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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 22294/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di TARANTO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiararsi inammissibilità del ricorso.

Ritenuto in fatto

1. Con ordinanza del 12/10/2021, il Tribunale di Taranto: a) in parziale accoglimento dell'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ha ritenuto non sussistente la circostanza aggravante di cui all'art. 625, primo comma, n. 7, cod. pen., in relazione ai delitti di cui ai capi a), c) e d) dell'ordinanza applicativa della misura della custodia cautelare in carcere e, in conseguenza, ha dichiarato, con riguardo a tali delitti, decorso il termine di fase di cui all'art. 303, comma 1, lett. a), n. 1, cod. proc. pen.; b) ha rigettato nel resto l'appello, ritenendo, per i delitti tentati di cui al capo e) sussistente l'indicata circostanza aggravante.

2. Nell'interesse del Calia è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo di seguito enunciato nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

In particolare si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, per avere il Tribunale ritenuto la sussistenza dell'indicata circostanza aggravante, sebbene la sicura assenza di beni all'interno delle autovetture interessate dall'azione del Calia consentisse di escludere a priori siffatta conclusione e, in particolare, la configurabilità del delitto tentato circostanziato.

Quanto alla distinta ipotesi del delitto circostanziato tentato, proprio il fatto che, per i furti consumati, la circostanza aggravante fosse stata esclusa, rendeva necessario argomentare in termini di certezza il giudizio ipotetico richiesto dalla giurisprudenza di legittimità, poiché le modalità dei primi e il fatto che il Calia, dopo avere messo a soqquadro le autovetture di cui al capo e), non avesse ripiegato per il furto di altri oggetti presenti nelle stesse, in quanto costituenti dotazioni dei veicoli, dimostrava una ricerca selettiva e non generalizzata.

3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

Considerato in diritto

1. Le doglianze sono infondate.

Come ribadito da Sez.

U, n. 28243 del 28/03/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 255528 - 01, recependo le indicazioni di Sez. 2, n. 39837 del 22/05/2009, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 245258 - 0, la norma dell'art. 56 cod. pen. non fa esclusivo riferimento alla figura tipica del reato, ma anche a quella del reato circostanziato, per cui l'estensione al tentativo delle circostanze previste per il corrispondente reato consumato comporta un problema di semplice compatibilità logico-giuridica, che non tocca il principio di legalità.

Infatti, ai fini della configurazione del tentativo di delitto aggravato, oltre al criterio della idoneità e della univocità degli atti e dei mezzi che possono indicare un proposito criminoso riferibile a un delitto aggravato, acquistano rilevanza e sono compatibili - e, dunque, estensibili al tentativo - tutte le circostanze, aggravanti o attenuanti, che attengono ai fini dell'azione criminosa.

Ciò comporta, sul piano motivazionale, la necessità che l'interprete verifichi la compatibilità della circostanza con la condotta concretamente posta in essere dall'agente, allo scopo di desumere se, sulla base della predetta condotta (della sua idoneità e della sua inequivocità, come manifestatesi nei fatti), la predetta circostanza sia riscontrabile.

Si tratta certamente di una valutazione ipotetica, ma, non per questo, di una valutazione inibita al giudice, atteso che, ad esempio, del tutto ipotetico è il così detto giudizio controfattuale, cui lo stesso è chiamato in tema di reato omissivo (cfr.: Sez.

U, n. 30328 del 10/07/2002, Franzese, Rv 222138) e ipotetico, in ultima analisi, è il giudizio in tema proprio di delitto tentato (o dei delitti a consumazione anticipata), posto che al giudicante è richiesto di valutare, non la condotta - in sé - tenuta dall'agente, ma tale condotta in relazione all'obiettivo che l'agente si proponeva di raggiungere, di valutare detta condotta, vale a dire, "come se" l'evento voluto si fosse, in realtà, realizzato.

Ora, in tale contesto, la circostanza che i furti consumati dal Calia abbiano avuto ad oggetto beni non lasciati nelle autovetture per consuetudine o necessità e il fatto che, con riguardo ai delitti di cui al capo e), il primo, dopo avere messo a soqquadro i veicoli, nulla abbia sottratto non dimostra affatto, sul piano logico del giudizio ipotetico, che la ricerca del ricorrente fosse indirizzata solo ai beni lasciati non per consuetudine o necessità.

E ciò, innanzi tutto, perché il ricorso sul punto è del tutto generico, nulla essendo dato sapere sui beni, in ipotesi, presenti nelle autovetture verso le quali erano state dirette le condotte di cui al capo e) e dei quali il ricorrente avrebbe preferito rinunciare ad impossessarsi; inoltre, sempre nel quadro del giudizio ipotetico del quale s'è detto, è ben possibile, come rilevato dal Tribunale, che, per ragioni di necessità, vengano lasciati nelle autovetture beni di valore e siffatta possibilità è stata razionalmente ritenuta presente nella mente dell'agente.

