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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 20 aprile 2022

Cassazione n. 22519/2022

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ORDINANZA sul ricorso 22662/2017 proposto da: Comune di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Piazzale delle [OSCURATO:PERSONA] n. 2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di amministratori di sostegno di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.106, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale; -controricorrenti e ricorrenti incidentali - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso al ricorso incidentale; -controricorrente al ricorso incidentale- E sul ricorso successivo: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - CO ntro Comune di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Piazzale delle [OSCURATO:PERSONA] n. 2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e _ difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], _ giusta procura in calce al controricorso; -controricorrente - avverso la sentenza n. 464/2017 della CORTE D'APPELLO di TRIESTE, pubblicata il 28/06/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/04/2022 dalla cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d'appello di Trieste, con sentenza n.464/2017, depositata in data 28/6/2017, - in controversie riunite concernenti opposizioni alla stima dell'indennità di esproprio promosse da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA], nei confronti del Comune di [OSCURATO:SOCIETA] e della società [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in relazione ad alcuni terreni, di proprietà dei primi, ricadenti nell'ambito del P.I.P. a carattere commerciale del Comune, espropriati con decreto del novembre 2003, - ha, in sede di rinvio a seguito di cassazione di pregressa decisione con sentenza di questa Corte n. 13376/2014, all'esito di nuova consulenza tecnica, accolto, per quanto qui ancora interessa (avendo il Comune concluso una transazione con gli altri espropriati), l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA], determinando l'indennità di esproprio dovuta alla stessa in C 1.203.877,00, oltre interessi legali dalla data dell'esproprio ([OSCURATO:DATA_NASCITA]) al saldo, con ordine ai resistenti del deposito della differenza eventualmente dovuta alla cassa Depositi e Prestiti.

In particolare, i giudici hanno rilevato che i terreni, ricadendo nel comprensorio PIP del Comune con destinazione urbanistica «Zona per attrezzature commerciali di interesse regionale e per _ l'interscambi delle merci-Hl», erano edificabili e il loro valore di _ mercato, secondo il metodo analitico di trasformazione (essendo quello sintetico-comparativo di difficile applicazione nello specifico, stante l'eterogeneità delle aree comparabili nella zona, pur oggetto di contratti registrati nello stesso giorno, e dovendo gli atti di compravendita, per essere comparabili, essere frutto di una libera contrattazione tra le parti, mentre nella specie i prezzi di vendita erano prefissati dal Comune in relazione ai costi e alle spese sostenute), era stato correttamente individuato dal CTU in «C 49,21 al mq»; era altresì dovuta indennità aggiuntiva di C 30.400,00 per la presenza di siepe polifita, nonché indennità di occupazione in misura pari agli interessi legali dal 14/12/2001 al 26/11/2003 e sulla somma così complessivamente liquidata erano dovuti gli interessi legali.

Avverso la suddetta pronuncia, la [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA] propone ricorso per cassazione, notificato il 27/9- 3/10-2017, articolato in quattro motivi nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di amministratori di sostegno di [OSCURATO:PERSONA] (che resiste, in persona degli amministratori di sostegno [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con controricorso e ricorso incidentale in due motivi, notificato il 10/21-11/2017) e del Comune di [OSCURATO:SOCIETA] (che resiste con controricorso rivolto essenzialmente a contestare l'avverso ricorso incidentale della Torossi, notificato il 21/12/2017).

Avverso la stessa sentenza, il Comune di [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto altro e successivo ricorso per cassazione, il 28/9-4/10-2017, affidato a cinque motivi, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] spa (che resiste con controricorso, notificato il 28/12/2017) e di [OSCURATO:PERSONA] (che resiste, in persona degli amministratori di sostegno [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con controricorso e ricorso incidentale in due motivi, notificato il 10/21-11/2017). [OSCURATO:PERSONA] ha depositato controricorso ai ricorso incidentale della Torossi.

Il Comune di [OSCURATO:SOCIETA] e la [OSCURATO:PERSONA], come rappresentata, hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Preliminarmente, va rilevato che, essendo stati proposti due distinti ricorsi, da parte della [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA] e del Comune di [OSCURATO:SOCIETA], avverso la stessa sentenza, già riuniti ex art.335 c.p.c., per il principio di unicità dell'impugnazione, il ricorso della [OSCURATO:PERSONA] risulta essere stato notificato anteriormente (essendo stato avviato il procedimento notificatorio il 27/9/2017), cosicché esso deve essere qualificato come principale, mentre quello del Comune di [OSCURATO:SOCIETA] va qualificato come incidentale (Cass. 26622/2005; Cass. 5695/2015; Cass. 36057/2021).

2. [OSCURATO:PERSONA], ricorrente principale, lamenta: a) con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., dell'art.116 c.p.c., per errore nella valutazione degli elementi di prova e dei principi generali in tema di indennità di esproprio, avendo la Corte di merito posto alla base della stima del valore venale il criterio analitico di trasformazione, piuttosto che il metodo sintetico-comparativo, malgrado vi fossero elementi di comparazione rappresenti da compravendita di aree omogene e nel periodo di riferimento; b) con il secondo motivo, la nullità della sentenza, ex art.360 n. 4 c.p.c., per lesione dell'art.112 c.p.c., stante l'omessa considerazione del principio di diritto indicato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 13376/2014 (in relazione all'affermazione che la decurtazione di tali voci si sarebbe risolta in «un'irragionevole ed illegittima applicazione dei criteri normativi, _ attraverso la considerazione di fattori che non attengono al valore ... dell'area resa edificabile»), in merito alla necessità della decurtazione dell'utile di investimento e degli interessi sul capitale investito nella stima del valore venale del terreno per il soggetto espropriato, nonché la violazione e falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., per travisamento del principio di diritto sempre affermato da questa Corte nella sentenza del 2014 e l'omesso esame di fatto decisivo, ex art.360 n. 5 c.p.c., rappresentato dalla mancata decurtazione dell'utile di investimento e degli interessi sul capitale investito nella stima del valore vene del terreno; c) con il terzo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., dell'art.39 1.2359/1865 e dei principi generali in tema di indennità di esproprio, per avere la Corte di merito disposto l'indennizzo della «siepe polifita», nonché l'omesso esame, ex art.360 n. 5 c.p.c., di fatto decisivo rappresentato dal fatto che il terreno espropriato aveva natura edificabile e non agricola; d) con il quarto motivo, la violazione ex art.360 n. 3 c.p.c., dell'art.91 c.p.c. per avere la Corte territoriale disposto la condanna delle parti resistenti alla rifusione delle spese legali del giudizio di rinvio.

