CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 29 marzo 2026
Cassazione n. 07494/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZAsul ricorso iscritto al n. 2884/2023 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], D’[OSCURATO:PERSONA], D’[OSCURATO:PERSONA],D’[OSCURATO:PERSONA], quali eredi di Ciro d’Acierno, rappresentati e difesidall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale come per legge- ricorrenti -contro[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], n. 26/a, in Napoli, in persona del legalerappresentante in carica, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale come perlegge- controricorrente -avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 4622/2021 depositatail 14/12/2022;Numero registro generale 2884/2023Numero sezionale 486/2026Numero di raccolta generale 7494/2026Data pubblicazione 29/03/2026alla pubblica udienza del 6/02/2026, udita la relazione della causa svoltadal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA];sentito il Procuratore Generale, nella persona del [OSCURATO:PERSONA],che ha concluso per il rigetto del ricorso;rilevato che nessuno è comparso per i ricorrenti e per il controricorrente.1. [OSCURATO:PERSONA]Acierno ottenne dal Tribunale di Napoli la condanna delCondominio, sito in Napoli al viale [OSCURATO:PERSONA] n. 26, al risarcimentodel danno da lui subito a causa dell’allagamento, accertato in altrogiudizio, conclusosi con la sentenza n. 7082 del 2003 dello stessoTribunale di Napoli, di alcuni locali terranei - interni 9/H, 11/F, 12/E,13/D e 16/A - siti nel detto condominio, da lui acquistati in sede diasta giudiziale.2. Il Tribunale di Napoli, nel contraddittorio con il [OSCURATO:PERSONA] ed espletatauna consulenza tecnica di ufficio, liquidò il danno in favore delD’Acierno in euro 19.500,00.3. [OSCURATO:PERSONA]Acierno propose appello.4. [OSCURATO:PERSONA] resistette all’impugnazione.5. La Corte d’appello di Napoli ha, con la sentenza n. 4622 del 14/12/2021,rigettato l’appello, con condanna dell’appellante alla rifusione dellespese in favore del [OSCURATO:PERSONA].6. Avverso la sentenza della Corte territoriale ricorre per cassazione con7. Risponde con controricorso il [OSCURATO:PERSONA].8. Con atto depositato telematicamente il 4/02/2026 si sono costituiti ingiudizio [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Acierno, AntonioD’Acierno e [OSCURATO:PERSONA]Acierno, quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]Acierno, decedutoil [OSCURATO:DATA_NASCITA].9. Il ricorso è stato chiamato all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], per la quale ilProcuratore Generale ha depositato conclusioni scritte per il rigettodel ricorso e il controricorrente ha depositato memoria.R.g. n. 2884 del 2023U.p. 6/02/2026; estensore: C. VallePag. 2 di 7Numero registro generale 2884/2023Numero sezionale 486/2026Numero di raccolta generale 7494/2026Data pubblicazione 29/03/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. In via preliminare il Collegio rileva quanto segue: il ricorso è statonotificato il 16/01/2023 e all’attività difensiva dell’intimato si applica,dunque, il testo dell’art. 370 cod. proc. civ., come modificato dall’art.3, comma 27, lett. f), n. 1 del d.lgs. n. 149 del 10/10/2022. Ilcontroricorso doveva, pertanto, essere depositato entro 40 giornidalla notifica del ricorso principale: nel caso di specie il termine ultimoera, quindi, il 27/02/2023, ma il controricorrente l’ha depositatol’[OSCURATO:DATA_NASCITA].A tanto consegue che, consentendo la tardività del controricorso solola partecipazione alla pubblica udienza, il [OSCURATO:PERSONA], che neppure ditale facoltà si è avvalso, non ha espletato valida attività difensiva enon può quindi tenersi conto neppure della memoria dallo stessodepositata per l’udienza.2. I motivo: violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 132, secondocomma, n. 4 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ. e 24 e 111Costituzione in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5.Con il primo motivo il ricorrente censura la sentenza in quanto ilcontenuto dell’atto non consente di comprendere le ragioni poste afondamento della motivazione, né l’iter logico seguito dal giudice. Ilmotivo è composto, in gran parte, ossia per oltre una pagina e mezzo,dalla riproduzione, in carattere corsivo e con spazio di interlinea diuna riga, del testo della sentenza impugnata ed espone le censure,anche mediante la ripetizione di massime di giurisprudenza, in pocopiù di mezza pagina.Il motivo è inammissibile per inestricabile commistione delle censureche esso prospetta, poiché deduce in un solo ambito violazione e falsaapplicazione di norme di diritto, vizi del procedimento e omessoesame di fatto (in concreto: fatti) decisivo ai fini del giudizio, il che diper sé potrebbe condurre alla decisione di inammissibilità (Cass.28/05/2018, n. 13312).R.g. n. 2884 del 2023U.p. 6/02/2026; estensore: C. VallePag. 