CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 26998/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento del Tribunale di sorveglianza di Roma di declaratoria di inammissibilità dell'istanza di detenzione domiciliare ordinaria per indisponibilità di domicilio, e di mancanza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 16 nonies d. I. 8 del 1991, sono inammissibili perché generiche, aspecifiche e comunque manifestamente infondate. Letta la memoria difensiva con la quale il ricorrente insiste per l'annullamento dell'impugnato provvedimento. Considerato che il Tribunale di Roma ha evidenziato come, dalle informazioni assunte, nessun programma di protezione fosse stato adottato nei confronti del Cirulli; che il predetto fosse stato precedentemente inserito nel piano di protezione riguardante la compagna, e che tale piano fosse tuttavia cessato il 15/11/2023; che il ricorrente non dispone più di un domicilio protetto, e che non è stato indicato altro domicilio; Rilevato che, a fronte di dette argomentazioni non manifestamente illogiche e scevre da vizi giuridici, il ricorrente si limita a contestarle, svolgendo deduzioni in parte aspecifiche e comunque assolutamente generiche (affermando che il programma della sua compagna non è stato revocato ma semplicemente non risulta convertito in programma definitivo, con provvedimento impugnato; e che in ogni caso il Cirulli dispone di un domicilio presso il quale usufruire della detenzione domiciliare ordinaria) e in nessun modo documentate (in violazione del principio di autosufficienza), e richiedendo una rivalutazione, in fatto, dei presupposti della concessione della misura alternativa, non consentita in questa sede; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così