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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 febbraio 2022

Cassazione n. 47636/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/02/2022 della Corte d'appello di Perugia dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Con sentenza del 11/02/2022, la Corte d'appello di Perugia, in parziale riforma della sentenza del 11/02/2020 del Tribunale di Terni, dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui ai capi b), c) e) e f) dell'imputazione per essere gli stessi estinti per prescrizione, mentre confermava la condanna dello stesso Raneri per il reato di ricettazione (in concorso con [OSCURATO:PERSONA]) di cui al capo a) dell'imputazione e, nel resto, l'impugnata sentenza del Tribunale di Terni.

Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si lamenta l'inosservanza di norme processuali e la mancanza o il carattere apparente della motivazione della sentenza impugnata con riguardo all'affermazione di responsabilità dell'imputato è inammissibile perché sollecita una differente valutazione dei significati probatori da attribuire alle prove acquisite, per giungere a una diversa conclusione circa la valenza di tali prove, ciò che non è ammissibile in questa sede di legittimità (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747-01; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965-01).

Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta l'inosservanza e l'erronea applicazione dell'art. 648 cod. pen. con riguardo alla qualificazione del fatto attribuito all'imputato come ricettazione anziché come tentata truffa è manifestamente infondato, atteso che la Corte d'appello di Perugia ha correttamente ritenuto, sulla base delle emergenze processuali, non rivalutabili in questa sede, che gli artifici e raggiri fossero intervenuti successivamente all'acquisizione degli assegni (e, quindi, alla consumazione del delitto di ricettazione degli stessi).

Ritenuto che il terzo motivo di ricorso, con il quale si lamenta l'inosservanza di norme processuali con riguardo alla mancata indicazione, nella sentenza della Corte d'appello di Perugia, dei capi d'imputazione, è manifestamente infondato, atteso che la Corte di cassazione ha più volte chiarito, affermando un principio che è condiviso dal Collegio, che tra gli elementi essenziali la cui mancanza o incompletezza determina la nullità della sentenza a norma dell'art. 546, comma 3, cod. proc. pen., non è previsto il capo di imputazione, in quanto l'enunciazione dei fatti e delle circostanze ascritti all'imputato ben possono desumersi dal complessivo contenuto della decisione, tenendo conto delle sentenze di primo e secondo grado, che si integrano a vicenda confluendo in un risultato organico e inscindibile (Sez. 3, n. 48348 del 29/09/2017, Cappello, Rv. 271882-01; Sez. 3, n. 39894 del 28/05/2014, Bollini, Rv. 260385-01).

Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/02/2022 della Corte d'appello di Perugia dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Con sentenza del 11/02/2022, la Corte d'appello di Perugia, in parziale riforma della sentenza del 11/02/2020 del Tribunale di Terni, dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui ai capi b), c) e) e f) dell'imputazione per essere gli stessi estinti per prescrizione, mentre confermava la condanna dello stesso Raneri per il reato di ricettazione (in concorso con [OSCURATO:PERSONA]) di cui al capo a) dell'imputazione e, nel resto, l'impugnata sentenza del Tribunale di Terni. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si lamenta l'inosservanza di norme processuali e la mancanza o il carattere apparente della motivazione della sentenza impugnata con riguardo all'affermazione di responsabilità dell'imputato è inammissibile perché sollecita una differente valutazione dei significati probatori da attribuire alle prove acquisite, per giungere a una diversa conclusione circa la valenza di tali prove, ciò che non è ammissibile in questa sede di legittimità (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747-01; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965-01). Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta l'inosservanza e l'erronea applicazione dell'art. 648 cod. pen. con riguardo alla qualificazione del fatto attribuito all'imputato come ricettazione anziché come tentata truffa è manifestamente infondato, atteso che la Corte d'appello di Perugia ha correttamente ritenuto, sulla base delle emergenze processuali, non rivalutabili in questa sede, che gli artifici e raggiri fossero intervenuti successivamente all'acquisizione degli assegni (e, quindi, alla consumazione del delitto di ricettazione degli stessi). Ritenuto che il terzo motivo di ricorso, con il quale si lamenta l'inosservanza di norme processuali con riguardo alla mancata indicazione, nella sentenza della Corte d'appello di Perugia, dei capi d'imputazione, è manifestamente infondato, atteso che la Corte di cassazione ha più volte chiarito, affermando un principio che è condiviso dal Collegio, che tra gli elementi essenziali la cui mancanza o incompletezza determina la nullità della sentenza a norma dell'art. 546, comma 3, cod. proc. pen., non è previsto il capo di imputazione, in quanto l'enunciazione dei fatti e delle circostanze ascritti all'imputato ben possono desumersi dal complessivo contenuto della decisione, tenendo conto delle sentenze di primo e secondo grado, che si integrano a vicenda confluendo in un risultato organico e inscindibile (Sez. 3, n. 48348 del 29/09/2017, Cappello, Rv. 271882-01; Sez. 3, n. 39894 del 28/05/2014, Bollini, Rv. 260385-01). Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle
Sentenza Cassazione n. 47636/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris