CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 36610/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/02/2021 del GIP TRIBUNALE di VIBO VALENTIAefette-a~ce-erffe1594it udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Il GIUDICE per le [OSCURATO:PERSONA] del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha applicato ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. a [OSCURATO:PERSONA] la pena dallo stesso richiesta in relazione al reato di cui all'art. 628 cod. pen. 1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto la violazione di legge con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'aggravane di avere commesso il fatto con il volto travisato 2. Il ricorso è inammissibile. Le doglianze, formulate nei termini della violazione di legge circa la qualificazione giuridica ma che in effetti afferiscono alla presunta carenza di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'aggravante, non sono previste quali motivo di ricorso. Il comma 2 bis dell'art. 448 cod. proc. pen. introdotto con la L. 23/6/2017 n. 103 in vigore dal 3 agosto dello stesso anno, infatti, prevede che il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. sia ammissibile esclusivamente per motivi attinenti: a." all'espressione della volontà dell'imputato"; b. "al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza"; c. "all'erronea qualificazione giuridica del fatto"; d. "all'illegalità della pena o della misura di sicurezza" irrogata. A fronte di tale tassativa indicazione, pertanto, con l'accordo raggiunto dalle parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., il giudice, peraltro in assenza di qualsivoglia evidente elemento di segno contrario o rilievo della difesa sul punto, non è tenuto a fornire una specifica motivazione in ordine alla sussistenza o meno delle aggravanti e l'impugnazione sul punto non è consentita. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 18/6/Z021 [OSCURATO:PERSONA] tensore Marco M naco POSITATA Il Presidente ;ii