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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 41356/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sogt4te le conclusioni del PG Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], chiede il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del 14 ottobre 2022 del Tribunale di Napoli che, quale giudice dell'esecuzione, ha revocato la sospensione condizionale della pena precedentemente concessa dal Tribunale di Napoli con sentenza del 18 marzo 2017, divenuta definitiva.

2. Il ricorrente denuncia inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, con riferimento all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, perché il giudice dell'esecuzione, in violazione anche di quanto stabilito dall'art. 111 Cost., non avrebbe offerto alcuna motivazione in ordine alla sua decisione di revocare i benefici della sospensione condizionale della pena concessi dai giudici della cognizione a Pizzolante e non avrebbe tenuto conto dell'istanza con la quale la difesa aveva chiesto l'applicazione della disciplina della continuazione ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. tra i reati indicati. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

Nel caso in esame, infatti, le doglianze esposte dal ricorrente e, ancor prima, l'esame del provvedimento impugnato, evidenziano profili di vera e propria assenza motivazionale, nell'ambito di un contesto espressivo che, in effetti, non esprime alcun passaggio logico e storico dell'iter dimostrativo.

Va ricordato, sul punto, che la motivazione non consiste in una mera espressione di risultato ma in un atto che sia capace di dare conto dell'effettivo apprezzamento da parte del soggetto giudicante di tutti gli elementi che risultano nel fascicolo: motivare, pertanto, è attività complessa non riducibile a vuote formule di stile e consistente in una chiara esplicazione delle ragioni che, in fatto come in diritto, consentono di sostenere la decisione.

Se, pertanto, non può dirsi indispensabile la riproduzione formale delle fonti dimostrative (potendo essere operata una sintesi ragionata dei loro contenuti), ciò che non può mai mancare è la chiara e precisa attribuzione a dette fonti di un valore dimostrativo, capace di risolvere la quaestio facti nei termini imposti dalle questioni giuridiche che si intendono risolvere.

Il giudice dell'esecuzione, per converso, non ha correttamente applicato i sopra indicati principi di diritto, non avendo offerto alcuna motivazione in ordine AD. alla decisione di revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena e non avendo provveduto in merito all'istanza di applicazione della disciplina della continuazione.

2. Alla luce dei principi sopra indicati, la Corte deve annullare il provvedimento impugnato, con rinvio per nuovo giudizio al giudice dell'esecuzione competente.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Na

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sogt4te le conclusioni del PG Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], chiede il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del 14 ottobre 2022 del Tribunale di Napoli che, quale giudice dell'esecuzione, ha revocato la sospensione condizionale della pena precedentemente concessa dal Tribunale di Napoli con sentenza del 18 marzo 2017, divenuta definitiva. 2. Il ricorrente denuncia inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, con riferimento all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, perché il giudice dell'esecuzione, in violazione anche di quanto stabilito dall'art. 111 Cost., non avrebbe offerto alcuna motivazione in ordine alla sua decisione di revocare i benefici della sospensione condizionale della pena concessi dai giudici della cognizione a Pizzolante e non avrebbe tenuto conto dell'istanza con la quale la difesa aveva chiesto l'applicazione della disciplina della continuazione ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. tra i reati indicati. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. Nel caso in esame, infatti, le doglianze esposte dal ricorrente e, ancor prima, l'esame del provvedimento impugnato, evidenziano profili di vera e propria assenza motivazionale, nell'ambito di un contesto espressivo che, in effetti, non esprime alcun passaggio logico e storico dell'iter dimostrativo. Va ricordato, sul punto, che la motivazione non consiste in una mera espressione di risultato ma in un atto che sia capace di dare conto dell'effettivo apprezzamento da parte del soggetto giudicante di tutti gli elementi che risultano nel fascicolo: motivare, pertanto, è attività complessa non riducibile a vuote formule di stile e consistente in una chiara esplicazione delle ragioni che, in fatto come in diritto, consentono di sostenere la decisione. Se, pertanto, non può dirsi indispensabile la riproduzione formale delle fonti dimostrative (potendo essere operata una sintesi ragionata dei loro contenuti), ciò che non può mai mancare è la chiara e precisa attribuzione a dette fonti di un valore dimostrativo, capace di risolvere la quaestio facti nei termini imposti dalle questioni giuridiche che si intendono risolvere. Il giudice dell'esecuzione, per converso, non ha correttamente applicato i sopra indicati principi di diritto, non avendo offerto alcuna motivazione in ordine AD. alla decisione di revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena e non avendo provveduto in merito all'istanza di applicazione della disciplina della continuazione. 2. Alla luce dei principi sopra indicati, la Corte deve annullare il provvedimento impugnato, con rinvio per nuovo giudizio al giudice dell'esecuzione competente. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Na
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