Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 settembre 1986

Cassazione n. 35101/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a [OSCURATO:PERSONA] il 04/09/1986 avverso la sentenza del 20/11/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore di fiducia, avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Venezia in data 20 novembre 2025 ha confermato la pronuncia del Tribunale di Treviso che lo aveva ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 186, comma 2 lett c), e comma 2 sexies, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 condannandolo alla pena di anni uno e mesi sei di arresto ed Euro 10.000;00 di ammenda.

Con il primo motivo deduce la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione alla ritenuta aggravante di cui all'art. 186, comma 2 bis, C.d.S.; con il secondo propone analoga doglianza con riguardo alla circostanza aggravante di cui all'art. 186, comma 2 sexies, C.d.S.

La difesa dell'imputato ha depositato conclusioni scritte.

2. I motivi sopra richiamati sono inammissibili, in quanto assolutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi.

Gli stessi, in particolare, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e sono privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione).

Per converso, la sentenza impugnata, con motivazione sente da aporie logiche ed in linea con i principi elaborati dalla giurisprudenza di questa Corte, con riguardo alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 186, comma 2 bis, C.d.

S. ha posto in rilievo, che nessun dato restituisce la connpresenza di circostanze esterne da cui dedurre l'oggettiva inevitabilità del sinistro e la cesura della connessione tra il verificarsi di questo e la condizione di ebbrezza dell'imputato.

Con riguardo al secondo profilo, ha, invece, ritenuto, con motivazione priva di aporie logiche, che l'assunto difensivo sul presunto ritardo tra il momento di verificazione del sinistro e l'orario di trasmissione della richiesta di intervento sia meramente congetturale e disancorato dagli elementi probatori acquisiti.

3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al 2pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a [OSCURATO:PERSONA] il 04/09/1986 avverso la sentenza del 20/11/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore di fiducia, avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Venezia in data 20 novembre 2025 ha confermato la pronuncia del Tribunale di Treviso che lo aveva ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 186, comma 2 lett c), e comma 2 sexies, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 condannandolo alla pena di anni uno e mesi sei di arresto ed Euro 10.000;00 di ammenda. Con il primo motivo deduce la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione alla ritenuta aggravante di cui all'art. 186, comma 2 bis, C.d.S.; con il secondo propone analoga doglianza con riguardo alla circostanza aggravante di cui all'art. 186, comma 2 sexies, C.d.S. La difesa dell'imputato ha depositato conclusioni scritte. 2. I motivi sopra richiamati sono inammissibili, in quanto assolutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi. Gli stessi, in particolare, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e sono privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione). Per converso, la sentenza impugnata, con motivazione sente da aporie logiche ed in linea con i principi elaborati dalla giurisprudenza di questa Corte, con riguardo alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 186, comma 2 bis, C.d. S. ha posto in rilievo, che nessun dato restituisce la connpresenza di circostanze esterne da cui dedurre l'oggettiva inevitabilità del sinistro e la cesura della connessione tra il verificarsi di questo e la condizione di ebbrezza dell'imputato. Con riguardo al secondo profilo, ha, invece, ritenuto, con motivazione priva di aporie logiche, che l'assunto difensivo sul presunto ritardo tra il momento di verificazione del sinistro e l'orario di trasmissione della richiesta di intervento sia meramente congetturale e disancorato dagli elementi probatori acquisiti. 3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al 2pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M