3. Il Comune di [OSCURATO:SOCIETA], ricorrente incidentale, lamenta: a) con il primo motivo, l'omesso esame, ex art.360 n. 5 c.p.c., di fatti decisivi contenuti nella consulenza tecnica d'ufficio del Prof.

Rosato, in sede di relazione integrativa, in ordine alla stima dallo stesso operata secondo il metodo sintetico-comparativo, sulla base di otto contratti relativi ad immobili omogenei, con attribuzione di un valore di C 30,00 al mq; b) con il secondo motivo, la violazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., dell'art.39

I. 2359/1865, sempre contestandosi il metodo di valutazione in concreto utilizzato, dovendosi ritenere più coerente il metodo sintetico-comparativo; c) con il terzo motivo, la violazione, ex art.384 c.p.c., del principio dell'estimo, in relazione alla non corretta applicazione, da parte della Corte d'appello, di quanto stabilito dalla Corte di Cassazione nella sentenza del 2014 n. 13379 in ordine alla decurtazione degli interessi sul capitale investito e dell'utile di impressa ai fini della valutazione del valore venale; d) con il quarto motivo, la violazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., degli artt.346 e 112 c.p.c., dell'art.39

I. 2359/1865 e dei principi generali in materia di indennità di espropriazione di terreni edificabili, in relazione al riconoscimento all'espropriata di un'indennità aggiuntiva per soprassuolo per la presenza di «siepe polifita», non spettante sia perché l'attrice in riassunzione Torossi non avrebbe riproposto la domanda di riconoscimento anche dell'indennità di soprassuolo (che era stata respinta dalla prima sentenza della Corte d'appello del 2006), con conseguente pronuncia ultrapetita del giudice di merito, sia perché il terreno in oggetto era edificabile e non agricolo; e) con il quinto motivo, la violazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., degli artt. 91 e 92 c.p.c., in punto di spese processuali.

4. [OSCURATO:PERSONA], ricorrente incidentale, lamenta: a) con il primo motivo, la nullità della sentenza, per violazione dell'art.384, comma 2, c.p.c. e dell'art.2909 c.c., in relazione al mancato rispetto di quanto statuito nella sentenza n. 13377/2014 di questa stessa Corte con riferimento al metodo da adottare per la stima del valore venale; b) con il secondo motivo, la nullità della sentenza, per violazione dell'art.384, comma 2, c.p.c. e dell'art.2909 c.c., sempre in relazione al mancato rispetto di quanto statuito nella sentenza n. 13377/2014 di questa stessa Corte ma con riferimento al costo di riporto di materiale.5.

L'eccezione di inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai primi tre motivi (non attinenti alla statuizione sulle spese), sollevata dalla Torossi, è infondata.

Anzitutto, ai fini dell'interesse ad impugnare la decisione della Corte triestina, la [OSCURATO:PERSONA], pur qualificata interventore adesivo già con la sentenza della Corte d'appello del 2006 con statuizione passata in giudicato (come si evince dalla sentenza n. 13376/2014 di questa Corte che ha dato luogo al giudizio di rinvio), oltre essere stata condannata, in solido con il Comune, alla refusione delle spese di lite (ed alla metà delle spese di CTU, insieme all'appellato Comune), è stata dichiarata, dalla Corte triestina con la sentenza qui impugnata, tenuta, in solido con l'ente locale espropriante, al versamento presso la cassa Depositi e Presiti della differenza dovuta in relazione alla indennità di espropriazione ed a quella di occupazione.

Ora, vero che l'interventore adesivo non ha un'autonoma legittimazione ad impugnare (salvo che l'impugnazione sia limitata alle questioni specificamente attinenti la qualificazione dell'intervento o la condanna alle spese imposte a suo carico), sicché la sua impugnazione, in genere, è inammissibile, laddove la parte adiuvata non abbia esercitato il proprio diritto di proporre impugnazione ovvero abbia fatto acquiescenza alla decisione ad essa sfavorevole (Cass.2818/2018; Cass. 27528/2016; Cass. 16930/2013; Cass.

SU 5992/2012) .

Tuttavia, nella specie, il Comune ha esercitato il potere di impugnazione, proponendo autonomo ricorso, con conseguente ammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], anche nei primi tre motivi (essendo il quarto comunque attinente alla condanna alle spese imposte a suo carico, con conseguente piena legittimazione ad o o impugnare della [OSCURATO:PERSONA]), in posizione adesiva alla posizione assunta dal Comune.

6. Questa Corte, con la sentenza n. 13376/2014 che ha dato luogo al giudizio di rinvio definito con la sentenza della Corte d'appello di Trieste qui impugnata, respinti tutti i motivi sollevati dalla [OSCURATO:PERSONA] e dal Comune di [OSCURATO:SOCIETA], ha statuito: a) l'accoglimento dei primi due motivi del ricorso incidentale della Torossi, in quanto, alla luce dalla sentenza della nota Corte Costituzionale n. 348/07, nel frattempo intervenuta, di declaratoria dell'illegittimità costituzionale della L. n. 359 del 1992 , art. 5 bis, pronuncia pienamente efficace «nei giudizi, come quello in esame, in cui sia ancora in discussione la determinazione di detta indennità, la quale non potrebbe certamente essere regolata da norme dichiarate incostituzionali», «non essendosi formato il giudicato in merito alle concrete modalità di determinazione delle indennità», con conseguente applicabilità, per la determinazione dell'indennizzo, del criterio generale del valore venale del bene, già previsto dalla L. 25 giugno 1865, n. 2359, art. 39, dovendosi escludere l'applicazione del T.U.

E., di cui al DPR 327/2001, relativamente «ai progetti per i quali, come è accaduto nel caso in esame, "alla data di entrate in vigore dello stesso decreto sia intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell'opera»; b) l'accoglimento anche del terzo motivo del ricorso Torossi, con il quale si sosteneva che erroneamente erano stati detratti dal valore venale dei terreni le voci inerenti agli utili di investimento e agli oneri finanziari, che non concorrono a rendere edificabili le aree ma attengono esclusivamente ai rischi dell'intervento sulle zone espropriate, dovendo ritenersi che «a fronte di un valore di mercato del terreno pari ad Euro 101,44 al metro quadrato, la decurtazione dell'utile da investimento e degli interessi sul capitale investito si risolva in irragionevole ed illegittima applicazione dei criteri normativi, attraverso la considerazione di fattori che non attengono al valore dell'area resa edificabile, ma a benefici di natura economica che riguardano il solo espropriante e che, per altro in maniera del tutto apodittica, sono stati considerati come elementi utili ad incidere negativamente sulla determinazione dell'indennità».

