CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 17021/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la sentenza n. 352/2019 in data 15/12/2020 della Corte di appello di Campobasso; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto della richiesta del difensore di trattazione orale in presenza ex art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udita la discussione del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], comparsa in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], cha ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Campobasso confermava la pronuncia resa in primo grado dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Larino che, in data 13/05/2019, condannava [OSCURATO:PERSONA], all'esito di giudizio abbreviato, alla pena di anni uno, mesi otto di reclusione ed euro 1.200 di multa per i reati, unificati dal vincolo della continuazione, di tentata estorsione aggravata in concorso (capo A) e danneggiamento in concorso (capo B): fatti commessi in data 23/04/2017. Con la medesima pronuncia, il Dori veniva assolto dal reato di cui agli artt. 110, 455 cod. pen. (capo C) per non aver commesso il fatto. 2. Avverso la sunnominata sentenza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], è stato proposto ricorso per cassazione per i motivi di seguito indicati. Primo motivo: inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 110, 56, 629, commi 1 e 2 in relazione all'art. 628, comma 3, n. 1 cod. pen. e difetto di motivazione. Nella fattispecie, non è dato rinvenire la violenza e/o la minaccia asseritamente realizzate contro la presunta vittima della richiesta estorsiva al fine di costringerla e fare od omettere qualcosa, né tantomeno il contributo causale del ricorrente alla condotta del coimputato [OSCURATO:PERSONA], giudicato separatamente. I giudici di secondo grado hanno ritenuto la configurabilità del delitto di estorsione quando ad un'iniziale pretesa economica effettuata con minaccia o violenza nei confronti della vittima seguano ulteriori violenze e minacce rafforzative ed esplicative della pretesa estorsiva. Ciò considerato, non sembra che l'offerta di protezione avanzata dal Cioccariello integri la condotta materiale del reato di estorsione, atteso che non emerge e non è indicata alcuna violenza e minaccia che la abbia contestualmente accompagnata, posto che non viene rappresentato dall'agente quale sarebbe stata la eventuale sua reazione ad un rifiuto da parte del destinatario dell'offerta, così come del tutto assente e comunque non valutata è la presenza in capo al soggetto passivo di uno stato di intimidazione o della percezione dell'effettività della richiesta estorsiva, alla quale peraltro non è stato dato alcun seguito. A ciò si aggiunga che tali elementi non sono neanche indicati nel capo d'imputazione, il quale fa esclusivo riferimento alla prospettazione di una esplicita "loro competenza di zona e protezione per il predetto bar". A ciò va aggiunto, con specifico riferimento alla posizione del Dori, come lo stesso abbia mantenuto una condotta squisitamente passiva, non avendo profferito parola: dette considerazioni acquistano rilievo anche con riferimento al fatto che la sua condotta non può ritenersi assistita dal dolo generico richiesto per la configurabilità della fattispecie. Secondo motivo: inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 635 cod. pen. e difetto di motivazione. [OSCURATO:PERSONA] è chiamato a rispondere del concorso in danneggiamento semplice, atteso che né nella contestazione né in sentenza si fa riferimento a violenza alla persona e/o alla minaccia. Ne consegue che la fattispecie risulta essere stata depenalizzata dall'art. 2, comma 1 d.lgs. n. 7/2016 ed oggi considerata come illecito civile sottoposta alla sanzione pecuniaria da cento ad ottomila euro (art. 4, comma 1, lett. c): circostanza che avrebbe dovuto indurre i giudici di merito ad assolvere il Dori perché il fatto non è più previsto dalle legge come reato. Terzo motivo: mancata assunzione di una prova decisiva ed omessa valutazione della stessa. La Corte territoriale, nella pronuncia impugnata, non opera alcun cenno alla richiesta difensiva di acquisizione, ex art. 238 bis cod. proc. pen. della sentenza di assoluzione pronunciata all'esito di giudizio abbreviato, in relazione alle medesime contestazioni, nei confronti del coimputato [OSCURATO:PERSONA], assolto in relazione al capo A) perché il fatto non sussiste e in relazione al capo B) perché il fatto non costituisce reato. Quarto motivo: inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 110, 56, 629, commi 1 e 2, cod. pen. in relazione all'art. 628, comma 3, n. 1 cod. pen. in riferimento al trattamento sanzionatorio e difetto di motivazione. Nella sentenza impugnata si afferma che la pena è stata applicata nel minimo edittale essendo stata operata la riduzione massima per il tentativo. In realtà, i giudici di merito non sono partiti dalla pena detentiva minima (anni sei di reclusione, pena vigente al momento del fatto) bensì da quella di anni sette. Inoltre, non poteva applicarsi la pena prevista dal secondo comma dell'art. 629 cod. pen. che fa riferimento a casi specifici, non ricorrenti e nemmeno contestati nella fattispecie. Quinto motivo: inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 62 bis cod. pen. e difetto di motivazione. Si censura la decisione impugnata in quanto il Dori è gravato da due soli precedenti contravvenzionali e la dichiarata estrema gravità dei fatti è affermazione del tutto apodittica, smentita dalle circostanze ricostruite dagli stessi giudici di merito. Sesto motivo: inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 163 e ss. cod. pen. e difetto di motivazione. I precedenti penali del reo (come detto, contravvenzionali) sono costituiti da due decreti penali di condanna, divenuti esecutivi rispettivamente nel 2009 e nel 2014. La Corte territoriale ha omesso di considerare il disposto dell'art. 460, comma 5, seconda parte cod. proc. pen., in base al quale "il reato è estinto se nel termine di ... due anni, quando il decreto concerne una contravvenzione, l'imputato non commette ... una contravvenzione della stessa indole. In questo caso si estingue ogni effetto penale e la condanna non è comunque d'ostacolo alla concessione di una successiva sospensione condizionale della pena". [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato con riferimento al terzo ed assorbente motivo proposto. Va, innanzitutto, rilevato che la Corte territoriale ha omesso di prendere in considerazione l'esito del processo a carico del coimputato [OSCURATO:PERSONA], giudicato separatamente con rito ordinario, ancorchè la pronuncia assolutoria di quest'ultimo resa dal Tribunale di Larino in data 22/01/2020 (irrevocabile in data 09/09/2020)„ alla data della sentenza oggetto dell'odierno ricorso fosse già passata in giudicato, come segnalato dalla difesa del Dori con memoria (ed allegati) in data 11/12/2020, trasmessa via pec alla Corte territoriale di Campobasso, in data antecedente alla discussione dell'appello. [OSCURATO:PERSONA], a cui carico erano state elevate le medesime imputazioni, veniva definitivamente assolto dal reato di cui al capo A), perché il fatto non sussiste e dal reato di cui al capo B), perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato. Premesso che l'assoluzione del Cioccariello si è basata su una diversa e più pregnante piattaforma probatoria e che non è stato in alcun modo spiegato sulla base di quali elementi (differenti ed ulteriori) le prove acquisite in esito al giudizio abbreviato nei confronti del Dori dovessero assumere maggior valore rispetto a quelle utilizzate per la decisione nei confronti del Cioccariello, evidenzia il Collegio come i giudici di merito che hanno confermato la condanna del Dori, pur non essendo per nulla "vincolati" al giudizio assolutorio pronunciato nei confronti del concorrente, in virtù dell'inalienabile principio del libero convincimento, avrebbero avuto l'obbligo di evidenziare le ragioni e gli indizi (diversi ed ulteriori rispetto a quelli considerati dal Tribunale nei confronti del Cioccariello) per cui ritenevano di giungere a conclusioni diametralmente opposte a quella alla quale altri giudici erano giunti rispetto al concorrente per gli stessi identici fatti (cfr., Sez. 2, n. 29517 del 17/06/2015, Grancini, Rv. 264422, nella cui motivazione la Suprema Corte ha precisato che l'esigenza di specifici riferimenti motivazionali sussiste anche quando - come nella fattispecie - la condanna sia emessa all'esito di rito abbreviato e l'assoluzione sia stata pronunciata a conclusione di giudizio ordinario). 2. L'accoglimento dell'assorbente motivo esonera dall'esame e dalla conseguente pronuncia con riferimento a tutte le altre questioni proposte con riferimento alla responsabilità, al trattamento sanzionatorio e ai benefici di legge: da qui l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello viciniore di Salerno P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Salerno. Così deciso in Roma il 29/03/2022. Il Consigliere estensore I