CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 39229/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. n. 16864/2025 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990), la memoria prodotta dall'imputato / Esaminati i motivi di ricorso, relativi alla violazione del divieto di correlazione tra accusa sentenza in ordine alla ritenuta aggravante di cui all'art. 73, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990, al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 ,bis cod. pen., alla dosimetria della pena, alla mancata riduzione della sanzione nella misura di un terzo per effetto del riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen e del giudizio di prevalenza della attenuanttrispetto all'aggravante; Ritenuti i motivi inammissibili perché, quanto al primo, non specificamente dedotto in appello e, comunque, perché generico rispetto all'assunto della Corte, secondo cui l'aggravante sarebbe stata contestata in fatto, e, quanto agli altri, perché, da una parte, meramente riproduttivi di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito, e, dall'altra, perché aspecifici i rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confrontano (pagg. 2 e ss. sentenza impugnata); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 settembre