7. Tanto premesso, il primo motivo del ricorso principale [OSCURATO:PERSONA] ed il primo ed il secondo motivo del ricorso incidentale del Comune sono inammissibili.

Questa Corte (Cass. 6243/2016; Cass. 4885/2006) ha già chiarito che «in tema di liquidazione dell'indennità di espropriazione per le aree edificabili, la determinazione del valore del fondo può essere effettuata tanto con metodo sintetico-comparativo, volto ad individuare il prezzo di mercato dell'immobile attraverso il confronto con quelli di beni aventi caratteristiche omogenee, quanto con metodo analitico-ricostruttivo, fondato sull'accertamento del costo di trasformazione del fondo, non potendosi stabilire tra i due criteri un rapporto di regola ad eccezione, e restando pertanto rimessa al giudice di merito la scelta di un metodo di stima improntato, per quanto possibile, a canoni di effettività», vale a dire più appropriato rispetto alle concrete caratteristiche e potenzialità del bene (Cass.215/2020).

Sempre questa Corte (Cass. 1161/2007) ha precisato che «in tema di valutazione di aree edificabili, ai fini della determinazione dell'indennità di espropriazione, l'evoluzione del sistema normativo induce a negare valore preminente al metodo sintetico-comparativo, congeniale ad un sistema, oggi abbandonato alla luce dell'art. 5 bis della legge n. 359 del 1992, governato dal principio dell'edificabilità di fatto, mentre il metodo analitico- ricostruttivo, che muove dalle caratteristiche specifiche del fondo espropriato, depurando il valore dell'edificato del costo di costruzione per pervenire al valore dell'area secondo l'entità volumetrica esprimibile dalla superficie a disposizione, dipende dalla qualificazione urbanistica dell'area, secondo il principio dell'edificabilità legale, conseguendone che il giudice che accolga le conclusioni del consulente tecnico secondo il metodo analitico, non è tenuto a motivare la mancata adozione del metodo sintetico».

Ora, nella specie, risulta che dalla stessa consulenza tecnica emergeva la difficoltà di applicazione del metodo sintetico- comparativo, in relazione sia alla non omogeneità degli elementi di comparazione, in riferimento alle aree, ai prezzi di vendita ed all'epoca delle compravendite, sia al fatto che negli atti di compravendita utilizzabili ai fini della comparazione i prezzi di vendita erano prefissati dal Comune in relazione ai costi e alle spese sostenute e non erano frutto di libera determinazione di mercato.

La doglianza si risolve, anche nel vizio ex art.360 n. 5 c.p.c., in una richiesta di nuova valutazione delle risultanze documentali e della CTU, riservata al giudice di merito, ove congruamente motivata.

8. Il secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] ed il terzo motivo del ricorso del Comune sono infondati, in parte, e inammissibili, per il resto.

Questa Corte, con la sentenza n. 13376/2014 aveva accolto il motivo del ricorso dell'espropriata Torossi, con il quale si sosteneva che erroneamente, nella sentenza del 2006 e nella prima CTU, erano stati detratti dal valore venale dei terreni le voci inerenti alle poste finanziarie, gli utili di investimento e gli oneri finanziari sostenuti dal beneficiario dell'espropriazione, attinenti esclusivamente ai rischi dell'intervento sulle zone espropriate, rilevando che « a fronte di un i i valore di mercato del terreno pari ad Euro 101,44 al metro quadrato, la decurtazione dell'utile da investimento e degli interessi sul capitale investito si risolva in irragionevole ed illegittima applicazione dei criteri normativi, attraverso la considerazione di fattori che non attengono al valore dell'area resa edificabile, ma a benefici di natura economica che riguardano il solo espropriante e che, per altro in maniera del tutto apodittica, sono stati considerati come elementi utili ad incidere negativamente sulla determinazione dell'indennità».

Nella seconda stima elaborata dal CTU Rosato, in sede di rinvio, si era provveduto, su specifico incarico del Collegio, con ordinanza del 2016, che aveva rilevato un contrasto con il principio di diritto espresso da questa Corte nel 2014, a correzione della prima stima, a non detrarre dalla stima del valore del bene il rendimento dell'investimento.

Ora, i ricorrenti si dolgono, in modo del tutto non autosufficiente, che in tal modo vi sarebbe stato un raddoppio del valore di stima e si sarebbe attribuito all'espropriato, anziché all'espropriante, «un beneficio economico che non riguarda il valore dell'area».

Il Comune, in particolare, deduce che il consulente, in sede di relazione integrativa, avrebbe considerato l'utile di investimento, modificando «il tasso di sconto», e gli interessi sul capitale investito, nonché «il capitale a debito da lui considerato».

Si sarebbe così incrementato il patrimonio del soggetto espropriato con le spese che l'imprenditore che ha costruito i capannoni edificati nella zona PIP aveva sostenuto per l'acquisto e l'edificazione relativi.

Ci si limita a richiamare i documenti allegati (in particolare, la relazione integrativa del consulente tecnico ) Non ricorrono i vizi denunciati, di violazione o travisamento del principio di diritto enunciato da questa Corte, di omessa pronuncia o di omesso esame ex art.360 n. 5 c.p.c., in quanto la Corte di merito ha rilevato di condividere la relazione integrativa del CTU nella quale si era tenuto conto dei principi di diritto contenuti nella sentenza del 2014 «relativamente all'erronea decurtazione degli interessi sul capitale investito e sugli utili da investimento», individuandosi il valore di trasformazione alla luce della sola deduzione dei costi di urbanizzazione sostenuti per l'urbanizzazione dell'area espropriata (le spese di sistemazione bonifica, nella misura di C 14,00 al mq).

9. Il terzo motivo del ricorso della [OSCURATO:PERSONA] ed il quarto motivo del ricorso del Comune, attinenti al riconoscimento all'espropriata di un'indennità integrativa per il valore del soprassuolo ovvero per la «siepe polifita» (vale a dire il patrimonio arboreo costituito da numerose piante ad alto fusto presenti nell'area espropriata), sono infondati.

