CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 maggio 2026
Cassazione n. 16642/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tro-intimata-avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di II grado del Lazion. 7460/2023, depositata il 22/12/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/4/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione avverso l’avviso di accertamenton. TJQTJQM002237, relativo al “reddito diverso” riveniente dallatransazione intercorsa con [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in virtù della quale leera stata corrisposta la somma di € 150.000,00 in relazione al possesso diun biglietto della lotteria “Gratta e vinci”, ritenuto non vincente dallasuddetta società concessionaria.Numero registro generale 14240/2024Numero sezionale 3372/2026Numero di raccolta generale 16642/2026Data pubblicazione 28/05/20262. La CTP di Roma rigettò il ricorso, con sentenza parzialmenteriformata, in grado d’appello, dalla Corte di giustizia tributaria di II gradodel Lazio sotto il profilo delle sanzioni, escluse ex art. 6 della l. n.472/1997 in relazione alla ritenuta non colpevolezza della contribuente nelritenere “di poter avere la somma di euro 150.000 al netto dellaimposizione, e non al netto della sola ritenuta di acconto” (pag. 5 dellasentenza in questa sede impugnata).3. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, sullabase di un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso, l’Agenzia ricorrente deduce laviolazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 6 d.lgs. n. 472/1997, in relazioneall’art. 360, n. 4, c.p.c., per avere riconosciuto l’esimente di cui al citatoart. 6 senza che la stessa fosse mai stata invocata dalla contribuente (nénell’atto introduttivo del giudizio di primo grado né nell’atto di appello).Il motivo è fondato.Con riguardo alla causa di non punibilità discendente da obiettivecondizioni di incertezza normativa (art. 6, comma 2), è opportunoriportare testualmente quanto affermato dalla più recente giurisprudenzadi questa Corte (Cass., n. 3466/2026): “quanto alla dedotta sussistenza diuna causa di non punibilità, ex art. 8 del d.lgs. n. 546 del 1992, e art. 6,comma 2, d.lgs. n. 472 del 1997 e art. 10, comma 3, l. n. 212 del 2000,oggetto del quarto motivo di ricorso, va dato atto del fatto che in tema disanzioni amministrative tributarie vi è un contrasto di giurisprudenza circala necessità (v. Cass. Sez. 5, n. 15406 del 2021 e, conformi, Cass, n.14402 del 2016; Cass. n. 17195 del 2019), o meno (v. Cass. Sez. 5, n.2604 del 2024, conforme ad una risalente interpretazione: Cass. n.2820del 1995; Cass. n.2979 del 1990), di una domanda del contribuente al finedi attivare il potere di disapplicazione del giudice per l’obiettiva incertezzanormativa. [OSCURATO:PERSONA] ritiene di dover riaffermare la giurisprudenza dellaNumero registro generale 14240/2024Numero sezionale 3372/2026Numero di raccolta generale 16642/2026Data pubblicazione 28/05/2026Sezione in materia sanzionatoria secondo la quale, al fine di attivare ilpotere del giudice di disapplicazione per obiettiva incertezza normativa -potere conferito dall'art. 8 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e ribadito,con più generale portata, dall'art. 6, comma 2, del d.lgs. 18 dicembre1997, n. 472, e quindi dall'art. 10, comma 3, del d.lgs. 27 luglio 2000, n.212 - serve la tempestiva domanda del contribuente, non essendoquestione rilevabile d’ufficio. Tale interpretazione è conforme, tra le altre,a Cass. Sez. 5, n. 15406 del 2021; Cass. n. 17195 del 2019; Cass, n.14402 del 2016; Cass. Sez. 6 - 5, n. 7067 del 2015; Cass. Sez. 5, n. 440del 2015; Cass., Sez. 5, n. 4031 del 2012; Cass., Sez. 5, n. 22890 del2006 e si ritiene di dover superare il contrario precedente Cass. Sez. 5, n.2604 del 2024, il quale aveva condiviso una risalente interpretazione dellaSezione (v., tra le altre, Cass. n.2820 del 1995 e Cass. n.2979 del 1990)”.Il principio di diritto conclusivamente affermato in tale pronuncia è ilseguente: “al fine di attivare il potere del giudice di disapplicazione perobiettiva incertezza normativa - potere conferito dall'art. 8 del d.lgs. 31dicembre 1992, n. 546, e ribadito, con più generale portata, dall'art. 6,comma 2, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, e quindi dall'art. 10,comma 3, del d.lgs. 27 luglio 2000, n. 212 – è necessaria la tempestivadomanda del contribuente, non essendo questione rilevabile d’ufficio”.Tale principio deve ritenersi senz’altro estensibile, per identità di ratio, allafattispecie di cui al primo comma del menzionato art. 6, che prevede lanon punibilità per errore sul fatto non determinato da colpa. Significative,in tal senso, sono le affermazioni di cui a Cass., n. 22524/2013, alla cuistregua, “quale che sia, infatti, la causa di non punibilità - nonesplicitamente indicata in sentenza - che il giudice ha ritenuto nella speciesussistente, tra quelle previste nella norma citata, deve escludersi che ilgiudice tributario possa rilevare d'ufficio l'esistenza di una esimente inmancanza di una domanda del contribuente, il quale ha anche l'onere diNumero registro generale 14240/2024Numero sezionale 3372/2026Numero di raccolta generale 16642/2026Data pubblicazione 28/05/2026dimostrare la ricorrenza, nella fattispecie concreta, dei relativi presupposti(cfr. Cass. nn. 22890 del 2006, 4031 del 2012)”.2. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, il ricorso puòessere deciso nel merito con il rigetto del ricorso originario delcontribuente.3. La peculiarità della vicenda e il recente superamento del contrastogiurisprudenziale registratosi all’interno della Sezione rappresentanomotivi idonei a giustificare la compensazione delle spese dell’interogiudizio. P.Q.MAccoglie il ricorso, cassa nei termini di cui in motivazione la sentenzaimpugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario delcontribuente.Compensa tra le parti le spese dell’intero giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21/4/2026.Il PresidenteLucio Napolitano