CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 15905/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/09/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - tlicANC che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Fralefrffu ha confermato la sentenza del Tribunale di Monza del 26 febbraio 2021 che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di tentato furto e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il ricorso dell'imputato, che si duole del diniego della attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., è manifestamente infondato, atteso che questa Corte di cassazione ha affermato che, ai fini della sua applicazione, nell'ipotesi di tentativo di furto commesso ai danni di grandi magazzini, il danno stesso non va commisurato al prezzo di acquisto della merce, poiché la legge penale fa riferimento non già al costo, ma al valore commerciale dell'oggetto del reato al momento del fatto (Sez. 5, n. 2063 del 12/01/1994, Calvanico, Rv. 197273); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i