Questa Corte (Cass. 6743/2014, emessa in relazione a terreno di natura edificabile, con cassazione della sentenza di merito che aveva negato l'indennità per il soprassuolo boschivo attesa la natura edificatoria del terreno.; Cass. 18732/2017) ha chiarito che «in tema di espropriazione per pubblica utilità, l'evoluzione del sistema indennitario, a seguito degli interventi della Corte costituzionale, con le sentenze n. 348 e 349 del 24 ottobre 2007 e n. 181 dell'Il giugno 2011, nonché delle sollecitazioni provenienti dalla giurisprudenza della Corte Edu, agganciando indissolubilmente l'indennizzo espropriativo al valore venale del bene, comporta che, ai fini della determinazione dell'indennità di esproprio, per suoli che, quale ne sia la destinazione, dispongano di un soprassuolo arboreo idoneo a conferire particolari condizioni di sicurezza, utilità e amenità, deve tenersi conto dell'aumento di valore di cui il suolo viene a beneficiare, assumendo rilievo ciò che contribuisce a connotarne l'identità fisica e urbanistica».

Invero, questa Corte, nel rimeditare un pregresso orientamento, secondo il quale l'applicazione dell'art. 5- bis, sia per i suoli edificabili, che per i suoli agricoli, doveva escludersi la possibilità di un indennizzo aggiuntivo per il soprassuolo arboreo, nel primo caso, per incompatibilità con uno sfruttamento agricolo, e, nel secondo caso, in quanto il valore tabellare era commisurato di per sé al tipo di piantagioni effettivamente praticate sul suolo, poiché la sequenza delle sentenze Corte Cost. 24.10.2007, n. 348 e 349 e 11.6.2011, n. 181, «ha indissociabilmente agganciato l'indennizzo espropriativo al valore venale del bene» che si identifica con il giusto prezzo nella libera contrattazione di compravendita, salvo l'unico limite, dettato dal principio di legalità, costituito dalla disciplina urbanistica del suolo indennizzabile, con la conseguente considerazione che «qualora le piantagioni che insistono sul suolo espropriato contribuiscano a connotarne le caratteristiche fisiche, tanto da incidere sul valore e contribuire all'appetibilità dello stesso ove inserito in un mercato virtuale, del relativo valore occorre tenere conto».

La sentenza impugnata risulta pertanto corretta.

10. Il quarto motivo del ricorso della [OSCURATO:PERSONA] ed il quinto motivo del ricorso del Comune, in punto di statuizione sulle spese, per non essere state dette parti totalmente soccombenti, nonché per essere stato il giudizio di rinvio conseguenza sia della mancata accettazione da parte della Torossi dell'accordo transattivo, positivamente concluso con tutti gli altri espropriati, sia dall'intervento della pronuncia di incostituzionalità dell'art.5 bis 1.359/1992, sono inammissibili.

Invero, esse si risolvono nella censura circa la mancata compensazione parziale delle spese di lite.

Ora, questa Corte ha da tempo chiarito che « in tema di spese processuali, la facoltà di disporne la compensazione tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l'eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione» (Cass. 11329/2019; Cass. 14989/2005).

Inoltre, non integra il presupposto della soccombenza neanche reciproca, la riduzione, anche se sensibile, della somma richiesta con la domanda giudiziale, di cui il giudice di merito pur può tener conto per l'eventuale compensazione, totale, o parziale, delle spese (Cass.8532 /2000; Cass. 8528/2004).

11. Il primo motivo del ricorso incidentale della Torossi è infondato.

Assume la ricorrente che la Corte d'appello abbia violato il principio di diritto espresso da questa Corte nella sentenza n. 13376/2014, in quanto alcuni punti, non contestati, della sentenza della Corte territoriale del 2006 non potevano essere riconsiderati dal giudice del rinvio (il metodo di stima utilizzato nella prima consulenza tecnica Geom.

Iannucelli, il valore venale dell'area, gli importi da portare in deduzione), con preclusione da giudicato interno.

L'assunto è del tutto destituito di fondamento.

Invero, dalla sentenza di questa Corte conclusasi con cassazione con rinvio, per nuovo esame della domanda di rideterminazione delle indennità spettanti all'espropriata, si evince che il giudice del rinvio, espunto dal nostro ordinamento l'art.5 bis L.359/2002 sulla scorta del quale era stata determinata l'indennità di espropriazione nella prima sentenza del 2006, doveva procedere a nuova determinazione delle indennità, di espropriazione e di occupazione, disponendo anche ulteriori accertamenti in fatto al fine di individuare il giusto prezzo in una libera contrattazione dell'area espropriata ovvero il pieno valore venale.

Questa Corte (Cass. 10379/2012; Cass. 13515/2014; cfr. anche Cass. 4778/2020) ha chiarito che in tema di indennità di espropriazione, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 349 del 2007 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 5 bis, comma 7 bis, della legge 8 agosto 1992, n. 359, nella parte in cui prescriveva un criterio riduttivo rispetto a quello del valore venale del bene ablato, non è più possibile applicare il predetto criterio riduttivo, a meno che il rapporto non sia esaurito in modo definitivo, per avvenuta formazione del giudicato o per essersi verificato altro evento cui l'ordinamento collega il consolidamento del rapporto medesimo, ovvero per essersi verificate preclusioni processuali o decadenze e prescrizioni non direttamente investite, nei loro presupposti normativi, dalla pronuncia di incostituzionalità, atteso quanto previsto dagli artt. 136 Cost. e 30, terzo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87», cosicché « deve ricorrersi al criterio del valore venale anche se l'impugnazione avverso la sentenza determinativa dell'indennità non abbia sollevato questione sulla legge applicabile, ma abbia contestato la quantificazione in concreto dell'importo liquidato, posto che in ordine all'individuazione del criterio legale di stima non è concepibile la formazione di un giudicato autonomo, né l'acquiescenza allo stesso, dato che il bene della vita alla cui attribuzione tende l'opponente alla stima è l'indennità, liquidata nella misura di legge, non già l'indicato criterio legale».12.

Il secondo motivo del ricorso Torossi è parimenti infondato, lamentando la ricorrente che il giudice del rinvio, violando il giudicato interno, non avrebbe quantificato, secondo le risultanze della prima consulenza tecnica Geom.

Iannucelli, i costi di bonifica e sistemazione in C 6,00, ma in C 14,00.

13. Per tutto quanto sopra esposto, vanno respinti tutti i ricorsi.

In considerazione della soccombenza reciproca, vanno integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.