2. Alla pronuncia di rigetto consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorren

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di TARANTO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiararsi inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 12/10/2021, il Tribunale di Taranto: a) in parziale accoglimento dell'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ha ritenuto non sussistente la circostanza aggravante di cui all'art. 625, primo comma, n. 7, cod. pen., in relazione ai delitti di cui ai capi a), c) e d) dell'ordinanza applicativa della misura della custodia cautelare in carcere e, in conseguenza, ha dichiarato, con riguardo a tali delitti, decorso il termine di fase di cui all'art. 303, comma 1, lett. a), n. 1, cod. proc. pen.; b) ha rigettato nel resto l'appello, ritenendo, per i delitti tentati di cui al capo e) sussistente l'indicata circostanza aggravante. 2. Nell'interesse del Calia è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo di seguito enunciato nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. In particolare si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, per avere il Tribunale ritenuto la sussistenza dell'indicata circostanza aggravante, sebbene la sicura assenza di beni all'interno delle autovetture interessate dall'azione del Calia consentisse di escludere a priori siffatta conclusione e, in particolare, la configurabilità del delitto tentato circostanziato. Quanto alla distinta ipotesi del delitto circostanziato tentato, proprio il fatto che, per i furti consumati, la circostanza aggravante fosse stata esclusa, rendeva necessario argomentare in termini di certezza il giudizio ipotetico richiesto dalla giurisprudenza di legittimità, poiché le modalità dei primi e il fatto che il Calia, dopo avere messo a soqquadro le autovetture di cui al capo e), non avesse ripiegato per il furto di altri oggetti presenti nelle stesse, in quanto costituenti dotazioni dei veicoli, dimostrava una ricerca selettiva e non generalizzata. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Le doglianze sono infondate. Come ribadito da Sez. U, n. 28243 del 28/03/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 255528 - 01, recependo le indicazioni di Sez. 2, n. 39837 del 22/05/2009, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 245258 - 0, la norma dell'art. 56 cod. pen. non fa esclusivo riferimento alla figura tipica del reato, ma anche a quella del reato circostanziato, per cui l'estensione al tentativo delle circostanze previste per il corrispondente reato consumato comporta un problema di semplice compatibilità logico-giuridica, che non tocca il principio di legalità. Infatti, ai fini della configurazione del tentativo di delitto aggravato, oltre al criterio della idoneità e della univocità degli atti e dei mezzi che possono indicare un proposito criminoso riferibile a un delitto aggravato, acquistano rilevanza e sono compatibili - e, dunque, estensibili al tentativo - tutte le circostanze, aggravanti o attenuanti, che attengono ai fini dell'azione criminosa. Ciò comporta, sul piano motivazionale, la necessità che l'interprete verifichi la compatibilità della circostanza con la condotta concretamente posta in essere dall'agente, allo scopo di desumere se, sulla base della predetta condotta (della sua idoneità e della sua inequivocità, come manifestatesi nei fatti), la predetta circostanza sia riscontrabile. Si tratta certamente di una valutazione ipotetica, ma, non per questo, di una valutazione inibita al giudice, atteso che, ad esempio, del tutto ipotetico è il così detto giudizio controfattuale, cui lo stesso è chiamato in tema di reato omissivo (cfr.: Sez. U, n. 30328 del 10/07/2002, Franzese, Rv 222138) e ipotetico, in ultima analisi, è il giudizio in tema proprio di delitto tentato (o dei delitti a consumazione anticipata), posto che al giudicante è richiesto di valutare, non la condotta - in sé - tenuta dall'agente, ma tale condotta in relazione all'obiettivo che l'agente si proponeva di raggiungere, di valutare detta condotta, vale a dire, "come se" l'evento voluto si fosse, in realtà, realizzato. Ora, in tale contesto, la circostanza che i furti consumati dal Calia abbiano avuto ad oggetto beni non lasciati nelle autovetture per consuetudine o necessità e il fatto che, con riguardo ai delitti di cui al capo e), il primo, dopo avere messo a soqquadro i veicoli, nulla abbia sottratto non dimostra affatto, sul piano logico del giudizio ipotetico, che la ricerca del ricorrente fosse indirizzata solo ai beni lasciati non per consuetudine o necessità. E ciò, innanzi tutto, perché il ricorso sul punto è del tutto generico, nulla essendo dato sapere sui beni, in ipotesi, presenti nelle autovetture verso le quali erano state dirette le condotte di cui al capo e) e dei quali il ricorrente avrebbe preferito rinunciare ad impossessarsi; inoltre, sempre nel quadro del giudizio ipotetico del quale s'è detto, è ben possibile, come rilevato dal Tribunale, che, per ragioni di necessità, vengano lasciati nelle autovetture beni di valore e siffatta possibilità è stata razionalmente ritenuta presente nella mente dell'agente. 2. Alla pronuncia di rigetto consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorren
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