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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 28041/2023

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nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 5229-2018proposto da: [OSCURATO:PERSONA] CARMELAe [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, VIA C OSSERIA n. 2 , nello studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]’, rappresenta t i e dife s i dal l’avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 19, nello studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende -controricorrenti - avverso la sentenza n. 654/2017 della CORTE D'APPELLO di [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal ConsigliereOliva [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione notificato il 27.7.1996 [OSCURATO:PERSONA] evocava in giudizio [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] innanzi il Tribunale di Palmi, invocandone la condanna all’arretramento del fabbricato da essi eretto a distanza dal confine inferiore a quella legale.

Si costituivano i convenuti, resistendo alla domanda e chiedendo in via riconvenzionale la condanna dell’attore a rimuovere una condotta fognaria realizzata nella proprietà di essi convenuti.

Con sentenza n. 709/2009 il Tribunale rigettava la domanda principale, accogliendo in parte quella riconvenzionale.

Con la sentenza impugnata, n. 654/2017, la Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione di prime cure, riformandola e condannando gli originari convenuti ad arretrare il loro fabbricato fino a 5 metri dal confine.

Propongono ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affidandosi ad un unico motivo.

Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], eredi di [OSCURATO:PERSONA].Con atto depositato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] il contraddittorio veniva integrato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

In prossimità dell’adunanza camerale, ambo le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Con l’unico motivo, la parte ricorrente lamenta la violazione e omessa applicazione del regolamento edilizio approvato con D.P.G.R. 964 del 1985 e dell’art. 17 delle relative norme di attuazione, perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente ritenuto inapplicabile alla fattispecie la norma regolamentare locale più favorevole intervenuta dopo la realizzazione del fabbricato oggetto di causa.

La censura è fondata, alla luce del principio–che merita di essere ribadito– secondo cui “ I regolamenti edilizi in materia di distanze tra costruzioni contengono norme di immediata applicazione, salvo il limite, nel caso di norme più restrittive, dei cosiddetti diritti quesiti (per cui la disciplina più restrittiva non si applica alle costruzioni che, alla data dell'entrata in vigore della normativa, possano considerarsi già sorte), e, nel caso di norme più favorevoli, dell'eventuale giudicato formatosi sulla legittimità o meno della costruzione.

Ne consegue la inammissibilità dell'ordine di demolizione di costruzioni che, illegittime secondo le norme vigenti al momento della loro realizzazione, tali non siano più alla stregua delle norme vigenti al momento della decisione, salvo, ove ne ricorrano le condizioni, il diritto al risarcimento dei danni prodottisi medio tempore, ossia di quelli conseguenti alla illegittimità della costruzione nel periodo compreso tra la sua costruzione e l'avvento della nuova disciplina”(Cass. Sez. 2 , Ordinanza n. 26713 del 24/11/2020, Rv.659725; conf.

Cass. Sez. 2 , Sentenza n. 14446 del 15/06/2010, Rv.613403).La Corte di Appello ha quindi errato nelnon applicare alla fattispecie la norma locale sopravvenuta più favorevole.

La sentenza impugnata va, dunque, cassata, con rinvio della causa alla Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA], in differente composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione accoglie il ricorso, c a ssa la sentenza impugnata e rinviala causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] , in differente composizione.

Così deciso in Roma,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 5229-2018proposto da: [OSCURATO:PERSONA] CARMELAe [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, VIA C OSSERIA n. 2 , nello studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]’, rappresenta t i e dife s i dal l’avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 19, nello studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende -controricorrenti - avverso la sentenza n. 654/2017 della CORTE D'APPELLO di [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal ConsigliereOliva [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione notificato il 27.7.1996 [OSCURATO:PERSONA] evocava in giudizio [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] innanzi il Tribunale di Palmi, invocandone la condanna all’arretramento del fabbricato da essi eretto a distanza dal confine inferiore a quella legale. Si costituivano i convenuti, resistendo alla domanda e chiedendo in via riconvenzionale la condanna dell’attore a rimuovere una condotta fognaria realizzata nella proprietà di essi convenuti. Con sentenza n. 709/2009 il Tribunale rigettava la domanda principale, accogliendo in parte quella riconvenzionale. Con la sentenza impugnata, n. 654/2017, la Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione di prime cure, riformandola e condannando gli originari convenuti ad arretrare il loro fabbricato fino a 5 metri dal confine. Propongono ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affidandosi ad un unico motivo. Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], eredi di [OSCURATO:PERSONA].Con atto depositato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] il contraddittorio veniva integrato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. In prossimità dell’adunanza camerale, ambo le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Con l’unico motivo, la parte ricorrente lamenta la violazione e omessa applicazione del regolamento edilizio approvato con D.P.G.R. 964 del 1985 e dell’art. 17 delle relative norme di attuazione, perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente ritenuto inapplicabile alla fattispecie la norma regolamentare locale più favorevole intervenuta dopo la realizzazione del fabbricato oggetto di causa. La censura è fondata, alla luce del principio–che merita di essere ribadito– secondo cui “ I regolamenti edilizi in materia di distanze tra costruzioni contengono norme di immediata applicazione, salvo il limite, nel caso di norme più restrittive, dei cosiddetti diritti quesiti (per cui la disciplina più restrittiva non si applica alle costruzioni che, alla data dell'entrata in vigore della normativa, possano considerarsi già sorte), e, nel caso di norme più favorevoli, dell'eventuale giudicato formatosi sulla legittimità o meno della costruzione. Ne consegue la inammissibilità dell'ordine di demolizione di costruzioni che, illegittime secondo le norme vigenti al momento della loro realizzazione, tali non siano più alla stregua delle norme vigenti al momento della decisione, salvo, ove ne ricorrano le condizioni, il diritto al risarcimento dei danni prodottisi medio tempore, ossia di quelli conseguenti alla illegittimità della costruzione nel periodo compreso tra la sua costruzione e l'avvento della nuova disciplina”(Cass. Sez. 2 , Ordinanza n. 26713 del 24/11/2020, Rv.659725; conf. Cass. Sez. 2 , Sentenza n. 14446 del 15/06/2010, Rv.613403).La Corte di Appello ha quindi errato nelnon applicare alla fattispecie la norma locale sopravvenuta più favorevole. La sentenza impugnata va, dunque, cassata, con rinvio della causa alla Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA], in differente composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione accoglie il ricorso, c a ssa la sentenza impugnata e rinviala causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] , in differente composizione. Così deciso in Roma,
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