PQM La Corte respinge il ricorso principale ed i ricor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 22662/2017 proposto da: Comune di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Piazzale delle [OSCURATO:PERSONA] n. 2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di amministratori di sostegno di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.106, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale; -controricorrenti e ricorrenti incidentali - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso al ricorso incidentale; -controricorrente al ricorso incidentale- E sul ricorso successivo: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - CO ntro Comune di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Piazzale delle [OSCURATO:PERSONA] n. 2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e _ difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], _ giusta procura in calce al controricorso; -controricorrente - avverso la sentenza n. 464/2017 della CORTE D'APPELLO di TRIESTE, pubblicata il 28/06/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/04/2022 dalla cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d'appello di Trieste, con sentenza n.464/2017, depositata in data 28/6/2017, - in controversie riunite concernenti opposizioni alla stima dell'indennità di esproprio promosse da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA], nei confronti del Comune di [OSCURATO:SOCIETA] e della società [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in relazione ad alcuni terreni, di proprietà dei primi, ricadenti nell'ambito del P.I.P. a carattere commerciale del Comune, espropriati con decreto del novembre 2003, - ha, in sede di rinvio a seguito di cassazione di pregressa decisione con sentenza di questa Corte n. 13376/2014, all'esito di nuova consulenza tecnica, accolto, per quanto qui ancora interessa (avendo il Comune concluso una transazione con gli altri espropriati), l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA], determinando l'indennità di esproprio dovuta alla stessa in C 1.203.877,00, oltre interessi legali dalla data dell'esproprio ([OSCURATO:DATA_NASCITA]) al saldo, con ordine ai resistenti del deposito della differenza eventualmente dovuta alla cassa Depositi e Prestiti. In particolare, i giudici hanno rilevato che i terreni, ricadendo nel comprensorio PIP del Comune con destinazione urbanistica «Zona per attrezzature commerciali di interesse regionale e per _ l'interscambi delle merci-Hl», erano edificabili e il loro valore di _ mercato, secondo il metodo analitico di trasformazione (essendo quello sintetico-comparativo di difficile applicazione nello specifico, stante l'eterogeneità delle aree comparabili nella zona, pur oggetto di contratti registrati nello stesso giorno, e dovendo gli atti di compravendita, per essere comparabili, essere frutto di una libera contrattazione tra le parti, mentre nella specie i prezzi di vendita erano prefissati dal Comune in relazione ai costi e alle spese sostenute), era stato correttamente individuato dal CTU in «C 49,21 al mq»; era altresì dovuta indennità aggiuntiva di C 30.400,00 per la presenza di siepe polifita, nonché indennità di occupazione in misura pari agli interessi legali dal 14/12/2001 al 26/11/2003 e sulla somma così complessivamente liquidata erano dovuti gli interessi legali. Avverso la suddetta pronuncia, la [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA] propone ricorso per cassazione, notificato il 27/9- 3/10-2017, articolato in quattro motivi nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di amministratori di sostegno di [OSCURATO:PERSONA] (che resiste, in persona degli amministratori di sostegno [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con controricorso e ricorso incidentale in due motivi, notificato il 10/21-11/2017) e del Comune di [OSCURATO:SOCIETA] (che resiste con controricorso rivolto essenzialmente a contestare l'avverso ricorso incidentale della Torossi, notificato il 21/12/2017). Avverso la stessa sentenza, il Comune di [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto altro e successivo ricorso per cassazione, il 28/9-4/10-2017, affidato a cinque motivi, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] spa (che resiste con controricorso, notificato il 28/12/2017) e di [OSCURATO:PERSONA] (che resiste, in persona degli amministratori di sostegno [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con controricorso e ricorso incidentale in due motivi, notificato il 10/21-11/2017). [OSCURATO:PERSONA] ha depositato controricorso ai ricorso incidentale della Torossi. Il Comune di [OSCURATO:SOCIETA] e la [OSCURATO:PERSONA], come rappresentata, hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente, va rilevato che, essendo stati proposti due distinti ricorsi, da parte della [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA] e del Comune di [OSCURATO:SOCIETA], avverso la stessa sentenza, già riuniti ex art.335 c.p.c., per il principio di unicità dell'impugnazione, il ricorso della [OSCURATO:PERSONA] risulta essere stato notificato anteriormente (essendo stato avviato il procedimento notificatorio il 27/9/2017), cosicché esso deve essere qualificato come principale, mentre quello del Comune di [OSCURATO:SOCIETA] va qualificato come incidentale (Cass. 26622/2005; Cass. 5695/2015; Cass. 36057/2021). 2. [OSCURATO:PERSONA], ricorrente principale, lamenta: a) con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., dell'art.116 c.p.c., per errore nella valutazione degli elementi di prova e dei principi generali in tema di indennità di esproprio, avendo la Corte di merito posto alla base della stima del valore venale il criterio analitico di trasformazione, piuttosto che il metodo sintetico-comparativo, malgrado vi fossero elementi di comparazione rappresenti da compravendita di aree omogene e nel periodo di riferimento; b) con il secondo motivo, la nullità della sentenza, ex art.360 n. 4 c.p.c., per lesione dell'art.112 c.p.c., stante l'omessa considerazione del principio di diritto indicato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 13376/2014 (in relazione all'affermazione che la decurtazione di tali voci si sarebbe risolta in «un'irragionevole ed illegittima applicazione dei criteri normativi, _ attraverso la considerazione di fattori che non attengono al valore ... dell'area resa edificabile»), in merito alla necessità della decurtazione dell'utile di investimento e degli interessi sul capitale investito nella stima del valore venale del terreno per il soggetto espropriato, nonché la violazione e falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., per travisamento del principio di diritto sempre affermato da questa Corte nella sentenza del 2014 e l'omesso esame di fatto decisivo, ex art.360 n. 5 c.p.c., rappresentato dalla mancata decurtazione dell'utile di investimento e degli interessi sul capitale investito nella stima del valore vene del terreno; c) con il terzo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., dell'art.39 1.2359/1865 e dei principi generali in tema di indennità di esproprio, per avere la Corte di merito disposto l'indennizzo della «siepe polifita», nonché l'omesso esame, ex art.360 n. 5 c.p.c., di fatto decisivo rappresentato dal fatto che il terreno espropriato aveva natura edificabile e non agricola; d) con il quarto motivo, la violazione ex art.360 n. 3 c.p.c., dell'art.91 c.p.c. per avere la Corte territoriale disposto la condanna delle parti resistenti alla rifusione delle spese legali del giudizio di rinvio. 