3 di 7Numero registro generale 2884/2023Numero sezionale 486/2026Numero di raccolta generale 7494/2026Data pubblicazione 29/03/2026Il Collegio ritiene che, con riferimento ai profili di vizi procedimentali,nella specie di omissione di motivazione, il motivo sia, altresì,infondato, atteso che la motivazione della Corte d’appello è superioreal cd minimo costituzionale (Cass. Sez. U n. 8053 del 7/04/2014;Cass. n. 21257 del 8/10/2014 e altre numerose in termini) e lecensure di cui al motivo si muovono in un’ottica di meracontrapposizione alle argomentazioni rese dalla Corte territoriale, alfine della riforma della sentenza, ma senza un effettivo apparatocritico, in diritto, alla motivazione, poiché le doglianze si muovononell’ambito del mero dissenso dalla motivazione, resa dal giudice dimerito, sul profilo del criterio di liquidazione del danno nel caso dimancata disponibilità dell’immobile.3. II motivo: violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 2056 e 1226cod. civ., 115 e 116 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, primocomma, nn. 3 e 5 cod. proc. civ.Il ricorrente ascrive alla sentenza d’appello l’erronea applicazione deiprincipi vigenti in materia di risarcimento da indisponibilitàdell’immobile (o meglio, degli immobili), poiché quella avrebbeomesso di valutare adeguatamente le risultanze istruttorie, inparticolare della consulenza tecnica di ufficio: in particolare, dal fattoche era emersa l’indisponibilità dell’immobile la Corte territorialeavrebbe dovuto trarre quale conseguenza il riconoscimento del dannoda mancata vendita dello stesso.Il motivo è infondato. La Corte di merito ha affermato che il ricorrentesi era limitato ad attestarsi sulla difesa della consulenza tecnica diufficio, ma non aveva offerto elementi, sin dal primo grado delgiudizio, per potere ritenere che effettivamente aveva subito danniulteriori rispetto a quelli risarciti con la somma di oltre diciannovemilae cinquecento euro. Il motivo si incentra sul mancato riferimento, daparte dei giudici di merito, ai fini della liquidazione della postarisarcitoria, al criterio del valore locativo degli immobili, ma leR.g. n. 2884 del 2023U.p. 6/02/2026; estensore: C. VallePag. 4 di 7Numero registro generale 2884/2023Numero sezionale 486/2026Numero di raccolta generale 7494/2026Data pubblicazione 29/03/2026allegazioni di parte ricorrente sul punto furono all’epocadell’instaurazione del giudizio - e sono tuttora - alquanto labili e,peraltro, non appare chiaro se D’Acierno avesse chiesto, nella primafase di merito, la rimessione in pristino dei locali terranei allagati.La sentenza impugnata ha correttamente prestato adesione allagiurisprudenza di legittimità (Cass. n. Cass. 21/02/2023 n. 5368)secondo la quale il danneggiato può agire per il risarcimento in formaspecifica e per quello per equivalente, purché le due forme risarcitorievengano dedotte in via subordinata, e non congiunta, optando perl’una o l’altra forma di risarcimento, atteso che la natura oggettivadella responsabilità e la specialità della responsabilità di cui all’art.2053 cod. civ. non giustificano una doppia condanna sullo stessotitolo, a cui conseguirebbe l’indebito arricchimento del pretesodanneggiato, stante la regola dell’alternatività di cui all’art. 2058 cod.civ..Già in precedenza questa Corte aveva affermato (Cass. 8/05/2009 n.10663) che il risarcimento del danno in forma specifica non può maicumularsi col risarcimento per equivalente, salvo il ristoro di eventualiulteriori pregiudizi subiti dal danneggiato, pena la violazione delgenerale principio in virtù del quale il risarcimento non può maitrasformarsi in una fonte di arricchimento per la vittima.A