CassazionesentenzaSezione LDecisione del 30 aprile 2026
Cassazione n. 11976/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA]- intimato–avverso la sentenza n. 266/2022 della Corte di Appello di Napoli, pubblicata indata 17.02.2022, N.R.G. 3528/2019;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18.02.2026 dal Consiglieredott.ssa [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 17501/2022Numero sezionale 827/2026Numero di raccolta generale 11976/2026Data pubblicazione 30/04/20261.Il Tribunale di Napoli, in parziale accoglimento della domanda proposta da[OSCURATO:PERSONA], volta alla quantificazione delle retribuzioni dovute inconseguenza della decisione che aveva accertato l’illegittimità del termineapposto al contratto di lavoro, convertito a tempo indeterminato, ha condannatola [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento della complessiva somma di € 14.447,35 oltreaccessori.2. La Corte di Appello di Napoli ha rigettato l’appello proposto dalla Caremars.p.a. avverso tale sentenza.3. La Corte territoriale ha rilevato che, per effetto del giudicato costituitodalla sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 21162/2013, che avevaconfermato la decisione del Tribunale, erano divenuti incontrovertibilil’accertamento del rapporto di lavoro a tempo indeterminato tra le parti condecorrenza dal 31.10.2005, il diritto del [OSCURATO:PERSONA] alla riammissione in servizio ela condanna della [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento di una somma pari a cinquemensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto a titolo risarcitorio, oltreaccessori.4. Il giudice di appello, delimitato l’oggetto della controversia alladeterminazione della base di calcolo del parametro retributivo cui commisurarel’indennità risarcitoria spettante al [OSCURATO:PERSONA], ha ritenuto infondato il motivo digravame, formulato in modo tanto vago da rasentare la genericità el’inammissibilità.5. Ha evidenziato che correttamente nel concetto di retribuzione globale difatto, cui parametrare l’indennità risarcitoria spettante, erano stati ricompresi icompensi aventi carattere continuativo, per cui, nel caso di specie, andavanoincluse le voci retributive quali lo straordinario e l’indennità di navigazione.6. Ha rilevato che la società appellante non aveva sollevato specifichecensure dirette a contestare la continuità nell’erogazione di tali emolumenticome riscontrata da primo giudice sulla base dell’art. 35 del CCNL, ma si eralimitata a ribadire gli argomenti esposti nel giudizio di primo grado senza entrarenel merito della statuizione impugnata ed ha ritenuto assorbita ogni ulteriorequestione.Numero registro generale 17501/2022Numero sezionale 827/2026Numero di raccolta generale 11976/2026Data pubblicazione 30/04/20267. Avverso tale sentenza la [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso percassazione affidato ad un unico motivo.8. [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con l’unico motivo il ricorso denuncia violazione e falsa applicazionedell’art. 32 della legge n. 183/2010 in relazione all’art. 2120 cod. civ. e agli artt.39 e 58 del CCNL per il personale navigante ed amministrativo delle società chesvolgono servizi di cabotaggio di breve, medio e lungo raggio sia con navisuperiori a 50 tsl sia con unità veloci hsc, dsc e aliscafi, in relazione all’art. 360,comma primo, nn. 3 e 5 cod. proc. civ.Evidenzia che il [OSCURATO:PERSONA] aveva fondato la sua pretesa sull’art. 2120 cod. civ.,che fa salva una diversa previsione dei contratti collettivi; evidenzia che l’art. 58richiamato non include le voci variabili della retribuzione, né i compensi perlavoro straordinario e che l’art. 39 del CCNL invocato dal lavoratore esclude icompensi per lavoro straordinario; analogamente il medesimo CCNL prevede chel’indennità di navigazione non può essere calcolata nella retribuzione né in istitutiche implichino direttamente o indirettamente la retribuzione come base dicalcolo.Anche i riposi compensativi e le ferie, in quanto finalizzati al ristoro delleenergie lavorative profuse nel rapporto di lavoro, non potevano rientrare,unitamente all’indennità di traghetto e alla panatica, nella retribuzione globaledi fatto, non avendo il [OSCURATO:PERSONA] lavorato.Lamenta l’omessa considerazione, da parte della Corte territoriale, delladiversa natura giuridica del risarcimento del danno per la risoluzione del rapportorispetto all’indennità forfettizzata ex art. 32 legge n. 183/2010 richiesta nelpresente giudizio, che ha chiara valenza sanzionatoria si aggiunge allaconversione e non ammette la detrazione dell’aliunde perceptum, nonché ildifetto di motivazione.Evidenzia che nei gradi di merito la società aveva contestato i conteggi dellavoratore; sostiene che nel calcolo della retribuzione da corrispondere a titolodi risarcimento vanno detratti gli elementi non stabili della retribuzione.Numero registro generale 17501/2022Numero sezionale 827/2026Numero di raccolta generale 11976/2026Data pubblicazione 30/04/20262. Il motivo è inammissibile.Dall’esame delle buste paga la Corte territoriale ha desunto la continuità dellapercezione, da parte del [OSCURATO:PERSONA], di importi a titolo di straordinario ed ha rilevatoche era rimasta priva di specifiche censure l’affermazione del primo giudiceriguardante la costante erogazione dell’indennità di navigazione, essendosi laparte appellante limitata a ribadire i medesimi argomenti spesi in prime curesenza entrare nel merito della statuizione impugnata (ed in particolare alriferimento alla norma pattizia), ed ha ritenuto assorbenti tali considerazioni.Nel prospettare che il conteggio del [OSCURATO:PERSONA], fatto proprio dalla Corteterritoriale, include erroneamente riposi compensativi, ferie, indennità traghettoe panatica, non si confronta con la sentenza impugnata, che ha dato atto delmancato computo delle indennità sostitutive del vitto, dei mancati riposi e dellacd. missione aliscafi ai fini della retribuzione globale di fatto.Inoltre il ricorso non censura l’affermazione secondo cui la parte appellantenon aveva sollevato specifiche censure dirette a contestare il carattere attribuitodal primo giudice all’indennità di navigazione, ritenuta costantemente erogata,ma aveva ribadito i medesimi argomenti spesi in prime cure senza entrare nelmerito della statuizione impugnata (ed in particolare al riferimento alla normapattizia), né censura la statuizione sull’assorbimento.Riguardo allo straordinario sono nuove le questioni riguardanti la violazionedegli artt. 58 e 39 del CCNL di settore e l’inclusione dell’indennità di traghettonella retribuzione globale di fatto, di cui la Corte territoriale non parla; e la partericorrente non ha specificato il “dove”, il “come” ed il “quando” le relativetematiche siano state sottoposte ai giudici di merito negli esatti termini in cuisono state prospettate nel presente giudizio; inoltre non produce né localizza ilCCNL.3. In disparte la considerazione che nel caso di specie la proposizione dellacensura ex art. 360, comma primo, n. 5 cod. proc. civ., che non riguardal’omesso esame di questioni, ma di specifici accadimenti in senso storico, èpreclusa dalla “doppia conforme” la censura, nel prospettare la nonsovrapponibilità tra il risarcimento previsto dall’art. 18 legge n. 300/70 el’indennità ex art. 32 legge n. 183/2010 non coglie il decisum.Numero registro generale 17501/2022Numero sezionale 827/2026Numero di raccolta generale 11976/2026Data pubblicazione 30/04/2026La sentenza impugnata, nella determinazione del parametro retributivo cuicommisurare l’indennità risarcitoria ex art. 32 legge n. 183/2010, ha infattievidenziato che nella retribuzione globale di fatto è ricompreso ogni compensodi carattere continuativo che si ricolleghi alle particolari modalità dellaprestazione in atto al momento del licenziamento; ha pertanto confermato ladecisione del giudice di prime cure, che aveva escluso dal computo dell’indennitàrisarcitoria solo l’indennità sostitutiva del vitto e dei mancati riposi e la missionealiscafi ed aveva invece incluso lo straordinario e l’indennità di navigazione, inquanto costantemente erogati.La Corte territoriale non ha dunque sovrapposto i due diversi istituti giuridicidel licenziamento e dell’apposizione di un termine al contratto di lavoro, ma haverificato le voci da includere nell’”ultima retribuzione globale di fatto” (nozionerichiamata sia dall’art. 18 legge n. 300/1970, sia dall’art. 8 legge n. 604/1966,a sua volta richiamato dall’art. 32 legge n. 183/2010).4. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.5. Considerato che [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato, nessuna statuizioneva adottata quanto alle spese del giudizio di legittimità.6. Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater,del d.P.R. n.115 del 2002, dell’obbligo, per parte ricorrente, di versare l’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazioneintegralmente rigettata, se dovuto. P.Q.MLa Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso;dà atto della sussistenza dell’obbligo per parte ricorrente, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, di versare l’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazioneintegralmente rigettata, se dovuto.Numero registro generale 17501/2022Numero sezionale 827/2026Numero di raccolta generale 11976/2026Data pubblicazione 30/04/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro dellaCorte Suprema di Cassazione, il 18 febbraio 2026.Il PresidenteMargherita [OSCURATO:PERSONA]