3. Il Comune di [OSCURATO:SOCIETA], ricorrente incidentale, lamenta: a) con il primo motivo, l'omesso esame, ex art.360 n. 5 c.p.c., di fatti decisivi contenuti nella consulenza tecnica d'ufficio del Prof. Rosato, in sede di relazione integrativa, in ordine alla stima dallo stesso operata secondo il metodo sintetico-comparativo, sulla base di otto contratti relativi ad immobili omogenei, con attribuzione di un valore di C 30,00 al mq; b) con il secondo motivo, la violazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., dell'art.39 I. 2359/1865, sempre contestandosi il metodo di valutazione in concreto utilizzato, dovendosi ritenere più coerente il metodo sintetico-comparativo; c) con il terzo motivo, la violazione, ex art.384 c.p.c., del principio dell'estimo, in relazione alla non corretta applicazione, da parte della Corte d'appello, di quanto stabilito dalla Corte di Cassazione nella sentenza del 2014 n. 13379 in ordine alla decurtazione degli interessi sul capitale investito e dell'utile di impressa ai fini della valutazione del valore venale; d) con il quarto motivo, la violazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., degli artt.346 e 112 c.p.c., dell'art.39 I. 2359/1865 e dei principi generali in materia di indennità di espropriazione di terreni edificabili, in relazione al riconoscimento all'espropriata di un'indennità aggiuntiva per soprassuolo per la presenza di «siepe polifita», non spettante sia perché l'attrice in riassunzione Torossi non avrebbe riproposto la domanda di riconoscimento anche dell'indennità di soprassuolo (che era stata respinta dalla prima sentenza della Corte d'appello del 2006), con conseguente pronuncia ultrapetita del giudice di merito, sia perché il terreno in oggetto era edificabile e non agricolo; e) con il quinto motivo, la violazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., degli artt. 91 e 92 c.p.c., in punto di spese processuali. 4. [OSCURATO:PERSONA], ricorrente incidentale, lamenta: a) con il primo motivo, la nullità della sentenza, per violazione dell'art.384, comma 2, c.p.c. e dell'art.2909 c.c., in relazione al mancato rispetto di quanto statuito nella sentenza n. 13377/2014 di questa stessa Corte con riferimento al metodo da adottare per la stima del valore venale; b) con il secondo motivo, la nullità della sentenza, per violazione dell'art.384, comma 2, c.p.c. e dell'art.2909 c.c., sempre in relazione al mancato rispetto di quanto statuito nella sentenza n. 13377/2014 di questa stessa Corte ma con riferimento al costo di riporto di materiale.5. L'eccezione di inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai primi tre motivi (non attinenti alla statuizione sulle spese), sollevata dalla Torossi, è infondata. Anzitutto, ai fini dell'interesse ad impugnare la decisione della Corte triestina, la [OSCURATO:PERSONA], pur qualificata interventore adesivo già con la sentenza della Corte d'appello del 2006 con statuizione passata in giudicato (come si evince dalla sentenza n. 13376/2014 di questa Corte che ha dato luogo al giudizio di rinvio), oltre essere stata condannata, in solido con il Comune, alla refusione delle spese di lite (ed alla metà delle spese di CTU, insieme all'appellato Comune), è stata dichiarata, dalla Corte triestina con la sentenza qui impugnata, tenuta, in solido con l'ente locale espropriante, al versamento presso la cassa Depositi e Presiti della differenza dovuta in relazione alla indennità di espropriazione ed a quella di occupazione. Ora, vero che l'interventore adesivo non ha un'autonoma legittimazione ad impugnare (salvo che l'impugnazione sia limitata alle questioni specificamente attinenti la qualificazione dell'intervento o la condanna alle spese imposte a suo carico), sicché la sua impugnazione, in genere, è inammissibile, laddove la parte adiuvata non abbia esercitato il proprio diritto di proporre impugnazione ovvero abbia fatto acquiescenza alla decisione ad essa sfavorevole (Cass.2818/2018; Cass. 27528/2016; Cass. 16930/2013; Cass. SU 5992/2012) . Tuttavia, nella specie, il Comune ha esercitato il potere di impugnazione, proponendo autonomo ricorso, con conseguente ammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], anche nei primi tre motivi (essendo il quarto comunque attinente alla condanna alle spese imposte a suo carico, con conseguente piena legittimazione ad o o impugnare della [OSCURATO:PERSONA]), in posizione adesiva alla posizione assunta dal Comune. 6. Questa Corte, con la sentenza n. 13376/2014 che ha dato luogo al giudizio di rinvio definito con la sentenza della Corte d'appello di Trieste qui impugnata, respinti tutti i motivi sollevati dalla [OSCURATO:PERSONA] e dal Comune di [OSCURATO:SOCIETA], ha statuito: a) l'accoglimento dei primi due motivi del ricorso incidentale della Torossi, in quanto, alla luce dalla sentenza della nota Corte Costituzionale n. 348/07, nel frattempo intervenuta, di declaratoria dell'illegittimità costituzionale della L. n. 359 del 1992 , art. 5 bis, pronuncia pienamente efficace «nei giudizi, come quello in esame, in cui sia ancora in discussione la determinazione di detta indennità, la quale non potrebbe certamente essere regolata da norme dichiarate incostituzionali», «non essendosi formato il giudicato in merito alle concrete modalità di determinazione delle indennità», con conseguente applicabilità, per la determinazione dell'indennizzo, del criterio generale del valore venale del bene, già previsto dalla L. 25 giugno 1865, n. 2359, art. 39, dovendosi escludere l'applicazione del T.U. E., di cui al DPR 327/2001, relativamente «ai progetti per i quali, come è accaduto nel caso in esame, "alla data di entrate in vigore dello stesso decreto sia intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell'opera»; b) l'accoglimento anche del terzo motivo del ricorso Torossi, con il quale si sosteneva che erroneamente erano stati detratti dal valore venale dei terreni le voci inerenti agli utili di investimento e agli oneri finanziari, che non concorrono a rendere edificabili le aree ma attengono esclusivamente ai rischi dell'intervento sulle zone espropriate, dovendo ritenersi che «a fronte di un valore di mercato del terreno pari ad Euro 101,44 al metro quadrato, la decurtazione dell'utile da investimento e degli interessi sul capitale investito si risolva in irragionevole ed illegittima applicazione dei criteri normativi, attraverso la considerazione di fattori che non attengono al valore dell'area resa edificabile, ma a benefici di natura economica che riguardano il solo espropriante e che, per altro in maniera del tutto apodittica, sono stati considerati come elementi utili ad incidere negativamente sulla determinazione dell'indennità». 7. Tanto premesso, il primo motivo del ricorso principale [OSCURATO:PERSONA] ed il primo ed il secondo motivo del ricorso incidentale del Comune sono inammissibili. Questa Corte (Cass. 6243/2016; Cass. 4885/2006) ha già chiarito che «in tema di liquidazione dell'indennità di espropriazione per le aree edificabili, la determinazione del valore del fondo può essere effettuata tanto con metodo sintetico-comparativo, volto ad individuare il prezzo di mercato dell'immobile attraverso il confronto con quelli di beni aventi caratteristiche omogenee, quanto con metodo analitico-ricostruttivo, fondato sull'accertamento del costo di trasformazione del fondo, non potendosi stabilire tra i due criteri un rapporto di regola ad eccezione, e restando pertanto rimessa al giudice di merito la scelta di un metodo di stima improntato, per quanto possibile, a canoni di effettività», vale a dire più appropriato rispetto alle concrete caratteristiche e potenzialità del bene (Cass.215/2020). Sempre questa Corte (Cass. 1161/2007) ha precisato che «in tema di valutazione di aree edificabili, ai fini della determinazione dell'indennità di espropriazione, l'evoluzione del sistema normativo induce a negare valore preminente al metodo sintetico-comparativo, congeniale ad un sistema, oggi abbandonato alla luce dell'art. 5 bis della legge n. 359 del 1992, governato dal principio dell'edificabilità di fatto, mentre il metodo analitico- ricostruttivo, che muove dalle caratteristiche specifiche del fondo espropriato, depurando il valore dell'edificato del costo di costruzione per pervenire al valore dell'area secondo l'entità volumetrica esprimibile dalla superficie a disposizione, dipende dalla qualificazione urbanistica dell'area, secondo il principio dell'edificabilità legale, conseguendone che il giudice che accolga le conclusioni del consulente tecnico secondo il metodo analitico, non è tenuto a motivare la mancata adozione del metodo sintetico». Ora, nella specie, risulta che dalla stessa consulenza tecnica emergeva la difficoltà di applicazione del metodo sintetico- comparativo, in relazione sia alla non omogeneità degli elementi di comparazione, in riferimento alle aree, ai prezzi di vendita ed all'epoca delle compravendite, sia al fatto che negli atti di compravendita utilizzabili ai fini della comparazione i prezzi di vendita erano prefissati dal Comune in relazione ai costi e alle spese sostenute e non erano frutto di libera determinazione di mercato. La doglianza si risolve, anche nel vizio ex art.360 n. 5 c.p.c., in una richiesta di nuova valutazione delle risultanze documentali e della CTU, riservata al giudice di merito, ove congruamente motivata. 8. Il secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] ed il terzo motivo del ricorso del Comune sono infondati, in parte, e inammissibili, per il resto. Questa Corte, con la sentenza n. 13376/2014 aveva accolto il motivo del ricorso dell'espropriata Torossi, con il quale si sosteneva che erroneamente, nella sentenza del 2006 e nella prima CTU, erano stati detratti dal valore venale dei terreni le voci inerenti alle poste finanziarie, gli utili di investimento e gli oneri finanziari sostenuti dal beneficiario dell'espropriazione, attinenti esclusivamente ai rischi dell'intervento sulle zone espropriate, rilevando che « a fronte di un i i valore di mercato del terreno pari ad Euro 101,44 al metro quadrato, la decurtazione dell'utile da investimento e degli interessi sul capitale investito si risolva in irragionevole ed illegittima applicazione dei criteri normativi, attraverso la considerazione di fattori che non attengono al valore dell'area resa edificabile, ma a benefici di natura economica che riguardano il solo espropriante e che, per altro in maniera del tutto apodittica, sono stati considerati come elementi utili ad incidere negativamente sulla determinazione dell'indennità». Nella seconda stima elaborata dal CTU Rosato, in sede di rinvio, si era provveduto, su specifico incarico del Collegio, con ordinanza del 2016, che aveva rilevato un contrasto con il principio di diritto espresso da questa Corte nel 2014, a correzione della prima stima, a non detrarre dalla stima del valore del bene il rendimento dell'investimento. Ora, i ricorrenti si dolgono, in modo del tutto non autosufficiente, che in tal modo vi sarebbe stato un raddoppio del valore di stima e si sarebbe attribuito all'espropriato, anziché all'espropriante, «un beneficio economico che non riguarda il valore dell'area». Il Comune, in particolare, deduce che il consulente, in sede di relazione integrativa, avrebbe considerato l'utile di investimento, modificando «il tasso di sconto», e gli interessi sul capitale investito, nonché «il capitale a debito da lui considerato». Si sarebbe così incrementato il patrimonio del soggetto espropriato con le spese che l'imprenditore che ha costruito i capannoni edificati nella zona PIP aveva sostenuto per l'acquisto e l'edificazione relativi. Ci si limita a richiamare i documenti allegati (in particolare, la relazione integrativa del consulente tecnico ) Non ricorrono i vizi denunciati, di violazione o travisamento del principio di diritto enunciato da questa Corte, di omessa pronuncia o di omesso esame ex art.360 n. 5 c.p.c., in quanto la Corte di merito ha rilevato di condividere la relazione integrativa del CTU nella quale si era tenuto conto dei principi di diritto contenuti nella sentenza del 2014 «relativamente all'erronea decurtazione degli interessi sul capitale investito e sugli utili da investimento», individuandosi il valore di trasformazione alla luce della sola deduzione dei costi di urbanizzazione sostenuti per l'urbanizzazione dell'area espropriata (le spese di sistemazione bonifica, nella misura di C 14,00 al mq). 