tale principio va assicurata continuità, con le specificazioni dovutealle peculiarità del caso di specie: pertanto, il proprietario di unimmobile condominiale danneggiato da infiltrazioni, ove il condominioabbia provveduto a rifondergli le spese necessarie per il restauro, nonpuò pretendere anche il risarcimento del danno da deprezzamentodell’immobile, a meno che non alleghi e dimostri che, a restauroavvenuto (e nonostante l’integralità o, comunque, la piena idoneitàdel medesimo e, in ogni caso, del ripristino delle condizioni in cuiversava l’immobile prima del danneggiamento: ciò che, di norma, èappunto il ristabilimento della struttura originaria del bene e, quindiR.g. n. 2884 del 2023U.p. 6/02/2026; estensore: C. VallePag. 5 di 7Numero registro generale 2884/2023Numero sezionale 486/2026Numero di raccolta generale 7494/2026Data pubblicazione 29/03/2026del patrimonio, del danneggiato), l’immobile abbia comunque perdutoparte del suo valore. E, nella specie, anche in relazione alle carenzedi formulazione del ricorso più sopra evidenziate, non può dirsi che ildanneggiato abbia somministrato ai giudicanti gli elementi perconseguire tale separato risarcimento.Nella parte relativa alla violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ.il secondo motivo è, poi, inammissibile, in quanto si muovenell’ambito del mero dissenso sulla motivazione resa dai giudici dimerito. In tema è opportuno ribadire che la giurisprudenza di questaCorte afferma (Cass. 10/06/2016 n. 11892 e Sez. U 30/09/2020 n.20867) che, per dedurre la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ.,occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa oimplicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamentodella decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di suainiziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere diconsiderare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio),mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare leprove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza diconvincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attivitàvalutativa consentita dall’art. 116 cod. proc. civ..4. III motivo: violazione e falsa applicazione degli art. 91 e 116 cod. proc.civ. Il ricorrente deduce l’erronea regolazione delle spese di lite,differente parametro e comunque riconosciute in relazione ai tre gradidi giudizio, atteso l’esito della lite.Il motivo è inammissibile per carenza di specificità (mancando, inparticolare, un analitico sviluppo dei calcoli in relazione ai parametriinvocati, posti a raffronto con la liquidazione concretamente disposta)e comunque infondato, posto che il giudice di merito ha applicato, conriferimento alla fase d’appello il criterio della soccombenza di cuiall’art. 91 cod. proc. civ., la cui applicazione non necessita diR.g. n. 2884 del 2023U.p. 6/02/2026; estensore: C. VallePag. 6 di 7Numero registro generale 2884/2023Numero sezionale 486/2026Numero di raccolta generale 7494/2026Data pubblicazione 29/03/2026motivazione, dovendosi, viceversa, motivare specificamente e inmodo stringente l’eventuale - e comunque discrezionale -compensazione, come da risalente giurisprudenza di questa Corte,alla quale il Collegio presta adesione e della quale non constanomutamenti (Cass. 24/06/2003 n. 10009).5. Il ricorso è in parte inammissibile e in parte infondato ed è, pertanto,rigettato.6. Nulla per le spese di lite, atteso che il [OSCURATO:PERSONA], come premesso, nonha espletato valida attività difensiva.7. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, devedarsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente e in favore del competenteUfficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bis,dello stesso art. 13.Numero registro generale 2884/2023Numero sezionale 486/2026Numero di raccolta generale 7494/2026Data pubblicazione 29/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta da: Oggetto:RESPONSABILITA’CIVILE CUSTODIAPasquale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:DATA_NASCITA] PUCristiano [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] ConsigliereAlberto [OSCURATO:PERSONA] pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso iscritto al n. 2884/2023 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], D’[OSCURATO:PERSONA], D’[OSCURATO:PERSONA],D’[OSCURATO:PERSONA], quali eredi di Ciro d’Acierno, rappresentati e difesidall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale come per legge- ricorrenti -contro[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], n. 26/a, in Napoli, in persona del legalerappresentante in carica, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale come perlegge- controricorrente -avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 4622/2021 depositatail 14/12/2022;Numero registro generale 2884/2023Numero sezionale 486/2026Numero di raccolta generale 7494/2026Data pubblicazione 29/03/2026alla pubblica udienza del 6/02/2026, udita la relazione della causa svoltadal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA];sentito il Procuratore Generale, nella persona del [OSCURATO:PERSONA],che ha concluso per il rigetto del ricorso;rilevato che nessuno è comparso per i ricorrenti e per il controricorrente.1. [OSCURATO:PERSONA]Acierno ottenne dal Tribunale di Napoli la condanna delCondominio, sito in Napoli al viale [OSCURATO:PERSONA] n. 26, al risarcimentodel danno da lui subito a causa dell’allagamento, accertato in altrogiudizio, conclusosi con la sentenza n. 7082 del 2003 dello stessoTribunale di Napoli, di alcuni locali terranei - interni 9/H, 11/F, 12/E,13/D e 16/A - siti nel detto condominio, da lui acquistati in sede diasta giudiziale.2. Il Tribunale di Napoli, nel contraddittorio con il [OSCURATO:PERSONA] ed espletatauna consulenza tecnica di ufficio, liquidò il danno in favore delD’Acierno in euro 19.500,00.3. [OSCURATO:PERSONA]Acierno propose appello.4. [OSCURATO:PERSONA] resistette all’impugnazione.5. La Corte d’appello di Napoli ha, con la sentenza n. 4622 del 14/12/2021,rigettato l’appello, con condanna dell’appellante alla rifusione dellespese in favore del [OSCURATO:PERSONA].6. Avverso la sentenza della Corte territoriale ricorre per cassazione con7. Risponde con controricorso il [OSCURATO:PERSONA].8. Con atto depositato telematicamente il 4/02/2026 si sono costituiti ingiudizio [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Acierno, AntonioD’Acierno e [OSCURATO:PERSONA]Acierno, quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]Acierno, decedutoil [OSCURATO:DATA_NASCITA].9. Il ricorso è stato chiamato all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], per la quale ilProcuratore Generale ha depositato conclusioni scritte per il rigettodel ricorso e il controricorrente ha depositato memoria.R.g. n. 2884 del 2023U.p. 6/02/2026; estensore: C. VallePag. 2 di 7Numero registro generale 2884/2023Numero sezionale 486/2026Numero di raccolta generale 7494/2026Data pubblicazione 29/03/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. In via preliminare il Collegio rileva quanto segue: il ricorso è statonotificato il 16/01/2023 e all’attività difensiva dell’intimato si applica,dunque, il testo dell’art. 370 cod. proc. civ., come modificato dall’art.3, comma 27, lett. f), n. 1 del d.lgs. n. 149 del 10/10/2022. Ilcontroricorso doveva, pertanto, essere depositato entro 40 giornidalla notifica del ricorso principale: nel caso di specie il termine ultimoera, quindi, il 27/02/2023, ma il controricorrente l’ha depositatol’[OSCURATO:DATA_NASCITA].A tanto consegue che, consentendo la tardività del controricorso solola partecipazione alla pubblica udienza, il [OSCURATO:PERSONA], che neppure ditale facoltà si è avvalso, non ha espletato valida attività difensiva enon può quindi tenersi conto neppure della memoria dallo stessodepositata per l’udienza.2. I motivo: violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 132, secondocomma, n. 4 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ. e 24 e 111Costituzione in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5.Con il primo motivo il ricorrente censura la sentenza in quanto ilcontenuto dell’atto non consente di comprendere le ragioni poste afondamento della motivazione, né l’iter logico seguito dal giudice. Ilmotivo è composto, in gran parte, ossia per oltre una pagina e mezzo,dalla riproduzione, in carattere corsivo e con spazio di interlinea diuna riga, del testo della sentenza impugnata ed espone le censure,anche mediante la ripetizione di massime di giurisprudenza, in pocopiù di mezza pagina.Il motivo è inammissibile per inestricabile commistione delle censureche esso prospetta, poiché deduce in un solo ambito violazione e falsaapplicazione di norme di diritto, vizi del procedimento e omessoesame di fatto (in concreto: fatti) decisivo ai fini del giudizio, il che diper sé potrebbe condurre alla decisione di inammissibilità (Cass.28/05/2018, n. 13312).R.g. n. 2884 del 2023U.p. 6/02/2026; estensore: C. VallePag. 3 di 7Numero registro generale 2884/2023Numero sezionale 486/2026Numero di raccolta generale 7494/2026Data pubblicazione 29/03/2026Il Collegio ritiene che, con riferimento ai profili di vizi procedimentali,nella specie di omissione di motivazione, il motivo sia, altresì,infondato, atteso che la motivazione della Corte d’appello è superioreal cd minimo costituzionale (Cass. Sez. U n. 8053 del 7/04/2014;Cass. n. 21257 del 8/10/2014 e altre numerose in termini) e lecensure di cui al motivo si muovono in un’ottica di meracontrapposizione alle argomentazioni rese dalla Corte territoriale, alfine della riforma della sentenza, ma senza un effettivo apparatocritico, in diritto, alla motivazione, poiché le doglianze si muovononell’ambito del mero dissenso dalla motivazione, resa dal giudice dimerito, sul profilo del criterio di liquidazione del danno nel caso dimancata disponibilità dell’immobile.3. II motivo: violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 2056 e 1226cod. civ., 115 e 116 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, primocomma, nn. 3 e 5 cod. proc. civ.Il ricorrente ascrive alla sentenza d’appello l’erronea applicazione deiprincipi vigenti in materia di risarcimento da indisponibilitàdell’immobile (o meglio, degli immobili), poiché quella avrebbeomesso di valutare adeguatamente le risultanze istruttorie, inparticolare della consulenza tecnica di ufficio: in particolare, dal fattoche era emersa l’indisponibilità dell’immobile la Corte territorialeavrebbe dovuto trarre quale conseguenza il riconoscimento del dannoda mancata vendita dello stesso.Il motivo è infondato. La Corte di merito ha affermato che il ricorrentesi era limitato ad attestarsi sulla difesa della consulenza tecnica diufficio, ma non aveva offerto elementi, sin dal primo grado delgiudizio, per potere ritenere che effettivamente aveva subito danniulteriori rispetto a quelli risarciti con la somma di oltre diciannovemilae cinquecento euro. Il motivo si incentra sul mancato riferimento, daparte dei giudici di merito, ai fini della liquidazione della postarisarcitoria, al criterio del valore locativo degli immobili, ma leR.g. n. 2884 del 2023U.p. 6/02/2026; estensore: C. VallePag. 4 di 7Numero registro generale 2884/2023Numero sezionale 486/2026Numero di raccolta generale 7494/2026Data pubblicazione 29/03/2026allegazioni di parte ricorrente sul punto furono all’epocadell’instaurazione del giudizio - e sono tuttora - alquanto labili e,peraltro, non appare chiaro se D’Acierno avesse chiesto, nella primafase di merito, la rimessione in pristino dei locali terranei allagati.La sentenza impugnata ha correttamente prestato adesione allagiurisprudenza di legittimità (Cass. n. Cass. 21/02/2023 n. 5368)secondo la quale il danneggiato può agire per il risarcimento in formaspecifica e per quello per equivalente, purché le due forme risarcitorievengano dedotte in via subordinata, e non congiunta, optando perl’una o l’altra forma di risarcimento, atteso che la natura oggettivadella responsabilità e la specialità della responsabilità di cui all’art.2053 cod. civ. non giustificano una doppia condanna sullo stessotitolo, a cui conseguirebbe l’indebito arricchimento del pretesodanneggiato, stante la regola dell’alternatività di cui all’art. 2058 cod.civ..Già in precedenza questa Corte aveva affermato (Cass. 8/05/2009 n.10663) che il risarcimento del danno in forma specifica non può maicumularsi col risarcimento per equivalente, salvo il ristoro di eventualiulteriori pregiudizi subiti dal danneggiato, pena la violazione delgenerale principio in virtù del quale il risarcimento non può maitrasformarsi in una fonte di arricchimento per la vittima.A tale principio va assicurata continuità, con le specificazioni dovutealle peculiarità del caso di specie: pertanto, il proprietario di unimmobile condominiale danneggiato da infiltrazioni, ove il condominioabbia provveduto a rifondergli le spese necessarie per il restauro, nonpuò pretendere anche il risarcimento del danno da deprezzamentodell’immobile, a meno che non alleghi e dimostri che, a restauroavvenuto (e nonostante l’integralità o, comunque, la piena idoneitàdel medesimo e, in ogni caso, del ripristino delle condizioni in cuiversava l’immobile prima del danneggiamento: ciò che, di norma, èappunto il ristabilimento della struttura originaria del bene e, quindiR.g. n. 2884 del 2023U.p. 6/02/2026; estensore: C. VallePag. 5 di 7Numero registro generale 2884/2023Numero sezionale 486/2026Numero di raccolta generale 7494/2026Data pubblicazione 29/03/2026del patrimonio, del danneggiato), l’immobile abbia comunque perdutoparte del suo valore. E, nella specie, anche in relazione alle carenzedi formulazione del ricorso più sopra evidenziate, non può dirsi che ildanneggiato abbia somministrato ai giudicanti gli elementi perconseguire tale separato risarcimento.Nella parte relativa alla violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ.il secondo motivo è, poi, inammissibile, in quanto si muovenell’ambito del mero dissenso sulla motivazione resa dai giudici dimerito. In tema è opportuno ribadire che la giurisprudenza di questaCorte afferma (Cass. 10/06/2016 n. 11892 e Sez. U 30/09/2020 n.20867) che, per dedurre la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ.,occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa oimplicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamentodella decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di suainiziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere diconsiderare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio),mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare leprove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza diconvincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attivitàvalutativa consentita dall’art. 116 cod. proc. civ..4. III motivo: violazione e falsa applicazione degli art. 91 e 116 cod. proc.civ. Il ricorrente deduce l’erronea regolazione delle spese di lite,differente parametro e comunque riconosciute in relazione ai tre gradidi giudizio, atteso l’esito della lite.Il motivo è inammissibile per carenza di specificità (mancando, inparticolare, un analitico sviluppo dei calcoli in relazione ai parametriinvocati, posti a raffronto con la liquidazione concretamente disposta)e comunque infondato, posto che il giudice di merito ha applicato, conriferimento alla fase d’appello il criterio della soccombenza di cuiall’art. 91 cod. proc. civ., la cui applicazione non necessita diR.g. n. 2884 del 2023U.p. 6/02/2026; estensore: C. VallePag. 6 di 7Numero registro generale 2884/2023Numero sezionale 486/2026Numero di raccolta generale 7494/2026Data pubblicazione 29/03/2026motivazione, dovendosi, viceversa, motivare specificamente e inmodo stringente l’eventuale - e comunque discrezionale -compensazione, come da risalente giurisprudenza di questa Corte,alla quale il Collegio presta adesione e della quale non constanomutamenti (Cass. 24/06/2003 n. 10009).5. Il ricorso è in parte inammissibile e in parte infondato ed è, pertanto,rigettato.6. Nulla per le spese di lite, atteso che il [OSCURATO:PERSONA], come premesso, nonha espletato valida attività difensiva.7. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, devedarsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente e in favore del competenteUfficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bis,dello stesso art. 13. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente e in favore del competente Ufficio di merito, dell’ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, anorma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione,sezione III civile, in data 6/02/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteCristiano [OSCURATO:PERSONA] StefanoR.g. n. 2884 del 2023U.p. 6/02/2026; estensore: C. VallePag. 7 di 7P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente e in favore del competente Ufficio di merito, dell’ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, anorma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione,sezione III civile, in data 6/02/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteCristiano [OSCURATO:PERSONA] StefanoR.g. n. 2884 del 2023U.p. 6/02/2026; estensore: C. VallePag. 7 di 7