CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 24592/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/10/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];h [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si censura violazione di legge in ordine all'art. 62, primo comma, n. 4), cod. pen., risulta meramente reiterativo di profili di censura già dedotti in appello e già congruamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale, con corretta e logica motivazione, conforme ai principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 42124 del 27/06/2024, Nafi, Rv. 287095 - 02; Sez. 2, n. 28269 del 31/05/2023, Conte, Rv. 284868 - 01; Sez. 2, n. 50987 del 17/12/2015, Salamone, Rv. 265685; Sez. 2, n. 19308 del 20/01/2010, Uccello, Rv. 247363), cosicché gli stessi devono ritenersi privi di specificità e meramente apparenti (si veda la pag. 3 della impugnata sentenza, ove si è sottolineato tanto il valore non minimale del bene, quanto la circostanza che, trattandosi di reato pluri-offensivo, deve guardarsi, oltre che al profilo patrimoniale, anche al pregiudizio arrecato alla libertà e all'integrità fisica e morale del soggetto aggredito per la realizzazione del profitto); che, inoltre, la medesima censura risulta anche manifestamente infondata, là dove, a sostegno della configurabilità della speciale tenuità del danno, richiama la diminuente della lieve entità applicata nel caso di specie dai giudici di merito, poiché questa costituisce uno strumento ulteriore e diverso, rispetto a quelli già disponibili, ivi compresa l'attenuante comune prevista dall'art. 62, primo comma, n. 4), cod. pen., per la cui operatività si richiede la sussistenza di specifici presupposti, come indicato dalla pronuncia n. 86 del 2024 della Corte costituzionale; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissi P.Q.M