9. Il terzo motivo del ricorso della [OSCURATO:PERSONA] ed il quarto motivo del ricorso del Comune, attinenti al riconoscimento all'espropriata di un'indennità integrativa per il valore del soprassuolo ovvero per la «siepe polifita» (vale a dire il patrimonio arboreo costituito da numerose piante ad alto fusto presenti nell'area espropriata), sono infondati. Questa Corte (Cass. 6743/2014, emessa in relazione a terreno di natura edificabile, con cassazione della sentenza di merito che aveva negato l'indennità per il soprassuolo boschivo attesa la natura edificatoria del terreno.; Cass. 18732/2017) ha chiarito che «in tema di espropriazione per pubblica utilità, l'evoluzione del sistema indennitario, a seguito degli interventi della Corte costituzionale, con le sentenze n. 348 e 349 del 24 ottobre 2007 e n. 181 dell'Il giugno 2011, nonché delle sollecitazioni provenienti dalla giurisprudenza della Corte Edu, agganciando indissolubilmente l'indennizzo espropriativo al valore venale del bene, comporta che, ai fini della determinazione dell'indennità di esproprio, per suoli che, quale ne sia la destinazione, dispongano di un soprassuolo arboreo idoneo a conferire particolari condizioni di sicurezza, utilità e amenità, deve tenersi conto dell'aumento di valore di cui il suolo viene a beneficiare, assumendo rilievo ciò che contribuisce a connotarne l'identità fisica e urbanistica». Invero, questa Corte, nel rimeditare un pregresso orientamento, secondo il quale l'applicazione dell'art. 5- bis, sia per i suoli edificabili, che per i suoli agricoli, doveva escludersi la possibilità di un indennizzo aggiuntivo per il soprassuolo arboreo, nel primo caso, per incompatibilità con uno sfruttamento agricolo, e, nel secondo caso, in quanto il valore tabellare era commisurato di per sé al tipo di piantagioni effettivamente praticate sul suolo, poiché la sequenza delle sentenze Corte Cost. 24.10.2007, n. 348 e 349 e 11.6.2011, n. 181, «ha indissociabilmente agganciato l'indennizzo espropriativo al valore venale del bene» che si identifica con il giusto prezzo nella libera contrattazione di compravendita, salvo l'unico limite, dettato dal principio di legalità, costituito dalla disciplina urbanistica del suolo indennizzabile, con la conseguente considerazione che «qualora le piantagioni che insistono sul suolo espropriato contribuiscano a connotarne le caratteristiche fisiche, tanto da incidere sul valore e contribuire all'appetibilità dello stesso ove inserito in un mercato virtuale, del relativo valore occorre tenere conto». La sentenza impugnata risulta pertanto corretta. 10. Il quarto motivo del ricorso della [OSCURATO:PERSONA] ed il quinto motivo del ricorso del Comune, in punto di statuizione sulle spese, per non essere state dette parti totalmente soccombenti, nonché per essere stato il giudizio di rinvio conseguenza sia della mancata accettazione da parte della Torossi dell'accordo transattivo, positivamente concluso con tutti gli altri espropriati, sia dall'intervento della pronuncia di incostituzionalità dell'art.5 bis 1.359/1992, sono inammissibili. Invero, esse si risolvono nella censura circa la mancata compensazione parziale delle spese di lite. Ora, questa Corte ha da tempo chiarito che « in tema di spese processuali, la facoltà di disporne la compensazione tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l'eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione» (Cass. 11329/2019; Cass. 14989/2005). Inoltre, non integra il presupposto della soccombenza neanche reciproca, la riduzione, anche se sensibile, della somma richiesta con la domanda giudiziale, di cui il giudice di merito pur può tener conto per l'eventuale compensazione, totale, o parziale, delle spese (Cass.8532 /2000; Cass. 8528/2004). 11. Il primo motivo del ricorso incidentale della Torossi è infondato. Assume la ricorrente che la Corte d'appello abbia violato il principio di diritto espresso da questa Corte nella sentenza n. 13376/2014, in quanto alcuni punti, non contestati, della sentenza della Corte territoriale del 2006 non potevano essere riconsiderati dal giudice del rinvio (il metodo di stima utilizzato nella prima consulenza tecnica Geom. Iannucelli, il valore venale dell'area, gli importi da portare in deduzione), con preclusione da giudicato interno. L'assunto è del tutto destituito di fondamento. Invero, dalla sentenza di questa Corte conclusasi con cassazione con rinvio, per nuovo esame della domanda di rideterminazione delle indennità spettanti all'espropriata, si evince che il giudice del rinvio, espunto dal nostro ordinamento l'art.5 bis L.359/2002 sulla scorta del quale era stata determinata l'indennità di espropriazione nella prima sentenza del 2006, doveva procedere a nuova determinazione delle indennità, di espropriazione e di occupazione, disponendo anche ulteriori accertamenti in fatto al fine di individuare il giusto prezzo in una libera contrattazione dell'area espropriata ovvero il pieno valore venale. Questa Corte (Cass. 10379/2012; Cass. 13515/2014; cfr. anche Cass. 4778/2020) ha chiarito che in tema di indennità di espropriazione, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 349 del 2007 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 5 bis, comma 7 bis, della legge 8 agosto 1992, n. 359, nella parte in cui prescriveva un criterio riduttivo rispetto a quello del valore venale del bene ablato, non è più possibile applicare il predetto criterio riduttivo, a meno che il rapporto non sia esaurito in modo definitivo, per avvenuta formazione del giudicato o per essersi verificato altro evento cui l'ordinamento collega il consolidamento del rapporto medesimo, ovvero per essersi verificate preclusioni processuali o decadenze e prescrizioni non direttamente investite, nei loro presupposti normativi, dalla pronuncia di incostituzionalità, atteso quanto previsto dagli artt. 136 Cost. e 30, terzo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87», cosicché « deve ricorrersi al criterio del valore venale anche se l'impugnazione avverso la sentenza determinativa dell'indennità non abbia sollevato questione sulla legge applicabile, ma abbia contestato la quantificazione in concreto dell'importo liquidato, posto che in ordine all'individuazione del criterio legale di stima non è concepibile la formazione di un giudicato autonomo, né l'acquiescenza allo stesso, dato che il bene della vita alla cui attribuzione tende l'opponente alla stima è l'indennità, liquidata nella misura di legge, non già l'indicato criterio legale».12. Il secondo motivo del ricorso Torossi è parimenti infondato, lamentando la ricorrente che il giudice del rinvio, violando il giudicato interno, non avrebbe quantificato, secondo le risultanze della prima consulenza tecnica Geom. Iannucelli, i costi di bonifica e sistemazione in C 6,00, ma in C 14,00. 13. Per tutto quanto sopra esposto, vanno respinti tutti i ricorsi. In considerazione della soccombenza reciproca, vanno integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità. PQM La Corte respinge il ricorso principale ed i ricor
Sentenza Cassazione n. 22519/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris