto di due momenti distinti, uno caratterizzato da un'erogazione giustificativa del contratto di vendita e altra volta all'adempimento degli oneri connessi, di carattere del tutto neutro e, dunque, indifferente dalle modalità di esecuzione, ma di un unico negozio in cui tutte le somme ad esso causalmente destinate rendono la provvista allegata inidonea a "giustificare" l'entrata del bene nel patrimonio dell'imputato.

Le somme destinate all'adempimento dell'obbligazione finiscono, infatti, per tenere sostanzialmente conto di quelle erogate per effettuare l'acquisto, in una sorta di "confusione" causale che non consente una lettura parcellizzata dell'operazione come prospettato nel ricorso.

Posto che il mutuo fondiario e le erogazioni familiari sono lo strumento con cui, nei fatti, si è dilazionato l'esborso di una provvista di provenienza illecita, le disponibilità finanziarie addotte a sostengo dell'acquisto non possono ritenersi legittime in quanto espressione di disponibilità illecite di natura delittuosa.

2. In conclusione, deve essere rigettato il ricorso.

Consegue, ai sensi dell'art.606 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Roma, li 12/05/2023 Il Consigliere e ten

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di BIELLA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Sostituto P.G. [OSCURATO:PERSONA] Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020 e del successivo art. 8 D.L. 198/2022 [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del Tribunale di Biella dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], che ha rigettato l'appello proposto avverso il provvedimento con cui il G.I.P. del Tribunale di Biella ha rigettato l'istanza di dissequestro dell'alloggio di proprietà dell'imputato. Al riguardo, i difensori deducono: 1.1. violazione di legge, inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 240- bis cod. pen., in relazione all'art. 321, comma 3, cod. proc. pen. In particolare, premesso che il dissequestro era stato rigettato sul rilievo che, ai sensi dell'art. 85 T.U. stupefacenti, potrebbe trovare applicazione la confisca allargata, si lamenta come si fosse documentalmente provata la provenienza lecita delle somme utilizzate per il pagamento del prezzo di acquisto del bene (scrittura privata autenticata di compravendita del bene, mutuo bancario erogato, donazione di prossimi congiunti, conti correnti e disposizioni di bonifico con cui è stato saldato il prezzo). Il Tribunale, seppur aveva ritenuto che la somma impiegata per l'acquisto provenisse dai movimenti bancari di cui alla documentazione allegata all'istanza, aveva affermato l'impossibilità di ricondurre le relative provviste ad una provenienza lecita, senza motivare tale assunto. Del tutto inconferente, infatti, era il riferimento al reddito dell'imputato ed alla sua sproporzione, ovvero all'attività economica esercitata, atteso che la provvista è derivata da apporti di denaro di terzi, ossia dai nonni, dai familiari e dalla banca che ha erogato il mutuo e, dunque, in nessun modo ricollegabile al reddito e/o proventi dell'imputato. Privo di rilievo, poi, era che le somme versate dai nonni fossero da qualificarsi come mutui anziché donazioni, in quanto non ne deriverebbe in alcun modo l'illiceità della provenienza della provvista, in quanto somme provenienti dal patrimonio dei nonni paterni estranee all'attività illecita. Peraltro, sul punto credibile era la versione resa dall'imputato, il quale aveva ammesso come l'acquisto dell'auto e di alcuni orologi fosse conseguenza dell'attività di spaccio, a differenza, invece, dell'immobile il cui acquisto era stato sostenuto con proventi leciti. 2. Con requisitoria del 24/03/2023 il Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso non è fondato.1. Dalla lettura dell'ordinanza impugnata risulta che il ricorrente abbia fatto fronte all'acquisto dell'immobile - oggetto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca allargata (reato spia il traffico di sostanze stupefacenti) - mediante il ricorso ad una provvista costituita da un mutuo bancario e da prestiti di scopo ottenuti nell'ambito familiare. Con riguardo alle erogazioni riconducibili ai nonni paterni, il Tribunale, mediante il riferimento alle intercettazioni telefoniche, ha motivatamente precisato che non si tratta, per come prospettato dalla difesa, di donazioni, bensì di prestiti a cui il ricorrente faceva poi fronte mediante un rimborso mensile. Si tratta di una ricostruzione esente da censure di legittimità, tenuto conto che nei confronti dei provvedimenti cautelari reali è ammesso ricorso per cassazione per violazione di legge. Ciò posto, ad avviso della difesa, la circostanza che la provvista impiegata sia di provenienza "lecita" e, in particolare, riferibile a negozi giuridici a schema tipico riferibili a soggetti terzi rispetto alle attività criminose poste in essere dall'imputato, farebbe venir meno uno dei presupposti che legittima il ricorso a tale speciale forma di confisca, ossia l'assenza da parte dell'imputato della giustificazione della provenienza del bene, potendo essere assoggettato a confisca «...denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza .. ». Una volta, quindi, che l'imputato ha fornito una giustificazione plausibile delle modalità con cui il bene è entrato nel suo patrimonio, a nulla varrebbe che il valore di tale cespite risulti poi del tutto sproporzionato al proprio reddito dichiarato ai fini delle imposte sul reddito ovvero alla sua attività economica. I requisiti legittimanti debbono essere cumulativi e l'errore in cui sarebbe caduto il Tribunale sarebbe stato quello di scinderne la portata applicativa. Si tratta di un'opzione ermeneutica non condivisibile, in quanto opera una lettura parcellizzata della disposizione di cui il giudice del merito deve fare applicazione, finendo per eluderne la ratio legis, finalizzata a contrastare le ricchezze illecitamente accumulate. Il Tribunale ha, infatti, precisato come l'imputato sia illo tempore nullatenente, disponendo di un reddito minimale del tutto insufficiente non solo a far fronte all'acquisto del bene, ma anche a onorare il pagamento delle rate di mutuo, sia in favore della banca che degli stessi familiari. Di conseguenza, per come risulta dal compendio delle conversazioni intercettate, i proventi di cui l'imputato dispone e che sono destinati ab origine al pagamento dei prestiti erogati sono quelli derivanti dallo svolgimento della sua redditizia attività criminosa. I contratti di mutuo sono, pertanto, segmenti che vanno esaminati non nella loro configurazione "isolata" di meri atti negoziali destinati a realizzare il trasferimento del bene, bensì quali momenti complessivi di un'operazione illecita più ampia che si presta ad eludere la finalità vietata dall'ordinamento, ossia quella di consentire che il reo possa conservare cespiti riconducibili all'illecita accumulazione patrimoniale. Pur essendosi fatto ricorso a schemi negoziali usualmente praticati, riconducibili a canali formalmente leciti, la finalità perseguita - e nelle sue modalità attuative realizzata - si pone in aperto contrasto con il risultato che la norma imperativa di cui all'art. 240-bis cod. pen. mira ad evitare. Né può ritenersi che le modalità di adempimento dell'obbligazione non rilevino ai fini della valutazione complessiva dell'operazione di acquisto, adducendo che si collocano all'esterno del contratto quale post factum privo di rilievo causale: si tratta, invece, di un aspetto di rilievo, in quanto il bene finisce per entrare nel patrimonio del soggetto non in virtù della provvista lecita fornita da terzi, ma in conseguenza dell'erogazione delle somme di provenienza illecite destinate sin dalla stipula all'adempimento dell'obbligazione. Non si è, dunque, al cospetto di due momenti distinti, uno caratterizzato da un'erogazione giustificativa del contratto di vendita e altra volta all'adempimento degli oneri connessi, di carattere del tutto neutro e, dunque, indifferente dalle modalità di esecuzione, ma di un unico negozio in cui tutte le somme ad esso causalmente destinate rendono la provvista allegata inidonea a "giustificare" l'entrata del bene nel patrimonio dell'imputato. Le somme destinate all'adempimento dell'obbligazione finiscono, infatti, per tenere sostanzialmente conto di quelle erogate per effettuare l'acquisto, in una sorta di "confusione" causale che non consente una lettura parcellizzata dell'operazione come prospettato nel ricorso. Posto che il mutuo fondiario e le erogazioni familiari sono lo strumento con cui, nei fatti, si è dilazionato l'esborso di una provvista di provenienza illecita, le disponibilità finanziarie addotte a sostengo dell'acquisto non possono ritenersi legittime in quanto espressione di disponibilità illecite di natura delittuosa. 2. In conclusione, deve essere rigettato il ricorso. Consegue, ai sensi dell'art.606 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Roma, li 12/05/2023 Il Consigliere e ten
Sentenza Cassazione n. 34630/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris