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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 41180/2025

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tenza del 27/9/2024 della Corte d'appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso ;udita la relazione svolta dal Consi gliere [OSCURATO:PERSONA] ;lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio.. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 27 settembre 2024 la Corte d'appello di Napoli, provvedendo sulla impugnazione proposta da C.A. nei confronti della sentenza del 13 aprile 2021 del Tribunale di Avellino, con la quale lo stesso era stato condannato alla pena di sei anni di reclusione e al risarcimento dei danni in favore della parte civile in relazione al reato continuato di violenza sessuale tentata e consumata, ha riconosciuto la configurabilità dell'ipotesi del fatto di minore gravità di cui all'art. 609-bis, comma 3, cod. pen., e ha ridotto la pena inflitta a un anno e nove mesi di reclusione, confermando nel resto la sentenza impugnata.

2. Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, mediante l'[OSCURATO:PERSONA], che lo ha affidato a un unico motivo, mediante il quale ha lamentato la violazione degli artt. 125 e 546 cod. proc. pen. a causa del fatto che la motivazione e il dispositivo della sentenza depositata sono difformi dal dispositivo letto in udienza, in quanto riguardano un altro procedimento'penale e un altro imputato, tale E .V. , con la conseguenza che mancherebbe l'estrinsecazione della volontà della Corte d'appello, non vertendosi in una ipotesi in cui il contrasto tra il dispositivo e la motivazione è apparente e può farsi riferimento a quest'ultima per individuare l'errore ed eliminarne gli effetti: il difetto di collazione della sentenza, che riporta un dispositivo difforme da quello letto in udienza, riferito ad altra pronuncia e ad altro imputato, e la mancanza assoluta di motivazione in ordine alla effettiva decisione assunta nei confronti del ricorrente, determinerebbero l'invalidità della sentenza e l'inefficacia del procedimento di pubblicazione e comunicazione.

Il contrasto tra il dispositivo letto in udienza e la motivazione determinerebbe la ineliminabile nullità della sentenza, non potendosi eliminare tale divergenza facendo ricorso alla procedura di correzione di errore materiale ai sensi degli artt. 547 e 130 cod. proc. pen., non potendosi configurare un mero errore allorquando vi sia una divergenza tra la decisione e la sua estrinsecazione, con la conseguente necessità di annullare il provvedimento impugnato.

3. Il Procuratore Generale ha concluso sollecitando l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, evidenziando come la sentenza d'appello che riporti una motivazione relativa ad altro imputato sia nulla per mancanza assoluta di motivazione, pur se non inesistente, e dunque non sia emendabile con la procedura di correzione di errore materiale, riservata, invece, a rettificare errori od omissioni formali non determinativi di nullità e non incidenti sul contenuto sostanziale del provvedimento, con la conseguente necessità di annullamento senza rinvio per la rinnovazione dell'intero giudizio di secondo grado. 2CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato nei termini che seguono.

2. Il giudizio all'esito del quale è stata pronunciata la sentenza impugnata ha ad oggetto le ripetute violenze sessuali commesse dal ricorrente,C.A.nei confronti di E.S. , contestate come commesse con [ violenza e minaccia dal febbraio 2017 al 1/6/2017 in Avellino, Mercogliano e altrove.

Il giudizio di primo grado si è concluso con la sentenza del 13 luglio 2021 del Tribunale di Avellino, di condanna dell'imputato alla pena di sei anni di reclusione e al risarcimento dei danni in favore della parte civile, riqualificati i fatti ai sensi degli artt. 81 cpv., 609-bis, 56 e 609-bis cod. pen.

Il giudizio di secondo grado, instaurato a seguito della impugnazione proposta dall'imputato, si è concluso, secondo quanto risulta dal dispositivo letto in udienza il 27 settembre 2024 e allegato al verbale di tale udienza, con la conferma della sentenza di primo grado.

La motivazione di tale sentenza quale trasmessa dalla Corte d'appello di Napoli, pur riportando correttamente il nome dell'imputato, la contestazione, sia pure in calce, e, nell'epigrafe, il provvedimento impugnato, fa però riferimento a una vicenda differente da quella oggetto di detto giudizio, in quanto descritta come commessa da tale E.V. nei confronti di C.L. con modalità del tutto differenti da quelle contestate e poi descritte nella sentenza di primo grado.

Il dispositivo riportato in tale sentenza è, poi, del tutto diverso da quello letto in udienza nel giudizio di appello, in quanto indica la riqualificazione della condotta ai sensi dell'art. 609-bis, comma 3, cod. pen. e la riduzione della pena nei confronti del suddetto E.V. a un anno e nove mesi di reclusione, con la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, differentemente da quanto risulta, come già osservato, dal dispositivo letto in udienza e allegato al relativo verbale.

Risulta evidente, dunque, come tale motivazione, e con, essa, anche il dispositivo che vi è riportato, sia relativa ad altra vicenda e a differenti soggetti, con la conseguenza che essa non è idonea a illustrare le ragioni della decisione di conferma adottata nei confronti dell'attuale ricorrente ed è, dunque, affetta da nullità.

3. Tale vizio, tuttavia, non determina la necessità di procedere a un nuovo giudizio di appello, che si è svolto regolarmente, non essendo stati sollevati rilievi in proposito, bensì di rimettere gli atti, previo annullamento della sentenza 3 P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata con restituzione degli atti alla Corte d'appello di Napoli per la rinnovazione dell'atto nullo.

In caso di diffusione del presente provvedimento si omettano le generalità e gli altri identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.

Così deciso il 12/11/2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] idente [OSCURATO:PERSONA] Depositu4 in Cancelleria 2 3 Di C. 2025 5

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tenza del 27/9/2024 della Corte d'appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso ;udita la relazione svolta dal Consi gliere [OSCURATO:PERSONA] ;lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 27 settembre 2024 la Corte d'appello di Napoli, provvedendo sulla impugnazione proposta da C.A. nei confronti della sentenza del 13 aprile 2021 del Tribunale di Avellino, con la quale lo stesso era stato condannato alla pena di sei anni di reclusione e al risarcimento dei danni in favore della parte civile in relazione al reato continuato di violenza sessuale tentata e consumata, ha riconosciuto la configurabilità dell'ipotesi del fatto di minore gravità di cui all'art. 609-bis, comma 3, cod. pen., e ha ridotto la pena inflitta a un anno e nove mesi di reclusione, confermando nel resto la sentenza impugnata. 2. Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, mediante l'[OSCURATO:PERSONA], che lo ha affidato a un unico motivo, mediante il quale ha lamentato la violazione degli artt. 125 e 546 cod. proc. pen. a causa del fatto che la motivazione e il dispositivo della sentenza depositata sono difformi dal dispositivo letto in udienza, in quanto riguardano un altro procedimento'penale e un altro imputato, tale E .V. , con la conseguenza che mancherebbe l'estrinsecazione della volontà della Corte d'appello, non vertendosi in una ipotesi in cui il contrasto tra il dispositivo e la motivazione è apparente e può farsi riferimento a quest'ultima per individuare l'errore ed eliminarne gli effetti: il difetto di collazione della sentenza, che riporta un dispositivo difforme da quello letto in udienza, riferito ad altra pronuncia e ad altro imputato, e la mancanza assoluta di motivazione in ordine alla effettiva decisione assunta nei confronti del ricorrente, determinerebbero l'invalidità della sentenza e l'inefficacia del procedimento di pubblicazione e comunicazione. Il contrasto tra il dispositivo letto in udienza e la motivazione determinerebbe la ineliminabile nullità della sentenza, non potendosi eliminare tale divergenza facendo ricorso alla procedura di correzione di errore materiale ai sensi degli artt. 547 e 130 cod. proc. pen., non potendosi configurare un mero errore allorquando vi sia una divergenza tra la decisione e la sua estrinsecazione, con la conseguente necessità di annullare il provvedimento impugnato. 3. Il Procuratore Generale ha concluso sollecitando l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, evidenziando come la sentenza d'appello che riporti una motivazione relativa ad altro imputato sia nulla per mancanza assoluta di motivazione, pur se non inesistente, e dunque non sia emendabile con la procedura di correzione di errore materiale, riservata, invece, a rettificare errori od omissioni formali non determinativi di nullità e non incidenti sul contenuto sostanziale del provvedimento, con la conseguente necessità di annullamento senza rinvio per la rinnovazione dell'intero giudizio di secondo grado. 2CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei termini che seguono. 2. Il giudizio all'esito del quale è stata pronunciata la sentenza impugnata ha ad oggetto le ripetute violenze sessuali commesse dal ricorrente,C.A.nei confronti di E.S. , contestate come commesse con [ violenza e minaccia dal febbraio 2017 al 1/6/2017 in Avellino, Mercogliano e altrove. Il giudizio di primo grado si è concluso con la sentenza del 13 luglio 2021 del Tribunale di Avellino, di condanna dell'imputato alla pena di sei anni di reclusione e al risarcimento dei danni in favore della parte civile, riqualificati i fatti ai sensi degli artt. 81 cpv., 609-bis, 56 e 609-bis cod. pen. Il giudizio di secondo grado, instaurato a seguito della impugnazione proposta dall'imputato, si è concluso, secondo quanto risulta dal dispositivo letto in udienza il 27 settembre 2024 e allegato al verbale di tale udienza, con la conferma della sentenza di primo grado. La motivazione di tale sentenza quale trasmessa dalla Corte d'appello di Napoli, pur riportando correttamente il nome dell'imputato, la contestazione, sia pure in calce, e, nell'epigrafe, il provvedimento impugnato, fa però riferimento a una vicenda differente da quella oggetto di detto giudizio, in quanto descritta come commessa da tale E.V. nei confronti di C.L. con modalità del tutto differenti da quelle contestate e poi descritte nella sentenza di primo grado. Il dispositivo riportato in tale sentenza è, poi, del tutto diverso da quello letto in udienza nel giudizio di appello, in quanto indica la riqualificazione della condotta ai sensi dell'art. 609-bis, comma 3, cod. pen. e la riduzione della pena nei confronti del suddetto E.V. a un anno e nove mesi di reclusione, con la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, differentemente da quanto risulta, come già osservato, dal dispositivo letto in udienza e allegato al relativo verbale. Risulta evidente, dunque, come tale motivazione, e con, essa, anche il dispositivo che vi è riportato, sia relativa ad altra vicenda e a differenti soggetti, con la conseguenza che essa non è idonea a illustrare le ragioni della decisione di conferma adottata nei confronti dell'attuale ricorrente ed è, dunque, affetta da nullità. 3. Tale vizio, tuttavia, non determina la necessità di procedere a un nuovo giudizio di appello, che si è svolto regolarmente, non essendo stati sollevati rilievi in proposito, bensì di rimettere gli atti, previo annullamento della sentenza 3 P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata con restituzione degli atti alla Corte d'appello di Napoli per la rinnovazione dell'atto nullo. In caso di diffusione del presente provvedimento si omettano le generalità e gli altri identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge. Così deciso il 12/11/2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] idente [OSCURATO:PERSONA] Depositu4 in Cancelleria 2 3 Di C. 2025 5
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