CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 6 luglio 2026
Cassazione n. 22707/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ANDRACARDELLA, domiciliato ex lege all’indirizzo Pec in atti.-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], PATRIZIALEPORE, domiciliata ex lege all’indirizzo Pec in atti.-controricorrente-avverso la sentenza del [OSCURATO:PERSONA] n. 380/2021 depositata il04/01/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/05/2026 dalConsigliere dr.ssa [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 18680/2022Numero sezionale 1938/2026Numero di raccolta generale 22707/2026Data pubblicazione 06/07/20261. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso, affidato a quattro motivi, per lacassazione della sentenza n. 380/2021 del Tribunale di Aosta, SezioneSpecializzata Agraria, già impugnata dal ricorrente avanti la Corted’Appello di Torino, che con ordinanza 26 maggio 2022 aveva dichiaratol’appello inammissibile ex art. 348 bis c.p.c.Per quanto ancora rileva nella presente sede di giudizio, LauraAgostino, proprietaria dei terreni, sul rilievo che era scaduto il termine dicinque anni previsto nel contratto di affitto, stipulato mediante patti inderoga con l’assistenza delle associazioni di categoria, ricorreva alTribunale di Aosta per la condanna del conduttore Perrin all’immediatorilascio degli alpeggi ed al pagamento dell’indennità di occupazione;resisteva il conduttore, affermando che i patti in deroga erano statistipulati senza l’effettiva assistenza delle associazioni di categoria, percui egli non era stato adeguatamente informato né consapevolmentereso edotto di quanto pattuito; chiedeva inoltre, in via riconvenzionale,di poter esercitare il proprio diritto di prelazione, ritenendone sussistentinel caso di specie tutti i presupposti.Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].2. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale aisensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.3. La controricorrente ha depositato memoria, nella quale illustra l’iter e l’esito del procedimento ex art. 373 c.p.c. con cui è stata rigettatal’istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza diappello, e, per l’effetto, chiede il rimborso delle spese sostenute inrelazione a tale procedimento.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia “Violazione e falsaapplicazione di norme di diritto ex art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c. conNumero registro generale 18680/2022Numero sezionale 1938/2026Numero di raccolta generale 22707/2026Data pubblicazione 06/07/2026riferimento all’art. 23, co. 3, L. 11/1971 come sostituito dall’art. 45 L. n.203/1982 in combinato disposto con l’art. 58 L. n. 203/1982”.Censura la decisione del giudice di primo grado per aver ritenutovalide le clausole contrattuali derogatorie stipulate ai sensi dell’art. 45della legge n. 203/1982, nonostante fosse mancata l'assistenza effettivadel rappresentante dell’organizzazione sindacale, presente solo allasottoscrizione dei contratti.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia “Violazione e falsaapplicazione di norme di diritto ex art. 360, co. 1, n.3 con riferimentoall’art. 112 c.p.c. e all’art. 4-bis Legge n. 203/1982”.Contesta il rigetto della propria domanda riconvenzionale, volta adaccertare la sussistenza del diritto di prelazione sui fondi ai sensidell’art. 4 bis della legge n. 203/1982, deducendo la non condivisibilitàdella motivazione addotta dal giudice di merito, che non avrebbecorrettamente applicato la summenzionata disposizione normativa.3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia “Violazione e falsaapplicazione di norme di diritto ex art. 360, co. 1, n. 3, con riferimentoall’art. 24 Cost. nonché agli artt. 115, 116 e 188 c.p.c.“.Lamenta la mancata ammissione della prova testimoniale, sebbeneritualmente dedotta, con cui egli ben avrebbe potuto dimostrare lamancata assistenza da parte dell’organizzazione sindacale e, perl’effetto, la sua mancata consapevolezza nel sottoscrivere, in relazionealla ridotta durata del contratto, un patto in deroga a lui sfavorevole.4. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia “Violazione e falsaapplicazione di norme di diritto ex art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c. conriferimento agli articoli 2735 c.c., 2722, co. 2, c.c. e 1471 c.c.”.Lamenta che il tribunale ha erroneamente attribuito valoreconfessorio stragiudiziale alle dichiarazioni relative all’assistenzasindacale contenute nel contratto, addivenendo, per l’effetto, a rigettarela dedotta prova testimoniale, che invece sarebbe stata decisiva per unNumero registro generale 18680/2022Numero sezionale 1938/2026Numero di raccolta generale 22707/2026Data pubblicazione 06/07/2026diverso esito della lite. Deduce altresì che era applicabile nella fattispeciel’art. 1417 c.c., con ogni conseguenza in tema di ammissibilità dellaprova orale, data la presenza di una dichiarazione simulata voluta dalleparti, intesa a rappresentare una assistenza alla stipulazione dei patti inderoga, invece inesistente.5. Il primo, il terzo e il quarto motivo, da esaminare congiuntamenteper la loro stretta connessione, sono infondati.5.1. In tema di contratti agrari, questa Corte ha da tempo chiaritoche la stipulazione di accordi in deroga alla disciplina legale, ai sensidell’art. 45 della legge n. 203 del 1982, postula l’assistenza dellerispettive organizzazioni professionali di categoria; assistenza che devetradursi in un’effettiva attività di consulenza e indirizzo, idonea arendere le parti consapevoli del contenuto e della portata dei singolipatti derogatori (v., tra le altre, Cass., n. 5983/2007).5.2. Quando tale assistenza risulti attestata nel documento negozialesottoscritto dai contraenti e dai rispettivi rappresentanti sindacali, larelativa dichiarazione, non attenendo a diritti indisponibili, assumenatura di confessione stragiudiziale e spiega efficacia probatoria neiconfronti della parte che l’ha resa. Ne consegue che, in mancanza di unaspecifica azione diretta a far valere un vizio della volontà o altra causaidonea a incidere sulla validità della dichiarazione, la stessa non puòessere superata mediante la mera deduzione di prova testimoniale voltaa dimostrarne la non corrispondenza al vero (v. Cass., n. 5953/2016;Cass., n. 14759/2008; Cass., n. 5483/2007).5.3. A tali principi si è correttamente attenuto il giudice di merito,che ha valorizzato la sottoscrizione dei contratti da parte del conduttoree dei rappresentanti delle organizzazioni di categoria, nonché ladichiarazione, ivi contenuta, dell’avvenuta assistenza sindacale. Ilricorrente, per contro, mira a contestare la veridicità di tale attestazioneesclusivamente mediante prova testimoniale, senza allegare di avereNumero registro generale 18680/2022Numero sezionale 1938/2026Numero di raccolta generale 22707/2026Data pubblicazione 06/07/2026esperito le azioni tipicamente dirette a far emergere il dedotto contrastotra volontà e dichiarazione.Il rigetto dell’istanza istruttoria si sottrae, pertanto, alle censureformulate, essendo sorretto da motivazione conforme al costanteorientamento di legittimità.5.4. Né giova al ricorrente il richiamo all’art. 1417 c.c. e allaprospettata simulazione della dichiarazione relativa all’assistenzasindacale. La censura deduce infatti una questione nuova, poiché ilricorrente non indica, in violazione degli oneri di specificità elocalizzazione propri del giudizio di legittimità, se, dove e quando laquestione sia stata dedotta nei precedenti gradi di giudizio, né qualidomande o istanze istruttorie siano state ritualmente formulate sulpunto (v. tra le tante Cass., n. 26147/2021: “Qualora una questionegiuridica - implicante un accertamento di fatto - non risulti trattata inalcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che la proponga insede di legittimità, onde non incorrere nell'inammissibilità per novitàdella censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione dellaquestione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio diautosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto delgiudizio precedente lo abbia fatto, per consentire alla Corte dicontrollare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminarenel merito la censura stessa”).6. Il secondo motivo è inammissibile.Non si confronta – anzi, del tutto prescinde – dalla circostanza chel’impugnata sentenza ha ritenuto insussistenti i presupposti perl’esercizio del diritto di prelazione sul rilievo dell’avvenuto decorso dioltre sei mesi dalla scadenza del contratto, in tal senso rendendo unamotivazione congrua e scevra da vizi logico-giuridici, perché del tuttoconforme al principio per cui “Il diritto di prelazione e il diritto di riscattodi cui agli artt. 38 e 39 della legge 27 luglio 1978 n. 392 (nonché ilNumero registro generale 18680/2022Numero sezionale 1938/2026Numero di raccolta generale 22707/2026Data pubblicazione 06/07/2026diritto di prelazione in favore dei conduttori di unità immobiliari ad usoresidenziale di proprietà degli enti pubblici previdenziali previsto dald.lgs. n. 104 del 1996) non competono alla parte conduttrice una voltache siano cessati gli effetti del contratto di locazione, risultandoirrilevante al riguardo la sua eventuale posizione successiva di detentricedi fatto dell'immobile già oggetto della locazione” (v. Cass., n.27666/2008; analogamente, Cass., n. 12291/2004).7. In conclusione, il ricorso va rigettato.8. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come dispositivo,seguono la soccombenza; non ritiene il Collegio sussistenti nellafattispecie i presupposti per la condanna del ricorrente ai sensi e per glieffetti dell’art. 96, comma terzo, c.p.c.9. Non vi è luogo a provvedere sulla richiesta, formulata dallacontroricorrente nella memoria, di condanna del ricorrente anche alrimborso delle spese, dei diritti e degli onorari relativi al procedimento disospensione dell’esecutività della sentenza ai sensi dell’art. 373 c.p.c. Ladomanda, infatti, risulta formulata in termini generici e non èaccompagnata dalla produzione di una specifica documentazionegiustificativa nei termini di cui all’art. 372 c.p.c.; ciò impedisce alla Cortedi procedere alla relativa liquidazione, in conformità al principio secondocui, nel giudizio di legittimità, la liquidazione delle spese sostenute per ilprocedimento di sospensione dell’esecuzione della sentenza d’appello èesaminabile solo ove l’interessato produca, nei termini di cui all’art. 372,secondo comma, c.p.c., una specifica e documentata istanza,comprensiva dei relativi atti, sì da consentire alla controparte diinterloquire sul punto (v. Cass., n. 6792/2024). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna il ricorrente al pagamento, in favore dellacontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida inNumero registro generale 18680/2022Numero sezionale 1938/2026Numero di raccolta generale 22707/2026Data pubblicazione 06/07/2026euro 2.500,00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15per cento, esborsi, liquidati in euro 200,00, ed accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stessoarticolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della TerzaSezione Civile della Corte Suprema di Cassazione il 28 maggio2026.Il PresidenteLINA RUBINO