CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 aprile 2024
Cassazione n. 21792/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/07/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso avverso la sentenza con la quale, dichiarato prescritto il reato di cui all'art. 368 cod. pen., sono state confermate le statuzioni civili è svolto in fatto e, sotto l'apparente denuncia del vizio di motivazione, è volto a sollecitare alla Corte di cassazione la rilettura delle risultanze di prova che, invece, la Corte di appello, pur richiamando in premessa la disposizione di cui all'art. 129 cod. proc. pen., ha esaminato e ritenuto idonee a confermare le statuzioni civili, ai sensi dell'art. 578 cod. proc. pen.. In particolare, la Corte di appello ha analiticamente esaminato (pag. 4, in fine) gli elementi allegati dalla difesa - riferibili ad aspetti formali del documento asseritamente firmato in bianco -, contrastanti con l'assunto della sua compilazione successiva alla sottoscrizione, con dati non concordati, e ha sottolineato circostanze univoche (la difesa opposta dall'imputata alla diffida ricevuta dal legale sostenendo la esistenza di un accordo economico diverso) che denotavano la strumentalità della querela per il reato di cui all'art. 486 cod. pen. proposta dall'imputata in danno del difensore che l'aveva assistita in una causa di lavoro e, quindi, l'asserita falsità del documento con il quale aveva, invece, accettato la proposta di parcella del difensore. Non è deducibile con il ricorso per cassazione il secondo motivo di impugnazione che denuncia violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato esame del motivo di appello sulla misura della liquidazione del danno non patrimoniale. Rileva il Collegio che il difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi generici, proposti in concorso con alltri motivi specifici, non può formare oggetto di ricorso per cassazione, dal momento che i motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria, quand'anche il giudice dell'impugnazione non abbia pronunciato in concreto tale sanzione. (Sez. 5, n. 44201 del 29/09/2022, P, Rv. 283808): evidentemente generico era, sotto tale aspetto, il motivo di appello sul punto della determinazione del danno liquidato ingiusto perché fondato sulla "condivisione della proposta di parte". Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processualli e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 aprile 2024 Il Consigliere