CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 29365/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 14775-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro D'[OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 6713/13/2019 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata il 02/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 14775 sez. MT - ud. 05-07-2022 -2- Rg :,4775 2020 Agenzia delle entrate c/ D'[OSCURATO:PERSONA] che: L'Ac;,enzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio, che in controversia su impugnazione da parte di [OSCURATO:PERSONA]Ambra di avviso di liquidazione per imposta di registro ann p 2012 per revoca delle agevolazioni "prima casa" - per essere già proprietario di altro immobile sito nello stesso Comune - ha respinto l'appello dell'Ufficio. La CTR, preso atto della sentenza della Corte cost. n. 203/2011 e dell'indirizzo della giurisprudenza di legittimità che tiene (:oni:o di circostanze di natura soggettiva e oggettiva, imponendo l'apprezzamento delle concrete esigenze personali e della effettiva idoreità del fabbricato pre-posseduto (nella fattispecie inadeguato per le ridotte dimensioni, 2,5 vani), ha confermato la decisione della CTP di Roma, ritenendo ricorrere i presupposti per l'agevolazione richiesta. Il contribuente è rimasto intimato. Ccr siderato che 1_,Cgn l'unico motivo si deduce la violazione e falsa applicazione gen art.1 parte 1, nota II-bis, del DPR n.131 del 1986 e dell'art.2697 del odice civile, in relazione all'art.360, comma 1, n.3 c.p.c.. 2.11 motivo è infondato, avendo la CTR correttamente riconosciuto il beneficio all'acquirente di immobile già proprietario di altro immobile ma inidoneo alle sue esigenze abitative. .Secondo il più recente indirizzo della giurisprudenza di legittimità, il ecncetto di idoneità dell'immobile da adibire ad abitazione principale dev2 ritenersi intrinseco alla nozione di abitazione e ciò anche alla luce deila ratio della disciplina, che è quella di agevolare l'acquisto di un ali Iggio finalizzato a sopperire ai bisogni abitativi dell'acquirente e della su a famiglia. 2.2.Conforta detta interpretazione la pronuncia della Corte Coslituzionale che, nel dichiarare la manifesta inammissibilità di una que3tione di legittimità costituzionale relativa alla lettera b) del numero l) della nota 1I-bis dell'art. 1 della tariffa parte prima del d.P.R. n. 131 11986 - come modificata dalla legge 1995 n. 549 - ha richiamato la interpretazione "costituzionalmente orientata" delle pronunce della Cassazione (citando, in particolare, (Cass. n. 100 del 2010 e Cass. n. 18128 del 2009), affermando che la intervenuta sostituzione nella legc;e sulla "prima casa" dell'espressione "fabbricato idoneo ad abit3zione" con quella "casa di abitazione" è da intendersi "nel senso che la possidenza di una casa di abitazione costituisce ostacolo alla fruizione delle agevolazioni fiscali per il successivo acquisto di un'altra casa ubicata nello stesso Comune soltanto se la prima delle due case sia !7ià idonea a soddisfare le esigenze abitative dell'interessato" (Cfr. [OSCURATO:PERSONA]. n. 203 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]). 2.3.Va pertanto ribadito che: "In tema di "agevolazioni prima casa, «lik:oneità» della casa di abitazione pre-posseduta va valutata sia in seiso oggettivo (effettiva inabitabilità), che in senso soggettivo (f2t bricato inadeguato per dimensioni o caratteristiche qualitative), nel seiso che ricorre l'applicazione del beneficio anche all'ipotesi di disponibilità di un alloggio che non sia concretamente idoneo, per dimensioni e caratteristiche complessive, a soddisfare le esigenze abit3tive dell'interessato" (Cass. 2565/2018). 3.Tali principi, invero, sono stati correttamente richiamati nella se ii:enza impugnata, la quale ha ritenuto, in base alle caratteristiche dell immobile e alle esigenze abitative del contribuente, che "non costituisce ostacolo all'applicazione delle agevolazioni prima casa la circostanza che l'acquirente dell'immobile sia al contempo proprietario d'allso immobile, purché per qualsiasi ragione sia inidoneo, per le ridotte dimensioni, ad essere destinato a sua abitazione", dovendosi vaft.tare, anche dal punto di vista soggettivo, le esigenze abitative del nuc eo familiare. 4.11 ricorso va conseguentemente rigettato. Nulla sulle spese in mancanza di costituzione dell'intimato. Risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per es3ere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello StaT,O, non si applica l'art. 13, comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Roma, 5 luglio 2022