CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 ottobre 2021
Cassazione n. 45881/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/12/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO La Corte di appello di Catanzaro, in riforma della sentenza del Tribunale di Catanzaro che aveva assolto l'imputata un ordine al delitto di cui all'art. 385 cod. pen. perché il fatto non costituisce reato, ha condannato, su appello del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi otto di reclusione. Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputata che ha dedotto vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla responsabilità e alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. Il ricorso è inammissibile perché il delineato rilievo è generico e versato in fatto. La Corte territoriale, nel pervenire alla condanna della ricorrente, ha specificamente evidenziato il motivo in base al quale è stata desunta l'assenza dal luogo ove era ristretta agli arresti domiciliari, non rispondendo al suono del campanello: in tal senso militava l'insistente azione tesa a farsi aprire alla porta protrattasi per quindici minuti; circostanza che la difesa vorrebbe censurare attraverso una non consentita alternativa ricostruzione tesa a sminuire l'operato dei verbalizzanti e giustificare la condotta della Bevilacqua che, nonostante i vani ed insistenti tentativi, non dava alcun cenno della sua presenza. Non consentito risulta, inoltre, il secondo motivo con cui si contesta la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., richiesta che non risulta essere stata formulata in occasione dell'udienza di appello, essendo necessaria una motivata richiesta sul punto proprio sulla base dell'appello formulato dal pubblico ministero ed il possibile esito di condanna, evenienza ben nota tanto che lo stesso ricorrente ha formulato richiesta di sola prescrizione, esclusa per il mancato decorso dei sette anni e sei mesi dai fatti avvenuti il 25 febbraio 2014. La rilevata inammissibilità del ricorso per cassazione preclude ogni possibilità sia di far valere sia di rilevare di ufficio, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., l'estinzione del reato per prescrizione, maturata (asseritamente) in data posteriore alla pronunzia della sentenza di appello (Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164). All'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si considera conforme a giustizia fissare in euro 3.000,00 (tremila). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condannaMiricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 26/10/2021 Il Consigliere estens